1 / 14

La Riforma del Codice del Lavoro Modifiche proposte (I)

La Riforma del Codice del Lavoro Modifiche proposte (I). Trento, aprile 2012. Il quadro della riforma. Organizzazione del tempo di lavoro; Controllo delle condizioni di lavoro ( autorizzazioni e comunicazioni all’ispetorato del lavoro);

morty
Télécharger la présentation

La Riforma del Codice del Lavoro Modifiche proposte (I)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. La Riforma del Codice del LavoroModifiche proposte (I) Trento, aprile 2012

  2. Il quadro della riforma • Organizzazionedel tempo di lavoro; • Controllodellecondizionidi lavoro (autorizzazioni e comunicazioniall’ispetoratodel lavoro); • Licenziamentoindividuale per causa economica; • Contrattazionecollettiva

  3. Tempo di lavoro e tempo di non lavoro • Allargamentodellemodalitàdi banca di tempo • Retribuzionedel lavoro straordinario • Vacanze e giornifestivi • Riduzione o sospensionedell’attività per motividicrisiaziendale.

  4. Art. 208 – Banca di tempo 1– Per contrattocollettivo, puòesserestabilitoun regime di banca di tempo (…) 2 – Il periodonormale di lavoro puòessereaumentato fino a quattro ore algiorno com il limite di 60 ore allasettimana; le ore in piùhannoil limite di duecentoalanno.(...) 4– Il contrattocollettivo di lavoro deve disporresu: a) La compensazionedel lavoro prestato in eccesso equivalente, in tempo senza lavoro, pagamento in denaro o leduemodalità; b) L’anticipo com ilqualeildatore di lavoro deve comunicareallavoratoreilbisogno di lavorare in più; c) Il periodo in cuilariduzionedel tempo di lavoro per compensareil lavoro prestato in eccesso deve essereattuata, per iniziativadellavoratore o, nella sua mancanza, deldatore di lavoro, e ancora l’anticipoconcuil’uno deve informarel’altrosull’utgilizzazionedellariduzione. (...) 4 ... a) La compensazionedel lavoro prestato in più, chepuòesserefattaalmeno in una dellemodalitàseguenti: • Riduzioneequivalente deltempo di lavoro; • Aumento delperiododivacanze; • Pagamento in denaro. (...)

  5. Art. 208-ABanca di tempo individuale (NUOVO) • 1. Ilregime di banca di tempo puòesserestabilito per accordofraildatoredi lavoro e illavoratore, potendo, in questaipotesi, ilperiodonormalede lavoro essereaumentatodue ore massimo al giorno e arrivarealle 50 ore settimanali; l’aumentohail limite di 150 ore al anno, (…). • 2. L’accordosullostabilimentodella banca di tempo puòesserestipulato mediante proposta scrittadeldatoredi lavoro, e l’accettazionedellavoratore si presume in caso di non oposizionescritta entro i 14 giorniseguenti.

  6. Art. 208 B - Banca di tempo in gruppo (NUOVO) • 1. Ilcontrattocollettivodi lavoro chestabilisceil regime di banca di tempo (…) puòprevedere la possibilità per ildatoredi lavoro diapplicazionedellostesso regime al insieme dei lavoratoridi una squadra, reparto o unitàeconomica, se il 60% dellostessopersonale è affiliatonelsindacatofirmatario . • 2. Nel caso del coma 2 delarticolo precedente (stipulazioneindividuale), se la proposta è accettata da almeno 75% delpersonaledellasquadra, reparto o unitàeconomica, ildatoredi lavoro puòapplicare lo stesso regime all’insieme dei lavoratoridellastessastruttura. • 3. Il regime di banca di tempo non è applicabile ai lavoratorinell’ambitodiuncontrattocollettivochedisponga in senso contrario o affiliati in unsindacatocheabbiaespressooposizione.

  7. Art. 242 – Chiusura per vacanze • 1 – Quando sia compatibile con la natura dell’attività, l’imprenditore può chiudere l’azienda o stabilimento, totalmente o in parte, per vacanze dei lavoratori: (...) • 2 – L’imprenditore può chiudere lo stabilimento durante cinque giorni lavorativi, nell’epoca delle ferie scolastiche di Natale. • 1 - […]. • 2 - L’imprenditore può chiudere l’azienda o stabilimento, totalmente o in parte, per vacanze dei lavoratori: • a) Durante cinque giorni lavorativi consecutivi, nell’ epoca di ferie scolastiche di Natale; • b) Un giorno fra un festivo che cade di martedi o giovedi e un giorno di riposo settimanale, (...).

