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Aspetti critici della disciplina sulle discariche per lo smaltimento dei fanghi di depurazione

2. Il problema dello smaltimento dei fanghi. Generalmente gli impianti di depurazione appaiono inadeguati soprattutto nella linea fanghi;Gli impianti sono stati progettati secondo schemi convenzionali senza riguardo al destino dei fanghi;Molti digestori operano senza riscaldamento e senza agitazio

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Aspetti critici della disciplina sulle discariche per lo smaltimento dei fanghi di depurazione

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Presentation Transcript


    1. 1 Aspetti critici della disciplina sulle discariche per lo smaltimento dei fanghi di depurazione Giuseppe Mininni Cnr Istituto di Ricerca Sulle Acque Area Ricerca RM1 Montelibretti Via Salaria, km 29,3 mininni@irsa.cnr.it 11

    2. 2 Il problema dello smaltimento dei fanghi Generalmente gli impianti di depurazione appaiono inadeguati soprattutto nella linea fanghi; Gli impianti sono stati progettati secondo schemi convenzionali senza riguardo al destino dei fanghi; Molti digestori operano senza riscaldamento e senza agitazione ed il biogas prodotto non valorizzato energeticamente; Luso agricolo non considerato con favore dalle associazioni degli agricoltori e dei portatori dinteresse; Pu essere consentito luso agricolo solo per i fanghi prodotti dalla depurazione di un refluo civile o ad esso assimilabile; In alcuni casi anche le norme regionali hanno determinato una progressiva restrizione alluso dei fanghi in agricoltura; stato verificato che il test di fitotossicit positivo per molti fanghi non ben stabilizzati; Il costo dello smaltimento perci aumentato in modo considerevole negli ultimi anni. Una recente indagine di Federutility ha evidenziato che lintervallo dei costi di smaltimento il seguente: discarica 70-150 /t, uso agricolo 60-130 /t, compostaggio 95-125 /t.

    3. 3 La disciplina sui rifiuti I fanghi prodotti nella depurazione delle acque reflue urbane sono normalmente classificati come rifiuti speciali non pericolosi con codice 19 08 05; Possono sussistere dubbi di codificazione e classificazione quando i fanghi contengano sostanze pericolose in concentrazioni superiori ai limiti per la classificazione appunto come rifiuti pericolosi; La nuova direttiva sui rifiuti 98/08 chiarisce che la classificazione dei rifiuti come pericolosi dovrebbe essere basata, tra laltro, sulla normativa comunitaria relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. Pertanto I metodi da utilizzare sono descritti nellallegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.

    4. 4 Smaltimento dei fanghi in regime ordinario

    5. 5 Smaltimento fanghi in procedura semplificata

    6. 6 Scarico controllato Non sono ammessi in nessuna tipologia di discarica i seguenti rifiuti: i rifiuti allo stato liquido, i rifiuti classificati come esplosivi, comburenti, infiammabili, I rifiuti contaminati da sostanze corrosive in concentrazione superiore a valori definiti in funzione della classificazione specifica, i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, le sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attivit di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sulluomo e/o sullambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio), i rifiuti derivanti dalla produzione di principi attivi per biocidi e per prodotti fitosanitari, materiale specifico a rischio igienico sanitario (proteine e grassi fusi animali), i rifiuti contaminati da policlorobifenili (PCB) in quantit superiore a 50 mg/kg, da diossine e furani in quantit superiore a 10 g/kg (il D.M. del 3 agosto 2005 ha poi escluso lo smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi dei rifiuti con presenza di PCDD/F (TEQ) in concentrazioni superiori a 2 e 10 g/kg, rispettivamente), i rifiuti contenenti o contaminati da fluidi refrigeranti costituiti da cloro fluoro carburi (CFC) o da idro cloro fluoro carburi (HCFC) in quantit superiore allo 0,5%, i rifiuti con potere calorifico inferiore maggiore di 13.000 kJ/kg (3.100 kcal/kg). Questo limite pu essere superato per fanghi non digeriti con un tenore di secco superiore al 90 %.

    7. 7 Ammissibilit dei rifiuti in discarica (test delleluato)

