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La ricostruzione della carriera del personale della scuola:

La ricostruzione della carriera del personale della scuola: “Dalla teoria alla pratica” Relatore: Luciana Petrucci Ciaschini Cenni generali sullo stato giuridico del personale

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Presentation Transcript


  1. La ricostruzione della carriera del personale della scuola: “Dalla teoria alla pratica” Relatore: Luciana Petrucci Ciaschini

  2. Cenni generali sullo stato giuridico del personale • Per stato giuridico si intende quel complesso di norme che regolano il rapporto di lavoro, ossia le norme relative all'assunzione, alla prestazione e alla cessazione del servizio.

  3. Contrattazione collettiva • Il rapporto di lavoro del personale della scuola è regolato dalla contrattazione collettiva, che è nazionale e decentrata e si svolge, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro. In sede di contrattazione collettiva, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale) rappresenta la pubblica amministrazione.

  4. RECLUTAMENTO • Il reclutamento del personale scuola ha luogo per il 50 per cento dei posti mediante concorso regionale per titoli ed esami (l'ultimo è stato bandito nel 1999) e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti, periodicamente aggiornate ed integrate.

  5. RECLUTAMENTO • A partire dall'anno accademico 1999-2000 sono stati istituiti presso le Università i corsi biennali di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria (SSIS) mediante i quali i docenti conseguono l’abilitazione all’insegnamento.

  6. RECLUTAMENTO • Per l'insegnamento nella scuola primaria, invece, sempre a partire dall'anno accademico 1999-2000 è stato istituito il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, che permetterà l'accesso all'insegnamento nelle scuole elementari solo a docenti in possesso di tale laurea e non più del diploma magistrale, come avveniva in passato.

  7. Instaurazione del rapporto di lavoro • Il personale, individuato come destinatario dell’assunzione a tempo indeterminato, perfeziona il proprio di lavoro con l’assunzione in servizio. • La mancata assunzione in servizio comporta la risoluzione del contratto d’assunzione.

  8. Assunzione in servizio • I soli casi in cui la mancata assunzione in servizio non comporta la risoluzione del contratto sono: • Malattia • Astensione obbligatoria per maternità • Dottorato di ricerca

  9. Diritti del personale della scuola • Diritto alla carriera e alla progressione economica • Diritti sindacali • Ferie • Permessi retribuiti ed assenze per malattia • Permessi brevi • Aspettative

  10. Diritti sindacali • l’aspettativa per motivi sindacali • permessi sindacali • il diritto di riunione e di assemblea • il diritto di affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ecc. • il diritto ad avere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro • il diritto di sciopero

  11. Ferie • 32 giorni di ferie più 4 giorni di festività soppresse durante la chiusura delle scuole, ovvero durante la sospensione dell’attività didattica. • 30 giorni di ferie più 4 giorni di festività soppresse per i primi tre anni di servizio. • I docenti possono fruire di 6 giorni durante il normale svolgimento dell’attività didattica, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione.

  12. Permessi retribuiti • 8 giorni per partecipazione a concorsi ed esami; • 3 giorni per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado; • 3 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati o autocertificati • 15 giorni per matrimonio; • 3 giorni al mese per assistenza a persona handicappata in situazione di gravità -art. 33, comma 3, della L. 104/92.

  13. Assenze per malattia • Durante un triennio il dipendente può effettuare: • 9 mesi di assenza retribuita al 100%; • 3 mesi di assenza retribuita al 90% • 6 mesi di assenza per malattia retribuita al 50% • Ulteriori 18 mesi di assenza per malattia senza retribuzione.

  14. Assenza per gravi patologie • In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di day hospital anche quelli di assenza per terapie certificate dalla ASL. • Per i giorni di assenza per gravi patologia è dovuta la retribuzione intera.

  15. Permessi brevi • Compatibilmente con le esigenze di servizio ai dipendenti possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. • I permessi brevi devono essere recuperati.

