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Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari

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Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari

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  1. Gruppo Telecomunicazioni e Tecnologie dell’InformazioneRIUNIONE ANNUALE 2011Messina e Taormina 20-22 giugno 2011Il ruolo del CUN nell’applicazione della Legge 30 dicembre 2010 n. 240Andrea StellaUniversità degli Studi di PadovaConsiglio universitario NazionaleLunedì 20 giugno 2011Facoltà di Ingegneria, Università di Messina, Messina

  2. Settori concorsuali esettori scientifico-disciplinari Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Articolo 15 - Comma 1 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari Messina, 20 giugno 2011 2

  3. Settori concorsuali esettori scientifico-disciplinari Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Articolo 15 - Comma 2 Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia Articolo 15 - Comma 3 Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale Messina, 20 giugno 2011 3

  4. MacrosettoriSettori Scientifico DisciplinariParere CUN – 4 Novembre 2009 Messina, 20 giugno 2011 4

  5. MacrosettoriSettori Scientifico DisciplinariParere CUN – 4 Novembre 2009 Messina, 20 giugno 2011 5

  6. Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Articolo 16 - Comma 1 È istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L’abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori Messina, 20 giugno 2011 6

  7. Disciplina delle procedure per l’abilitazione Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Articolo 16 - Comma 2 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti ...... su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Pubblica Amministrazione e l’innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazionein conformità dei criteri di cui al comma 3 Messina, 20 giugno 2011 7

  8. Criteri e parametri per abilitazione Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Articolo 16 - Comma 3, lettera a) I regolamenti di cui al comma 2 prevedono ..... a) L’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro Osservazione - L’attività didattica è del tutto ininfluente ai fini dell’abilitazione, dato che tale aspetto è escluso dalla legge Messina, 20 giugno 2011

  9. Decreti necessari per l’abilitazione Per avviare l’abilitazione scientifica nazionale devono essere adottati (almeno) tre decreti DM (avente natura non regolamentare) per la determinazione dei settori concorsuali DPR per regolamentare le procedure per il conferimento dell’abilitazione DM (avente natura non regolamentare) per la definizione di criteri e parametri per l’abilitazione, differenziati per funzioni e per area disciplinare Messina, 20 giugno 2011

  10. Abilitazione scientifica nazionaleSchema di DPR Schema di Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) recante regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari Lo schema di Decreto si limita a disciplinare le procedure concorsuali, e demanda la definizione di “criteri e parametri” per l’abilitazione ad altro Decreto Ministeriale avente natura non regolamentare La Legge 240 non prescrive il parere di CUN, CRUI o ANVUR ma, trattandosi di Decreto del Presidente della Repubblica, è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato Messina, 20 giugno 2011 10

  11. 1° risposta del Consiglio di Stato25 febbraio 2011 Il Consiglio di Stato formula numerosi rilievi e conclude: Su tutte le questioni poste con il presente parere vorrà l’Amministrazione fornire gli opportuni chiarimenti P.Q.M. Riservata ogni pronuncia, sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione proceda agli adempimenti di cui in motivazione Messina, 20 giugno 2011 11

  12. Consiglio di stato su Criteri eParametri per l’abilitazione scientifica nazionale La definizione dei “criteri e parametri”sarà oggetto di un Decreto Ministeriale avente natura non regolamentare La Legge 240 non prevede il parere del CUN ma il Consiglio di Stato anticipa un proprio parere di merito: “la definizione di tali criteri e parametri, in quanto differenziati per funzione ed area disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, che non può prescindere dal fatto che in quel procedimento intervengano specifici organi di consulenza tecnica in grado di esprimersi sui singoli settori concorsuali come, ad es., il CUN” È lo spunto colto dal CUN per avviare l’azione rivendicativa del proprio ruolo di rappresentanza e la propria specifica competenza Messina, 20 giugno 2011 12

  13. 2° risposta del Consiglio di Stato21 aprile 2011 Il Consiglio di Stato formula numerosi rilievi, soprattutto interrogandosi su chi abbia la competenza per assicurare la qualificazione dei commissari e ripetutamente scrive l’accoglimento del presente rilievo deve intendersi condizionante il parere favorevole e conclude P.Q.M. Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione Messina, 20 giugno 2011 13

