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Argomenti oggetto di approfondimento nel corso dell’intervento.

LE NOVITÀ PER LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Giuseppe MALINCONICO. Argomenti oggetto di approfondimento nel corso dell’intervento. Il ruolo del quadro RW e la presunzione relativa sui capitali non dichiarati detenuti nei paesi black list.

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Argomenti oggetto di approfondimento nel corso dell’intervento.

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Presentation Transcript


  1. LE NOVITÀ PER LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALIAGENZIA DELLE ENTRATEDirezione Centrale AccertamentoGiuseppe MALINCONICO

  2. Argomenti oggetto di approfondimento nel corso dell’intervento. Il ruolo del quadro RW e la presunzione relativa sui capitali non dichiarati detenuti nei paesi black list. Le novità del DL 201/2011: le nuove imposte su immobili e attività finanziarie detenute all’estero; nuova imposta sui capitali scudati. Gli strumenti per il contrasto all’evasione fiscale internazionale

  3. Contrasto all’evasione fiscale internazionale Nuovi strumenti per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale internazionale. Si inverte l’onere della prova per le attività e gli investimenti realizzati nei cosiddetti paradisi fiscali che si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria fornita dal contribuente (articolo 12 del D.L. 78/2009) In tale ottica, l’art. 12, co. 3, del D.L. n. 78/2009, ha istituito presso la Direzione Centrale Accertamento l’Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (U.C.I.F.I.), con compiti di direzione e coordinamento delle attività di contrato all’evasione internazionale, agendo di concerto anche con la Guardia di Finanzia, anche ai fini di eventuali attività di verifica e controllo da svolgersi al di fuori del territorio nazionale. Monitoraggio dei seguenti fenomeni: • Illecito trasferimento e/o detenzione all’estero da parte di contribuenti nazionali di attività produttive di reddito che resta un fenomeno sul quale mantenere specifica attenzione operativa, unitamente a quelli: • Fittizio trasferimento all’estero della residenza fiscale a fini di evasione; • Interposizione fittizia o della estero-vestizione da parte di contribuenti italiani di entità, prevalentemente allocate in paradisi fiscali (trust, società anonime, fondi d’investimento e così via), finalizzata alla sottrazione a tassazione dei redditi prodotti in Italia e all’estero. (Circolare n. 21/E/2011)

  4. Contrasto all’evasione fiscale internazionale Il D.L. 28.6.1990, n. 167 conv. con modif. in L. 4.8.1990, n. 227 (c.d. Monitoraggio fiscale) ha introdotto l’obbligo per i soggetti fiscalmente residenti nel paese di dichiarare gli investimenti detenuti all’estero o le attività estere di natura finanziaria. Tale adempimento è stato tradotto nell’introduzione, nel modello Unico, del quadro RW. La ratio dell’istituto cd. “monitoraggio fiscale”, infatti, è quella di favorire la tracciabilità di attività finanziarie detenute all’estero al fine di assicurare un adeguato controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l’estero. Ciò al fine di dare certezza alle medesime nell’interesse dell’Erario, così come espressamente enunciato nel preambolo del decreto legge in esame, cioè “la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale atte a consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l’estero…, nonché di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l’uso del contante”. Tale modulo svolge una funzione informativa ed è strumentale all’attività di accertamento. I dati in esso contenuti consentono all’Amministrazione finanziaria di svolgere controlli sui movimenti e sulle giacenze di capitali esteri, così da evitare possibili evasioni di imposta.

  5. Evoluzione della disciplina sanzionatoria in materia di monitoraggio fiscale.

  6. La presunzione relativa sui capitali non dichiarati detenuti nei paesi black list. • L’art. 12, 2° comma, d.l. 78/2009, prevede che nell’ipotesi in esame le sanzioni tributarie non penali previste dall’art. 1, d.lgs. 471/1997, per infedele e omessa dichiarazione, vengono raddoppiate. Con la conseguenza che le sanzioni applicabili in tale ipotesi diventano le seguenti: • dal 240% al 480% degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute in paesi appartenenti alle black list in caso di omessa presentazione della dichiarazione ovvero dal 200% al 400% in caso di infedele dichiarazione. • dal 120% al 240% degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute in paesi non appartenenti alle black list in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero dal 100% al 200% in caso di infedele dichiarazione; aumentati di un terzo trattandosi di “redditi prodotti all’estero” (maggiorazione della sanzione prevista dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 471/1997). • Sono raddoppiati i termini in materia di violazione del monitoraggio fiscale del quadro RW, che dunque sono fissati al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di commissione della violazione (art. 1, c.3, DL 194/09)

  7. L’IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ ESTERE (ART. 19, D.L. 201/11) • Dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. • L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzionesul valore delle attività finanziarie. • Aliquote: • 0,1% annuo per il 2011 e il 2012 • 0,15% dal 2013 • Il valore da assoggettare a tassazione è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. 7

