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Istituzioni di diritto privato

Libro I Delle persone e della famiglia(artt. 1-455). Titolo V Della parentela e dell'affinit

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Istituzioni di diritto privato

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Presentation Transcript


    1. Istituzioni di diritto privato D) Il diritto di famiglia. I principi Mercoled, 3 novembre 2010

    3. Coniugio, parentela, affinit Coniugio: rapporto che nasce a seguito del matrimonio tra moglie e marito: cessa con lo scioglimento del matrimonio. Parentela (art. 74 c.c.): vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite. Linea retta: es.: padre/figlio. Linea collaterale: es.: fratelli. Affinit (art. 78 c.c.): vincolo che si stabilisce tra un coniuge ed i parenti dellaltro coniuge. Grado: art. 76 c.c.

    4. Nozione giuridica di famiglia La nozione giuridica di famiglia nei diversi contesti giuridici strettamente legata alle diverse culture e societ (es. diritto romano o tradizione germanica) Nella nostra tradizione: concetto estesissimo (la famiglia patriarcale) di cui ancora qualche traccia nellart. 230 bis c.c. sullimpresa familiare. Oggi: famiglia nucleare (monogamica): padre, madre, figli con essi conviventi

    5. Nozione giuridica di famiglia nel nostro ordinamento Nozione diversa in base alle diverse norme considerate: Art. 4 d.p.r. 30.5.1989, n. 223: ai fini anagrafici: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinit, tutela o altri vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, che normalmente provvedono al soddisfacimento dei loro bisogni mediante lunificarsi dei loro redditi Cost.: art. 29/30: riferimento alla famiglia nucleare: coniugi e loro figli art. 230 bis, comma 3, c.c.: impresa familiare: parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo art. 572, comma 2, c.c.: successioni legittime: fino al sesto grado

    6. Famiglia e matrimonio famiglia legittima: art. 29 Cost.: modello: piena tutela giuridica (in ambito civile e penale) c.d. famiglia di fatto: art. 2 Cost.: gruppo familiare costituito senza matrimonio (genitori non coniugati e figli naturali o mera convivenza di fatto basata solo sul libero consenso dei partners): alcune conseguenze giuridiche. Es.: art. 2034 cc.: attribuzioni patrimoniali: obbligazioni naturali irripetibili; art. 6, l. n. 392/1978: subentro nel contratto di locazione dellappartamento del convivente deceduto; Art. 2043 ss. c.c.: risarcimento dei danni per la morte del convivente causata da terzi

    7. I principi costituzionali

    8. Le principali riforme nel diritto di famiglia

    9. I principi costituzionali nel cod. civ. Tutela nella famiglia e non della famiglia: Eguaglianza tra coniugi (v. anche art. 143 ss. c.c.) Rapporto genitori-figli (v. art. 147 c.c.) Possibile intervento del giudice (Es.: 145 c.c.; 330 ss.; 342 bis e ter c.c.)

    11. Alcuni aspetti da ricordare Matrimonio come atto di autonomia (artt. 79-142 c.c.) Rapporti personali (capo IV, 143 ss. c.c.) Rapporti patrimoniali (capo VI, 159 ss. c.c.) Separazione (capo V, 150 ss. c.c.) e scioglimento del matrimonio (capo V, 149 ss. c.c.; divorzio ex. l. n. 898/1970)

    12. Matrimonio religioso e matrimonio civile Matrimonio civile: artt. 84 ss. c.c.: atto civile regolato dal c.c. Matrimonio degli acattolici: art. 83 c.c.: forma particolare di matrimonio civile Matrimonio concordatario: art. 82 c.c. + Patti Lateranensi 1929 (+ Concordato del 1984) 1- matrimonio come atto: regolato essenzialmente dal diritto canonico 2- matrimonio come rapporto: regolato dal diritto civile (v. lettura artt. 143, 144, 147 c.c. e trascrizione nei registri dello stato civile)

    13. La filiazione (Titolo VII c.c.: artt. 231 ss.; l. 184/1983 su adozione)

    14. Istituzioni di diritto privato E) Le successioni a causa di morte. I principi. Gioved, 4 novembre 2010

    16. Successione giuridica

    18. Apertura, delazione, acquisto della successione

    21. Istituzioni di diritto privato F) Le donazioni

    23. Le liberalit tra vivi - Le donazioni atti a titolo oneroso: prestazione-corrispettivo es.: prezzo nella vendita (1470 c.c.), canone nella locazione (1571 c.c.), deposito (1767 c.c.) e mutuo (1815 c.c.) a titolo oneroso, ecc. v. atti a titolo gratuito: alla prestazione di una parte non si associa un corrispettivo: es.: comodato (1803 c.c.); deposito (1767 c.c.); mutuo (diverso accordo ex art. 1815 c.c.), donazioni (769 c.c.)

    24. Le liberalit tra vivi - Le donazioni ? Un particolare tipo di atti a titolo gratuito sono gli atti di liberalit: atti a titolo gratuito caratterizzati dallanimus donandi, che arricchiscono il destinatario, correlativamente impoverendo il loro autore. Motivi pi svariati (amicizia, riconoscenza, beneficienza, ecc.), tutti rientranti nella causa (funzione economico-sociale) dellaltrui arricchimento e conseguente impoverimento di chi per spirito di liberalit costituisca diritti in capo ad altri senza corrispettivo.

    25. Le liberalit tra vivi - Le donazioni ? Spontaneit: Non sono atti di liberalit: 2034 c.c.: obbligazioni naturali prestazione in esecuzione di un dovere morale- sociale 770, comma 2, c.c.: liberalit duso liberalit che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformit agli usi (es.: regalo di Natale, regali per il compleanno del coniuge)

    26. Le liberalit tra vivi- La donazione La donazione il contratto col quale, per spirito di liberalit, una parte arricchisce laltra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (art. 769 c.c.; 1321 c.c.)

    27. Figure particolari di donazione. Rilevanza di particolari motivi

    28. Donazioni indirette e donazioni dissimulate

    29. I soggetti della donazione

    30. Loggetto della donazione (769 c.c.)

    31. Il contratto di donazione. La forma

    32. Donazione ed elementi accidentali

    33. Effetti della donazione Donazione ad effetti reali Donazione ad effetti solo obbligatori Obblighi a carico del donante: La gratuit del contratto giustifica alcune regole: artt. 789; 797-798 c.c. Obblighi (eventuali) a carico del donatario: art. 793 c.c. obbligo di prestare gli alimenti: 437 e 438, comma 3, c.c.

    34. Invalidit ed inefficacia del contratto di donazione Norme generali sullinvalidit (artt. 1418 c.c. ss.) Regole specifiche: Rilevanza dei motivi e nullit (contra generale irrilevanza dei motivi) 787 c.c. e 788 c.c. (+ 794 c.c.) Esecuzione volontaria di donazioni nulle: 799 c.c. (contra insanabilit del contr. nullo)

    35. Invalidit ed inefficacia del contratto di donazione Ipotesi generali di inefficacia (es.: condizione sospensiva) Ipotesi specifiche: Revocazione (800 ss. c.c.) Azione di riduzione, esperita dai legittimari lesi nella quota loro riservata (555 c.c. ss.)

    36. La revocazione

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