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GESTIONE DEL RISCHIO IN AMBITO SCOLASTICO

GESTIONE DEL RISCHIO IN AMBITO SCOLASTICO. PREVENZIONE DEGLI INCENDI GESTIONE DELLA SICUREZZA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA. Corso formazione ………… – 10 aprile 2008. I PERICOLI.

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GESTIONE DEL RISCHIO IN AMBITO SCOLASTICO

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  1. GESTIONE DEL RISCHIO IN AMBITO SCOLASTICO PREVENZIONE DEGLI INCENDI GESTIONE DELLA SICUREZZA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA Corso formazione ………… – 10 aprile 2008

  2. I PERICOLI • Pericolo = proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (sostanza, attrezzo, metodo) avente la potenzialità di causare danni

  3. I PERICOLI • ACQUA • MANCANZA DI OSSIGENO • MANIPOLAZIONE O RINVENIMENTO DI ESPLOSIVI • ELETTRICITA’, SCARICHE ELETTROSTATICHE, SCARICHE ATMOSFERICHE • FUOCO, FUMO E LORO CONSEGUENZE • INSTABILITA’ DI TERRENI, SCAVI, ECC • TOSSICITA’ SOSTANZE • RADIOATTIVITA’ • ATMOSFERE ESPLOSIVE (gas, vapori, polveri) • AVVERSITA’ CLIMATICHE-ATMOSFERICHE • STATICITA’ STRUTTURE E SISMICITA’ • AFFOLLAMENTO DI PERSONE • MOVIMENTO ED OPERATIVITA’ DI MEZZI DI TRASPORTO E DI SOLLEVAMENTO • CADUTA DALL’ALTO

  4. IL RISCHIO La parola "rischio" è correntemente associata ai concetti di incertezza e di perdita o danno. I dizionari della lingua italiana definiscono il rischio in vari modi tra cui come "possibilità di danno". L'espressione "possibilità di danno" è l'espressione da preferire, perché rende bene conto sia dell'aspetto incertezza che dell'aspetto danno. La possibilità è infatti per sua natura incerta: non tutto ciò che e possibile è reale.

  5. IL RISCHIO Kirkecgaard diceva "l'uomo ha paura del possibile, non del reale" e Abbagnano definisce il rischio come "l'aspetto negativo della possibilità". Negli ultimi due decenni il termine "rischio" ha cominciato a circolare negli ambienti scientifici, tecnici e politici, per indicare gli effetti collaterali negativi, monetari e non monetari, della tecnologia e della attività produttiva dell'uomo.

  6. CATEGORIE DEL RISCHIO TECNOLOGICO Si possono distinguere diverse categorie di rischio definite rispetto al tempo dell'evento dannoso, rispetto al tempo del danno, rispetto ai soggetti a rischio, rispetto all'atteggiamento di questi soggetti di fronte al rischio. Continuo/ripetitivo o occasionale/raro, immediati o differiti, deterministico o stocastico, individuali o collettivi, volontari o involontari

  7. Per semplicità Rischio immediato Sicurezza(Protezione) Rischio differito Salute(Prevenzione)

  8. IL RISCHIO - Definizioni • Pericolo = proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (sostanza, attrezzo, metodo) avente la potenzialità di causare danni • Rischio = probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione ad un determinato fattore • Valutazione del rischio = procedimento finalizzato a valutare l’entità del rischio di esposizione e delle dimensioni possibili del danno (quando fattibile)

  9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO • Qualitativa (alto, medio, basso) cioè grandezze ordinali • Quantitativa (numero e grandezza) cioè grandezze cardinali Rischio Probabilità Conseguenze Frequenza Magnitudo R = PxC R = FxM