  8. L’IMPOSTA SU IMMOBILI E ATTIVITA’ ESTERE L’imposta sugli immobili esteri (art. 19, d.l. 201/11) Dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili che è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. 8

  9. DISPOSIZIONI COMUNI (ART. 19, D.L. 201/11) È riconosciuto fino a concorrenza dell’ammontare del nuovo tributo, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile, nonché un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie . Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente alla nuova imposta si applicano le disposizioni previste per l'IRPEF. Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Versamento entro il termine previsto per il saldo IRPEF. 9

  10. LE MINIPATRIMONIALI SUI BENI ESTERI CONNESSIONI CON IL QUADRO RW 10

  11. L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE SCUDATE CARATTERISTICHE (ART. 19, C. 6 – 12, D.L. 201/11) Le attività finanziarie oggetto di emersione in base alle diverse edizioni dello scudo fiscale sono soggette ad un’imposta di bollo speciale annuale dello 0,4%. In via transitoria, per gli anni 2012 e 2013, il prelievo in questione è fissato ad un’aliquota che è, rispettivamente, dell’1% e dell’1,35%. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari all’1%. Il prelievo è effettuato al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata secondo le regole ordinarie in virtù di quanto previsto dalla Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/72. 11

  12. L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE SCUDATE PROCEDURA (ART. 19, C. 6 – 12, D.L. 201/11) • Nell’ipotesi in cui il contribuente detenga il conto segretato presso il medesimo intermediario con il quale è stata effettuata la procedura del rimpatrio delle attività finanziarie, tale intermediario è tenuto a prelevare l’imposta di bollo speciale annuale e l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi. • Se il contribuente ha trasferito il conto segretato presso altro intermediario, mantenendo il regime della riservatezza, l’ultimo intermediario presso cui è ancora detenuto il conto è tenuto al prelievo delle imposte. • Qualora il contribuente abbia trasferito il conto segretato presso altro intermediario senza mantenere il regime della riservatezza, l’imposta di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto non è dovuta. Tuttavia, considerato che detto trasferimento è equiparabile ad un prelievo, l’intermediario presso il quale detto prelievo è stato effettuato è tenuto a segnalare il nominativo del contribuente all’Amministrazione Finanziaria. • Nel caso in cui il contribuente abbia trasferito parte delle attività detenute nel conto • segretato presso altro intermediario in un conto non segretato, l’intermediario presso cui è detenuto il conto segretato applica l’imposta di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto sulle attività finanziarie ancora segretate e quella di cui al comma 12 sulle attività finanziarie eventualmente trasferite o prelevate. 12

  13. L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE SCUDATE VERSAMENTO E SANZIONI (ART. 19, C. 6 – 12, D.L. 201/11) Il versamento viene effettuato entro il 16 maggio di ciascun anno, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente in base alle disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. n. 241/97. Per il solo versamento da effettuare nel 2012, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011. In caso di omesso versamento, si applica una sanzione pari all’importo non versato e, per quanto concerne l’accertamento, la riscossione dell’imposta, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia d’imposta di bollo. 13

  14. D.L. 201/2011IMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE EMERSE Mancato versamento e sanzioni • Il DL 201/2011 convertito prevede, inoltre, che gli intermediari sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta di bollo sulle attività scudate. • La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al periodo d’imposta 2012 (mod. 770/2013). • La segnalazione è altresì dovuta qualora il contribuente abbia chiuso il conto segretato tra il 7 e il 31 dicembre 2011 e non abbia fornito la provvista per il pagamento dell’imposta di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto. • Nei confronti di tali contribuenti, l’imposta viene riscossa mediante iscrizione a ruolo e, per l’omesso versamento, si applica una sanzione pari all’importo non versato.

  15. Controlli sullo scudo fiscaleNovità 2012 • Per le attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio «non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto». • L'Agenzia, con la circolare n. 3/E del 2010, inquadrava lo scudo fiscale “tra gli impegni assunti dagli Stati aderenti all'Ocse a incrementare la collaborazione amministrativa tra i Paesi .… L’impianto normativo originario viene sostanzialmente confermato, facendo naturalmente salva la conformità alle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di antiriciclaggio, nonché alle relative interpretazioni della Corte di Giustizia”.

  16. Controlli sullo scudo fiscale Circolare Agenzia Entrate n. 52 /2010 Indicazioni dell’amministrazione finanziaria in merito allo scudo fiscale Momento di esibizione della dichiarazione riservata : All’avvio di una attività di accesso, ispezione o verifica Entro i 30 giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di un questionario

  17. Controlli sullo scudo fiscale Acquisizione della copia della dichiarazione riservata presentata all’intermediario: riscontro tra quanto evidenziato dal contribuente e quanto in possesso dell’intermediario (data di conferimento dell’incarico, versamento imposta e data di presa in carico delle attività scudate) ; Verifica sulla residenza fiscale in Italia al momento della sanatoria; Verifica sul presupposto temporale (detenzione attività alla data del 31.12.2008); 4) Violazioni delle regole sul monitoraggio fiscale; Verifica dell’assenza, al momento dello scudo, di cause ostative alla sanatoria (questionari, accertamenti, verifiche, ecc.).