  14. Il quadro normativo e le prescrizioni della legge 240 sull’abilitazione • Abilitazione: richiede un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e descrizione del contributo individuale • Di conseguenza: • La commissione deve entrare nel merito del curriculum • Un’abilitazione “automatica”, fondata esclusivamente su parametri numerici sarebbe illegittima • Parametri numerici e indicatori bibliometrici possono essere usati come ausilio alla formulazione di giudizi, ma non in maniera esclusiva Messina, 20 giugno 2011 14

  15. Il quadro normativo e le prescrizioni della legge 240 sull’abilitazione • Criteri e parametri: Devono esser differenziati per funzioni e per area disciplinare • Di conseguenza: • non possono essere differenziati per settore concorsuale (peraltro non ancora definiti dalla legge) • non possono essere differenziati per Settore Scientifico Disciplinare (la legge lo esclude in maniera esplicita, riservando tale specificità alla chiamata dell’ateneo) Messina, 20 giugno 2011 15

  16. Abilitazione scientifica nazionaleUn processo che parte da lontano Richiesta del Ministro Gemini - 5 settembre 2008 Individuare indicatori di qualità relativi all’attività scientifica e di ricerca, utilizzabili in relazione ai diversi livelli concorsuali e alle peculiarità delle diverse aree scientifiche, in vista dell’adozione di nuovi provvedimenti normativi per il reclutamento della docenza universitaria Messina, 20 giugno 2011

  17. Indicatori di attività scientifica e di ricerca Documento CUN Dicembre 2008 (Predisposto senza alcun quadro normativo di riferimento) Documento di lavoro del Consiglio Universitario Nazionale su: “Indicatori di attività scientifica e di ricerca” Il CUN stesso si addentra in molte precisazioni e formula numerose riserve sul loro significato e sulla loro applicabilità Messina, 20 giugno 2011

  18. Dalla lettera del Ministro 4 maggio 2011 ............ “Ai singoli atenei spetta anche il compito di specificare ai fini della chiamata criteri di qualificazione didattica e scientifica ulterioririspetto a quelli stabiliti per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale Questi ultimi, ai quali il Ministero sta lavorando intensamente in stretto dialogo con ANVUR, CEPR e CUN, saranno certamente molto rigorosi, perché dovranno costituire un elemento di garanzia fondamentale per il sistema Anche in questo caso, peraltro, auspico che i singoli atenei vogliano definire con grande attenzione eventuali requisiti ulteriori, sia per fornire ai candidati informazioni precise su quanto verrà loro richiesto, sia per accrescere la competitività anche internazionale del proprio corpo docente” Messina, 20 giugno 2011

  19. Premessa CUN su criteri e parametri per l’abilitazioneAdunanza del 24 maggio 2011 Definizioni: Criteri- elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo e non necessariamente misurabile Parametri- elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura Indicatori- gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri Valori di riferimento- valori degli indicatori da adottare come soglie il cui superamento appare necessario (anche se non sufficiente) ai fini del conseguimento di una valutazione positiva Messina, 20 giugno 2011

  20. Premessa CUN su criteri e parametri per l’abilitazioneAdunanza del 24 maggio 2011 • Il CUN conferma in toto i criteri generali più volte specificati: • Originalità, carattere innovativo, importanza e rigore metodologico della produzione scientifica • Congruenza con le tematiche del settore e/o con tematiche interdisciplinari pertinenti • Rilevanza della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica • Continuità temporale e intensità della produzione scientifica • Apporto individuale nei lavori in collaborazione • Varietà anche interdisciplinare delle tematiche trattate • Per valutare la continuità e dell’intensità della produzione si dovrà tener conto dei periodi di motivata e necessaria interruzione o riduzione dell’attività Messina, 20 giugno 2011

  21. Premessa CUN su criteri e parametri per l’abilitazioneAdunanza del 24 maggio 2011 • Parametri • Il CUN ritiene che i parametriche devono essere utilizzati per la valutazione della produzione scientifica individuale, senza distinzioni relative alla specificità disciplinare, siano: • L’entità complessiva della produzione scientifica e la sua distribuzione temporale. • L’impatto di singoli prodotti, nonché l’impatto medio e cumulativo del complesso della produzione, sulla comunità scientifica • La rilevanza nazionale e internazionale (media e cumulativa) della collocazione editoriale della produzione scientifica • Il contributo dato dal candidato all’ideazione e/o conduzione delle ricerche e al conseguimento dei risultati Messina, 20 giugno 2011