  10. LA GESTIONE DEL RISCHIO: le fasi del processo di conseguimento della sicurezza (Progetto Sicurezza) in un ambito qualsiasi • STRATEGIA DI PREVENZIONE • ANALISI DEI PERICOLI • ANALISI DELLA VULNERABILITA’ AMBIENTALE • VALUTAZIONE DEI RISCHI • COMPENSAZIONE DEI RISCHI • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO • GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO (“Risk management”) • PIANIFICAZIONE DELLE EMERGENZE • GESTIONE DELLE EMERGENZE

  11. Gestione della sicurezza Squadre antincendio aziendali Piani di emergenza

  12. QUADRO NORMATIVO di PREVENZIONE INCENDI GESTIONE SICUREZZA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PIANI DI EMERGENZA

  13. PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVOROQUADRO LEGISLATIVO D.P.R. 547 /'55 e D.P.R. 689 /'59 Legge 469 /'61 e Legge 966 /'65 D.M. Min.Int. 16.2.1982 e D.P.R. 577 /'82 Legge 818 /'84 D.P.R. 175 /'88 D.Lgs. 626 /'94 e D.Lgs. 242 /'96 C.P. e D.Lgs. 758 /'94 D.Lgs. 494 /'96 D.Lgs. 493 /'96 D.P.R. 37 /'98 D.Intermin. 10.3.1998

  14. L. 469/61 Mandato al MI per La prevenzione degli incendi DPR 547/55 Sicurezza sul lavoro Obbligo sopralluogo L. 966/65 Obbligo di richiesta CPI DPR 689/59 Elenco attività pericolose prevenzione incendi L. 818/84 NOP D.Lvo 626/94 Nuove norme Sicurezza sul lavoro luoghi di lavoro DPR 577/82 Norme + EP Deroghe DM 16/02/1982 Elenco attività pericolose DM 10/03/98 Criteri VdR incendio ed emergenza DPR 37/98 Semplificazione DIA DM 04/05/1998 Modalità presentazione Criteri attività non normate QUADRO NORMATIVO

  15. (attività non soggette) DM 10/03/98 Criteri VdR incendio ed emergenza D.Lvo 626/94 Nuove norme Sicurezza sul lavoro DPR 547/55 Sicurezza sul lavoro Obbligo sopralluogo Evoluzione normativa rischio incendio DM 04/05/98 Criteri P.I. ATT. NON NORMATE Norme specifiche e Criteri di P.I. ATT. NORMATE DPR 37/98 (attività soggette) QUADRO NORMATIVO LUOGHI DI LAVORO

  16. prevenzione incendi Allegato VI CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO Tutte le misure di protezione antincendio previste: per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita; per l'estinzione degli incendi; per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio; devono essere oggetto di SORVEGLIANZA, CONTROLLI PERIODICI E MANTENUTE IN EFFICIENZA Art. 5 Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo cadenze temporali indicate dal comando nel certificato di prevenzione … luoghi di lavoro QUADRO NORMATIVO GESTIONE SICUREZZA D.M. 10.03.1998 D.P.R n. 37 del 12.01.1998

  17. prevenzione incendi luoghi di lavoro QUADRO NORMATIVO GESTIONE SICUREZZA D.M. 10.03.1998 D.P.R n. 37 del 12.01.1998 Allegato VII Informazione e formazione antincendio E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio. art. 5 (segue) … Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

  18. prevenzione incendi QUADRO NORMATIVO GESTIONE SICUREZZA D.M. 10.03.1998 D.P.R n. 37 del 12.01.1998 art. 5 (segue) … I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

  19. prevenzione incendi QUADRO NORMATIVO GESTIONE SICUREZZA D.M. 10.03.1998 D.P.R n. 37 del 12.01.1998 art. 5 (segue) … Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento

  20. prevenzione incendi QUADRO NORMATIVO GESTIONE SICUREZZA D.M. 10.03.1998 Art.3 All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: a. ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II; b. realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dal DPR 547 (Dlvo 626) in conformità ai requisiti di cui all'allegato III; c. realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato IV; d. assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V; e. garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI; f. fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri dell'allegato VII. Art. 3 … per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f)

