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DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITA’ E VALUTAZIONE Servizio Programmazione Piano Organico d’Ateneo

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITA’ E VALUTAZIONE Servizio Programmazione Piano Organico d’Ateneo. Programmazione Organico Personale Docente INCONTRO CON I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI E DELLE SCUOLE 11 settembre 2013 h. 9,30. AGGIORNAMENTO NORMATIVA. Il D.P.C.M. 19 giugno 2013.

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DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITA’ E VALUTAZIONE Servizio Programmazione Piano Organico d’Ateneo

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Presentation Transcript


  1. DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITA’ E VALUTAZIONE Servizio Programmazione Piano Organico d’Ateneo Programmazione OrganicoPersonale DocenteINCONTRO CON I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI E DELLE SCUOLE 11 settembre 2013 h. 9,30

  2. AGGIORNAMENTO NORMATIVA

  3. Il D.P.C.M. 19 giugno 2013 • E’ stato pubblicato in data 1 agosto 2013il D.P.C.M. del 19 giugno 2013 “Proroga dei termini di scadenza e dei regimi giuridici, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.” • Il decreto all’art.1 comma 1 lettera b) proroga al 31.12.2013 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010 e 2011, termine già precedentemente prorogato al 30.6.2013 dall’art.1 comma 388 della Legge 228 /2012. • L’art.1 comma 2 proroga al 30.9.2013 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale, termine anch’esso già precedentemente prorogato al 30.6.2013 dall’art.1 comma 389 della Legge 228/2012.

  4. D.L. n.69 del 21 giugno 2013 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. Il D.L. n.69/2013 così detto “Decreto del fare”, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. L’art.58, co. 1, ha modificato l’art.66 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L.133/2008, stabilendo che per il biennio 2014-2015 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 50% di quella relativa al personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente e del 100% a decorrere dall’anno 2016. Art.58 co.1: “Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015» …omissis..)”

  5. D.L. n.69 del 21 giugno 2013 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. l’art.58 comma 2 prevede l’incremento dell’FFO delle Università statali di 21,4 milioni nell’anno 2014 e di 42,7 milioni a decorrere dall’anno 2015. l’art.58 comma 3 prevede la semplificazione delle procedure per la chiamata diretta di studiosi vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione, in quanto il Ministro concede o rifiuta il nulla osta alla nomina senza che venga richiesto il parere dell’apposita Commissione, per chiamate effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.

  6. D.L. n.69 del 21 giugno 2013 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. La legge di conversione inserisce all’art.60 il comma 01 che stabilisce che la quota dell’FFO delle Università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse dovrà essere determinata in misura non inferiore al 16% per l’anno 2014, 18% per l’anno 2015 e 20% per l’anno 2016 con successivi incrementi annuali non inferiori al 2% e fino ad un massimo del 30%. inserisce inoltre all’art.60 il comma 3 che stabilisce l’aumento delle risorse per il funzionamento dell’ANVUR di un milione di euro dall’anno 2014 mediante riduzione dell’FFO e del Fondo Ordinario per gli enti di ricerca.

  7. NORME DA RICORDARE

  8. Legge 240 del 30 dicembre 2010 La Legge 240/2010 all’art. 18 comma 4 prevede che: “Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa”. Ci si dovrà riferire a un quinto dei punti organico disponibili per le assunzioni, nel triennio di programmazione.

  9. Programmazione

  10. Assunzioni personale esterno

  11. Legge 240/2010 Art.24 comma 6 della L. 240/10: “Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo”. Tale disposizione si riferisce a ciascuna programmazione di personale di I e II fascia comprese le assegnazioni straordinarie.

  12. Decreto Legislativo n. 49/2012, in attuazione della Legge 240/10 La composizione dell’organico dev’essere tale che i professori di prima fascia non superino il 50% della somma tra professori di prima e seconda fascia. Art.4 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 49/2012: “La programmazione di ateneo di cui al comma 1 è realizzata assicurando la piena sostenibilità delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 7. Relativamente al primo triennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, essa persegue i seguenti indirizzi: Realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia…(omissis)…”.

