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LA PREVIDENZA PUBBLICA

La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti. LA PREVIDENZA PUBBLICA. maria concetta maugeri. PERIODI UTILI. PERIODI VALUTABILI AI FINI DELLA QUIESCENZA. Il Computo.

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LA PREVIDENZA PUBBLICA

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Presentation Transcript


  1. La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti LA PREVIDENZA PUBBLICA • maria concetta maugeri

  2. PERIODI UTILI • PERIODI VALUTABILI AI FINI DELLA QUIESCENZA

  3. Il Computo • L’istituto del computo è proprio della normativa previdenziale dei dipendenti dello Stato. Si sostanzia nella valorizzazione, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, di periodi di lavoro prestati presso lo Stato o altri Enti pubblici, la cui contribuzione è stata versata all’INPS.

  4. IL COMPUTO • L’art. 11 del D.P.R. 1092/73 sancisce la computabilità gratuita dei servizi resi allo Stato con iscrizione all’INPS. • Il riconoscimento avviene a domanda dell’interessato.

  5. Il Computo • Ai sensi dell’art. 147 del D.P.R la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno 2 anni prima del limite d’età previsto per la cessazione dal servizio (65 anni uomini e donne). • Se la cessazione avviene per dimissioni volontarie entro 90 giorni dal collocamento a riposo.

  6. Il Computo • L’art. 24, comma 15, Legge 11/3/88 n.67 ha sancito che il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti professionali e di istruzione artistica è assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato.

  7. Il Computo • L’istanza di computo deve essere presentata dagli iscritti che hanno servizio pre-ruolo antecedente l’1/1/1988. • Deve essere corredata dai relativi certificati di servizio o da un’autocertificazione. • Sarà oggetto di computo il servizio coperto da contribuzione, sarà oggetto di riscatto il servizio senza copertura assicurativa

  8. Il Computo • L’onere di riscatto del servizio pre-ruolo è comunque determinato secondo l’aliquota agevolata fissa dello 0,0875 . • L’INPS verserà all’INPDAP i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell’interessato, relativamente ai periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza statale. Nulla è dovuto al dipendente.

  9. RISCATTO • Rende utili periodi espressamente previsti dalla legge, non altrimenti valutabili e non contemporanei ad altri servizi gia’ utili, previo pagamento di un contributo determinato secondo I periodi da riscattare e il sistema di calcolo della pensione da adottare.

  10. RISCATTO: art.1 comma 7 L.335/95 • Per i destinatari di un sistema di calcolo pensionistico retributivo o misto, i periodi riscattati sono utili sia ai fini del diritto che della misura • Per i destinatari di un sistema di calcolo contributivo (iscritti dall’ 1/1/96), i periodi riscattati sono utili solo ai fini della misura a prescindere dalla loro collocazione temporale

  11. PER I DIPENDENTI ISCRITTI ALLA CTPS • Le leggi fondamentali sul riscatto a fini pensionistici per I dipendenti statali sono: • DPR del 29 dicembre 1973 n.1092 • Decreto legislativo 16 /9/1996 n.564 • Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n.184 • Decreto Legislativo 26/03/2001 n.151 • Art.1, comma 77, L. 24/12/2007 n. 104

  12. FONDAMENTO NORMATIVO • Per I dipendenti dello Stato I periodi ammessi a riscatto sono disciplinati dagli artt. 13 e ss. Del DPR 1092/73. • L’art 13 individua I corsi di studio che possono essere riscattati • L’art. 14 individua gli ulteriori periodi ammessi a riscatto.