  21. GESTIONE SICUREZZA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTIE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIOGli impianti e le attrezzature antincendio necessitano di una corretta gestione e manutenzione. Per gestione si intende l'insieme delle operazioni, a carico del titolare dell'impresa, atta a garantire nel tempo un sufficiente grado di affidabilità che assicuri la corretta funzionalità in caso d'incendio. La frequenza degli interventi di manutenzione è stata stabilita dal D.P.R. n°547 del 27 Aprile 1955 (art.34/c) che ha indicato in 6 mesi il tempo massimo di decorrenza tra un intervento e quello successivo. Il contenuto degli interventi è stabilito: da norme emanate dall'UNI (Ente Italiano Unificazione).

  22. GESTIONE SICUREZZA • MANUTENZIONE ESTINTORI • norma UNI 9994 • Fasi della manutenzione: • SORVEGLIANZA. • CONTROLLO • REVISIONE • COLLAUDO

  23. GESTIONE SICUREZZA MANUTENZIONE ESTINTORISORVEGLIANZA frequenza = sempre  RSPP – Addetti antincendio – … tutti Consiste nel verificare che l'estintore sia libero da qualsiasi ostacolo e in condizioni di operare. In particolare bisogna accertare che:- l'estintore sia presente e segnalato da apposito cartello;- l'estintore sia chiaramente visibile ed utilizzabile immediatamente con l'accesso allo stesso libero da ostacoli; - l'estintore non sia stato manomesso;- l’ etichetta sia leggibile ed integra; - sia presenza e correttamente compilato il cartellino di manutenzione;- sia segnalato correttamente il funzionamento del manometro ove presente;- non siano visibili anomalie quali corrosioni, perdite, ugelli ostruiti, crinature di flessibili.

  24. GESTIONE SICUREZZA • MANUTENZIONE ESTINTORICONTROLLODitta specializzata • con RSPP che annota nel registro • Consiste nel verificare con frequenza semestralel'efficienza dell'estintore mediante l'esecuzione delle seguenti fasi: • tutte le fasi della Sorveglianza • controllo dell'integrità della carica mediante pesata o misura della pressione interna con indicatore di pressione/manometro indipendente • controllo generale su parti rilevanti dell'estintore

  25. GESTIONE SICUREZZA • MANUTENZIONE ESTINTORIREVISIONEDitta specializzata • con RSPP che annota nel registro • Consiste nel verificare, con prefissata frequenza, e quindi rendere perfettamente efficiente l'estintore mediante l'esecuzione delle seguenti fasi:- tutte le fasi della Sorveglianza e del Controllo- verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi; • - sostituzione dell'agente estinguente; • - esame interno dell'apparecchio; • esame e controllo funzionale di tutte le sue parti;- controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente; • controllo dell'assale e delle ruote per gli estintori carrellati;- taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza; • - eventuale ripristino delle protezioni superficiali;- montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.

  26. GESTIONE SICUREZZA MANUTENZIONE ESTINTORI norma UNI 9994 Tipologia Estintore Frequenza massima per la revisione (mesi) Polvere 36 Acqua o Schiuma 18 Anidride Carbonica CO2 60 Idrocarburi alogenati 72

  27. GESTIONE SICUREZZA MANUTENZIONE ESTINTORICOLLAUDO Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del recipiente con le frequenze sotto riportate: Serbatoio estintore Prova idrostatica a 3.5 MPa per 1 minuto ogni 6 anni Bombole CO2/Azoto < lt.5 Prova idrostatica a 25 MPa per 1 minuto ogni 6 anni Bombole CO2/Azoto > lt.5 Ricollaudo I.S.P.E.S.L. ogni 5 anni

  28. MANUTENZIONE RETE IDRICA ANTINCENDIO norma UNI 10779 L'utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza dell'impianto anche esistendo un servizio di manutenzione periodica affidato a società esterna. Fasi della manutenzione:- continua sorveglianza delle manichette; - manutenzione con l'ausilio delle istruzioni della ditta installatrice;- far eseguire le ispezioni periodiche. Sul registro dei controlli si devono annotare i lavori sull'impianto, le prove eseguite, i guasti e le relative cause, gli interventi in caso di incendio.