    8. 8

    9. 9 Concentrazioni sul tal quale

    10. 10 Calendario per la riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica Lart. 5 del D.Lgs. 36/03 definisce lobbligo da parte delle regioni di elaborare un apposito programma al fine di ridurre i rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica a valori inferiori a 173, 115 e 81 kg/(ab?anno), rispettivamente entro il 27 marzo 2008, 27 marzo 2011 e 27 marzo 2018. Questi valori corrispondono agli obiettivi delineati nella direttiva 99/31, che appunto prevede una riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani al 75, 50 e 35% (da conseguire entro 5, 8 e 15 anni dallentrata in vigore della direttiva) del totale dei rifiuti prodotti nel 1995 (449 kg/ab?anno), considerando che la frazione biodegradabile del rifiuto urbano (tutto il rifiuto indifferenziato privato di carta, plastica, vetro e metalli) pu mediamente essere valutata in circa il 52%. Il recepimento della Decisione del 19 dicembre 2002 con il D.M. 13 marzo 2003 e successivamente con il D.M. 3 agosto 2005 ha modificato questo approccio di riduzione progressiva, escludendo lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti biodegradabili, per i quali fosse prevista la preventiva caratterizzazione ai fini dellaccettabilit. Fra questi i fanghi di depurazione (produzione stimata in Italia 15 milioni di t/anno e la FOS (produzione stimata 2 milioni di t/anno).

    11. 11 Aspetti peculiari di recepimento della direttiva 99/31 e della decisione del 19/12/2002 ai fini dello smaltimento dei fanghi urbani di depurazione Lart. 6 esclude dallo smaltimento in discarica le seguenti tipologie di rifiuti, che non erano state previste nella Direttiva: rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantit superiore a 10 g/kg; rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg. Per questi ultimi vale la deroga al 31/12/2009 fissata con la L. 27 febbraio 2009, n. 13 (art. 6). Obbligo del rispetto degli standard del test delleluato per tutti i rifiuti non pericolosi da smaltire nelle discariche di rifiuti non pericolosi.

    12. 12 Gradi di libert per regioni e province autonome il D.M. 3 agosto 2005 prevede (art. 7) che le Autorit territorialmente competenti (essenzialmente le Regioni e le Province autonome) possano autorizzare specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, con deroga tra laltro al parametro DOC adibite allo smaltimento di: rifiuti con basso contenuto di sostanza organica; rifiuti prevalentemente organici (discariche apprestate come bioreattori o discariche per rifiuti organici pretrattati); rifiuti misti, con presenza sia di rifiuti solidi urbani sia di rifiuti inorganici.

    13. 13 Adeguamenti temporali al D.Lgs. 36/03 Il termine (16/7/2005) dei commi 1, 2 e 6 dellart. 17 del D.Lgs. 36/03 stato prorogato: al 31/12/2007 con la Legge finanziaria del 2007 (comma 184 art. 1 L. 296/06); al 31/12/2008 con la legge finanziaria del 2008; al 30/6/2009 e con la L. 13/09. Fermo quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, prorogato fino al 30 giugno 2009. Il presidente di una regione o di una provincia autonoma pu chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentare entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalit e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L'adeguamento dovr essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga e' disposta con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero, ed avr efficacia a decorrere dal 1 luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009. La prima proroga, cui si riallacciano le altre, cos recita: Il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

    14. 14 Commi 1, 2 e 6 art. 17 D.Lgs. 36/03 1. Le discariche gi autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate. 2. Fino al 16 luglio 2005 consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilit previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (trattasi di bonifica da amianto), e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonch dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente: a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A; b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B; nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria. 6. Sono abrogati: a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 16 luglio 2005 i valori limite e le condizioni di ammissibilit previsti dalla deliberazione; b) l decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141; c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.

    15. 15 La proroga per i fanghi solo quella relativa al comma 1 art. 17 La proroga del comma 1 si applica perci solo alle discariche autorizzate entro la data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/03 e cio quelle autorizzate entro il 27/3/2003. A queste discariche si continuano ad applicare le norme con le quali erano state autorizzate (sostanzialmente la disciplina e norme tecniche riportate nella Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984).

    16. 16 Conclusioni urgente che sia fissato un criterio alternativo al rispetto del parametro DOC per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili in discarica per rifiuti non pericolosi. Si ricorda che le Disposizioni del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 prescrivevano che ai fini dello smaltimento dei fanghi urbani o ad essi assimilabili in discarica di I categoria gli stessi fossero stabilizzati e palabili (punto 4.2.2). Alcune regioni hanno legiferato utilizzando lart. 7 del D.M. 3 agosto 2005 e prescrivendo al riguardo un limite per lindice di respirazione dinamico. Un criterio diverso pu essere basato sulleffettiva stabilizzazione biologica dei fanghi negli impianti di depurazione. Si ricorda al riguardo che le linee guida del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare (Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi) relativamente alle migliori tecniche disponibili prevede: per il trattamento di stabilizzazione aerobica tempi di permanenza da 10 a 20 giorni in dipendenza delle caratteristiche dei fanghi nella stabilizzazione a freddo (10-20C) o di 4-15 giorni nella stabilizzazione termofila (40-50C); Per il trattamento di digestione anaerobica tempo di permanenza di 20 giorni a temperatura mesofila (30-38C) o termofila (49-57C) con produzione di biogas pari a 0,75-1,1 Nm3/kg di SV rimossi.

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