  13. TIPOLOGIE DI RISCATTO • Diploma di laurea • Diploma universitario, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3 • Diploma di specializzazione • Dottorato di ricerca

  14. TIPOLOGIE DI RISCATTO • Dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’INPS • Il periodo intercorrente tra decorrenza giuridica ed economica • Vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi • Assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle Università • Docente presso Università estere prima della nomina a professore di ruolo negli istituti italiani di istruzione superiore

  15. TIPOLOGIE DI RISCATTO • Lettore di lingua e letteratura italiana presso Università estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o istituti professionali, istruzione artistica o università • Docente o non docente presso scuole legalmente riconosciute limitatamente ai periodi retribuiti • Docente o non docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica statale

  16. Periodo di laurea • Il riscatto del periodo relativo al corso legale di laurea, e in genere I corsi universitari, erano riscattabili, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 184/97, a condizione che tali titoli di studio fossero stati richiesti come condizione necessaria per l’ammissione in servizio . Dal 12 luglio 1997 I titoli di studio universitari possono essere riscattati a prescindere dal fatto che siano stati richiesti per il posto ricoperto

  17. Diploma di conservatorio e coreutici • Alla luce dell’art.2, comma 2, del D.Lgs 184/97 non era possibile riscattare il corso di studi per il conseguimento del diploma di conservatorio perché non equiparabile a quello universitario.

  18. Diploma di conservatorio e coreutici • Successivamente, la L.21/12/99 n. 508 di riforma dell’Accademie di belle arti,della Accademia nazionale di danza,della Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori e dei Conservatori di musica, ha previsto, per i diplomati che ne facevano richiesta entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge, in possesso del diploma di scuola media superiore,l’istituzione di corsi integrativi di 1 anno per conseguire diplomi accademici

  19. Diploma di conservatorio e coreutici • Il D.L. 212\2002 ha ammesso coloro che sono in possesso dei diplomi di cui all’art.4,comma 1 l.508/99, purché in possesso del diploma di scuola media superiore, ai corsi di diploma accademico di II livello. Sono state poste le basi normative per equiparare il vecchio titolo alla laurea triennale.

  20. Diploma di conservatorio e coreutici • Il diploma di conservatorio rilasciato prima dell’entrata in vigore del D.L 212/2002 è riscattabile perché la norma, direttamente, attribuisce a coloro che siano in possesso del vecchio diploma,il valore di laurea di I livello, a condizione che il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

  21. Sentenzadella Corte Costituzionale n. 257 del 1991 • Riscattabilità del corso di preparazione organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per il reclutamento di impiegati delle amministrazioni statali

  22. Il riscatto • Anche le forme di riscatto previste dal DPR1092/73 sono esercitabili nei termini previsti dall’art.147 e cioè: • 2 anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro se la cessazione avviene per limiti d’età • Entro il termine perentorio di 90 giorni dal collocamento a riposo negli altri casi

  23. Il riscatto • Nel caso di decesso in servizio del dipendente,anche se in corso nella decadenza di cui al primo punto, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.

  24. Il riscatto: la circolare 38 del 11 giugno 2004 • In detta circolare si precisa che per tutte le tipologie di riscatto introdotte dai decreti legislativi n.564/96, n.184/97, n.151/2001, le domande di riscatto sono utilmente prodotte, se presentate in attività di servizio, e, indipendentemente dalla causa di cessazione, entro 90 giorni dal collocamento a riposo

  25. Il riscatto: la nota n.10 del 17 febbraio 2005 • L’art.24, comma 15 L.11/3/88 n.67 ha disposto per il personale a tempo determinato del comparto scuola , l’assoggettamento alle ritenute previdenziali in conto entrate del tesoro. Per effetto di tale assoggettamento, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto scuola, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza di cui al DPR 1092/73.

  26. Il riscatto: la circolare n.55 del 9 settembre 2004 • Il personale del comparto scuola deve trasmettere direttamente sia alla sede INPDAP competente sia alla scuola di appartenenza la domanda di riscatto. • La scuola che riceve l’istanza deve prontamente trasmettere la suddetta all’INPDAP

  27. Il riscatto: la circolare n.55 del 9 settembre 2004 • La data della domanda da prendere a base per il calcolo dell’onere di riscatto è quella di assunzione a protocollo della sede provinciale INPDAP.