  29. GESTIONE SICUREZZA • MANUTENZIONE RETE IDRICA ANTINCENDIO • ISPEZIONI PERIODICHEOgni manichetta deve essere sottoposta almeno due volte l'anno con intervallo semestrale, ad una ispezione per verificarne lo stato di efficienza e la rispondenza alle norme. • L'accertamento va registrato nel registro e rilasciato un verbale di manutenzione, evidenziando in particolare le eventuali variazioni riscontrate. • COME AVVIENE L’ISPEZIONE (intervallo delle operazioni semestrale)- esame generale di tutte le manichette per accertarne lo stato visivo;- verifica della linea di alimentazione dell'impianto; • controllo dello stato di ogni lancia;- controllo dello stato dei rubinetti e verifica a campione della pressione in uscita; • - verifica che le manichette siano distaccate dai rubinetti e che siano arrotolate per essere pronte all'uso;- prova di tenuta della pressione di ciascuna manichetta da effettuarsi una volta l'anno.

  30. GESTIONE SICUREZZA MANUTENZIONE RETE IDRICA ANTINCENDIO REVISIONI GENERALI Quando una verifica ne segnali l'esigenza e comunque ad intervalli non maggiori di 20 anni, la manichette vanno revisionate. In tale occasione si deve esaminare lo stato di tutte le linee idrauliche e prelevare un certo numero di manichette da sottoporre alle stesse prove previste per la loro approvazione (in questo caso se ne consiglia la sostituzione).

  31. GESTIONE SICUREZZA MANUTENZIONEIMPIANTI DI RIVELAZIONE norma UNI 9795 interventi di manutenzione ordinaria con frequenza semestrale ma non dispone le modalità degli stessi, pertanto si elabora una tipologia d'intervento in base alle indicazioni delle società costruttrici di apparecchiature. L'utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza dell'impianto, anche se esiste un servizio di manutenzione periodica affidato a società esterna, deve pertanto provvedere alla: - continua sorveglianza dell'impianto- manutenzione con l'ausilio delle istruzioni della ditta installatrice- far eseguire le ispezioni periodiche sotto specificate

  32. GESTIONE SICUREZZA • MANUTENZIONEIMPIANTI DI RIVELAZIONE • ISPEZIONI PERIODICHE • - esame generale “a vista” di tutto l'impianto per accertare lo stato delle apparecchiature;- verifica della linea di alimentazione dell'impianto, dal quadro elettrico alla centrale di comando; • verifica della densità dell'elettrolita nelle batterie per l'alimentazione di emergenza. Se dovesse risultare insufficiente, la batteria va sostituita anche se ancora funzionante;- prove di funzionamento dei segnalatori di allarme manuale in ragione di almeno uno per ogni linea di allarme, comunque non meno di uno ogni cinque pulsanti installati;- prove di funzionamento di tutte le segnalazioni di allarme ottiche e/o acustiche; • prove di funzionamento dei sensori di fumo, simulato allarme con appositi gas di prova. Va eseguita almeno su un sensore per ogni zona di allarme e comunque non meno di un sensore ogni dieci installati;- pulizia dei sensori di fumo da eseguirsi a cadenza annuale o comunque ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza;- verifica della centrale con pulizia interna ed esterna, serraggio di tutti i collegamenti e controllo delle morsettiere