  16. Aspettative • Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personale e di studio • Aspettativa per servizio militare • Aspettativa per mandato parlamentare • Aspettativa per mandato amministrativo • Aspettativa per motivi di studio • Aspettativa per coniuge in servizio all’estero

  17. Doveri del dipendente • Il personale della scuola ha l’obbligo di tenere un determinato comportamento, di rispettare l’orario di servizio, di osservare i divieti e le incompatibilità stabiliti dalla legge.

  18. Cessazioni dal servizio • Dimissioni volontarie • Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età • Collocamento a riposo al compimento del 40º anno di servizio • Decadenza • Dispensa dal servizio per inidoneità fisica • Pensione di inabilità legge 335/1995 • Mobilità intercompartimentale • Assunzione di altro impiego pubblico.

  19. Normativa relativa ai riconoscimenti dei servizi: personale docente • LEGGE 26.07.1970. N. 576 • ART. 81 D.P.R. 31.05.1974, n. 417 • ARTT. 485 e seguenti del D.L.vo 297/1994 • ARTT. 7 e 11 LEGGE 124/1999

  20. Legge 576 /1970 • E’ la legge fondamentale in materia di riconoscimenti dei servizi • Indica i servizi valutabili • I requisiti necessari per valutare un servizio • I termini di presentazione della domanda

  21. Art. 81 D.P.R. 31.05.1974 n. 417 • Modifica la misura dei riconoscimenti dei servizi • Prevede la valutazione dei servizi prestati quale docente incaricato, o di ruolo presso le Università (servizio valutabile per l’effettiva durata)

  22. ARTT. 485 e seguenti del D.L.vo 297/1994 • Riprende quanto previsto dalle precedenti disposizioni in materia di riconoscimento dei servizi, requisiti previsti e servizi valutabili

  23. ARTT. 7 e 11 LEGGE 124/1999 • Art. 7 – Valutazione del servizio prestato su posti di sostegno ad alunni diversamente abili senza specializzazione • Art. 11 – al personale docente il servizio si valuta ad anno intero se prestato per almeno 180 giorni o continuativamente dal 1 febbraio al termine degli scrutini.

  24. Requisiti utili per la valutazione dei servizi non di ruolo • Servizio prestato per almeno 180 giorni o continuativamente dal 01.02 al termine degli scrutini e/o esami • Servizio prestato con il possesso del prescritto titolo di studio • Servizio prestato senza demerito

  25. La domanda di riconoscimento dei servizi • Il riconoscimento dei servizi non di ruolo è a domanda • La domanda deve essere presentata in carta semplice • Alla domanda devono essere allegati il titolo di studio ed i certificati di servizio – tutto in carta semplice • La domanda di riconoscimento dei servizi può essere presentata solo dopo aver superato il periodo di prova ed ottenuto la conferma in ruolo.

  26. Prescrizione • Se la domanda di riconoscimento è presentata entro 5 anni dalla conferma in ruolo – nessuna prescrizione • Se la domanda è presentata dopo il 5° anno ed entro il 10° anno dalla conferma - prescrizione degli assegni • Se la domanda è presentata dopo il 10° anno dalla conferma – prescrizione del diritto

  27. Esempio di prescrizione degli assegni • Periodo di prova superata alla data del 01.09.2001 • Domanda di riconoscimento dei servizi presentata il 10.10.2008 • Assegni prescritti dal 01.09.2001 al 30.09.2003 – i benefici del riconoscimento decorrono dal 01.10.2003

  28. Riconoscimento dei servizi: errori da non commettere. • Sono valutabili esclusivamente i servizi previsti da precise disposizioni normative; • Non sono ammesse analogie tra procedimenti amministrativi diversi • Al personale docente il servizio si deve valutare ad anno scolastico intero, non è possibile sommare servizi tra anni scolastici diversi.

  29. ANNO DI FORMAZIONE/PERIODO DI PROVA PERSONALE DOCENTE • ANNO DI FORMAZIONE:DOCENTI ASSUNTI A SEGUITO DI CONCORSO SIA PER SOLI TITOLI SIA PER TITOLI ED ESAMI • PERIODO DI PROVA: DOCENTI ASSUNTI OPE LEGIS – PASSAGGI DI RUOLO.