  22. Premessa CUN su criteri e parametri per l’abilitazioneAdunanza del 24 maggio 2011 • Misurazione dei parametri • Per quanto riguarda la misurazione dei parametrinon è possibile individuare e definire indicatori universali, in quanto la tipologia dei prodotti della ricerca, le modalità di pubblicazione e la disponibilità di basi di dati adeguate sono fortemente differenziate: • a seconda delle aree disciplinari • talvolta anche all’interno delle singole aree e dei singoli settori, a causa della peculiarità di specifiche discipline e dell’intrinseca eterogeneità di alcune aree Messina, 20 giugno 2011

  23. Premessa CUN su criteri e parametri per l’abilitazioneAdunanza del 24 maggio 2011 • Caratteristiche degli indicatori • In ogni caso gli indicatori prescelti devono essere: • riconosciuti a livello internazionale, • periodicamente riconsiderati e adeguati sulla base dell’esperienza e dell’evoluzione delle metodologie valutative • In relazione ai valori di riferimento, che potrebbero essere assunti come soglia per la formulazione di un giudizio positivo, il CUN ritiene che in sede di definizione di tali valori non si possa prescindere da un’indagine accurata, ove possibile suffragata da dati statistici, delle specificità relative a ciascun settore Messina, 20 giugno 2011

  24. Premessa CUN su criteri e parametri per l’abilitazioneAdunanza del 24 maggio 2011 • Indicatori bibliometrici • Anche in quei settori in cui è più consolidato l’utilizzo di indicatori bibliometrici come ausilio alla formulazione di giudizi di merito scientifico, la mancanza di una validazione di tali indicatori potrebbe costituire un oggettivo ostacolo al loro impiego • Il CUN ritiene che i valori di riferimento degli indicatori bibliometrici debbano essere validati, anche sulla base di una attenta valutazione delle proposte contenute nel presente documento, dall’ANVUR, in quanto soggetto istituzionale titolato ad accreditare anche sul piano tecnico procedure valutative applicabili al sistema universitario e alle sue componenti Messina, 20 giugno 2011

  25. Indagine sulla produttivitàscientifica nell’Area 09Idonei in concorsi di 2° FASCIA Messina, 20 giugno 2011

  26. Indagine sulla produttivitàscientifica nell’Area 09Idonei in concorsi di 1° FASCIA Messina, 20 giugno 2011

  27. La linea assunta nell’Area 09 • In coerenza con quanto prescritto dalla legge e con le premesse contenute nel Parere del CUN, l’area 9: • ha indicato soglie minime di produttività scientifica valide per tutta l’area • ha ribadito che le soglie vanno intese come condizioni necessarie, ma non sufficienti • ritiene che rientri nella responsabilità della commissione adottare parametri di abilitazione più severi per assicurare livelli di qualificazione in linea con quelli della comunità scientifica Messina, 20 giugno 2011 34

  28. Criteri, parametri e indicatori per l’abilitazione nell’Area 09 • l’Area 09 ha dal punto di vista scientifico e della ricerca le seguenti caratteristiche: • è caratterizzata da una produzione scientifica prevalentemente su base pubblicistica • le pubblicazioni sono prevalentemente in lingua inglese • utilizza metodologie di valutazione consolidate dalla tradizione • utilizza, tra i criteri di valutazione, anche metodologie di valutazione basate sulla rilevanza e sulla qualità della sede editoriale di pubblicazione Messina, 20 giugno 2011

  29. Criteri, parametri e indicatori per l’abilitazione nell’Area 09 l’Area 09, sulla base della legislazione vigente, risulta composta da 42 Settori Scientifico Disciplinari (SSD) i quali, pur non presentandosi del tutto omogenei per caratteristiche e consuetudini editoriali, possono tuttavia essere ricondotti a criteri unitari di valutazione della qualità scientifica e di ricerca Messina, 20 giugno 2011