  33. GESTIONE SICUREZZA MANUTENZIONEIMPIANTI DI RIVELAZIONE REVISIONI GENERALI Quando una verifica ne segnali l'esigenza e comunque ad intervalli non maggiori di 20 anni, l'impianto deve essere revisionato. In tale occasione si deve tra l'altro esaminare lo stato di tutte le linee elettriche e prelevare un certo numero di sensori da sottoporre alle stesse prove di funzionamento e di determinazione della taratura previste per la loro approvazione (in questo caso è consigliabile procedere ogni 20 anni alla loro sostituzione)

  34. GESTIONE SICUREZZA MANUTENZIONEIMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO L'utente, responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza dell'impianto, deve pertanto provvedere:- continua sorveglianza dell'impianto- manutenzione con l'ausilio delle istruzioni della casa costruttrice delle apparecchiature e della società installatrice- far eseguire le ispezioni periodiche di seguito specificate

  35. GESTIONE SICUREZZA • MANUTENZIONEIMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO • Le operazioni da effettuarsi sono le stesse previste per gli impianti di rivelazione incendi integrate dalle seguenti: • - verifica della linea elettrica per il comando di attuazione posto sulle bombole di contenimento dell'estinguente; • prove di funzionamento simulando l'intervento di un rivelatore su di una linea con accertamento della funzionalità dei dispositivi ottici e/o acustici previsti in stato di preallarme;- verifica della corretta funzionalità di eventuali comandi ausiliari collegati al preallarme o all'allarme come chiusura di porte e interruzione della funzionalità di impianti ricambio dell'aria; • - prove di funzionamento simulando l'intervento dei sensori di diversa linea ma nella stessa zona protetta per verificare l'esatta funzionalità dei comandi d'allarme, verificando in particolare modo il rispetto del tempo di ritardo nella scarica dell'estinguente.

  36. GESTIONE SICUREZZA • MANUTENZIONEIMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO • Impianto di spegnimento a gas- esame generale di tutto l'impianto per accertare lo stato di tutte le apparecchiature e le caratteristiche dell'area protetta al fine della sua classificazione; • verifica dello staffaggio delle tubazioni;- verifica dell'orifizio di uscita degli ugelli di scarica; • - verifica delle bombole con controllo del comando di attuazione, del manometro, serraggio dei collegamenti delle tubazioni verifica del livello di carica delle bombole;- verifica della scadenza di collaudo I.S.P.E.S.L. per i recipienti soggetti; • Qualora dal controllo risultasse una diminuzione della carica superiore al 5% è necessario provvedere al trasporto della bombola presso officina per eseguire la revisione e il reintegro della carica. • E'obbligo dell'utente tenere in prossimità dell'area protetta una scheda tecnica e di sicurezza sull'estinguente utilizzato e integrare i mezzi di primo soccorso con quanto necessario per procedere al soccorso di eventuali persone venute a contatto con il gas estinguente

  37. GESTIONE SICUREZZA ATTIVITA’ SOGGETTA a P.I. ma in generale non considerata LUOGO DI LAVORO ESEMPIO Decreto Ministero dell'Interno 1 febbraio 1986 AUTORIMESSE (>9 p.a.) 10. Norme di esercizio 10.7. Al fine del mantenimento dell'affidabilità degli impianti di rivelazione e spegnimento dovrà essere previsto il loro controllo almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato.

  38. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE D.M. 10.03.1998 • Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio • All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto. • I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7. • I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609. • Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

  39. TUTTI I DIPENDENTI INFORMAZIONE art. 4 c.5 lett.i - D.Lg.vo 626/94 ADDETTI ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE FORMAZIONE art. 4 c.5 lett.a - D.Lg.vo 626/94 in base al LIVELLO DI RISCHIO (all. IX) con programmi e tempi differenti CONSEGUIMENTO IDONEITA’ TECNICA rilasciata da VVF ALTO 16 ore MEDIO 8 ore BASSO 4 ore frequenza corso o idoneità