  18. Le informazioni che l’A.F. richiede

  19. Verifica del presupposto soggettivo Le attività detenute all’estero in comunione gli effetti dello “scudo fiscale” non si estendono automaticamente ai soggetti che non hanno aderito alla sanatoria; Circolare 43/2009: “Gli effetti della dichiarazione riservata non si producono automaticamente nei confronti di soggetti che detengono attività all’estero in comunione con altri soggetti qualora soltanto questi ultimi abbiano effettuato le operazioni di emersione. A tal fine, occorre che ciascuno dei soggetti interessati presenti una distinta dichiarazione di emersione per la quota parte di propria competenza”. • in caso di dichiarazione riservata presentata dagli eredi gli stessi “godono della preclusione degli accertamenti tributari relativi ai redditi del de cuius per i quali sono solidalmente obbligati e non anche per le attività detenute all’estero in proprio in violazione degli obblighi di legge”; • per le attività detenute all’estero tramite soggetto interposto “dovrà essere chiesta al contribuente ogni informazione ritenuta utile per stabilire un collegamento univoco tra lo stesso e l’attività che ha formato oggetto di emersione”.

  20. PRESUPPOSTO IMPOSTE È il possesso dei redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle categorie previste dalla legge. Il concetto di possesso del reddito non assume uno specifico significato giuridico. Ai fini civilistici (art. 1140 c.c.) il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Per possesso del reddito va invece intesa la disponibilità economica dello stesso che deriva dal fatto di possederne la fonte produttiva.

  21. Limiti alla copertura penale: gli effetti amministrativi e penali Lo scudo, come noto, offre una “protezione” giuridica che esplica i suoi effetti sul piano amministrativo-tributario e penale. Dal punto di vista dei reati coinvolti è, infatti, noto che tale sanatoria copre solo alcuni di essi, ossia quelli legati alla dichiarazione annuale (fraudolenta, infedele o omessa, ex articolo 5 Dlgs 74/2000) e quelli legati all'occultamento e alla distruzione di documenti contabili (articolo 10, Dlgs 74/2000). Per contro, qualora le attività detenute all’estero siano il frutto di altri reati non prescritti o non estinti al momento di presentazione dello scudo, ovvero derivino da altri delitti di cui all’art.17, comma 2-ter, lo scudo deve considerarsi inefficace anche sul piano amministrativo. In tali casi anzi la norma prevede l’applicabilità di una sanzione amministrativa pari al 100% del valore corrente delle attività scudate (all’art.17, comma 2-bis).

  22. F.A.T.C.A.Accordi per la lotta all'evasione fiscale internazionale • FATCA, acronimo di Foreign Account Tax Compliance Act; • Intesa raggiunta da Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, operativa dal 1 gennaio 2013; • Alla base dell'approccio intergovernativo sta il principio di reciprocità che consente lo scambio automatico di informazioni in due direzioni, da e verso gli Stati Uniti. Due sono poi gli obiettivi che la conclusione di accordi bilaterali dovrebbe garantire: • favorire la compliance fiscale internazionale; • facilitare l'applicazione della legislazione fiscale a beneficio di entrambe le parti.

  23. Accesso ai dati di Banca d’Italia, Consob e Isvap Al primo comma dell’articolo 32 del DPR n. 600/73, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente: « 7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge». (articolo 15, commi 8-quinquies, 8-sexies – DL 78/2009)

  24. La norma punisce chiunque al fine di sottrarsi al pagamento delle II. DD. o IVA (ovvero di interessi o sanzioni amministrative), aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Trattasi di reato di pericolo: si assegna al giudice il compito di accertare con giudizio ex ante, riferito cioè al momento in cui gli atti fraudolenti sono stati posti in essere, la potenzialità depauperatoria dell’azione intrapresa. IN SOSTANZA: e’ vietato "rendersi fittiziamente nullatenenti" nei confronti del Fisco. Circolare 21/E/2011: “ogniqualvolta durante l’istruttoria in sede di accertamento emergano elementi potenzialmente sintomatici di una deliberata spoliazione dell’attivo patrimoniale in danno dell’Erario, i funzionari verificatori od accertatori devono svolgere ogni possibile approfondimento al fine di far emergere se nelle condotte dei contribuenti siano ravvisabili i fatti previsti e puniti dall’art. 11 del d.Lgs. n. 74 del 2000” (modificato dalla legge 122/2010) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

  25. Nuova fattispecie penale(DECRETO “MONTI” - Decreto legge n.201/2011) Il comma 1 della disposizione sancisce l’applicazione “dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” per chiunque, a seguito delle richieste effettuate dagli Uffici delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero. L’art. 76 citato prevede che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. La stessa norma, inoltre, stabilisce che: a) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; b) le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

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