  28. Il riscatto • Ai fini del calcolo del contributo di riscatto gli elementi che vengono presi in considerazione, il giorno di presentazione della domanda, sono: • L’età dell’iscritto • Il servizio prestato già utile a pensione • La retribuzione annua contributiva • La norma di legge vigente

  29. Il riscatto • La concessione del riscatto è deliberata e resa esecutiva con decreto, che viene comunicato all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

  30. Il riscatto • Se l’iscritto ha presentato istanza prima del 6 dicembre 2000 ha facoltà di accettare: • Entro un anno, a pena decadenza, dalla notifica, pagando in unica soluzione. • Entro 90 giorni, dalla notifica, per accedere alla forma rateale, che prevede trattenute mensili per un numero di anni doppio rispetto al periodo riscattato e in ogni caso, non maggiore di anni 15.

  31. Il riscatto: il silenzio-assenso • Se l’iscritto ha presentato istanza dopo il 6 dicembre 2000 ha facoltà entro 90 giorni dalla notifica di pagare in unica soluzione o di rinunciare. In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia, l’onere sarà trattenuto mediante ritenute mensili per un numero di anni pari a quelli riscattati, a decorrere dal secondo mese successivo ai 90 giorni dalla notifica

  32. Il riscatto • Nell’ipotesi che il pagamento rateale non possa avvenire mediante trattenute sullo stipendio effettuate dalla Amministrazione dalla quale l’iscritto dipende, quest’ultimo dovrà provvedere direttamente al versamento sul conto corrente postale indicato nel provvedimento.

  33. Il riscatto: la riforma Damiano • L’art.1, comma 77, della L.247/07 ha modificato l’art. 2 del D.Lgs introducendo 3 nuovi commi che, a partire dal 1° gennaio 2008, integrano e modificano le modalità di riscatto dei seguenti titoli: • Diploma universitario • Diploma di laurea • Diploma di specializzazione • Dottorato di ricerca

  34. Il riscatto: la riforma Damiano • Il nuovo comma 4 bis prevede,per tutti coloro che presentano domanda di riscatto a partire dal 1° gennaio 2008, la possibilità di pagare l’onere del riscatto in unica soluzione ovvero in un massimo di dieci anni senza interessi.

  35. Il riscatto: la riforma Damiano • Il comma 5 bis consente anche a coloro che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, e quindi non sono stati iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria, la facoltà di riscatto dei titoli universitari oggetto della riforma.

  36. Il riscatto: la riforma Damiano • L’istanza deve essere presentata all’INPS ed il relativo onere è determinato in misura fissa prendendo a parametro il minimo imponibile annuo di cui all’art 1, comma 3, L.233/90 moltiplicato per l’aliquota di computo (33%)delle prestazioni pensionistiche dell’A.G.O. per i lavoratori dipendenti.

  37. Il riscatto: la riforma Damiano • L’importo dell’onere può essere pagato con una rateizzazione massima di dieci anni ed è deducibile fiscalmente, nella misura del 19% dell’importo stesso, dai soggetti cui risulta a carico il richiedente qualora lo stesso non percepisca un reddito personale tassabile.

  38. Il riscatto: la riforma Damiano • L’importo da pagare viene accreditato all’INPS che provvederà a versarlo, previa richiesta dell’interessato e senza alcun onere a carico di quest’ultimo alla gestione presso la quale il soggetto verrà successivamente iscritto.

  39. Il riscatto: la riforma Damiano • Il comma 5 ter introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall’art.1, comma 7, della L.335/95, disponendo che i periodi di studio necessari al conseguimento dei titoli universitari, una volta riscattati saranno considerati utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura della pensione anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza

  40. Il riscatto: la rinuncia • L’iscritto ha facoltà di rinunciare ad un provvedimento di riscatto legittimamente adottato, anche dopo l’integrale pagamento del relativo onere (inf.n.6 del 5/5/99) a condizione che il periodo riscattato non sia già stato utilizzato per la determinazione dell’ammontare della pensione e senza la possibilità di chiedere la restituzione dell’onere già versato.