  40. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE • ALLEGATO X • Luoghi di lavoro con addetti antincendio tecnicamente idonei • industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; • fabbriche e depositi di esplosivi; • centrali termoelettriche; • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, • impianti e laboratori nucleari; • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2; • attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2; • aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; • alberghi con oltre 100 posti letto; • ospedali, case di cura e case dì ricovero per anziani, • scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; • uffici con oltre 500 dipendenti; • locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; • edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2; • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

  41. Decreto Interm. 10.3.1998 CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

  42. Terminologia(definizioni dal Decreto Interministeriale 10.3.1998)

  43. Decreto Interministeriale 10.3.1998Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro • Definisce i LUOGHI DI LAVORO cui si applica • Indica i criteri per l'effettuazione della VALUTAZIONE DEL RISCHIO D'INCENDIO e classifica in tre livelli (elevato, medio, basso) tale rischio • Indica: • MISURE DI PREVENZIONE PER RIDURRE LA PROBABILITA' DI INSORGENZA DI UN INCENDIO • MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO • MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO • ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER L'ESTINZIONE DEGLI INCENDI • CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO • INFORMAZIONE FORMAZIONE ANTINCENDIO • PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO • CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITA' • LUOGHI DI LAVORO PER I QUALI GLI ADDETTI ANTINCENDIO DEVONO CONSEGUIRE L'ATTESTATO DI IDONEITA' TECNICA

  44. D.Interm. 10.3.1998 - ALLEGATO I • La VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro • Questi provvedimenti comprendono: • la prevenzione dei rischi • l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti • la formazione dei lavoratori • le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atti i provvedimenti necessari • La valutazione del rischio di incendio tiene conto: • del tipo di attività • dei materiali immagazzinati e manipolati • delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi • delle caratteristiche costruttive del luogo compresi materiali di rivestimento • delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro • del numero di persone presenti (dipendenti o altri) e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza

  45. D.Interm. 10.3.1998 - ALLEGATO I • La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi: • individuazione di ogni pericolo d'incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio) • individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio • eliminazione o riduzione dei pericoli d'incendio • valutazione del rischio residuo d'incendio • verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio

  46. D.Interm. 10.3.1998 - ALLEGATO I • Materiali che costituiscono potenziale pericolo d'incendio (elenco esemplificativo) • vernici e solventi infiammabili • adesivi infiammabili • gas infiammabili • grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio • materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma • grandi quantità di manufatti combustibili • prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio • prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio • vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili

  47. D.Interm. 10.3.1998 - ALLEGATO I • Sorgenti di innesco e fonti di calore che possono costituire cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio (possono essere di immediata identificazione o conseguenza di difetti meccanici o elettrici) [elenco esemplificativo]: • presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro quali taglio, affilatura, saldatura • presenza di sorgenti di calore causate da attriti • presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica • uso di fiamme libere • presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica

  48. D.Interm. 10.3.1998 - ALLEGATO I • Nell'identificazione delle persone esposte occorre considerare con attenzione i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio. • Come esempi si citano i casi in cui: • siano previste aree di riposo • sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento • siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata • siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo • siano presenti lavoratori in aree "a rischio specifico di incendio" • siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poichè lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità

  49. D.Interm. 10.3.1998 - ALLEGATO I • Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere: • eliminato • ridotto • sostituito con alternative più sicure • separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività • Esempi di criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili sono: • rimozione o riduzione dei quantitativi a quelli necessari all'attività • sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi • immagazzinamento in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco • rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio • protezione dei rivestimenti degli arredi imbottiti • maggior controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per eliminare rifiuti e scarti

  50. D.Interm. 10.3.1998 - ALLEGATO I • Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore sono: • rimozione delle sorgenti di calore non necessarie • sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure • controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori • schermatura delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco • installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione • controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti • controllo della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche • riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate • pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e delle canne fumarie • adozione, ove necessario, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori • identificazione delle aree ove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree • divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio

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