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Legge sul Federalismo Fiscale siciliano (Attuazione dello Statuto in materia finanziaria)

Legge sul Federalismo Fiscale siciliano (Attuazione dello Statuto in materia finanziaria). Presentazione a c. di: Massimo Costa. Principio Generale. Lo Stato, all’infuori di pochi e definiti servizi e trasferimenti NON DÀ NULLA,

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Legge sul Federalismo Fiscale siciliano (Attuazione dello Statuto in materia finanziaria)

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Presentation Transcript


  1. Legge sul Federalismo Fiscale siciliano (Attuazione dello Statuto in materia finanziaria) Presentazione a c. di: Massimo Costa

  2. Principio Generale Lo Stato, all’infuori di pochi e definiti servizi e trasferimenti NON DÀ NULLA, ma la Regione, all’infuori di pochi e definiti tributi, PRENDE TUTTO ciò che matura nel territorio della Regione, acque territoriali incluse (SEPARAZIONE E AUTONOMIA FINANZIARIA PIENA)

  3. Funzioni amministrative di Regione (e degli enti locali) e relative SPESE FUNZIONI • Funzioni proprie (tutte quelle su cui la Regione ha potestà legislativa – art. 20, comma 1 Statuto) • Funzioni delegate (tutte le altre dello Stato, tranne la difesa – art. 20, comma 2 Statuto) • Uffici finanziari (immediatamente trasferiti alla Regione – art. 37, comma 2 Statuto) • Interni e Ordine pubblico (artt. 15 e 31 Statuto) SPESE • Tutte a carico della Regione, anche quando questa le delega operativamente agli enti locali

  4. ENTRATE • Devolute ma indisponibili: Entrate extratributarie, Entrate doganali: vanno alla Regione ma questa non può disporne legislativamente • Devolute e disponibili: IRPEF, IRES, IVA e imposte sostitutive: vanno alla Regione e questa può mutare aliquote, detrazioni, etc. ma non può radicalmente cambiare le imposte statali • Proprie: TUTTI gli altri tributi (accise, etc): vanno alla Regione che li regola con legge propria – non si applicano le leggi comuni dello Stato se non recepite In ogni caso: Tutte le entrate tributarie ed extratributarie (tranne i giochi e scommesse) riscosse o “MATURATE” nel territorio della Regione (comprese le acque territoriali) VANNO ALLA REGIONE, o agli enti locali cui questa garantisce una compartecipazione o un tributo proprio

  5. Dal Fisco alla Liquidità Complementare • Il modello non è fatto per far fare debiti alla Regione o a enti locali, se non eccezionalmente • Ma essa può emettere (art. 41 Statuto) prestiti interni privi di interessi e irredimibili prima di tre anni con funzione di Certificato di Credito Fiscale per il pagamento di tributi locali, regionali ed erariali • È in pratica l’emissione di una Moneta Complementare, sotto forma di Strumento Finanziario al Portatore

  6. Demanio e Patrimonio • Tutto il demanio e patrimonio statale nell’Isola è immediatamente assegnato, anche solo provvisoriamente in uso, alla REGIONE • I relativi proventi (e oneri) vanno alla REGIONE • Fa eccezione solo quello militare effettivamente adibito a tale scopo • Con successivi provvedimenti la Commissione Paritetica individuerà i pochi beni di “interesse nazionale” da attribuire allo Stato

  7. Finanza statale residua in Sicilia Entrate Spese Militari Spese comuni dello Stato Perequazione infrastrutturale ex art. 38 Statuto (Fondo di Solidarietà Nazionale) Perequazione di parte corrente per minore capacità impositiva (attribuito alla discrezione dello Stato) Eventuali altri fondi per la coesione (facoltativi) • Entrate da giochi e scommesse • Contributo della Regione per le spese comuni dello Stato: Esteri, Organi costituzionali, Servizio del debito ATT! Il Contributo di cui sopra non potrà superare il 2 % PIL siciliano (oggi circa 1.600 milioni di euro)

  8. Rapporti con l’Europa • La Sicilia rispetta da sé gli obblighi europei senza imposizioni di Pattidistabilità interni da parte dello Stato • La Sicilia può negoziare con l’Europa lo status di ZonaDoganaleSpeciale, puntando sulla sua Insularità, caratteristica riconosciuta e tutelata dai Trattati europei

  9. Norme di “chiusura” della Riforma • Gli enti locali, attribuiti alla competenza esclusiva regionale, devono godere della più ampia autonomia finanziaria, per mezzo di trasferimenti, compartecipazioni e tributipropri istituiti per mezzo di LEGGE REGIONALE • Il Commissario dello Stato deve fare un controllo EX POST della legislazione regionale (e quindi anche di quella finanziaria) come fa il Governo per le Regioni a statuto ordinario • L’Attuazione finanziaria della riforma è neutralizzata nel primo esercizio e successivamente attuata con molta gradualità nell’arco di un decennio, per dare il tempo alle due amministrazioni (STATO e REGIONE) di adeguare le maggiori o minori entrate o spese

  10. EFFETTI ECONOMICI • Allentamento dell’austerità finanziaria per Regioni e Comuni • Diminuzione della crisi di liquidità per imprese e famiglie • Aumento e miglioramento dei servizi pubblici • Aumento dei redditi per imprese e famiglie • Aumento della domanda interna e dei redditi d’impresa • Defiscalizzazione generalizzata • AUMENTO DELL’OCCUPAZIONE! • Nessun effetto collaterale negativo

  11. Grazie per l’attenzione Massimo Costa

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