  41. Il riscatto: la rinuncia • La nota operativa n.48 del 17 dicembre 2008 chiarisce che anche con la rinuncia al riscatto l’anzianità contributiva complessivamente maturata rimane tale, ai fini di cui al comma 11 dell’art. 72 del D.L. 25/6/2008 n.112 (raggiungimento dei 40 anni nella posizione assicurativa).

  42. PER I DIPENDENTI ISCRITTI ALLE ALTRE CASSE ENTI LOCALI E SANITÀ • I riferimenti normativi relativi al riscatto pensionistico per I dipendenti degi enti locali e sanità, sono • Art. 67 R.D.L. n.680/1938 • Art. 21 L. 11/4/55 n.379 • Decreto Legislativo 16/9/96 n.564 • Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n.184 • Decreto Legislativo 26/03/2001 n.151 • Art.1, comma 77, L.204/2007

  43. Periodiriscattabili Sonoriscattabili: • iservizipressoentiiscrittifacoltativamente, prestatiprecedentementealla data diiscrizionefacoltativa; • iserviziprestatipressoaziende private esercenti un pubblicoservizio; • iserviziprestatipressoentididirittopubblico e istitutidicreditodidirittopubblico; • iperiodidiserviziomilitaredatrattenuto e quellodarichiamato se anterioreall'iscrizione

  44. Periodi riscattabili • i periodi di studio impiegati per il conseguimento di diplomi sono ammessi a riscatto a condizione che il titolo di studio sia espressamente richiesto per l'ammissione al posto ricoperto. Sono riscattabili, pertanto, i seguenti periodi per conseguire titoli e diplomi: • i periodi di iscrizione agli albi professionali, esclusivamente per il numero di anni richiesti quale condizione necessaria per l'ammissione al posto; • i corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali; • corsi di specializzazione del personale laureato in medicina;

  45. Periodi riscattabili • periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti; • i corsi, non inferiori ad un anno, di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano; • i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle Università; • i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario ospedaliero da parte di iscritto CPS (limitatamente a 2 anni);

  46. Periodi riscattabili • periodi di tempo trascorsi in qualità di assegnatari di borse di studio a condizione, però, che il rapporto intercorso tra l'ente che effettua la formazione e l'assegnatario della borsa di studio si sia svolto con modalità tali da configurare un rapporto di lavoro subordinato; • e i corsi per diplomi di: • tecnico fisioterapista; • infermiere professionale; • ostetrica; • assistente sociale;

  47. Periodi riscattabili • tecnico della riabilitazione; • tecnico in logopedia; • vigilatrice d'infanzia; • educatore professionale.

  48. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEI DIPENDENTI ISCRITTI ALLE EX CASSE • La domanda di riscatto può essere presentata all'amministrazione di appartenenza, dai dipendenti di ruolo dalla data di assunzione ed entro il 90° giorno dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione entro il termine di 90 giorni dalla data della morte. L'iscritto, se dipendente non di ruolo, può presentare la domanda di riscatto dopo un anno d'iscrizione e entro e non oltre il 90° giorno dalla cessazione. Si può presentare più di una domanda di riscatto e si può chiedere la limitazione del riscatto ad un numero determinato di anni.

  49. PERIODI RISCATTABILI • PER TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI

  50. Decreto Legislativo n. 564 del 1996 • Copertura assicurativa mediante riscatto dei periodi non assistiti da contribuzione nelle ipotesi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, di periodi di formazione professionale, studio e ricerca, dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e un altro nel caso di lavori discontinui nonché di periodi intercorrenti nel rapporto di lavoro a tempo parziale

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