  13. Decreto Legislativo n. 49/2012, in attuazione della Legge 240/10 Per gli Atenei con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30% del totale dei professori (in UniTo la percentuale è pari al 46,27%) il numero di ricercatori a tempo determinato di tipo b) assunti in un anno non può essere inferiore al numero di professori di prima fascia assunti nel medesimo periodo. Art.4 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 49/2012 “…(omissis)…provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,n. 240, in modo da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori anche in relazione a quanto previsto alla lettera a); in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili…(omissis)…”

  14. Situazione AteneoPersonale in servizio all’1 settembre 2013

  15. PERCENTUALI RAPPORTO PO/(PA+PO)-PERSONALE IN SERVIZIO ALL'1.9.2013

  16. PERCENTUALI RAPPORTO PO/(PA+PO)-PERSONALE IN SERVIZIO ALL'1.9.2013

  17. PERCENTUALI RAPPORTO PO/(PA+PO)-PERSONALE IN SERVIZIO ALL'1.9.2013

  18. LINEE GUIDA PROGRAMMAZIONE 2013 Il S.A. nella seduta del 15 luglio 2013 e il C.d.A. nella seduta del 23 luglio 2013 hanno rispettivamente espresso parere favorevole e approvato le Linee Guida per la Programmazione 2013, che sinteticamente riprendono le norme di riferimento già inserite nel dettaglio delle Linee Guida alla Programmazione 2012 e che contengono alcuni aspetti che saranno recepiti nel futuro piano organico d‘Ateneo che riguarderà i prossimi 6 anni accademici

  19. LINEE GUIDA 2013 La programmazione del personale docente anno 2013 sarà effettuata sulla base dei seguenti vincoli normativi: 1) destinare il 20% delle assunzioni al reclutamento di studiosi e docenti provenienti dai ruoli esterni all’Università di Torino; 2) mantenere sulla base dell’andamento delle cessazioni e delle assunzioni la composizione dell’organico dei professori di I fascia entro il 50% del totale dei docenti di I e II fascia (art. 4 comma 2 D.Lgs. 49/2012); 3) prevedere il reclutamento di un numero di ricercatori tempo determinato sub b) non inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo considerato che alla data del 31.12.2012 la percentuale di docenti di I fascia sul totale dei docenti è superiore al 30%;

  20. LINEE GUIDA 2013 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI ORGANICO: • UN ACCANTONAMENTO PREVENTIVO DEL 20% DEI PUNTI ORGANICO DELLA DOTAZIONE ORDINARIA da gestire da parte del Rettore o per delega al Presidente della Commissione Organico. Si aggiungeranno al 20% anche i punti organico 1,5 dell’assegnazione straordinaria del 2013 professori associati.

  21. La percentuale del 20% di punti organico può essere utilizzata per: 1) far fronte a situazioni critiche impreviste non sanabili senza avere a disposizione un “portafoglio punti” 2) qualora entro un tempo indicativo di 6 mesi non emergessero esigenze di eccezionale rilevanza, tale dotazione di punti organico sarà utilizzata per effettuare chiamate di personale esterno all’Ateneo. In presenza di casi eccezionali ed imprevisti il p.o. potrà essere assegnato per intero, mentre di regola sarà assegnata la quota atta a compensare lo scarto di punti necessari per chiamate esterne rispetto alle chiamate dirette interne. Tale possibilità è prevista solo per le chiamate di PA. Nell’ambito di tale quota sarà possibile assegnare il p.o. per intero in caso di copertura di posti di PO mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. Le chiamate dirette di studiosi stabilmente impegnati all’estero, previsti dall’art.1 comma 9 della L.230/2005 in termini di p.o. saranno a totale carico del Dipartimento richiedente. Nel caso in cui tali posizioni vengano finanziate con somme apposite del MIUR saranno conteggiati in proporzione al finanziamento e il pagamento della posizione avverrà detraendo dagli importi stabiliti per UNITO la somma cofinanziata dal MIUR.

  22. L’impiego di tali punti avverrà attraverso criteri a rotazione tra i Dipartimenti e inoltre tenendo in considerazione criteri di virtuosità dei Dipartimenti medesimi quali: • la percentuale di RU chiamati dal Dipartimento negli ultimi tre anni sul totale degli RU di Ateneo • la maggior percentuale di PO sul totale di PO e PA ≤ 30% nel Dipartimento • la maggiore percentuale di ricercatori di tipo b) nel Dipartimento sul totale dei ricercatori assunti a partire dall'entrata in vigore della legge 240/2010

  23. 3) qualora, nell’ambito di questa riserva del 20% di punti organico affidati al Rettore o per delega al Presidente della Commissione Organico, risultassero punti residui, decorsi indicativamente sette mesi dall'assegnazione dei punti organico ai Dipartimenti, questi saranno utilizzati per bandire posti di RU TD di tipo b) secondo i criteri di premialità riportati al punto precedente.