  8. Art. 226 – Nozione di lavoro straordinario • 3 – Non è compreso nella nozione di lavoro straordinario: (...) g) Il lavoro eseguito per compensare la chiusura per vacanze prevista nell’alinea b) del coma 2 dell’art. 242, per decisione dell’imprenditore.

  9. Art. 229 – Riposo compensatorio • 1 – Il lavoratore che presta lavoro straordinario in giorno lavorativo , in giorno di riposo settimanale complementare o in giorno festivo ha diritto a riposo compensatorio, corrispondente a 25 % delle ore di lavoro straordinario eseguite (...). • 2 – Il riposo compensatorio menzionato nel coma precedente diventa effettivo quando compiuto un numero di ore uguale a quello del periodo normale di lavoro giornaliero e deve essere concretizzato nei 90 giorni successivi. (...) • 1 - [Abrogato]. • 2 - [Abrogato]. (…)

  10. Art. 234 – Giorni festivi • 1 – Sono festivi obbligatori i giorni 1 gennaio, Venerdi Santo, Domenica di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, Corpus Christi, 10 giugno, 15 agosto, 5 ottobre, 1 novembre, 1, 8 e 25 dicembre. • 1 - Sono festivi obbligatori i giorni 1 gennaio, Venerdi Santo, Domenica di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 10 giugno, 1 novembre, 8 e 25 dicembre.

  11. Art. 238 – Durata delle vacanze • 1-Il periodo di ferie annuali ha una durata minima di 22 giorni lavorativi. • (...) • 3 – La duratadelperiodo di vacanze è aumentata per illavoratoresenzaassenzedal lavoro o conassenzegiustificatenelannno precedente neiterminiseguenti: • a) Tregiorni di vacanze, in caso di ungiorni di assenza; • b) Duegiorni di vacanze, in caso di duegiorni di assenza; • c) Ungiorno di vacanze, in caso di tregiorni di assenza. • 1-Il periodo di ferie annuali ha una durata minima di 22 giorni lavorativi. (…) • 3 – (Abrogato).

  12. Art. 268 – Retribuzione del lavoro straordinario • 1 – Il lavoro straordinario è retribuito con il valore della retribuzione oraria con le seguenti integrazioni: • a) 50 % per la prima ora o frazione e 75 % per ora o frazione successiva, in giorno lavorativo; • b) 100 % per ogni ora o frazione, in giorno di riposo settimanale, obbligatorio o complementare, o in giorno festivo. • 1 - Il lavoro straordinario è retribuito con il valore della retribuzione oraria con le seguenti integrazioni: • a) 25 % per la prima ora o frazione e 37,5 % per ora o frazione successiva, in giorno lavorativo; • b) 50 % per ogni ora o frazione, in giorno di riposo settimanale, obbligatorio o complementare, o in giorno festivo.

  13. Art. 298 – Riduzione o sospensione dell’attività • 1 – Il datore di lavoro può ridurre temporaneamente la durata normale del lavoro o sospendere i contrati di lavoro, per motivi di mercato, strutturali o tecnologici, catastrofi o altri avvenimenti che siano in grado di affettare gravemente l’attività normale dell’azienda, purchè tale misura sia seja indispensabile per assicurare la viabilità dell’azienda e la continuità dei posti di lavoro.

  14. Art. 300 - Decisione • 1 – Nei cinque giorni (successivi alla comunicazione iniziale), l’imprenditore promuove una fase di informazioni e trattative con la struttura rappresentativa dei lavoratori, in vista a un accordo sulle modalità, ambito e durata delle misure da adottare. • (…) • 3 – Concluso l’accordo o, nella sua mancanza, 10 giorni dopo (l’inizio del processo) , l’imprenditore comunica ad ogni lavoratore, per scritto, la misura che ha deciso di applicare, con menzione espressa del fondamento e delle date d’inizio e fine della relativa applicazione. (...) • 3 – Concluso l’accordo o, nella sua mancanza, 5 giorni dopo (l’inizio del processo) , l’imprenditore comunica ad ogni lavoratore, per scritto, la misura che ha deciso di applicare, con menzione espressa del fondamento e delle date d’inizio e fine della relativa applicazione.

More Related