  30. Criteri, parametri e indicatori per l’abilitazione nell’Area 09 • Parametri, indicatori e valori di riferimento per il conseguimento dell’abilitazione nazionale: • L’impatto delle singole pubblicazioni, nonché quello medio e cumulativo del complesso della produzione scientifica, sulla comunità scientifica di riferimento, da valutare anche attraverso indicatori bibliometrici tra i quali il numero di citazioni delle pubblicazioni del candidato • La rilevanza internazionale della collocazione editoriale della produzione scientifica • Relativamente ai lavori in collaborazione, il contributo dato dal candidato, da valutare anchecon riferimento al numero degli autori e, ove significativo, attraverso la posizione del nome del candidato nelle pubblicazioni Messina, 20 giugno 2011

  31. Criteri, parametri e indicatori per l’abilitazione nell’Area 09 • Valori di riferimento per l’abilitazione nell’Area 9 • Per i professori associati: • un numero minimo di pubblicazioni a diffusione internazionale con revisione anonima tra pari (peer review) non inferiore a 15, delle quali: • almeno 5 con data di pubblicazione compresa nei 5 anni precedenti la chiusura del bando • almeno 10 con data di pubblicazione compresa nei 10 anni precedenti la chiusura del bando Messina, 20 giugno 2011

  32. Criteri, parametri e indicatori per l’abilitazione nell’Area 09 • Valori di riferimento per l’abilitazione nell’Area 9 • Per i professori ordinari: • un numero minimo di pubblicazioni a diffusione internazionale con revisione anonima tra pari (peer review) non inferiore a 24, delle quali: • almeno 8 con data di pubblicazione compresa nei 5 anni precedenti la chiusura del bando • almeno 16 con data di pubblicazione compresa nei 10 anni precedenti la chiusura del bando Messina, 20 giugno 2011

  33. Criteri, parametri e indicatori per l’abilitazione nell’Area 09 Pubblicazioni a diffusione internazionale con revisione anonima tra pari Per pubblicazioni a diffusione internazionale con revisione anonima tra pari si intendono di norma articoli su rivista; le commissioni possono tuttavia includere in questa tipologia, in misura non prevalente, monografie e pubblicazioni in atti di conferenze internazionali che, per la presenza di una severa selezione effettuata mediante la revisione anonima tra pari dei lavori pubblicati e per la rilevanza della loro diffusione tra la comunità scientifica internazionale, offrano garanzie di elevata qualità scientifica Messina, 20 giugno 2011

  34. Criteri, parametri e indicatori per l’abilitazione nell’Area 09 Responsabilità delle commissioni È in ogni caso responsabilità della commissione adottare parametri di abilitazione più severi di quelli minimi indicati, ogniqualvolta ciò sia richiesto per assicurare livelli di qualificazione in linea con quelli della comunità scientifica di riferimento a livello nazionale e internazionale Messina, 20 giugno 2011

  35. Criteri, parametri e indicatori per l’abilitazione nell’Area 09 Il Comitato d’Area 09 indica ai fini dell’inclusione nella commissione nazionale per le procedure di abilitazione: una positiva valutazione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 240/10, art.6 c.7 un curriculum e una produzione scientifica, con particolare riferimento agli ultimi 5 anni, coerente con i criteri e parametri per l’abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore di prima fascia Nota: I punti a) e b) sono esattamente quanto prescritto dalla Legge 240 Messina, 20 giugno 2011

  36. Parametri, indicatori e valori di riferimento per l’inclusione nelle commissioni di abilitazione • Con riferimento al curriculum in particolare: • una piena riconoscibilità come personalità di rilievo accademico scientifico nazionale e internazionale, accertabile attraverso indicatori quali: riconoscimento a livello internazionale della produzione scientifica, presenza in board scientifici nazionali o internazionali, editor di riviste internazionali, responsabilità e coordinamento di qualificati progetti di ricerca, etc... • un numero minimo di pubblicazioni a diffusione internazionale con revisione anonima tra pari (peer review) non inferiore a 24, delle quali almeno 8 con data di pubblicazione compresa nei 5 anni precedenti la domanda Messina, 20 giugno 2011