  24. LINEE GUIDA 2013 B)UN ULTERIORE 30% DEI PUNTI ORGANICO DELLA DOTAZIONE ORDINARIA VIENE DESTINATA SECONDO CRITERI DI PREMIALITÀ, DA APPLICARE AD OGNI SINGOLO DIPARTIMENTO

  25. Per definire la ripartizione di tale quota di punti organico si utilizzeranno i seguenti criteri. • Valutazione della Ricerca (che contribuirà per il 45% della valutazione) • effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente (secondo i criteri della VQR); • 2. valutazione positiva PRIN/FIRB nell’ultimo triennio; • 3. responsabilità o partecipazione a progetti VII PQ o della CE (con diverso peso in relazione al ruolo) nell’ultimo triennio;

  26. b)Valutazione della Didattica (che contribuirà per il 45% della valutazione) Valutazione della performance della didattica desumibile dagli indicatori sotto riportati scelti dalla Commissione Organico tra quelli indicati dall’allegato F del D.M. 47/2013 “Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle attività formative”: - Percentuale di iscritti al II anno con X CFU - Tasso di laurea (percentuale di laureati all’interno della durata normale sia del corso di studio di I e II livello sia dei corsi di studio a ciclo unico) - Quota di studenti lavoratori - Quota studenti inattivi - Tempo medio per il conseguimento del titolo - Esiti occupazionali - Rapporto docenti/studenti per aree formative omogenee verificando, ove possibile, il contributo che ogni Dipartimento fornisce per l’attivazione del corso di studi - Didattica erogata direttamente o per mutuazione in corsi di studio di cui il Dipartimento non è Dipartimento di riferimento

  27. c) valutazione della performance ai giudizi di abilitazione nazionale (che contribuirà per il 10% della valutazione) come desumibile dal rapporto tra il totale di coloro che hanno conseguito l’abilitazione nazionale e il totale dei professori associati, ricercatori a tempo determinato e indeterminato in servizio presso ogni Dipartimento.

  28. La valutazione sarà effettuata a cura di una commissione cui compete l’indicazione dei pesi, così composta: • Rettore o suo delegato; • Presidente della Commissione Organico • Presidente della Commissione Didattica • Presidente della Commissione Ricerca • Un rappresentante dell’Osservatorio della Ricerca • Presidente del Presidio di qualità Il S.A. ha disposto che la Commissione riferisca in merito alle proprie decisioni alle competenti commissioni didattica e ricerca scientifica del S.A.

  29. LINEE GUIDA 2013 C)LA RIMANENTE QUOTA PARI AL 50% DEI PUNTI ORGANICO È ATTRIBUITA SECONDO CRITERI CHE TENGANO CONTO DELLO STORICO E DEI PENSIONAMENTI PREVISTI NEI PROSSIMI TRE ANNI.

  30. Nell'ottemperare al richiesto monitoraggio locale per il costante e puntuale rispetto del quinto come prescritto dall'art. 18 della legge 240/2010 relativo alle assunzioni di professori di ruolo da destinarsi ad “esterni” all’Ateneo, si effettuerà una verifica su base triennale di quanto svolto a livello di ogni singolo dipartimento per ottemperare a tale obbligo dal momento dell'entrata in vigore della legge 240/2010. • Qualora un Dipartimento abbia ricorso alle procedure di cui all'articolo 18 in meno del 10% del totale dei punti organico da destinare alla chiamata di professori il medesimo Dipartimento subirà nell'assegnazione immediatamente successiva una decurtazione del 20% della propria dotazione di punti organico che saranno destinati alla quota punti organico da assegnare secondo criteri di premialità.

  31. Fondo unico di Ateneo per il finanziamento di posizioni RU TD lettera a) • La nota ministeriale n. 8312 del 5.4.2013 inerente "La programmazione delle assunzioni, del personale per l’anno 2013", consente agli atenei che al 31.12 dell'anno precedente hanno evidenziato un avanzo di amministrazione e un indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) superiore a 1, la possibilità di costituire un fondo unico di Ateneo in cui far confluire eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi) riscossi e disponibili nei bilanci di Ateneo per il finanziamento di contratti a tempo determinato per ricercatori di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) Legge n. 240/2010.

  32. Mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato “Fermo restando quanto previsto dal Regolamento d'Ateneo per la mobilità interna dei professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato emanato con Decreto Rettorale n. 3618 del 7.6.2012 tutte Ie mobilità che saranno autorizzate con decorrenza 1.10.2014 comporteranno il trasferimento del posto. Nessuna compensazione in termini di budget sarà prevista.”

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