  37. Criteri elaborati dal CEPR Anche il CEPR (*) ha già elaborato un proprio documento: “Criteri e parametri di valutazionedella produttività scientifica” Per l’Area 9 il documento indica parametri molto simili a quelli indicati dal CUN (*) CEPR - Comitato degli Esperti per la Politica della Ricerca, Istituito con Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è un organismo consultivo di cui “Il Governo si avvale per la politica della ricerca” Messina, 20 giugno 2011

  38. CEPR Messina, 20 giugno 2011

  39. Ricercatori aTempo Determinato(RTD) Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Articolo 24 - Comma 1 Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca Messina, 20 giugno 2011

  40. Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Articolo 24 - Comma 2 I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle universitàcon regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, ……. c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’ANVUR e il CUN ........... Messina, 20 giugno 2011

  41. Parere CUN su Ricercatori a Tempo Determinato Richiesta Direttore Generale del 14 aprile 2011 Parere CUN del 21 aprile 2011 Il CUN propone di definire quale oggetto di specifica ed esplicita valutazione della produzione scientifica dei candidati da parte delle commissioni, i seguenti parametri: L’entità complessiva della produzione scientifica. L’impatto della produzione sulla comunità scientifica di riferimento. La rilevanza nazionale e internazionale della collocazione editoriale Messina, 20 giugno 2011

  42. Parere CUN su Ricercatori a Tempo Determinato Parere CUN del 21 aprile 2011 Le commissioni si avvalgono, quando risultino pertinenti e disponibili per le comunità scientifiche di riferimento, di opportuni indicatori bibliometrici riconosciuti e condivisi a livello nazionale e internazionale, applicati sia all’intera produzione scientifica, che ai singoli prodotti della ricerca Messina, 20 giugno 2011

  43. Ricercatori a Tempo Determinato • Legge 30 dicembre 2010, n. 240 • Articolo 24 - Comma 3 • I contratti hanno le seguenti tipologie: • contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta • contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) Messina, 20 giugno 2011

  44. Ricercatori a Tempo Determinato Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Articolo 24 - Comma 4 I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari rispettivamente a 350 ovvero a 200 ore I contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno Messina, 20 giugno 2011

  45. Ricercatori a Tempo Determinato Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Osservazione: La differenza è sostanziale rispetto ai Ricercatori a tempo indeterminato Per i Ricercatori a tempo determinato vi è infatti una precisa e vincolante quantificazione dell’impegno complessivo di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e, nell’ambito di tale impegno, la facoltà di imporre attività didattica è lasciata agli Atenei Messina, 20 giugno 2011

  46. La dimensione dell’offerta formativa Evoluzione della numerosità dei corsi attivati(fonte MIUR - Ufficio di Statistica e CINECA) Messina, 20 giugno 2011

  47. Quali risorse di docenza per l’Università? • Ci si deve chiedere su quali forze e su quali risorse potremo contare per impostare la didattica • Quando i corsi di studio 2010/11 sono stati attivati: • ancora non erano stati introdotti i nuovi vincoli del DM 17 • non si era verificato il massiccio esodo di professori e ricercatori universitari che ha portato al 1.1. 2011 ad una consistenza complessiva analoga a quella del 1993 Messina, 20 giugno 2011

  48. La dimensione della docenza Consistenza dei Professori e Ricercatori universitari ( Fonte CINECA - Elaborazione Paolo Rossi ) Messina, 20 giugno 2011

  49. La futura dimensione dell’offerta formativa Quale sarà l’ulteriore contrazione dell’offerta didattica, determinata dal combinato disposto dei più stringenti vincoli introdotti dal DM 17 e della riduzione dei docenti? La risposta non è facile, ma è certo che, qualora i Ricercatori universitari decidessero di non dare la propria disponibilità a tenere insegnamenti, si andrebbe incontro ad una inevitabile paralisi della didattica dell’intero sistema Messina, 20 giugno 2011

  50. Conclusioni • il DM 31 Ottobre 2007 n. 544 e il DM 22 settembre, n. 17 2010 riconoscono implicitamente ai ricercatori una funzione docente di fatto • la Legge 30 dicembre 2011 n. 240 mantiene la figura del professore aggregato, rende retribuito l’affidamento, ma continua a non riconoscere il ruolo • la Legge 30 dicembre 2011 n. 240 crea una figura del tutto nuova di ricercatore a tempo determinato “tuttofare”, tenuto a svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca Messina, 20 giugno 2011

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