  30. ANNO DI FORMAZIONE • ALMENO 180 GIORNI DI SERVIZIO • TUTOR NOMINATO DAL D.S. • PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SEMINARIALI • DISCUSSIONE CON IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DELLA RELAZIONE FINALE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE E LE ATTIVITA’ SEMINARIALI A CUI HA PARTECIPATO

  31. PERIODO DI PROVA • ALMENO 180 GIORNI DI SERVIZIO • RELAZIONE FINALE PREDISPOSTA DAL D.S. SENTITO IL PARERE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZO

  32. PROROGA ART.438 D.L.VO 297/1994 MANCATA PRESTAZIONE DEI 180 GIORNI NON CI SONO LIMITI ALLA PROROGA PROROGA ART.439 D.L.VO 297/1994 PUO’ ESSERE PROROGATA SOLO PER UN ANNO ESITO SFAVOREVOLE PROROGHE DEL PERIODO DI PROVA

  33. PERIODI COMPUTABILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 180 GIORNI • Le domeniche e tutte le altre festività, comprese le 4 giornate di riposo e le vacanze di Natale e Pasqua, purché l’interessato sia in servizio il giorno antecedente e quello di ripresa dell’attività, il giorno libero dall’insegnamento • Le interruzioni del servizio per ragioni di pubblico interesse ( ragioni profilattiche, alluvioni, utilizzo dei locali scolastici per elezioni politiche, amministrative e referendum )

  34. PERIODI COMPUTABILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 180 GIORNI • La chiusura anticipata delle scuole per uso dei locali scolastici per le elezioni • I giorni compresi dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni, purché il collegio dei docenti, nel quale sia presente il docente in prova, si riunisca nel periodo medesimo per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica ( C.M. n. 180 del 11.07.1979 )

  35. PERIODI COMPUTABILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 180 GIORNI • Il servizio prestato nelle commissioni giudicatrici degli esami di Stato • Il servizio prestato nelle commissioni a concorsi a cattedre • La frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dal M.P.I. o dalla scuola • Un mese di astensione obbligatoria per maternità

  36. PERIODI NON COMPUTABILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 180 GIORNI • permessi retribuiti e non • La chiusura della scuola per le vacanze estive, eccetto la partecipazione agli esami di maturità • Le due giornate di riposo che vanno aggiunte alle ferie • Le ferie, ogni tipo di assenza, eccetto l’aspettativa per mandato parlamentare.

  37. Retrodatazione giuridica ed economica della conferma in ruolo • Astensione obbligatoria per maternità a partire dal 2° mese. • La retrodatazione è concessa, con lo stesso beneficio di chi supera regolarmente la prova, se sommando i 5 mesi di astensione obbligatoria con i giorni utili alla prova si raggiunge ugualmente i 180 giorni. • La retrodatazione decorre dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente una sola volta. • Pertanto se un docente ha più proroghe e soltanto all’ultima non supera la prova per astensione obbligatoria, la retrodatazione si determina soltanto nell’anno scolastico precedente, cioè per quello per cui l’astensione obbligatoria è stata determinante per il mancato superamento della prova

  38. Retrodatazione giuridica della conferma in ruolo • Assenza per servizio militare di leva • Servizio sostitutivo dell’obbligo del servizio militare di leva • Servizio equiparato al servizio militare di leva in Paesi in via di sviluppo • Ufficio di giudice popolare e testimone nei processi.

  39. PASSAGGI DI RUOLO • PASSAGGI DI PERSONALE DA ALTRI COMPARTI PUBBLICI • PASSAGGI NELL’AMBITO DEL COMPARTO SCUOLA

  40. PASSAGGI DI PERSONALE DA ALTRI COMPARTI PUBBLICI • DAL 01.01.1994 APPLICAZIONE LEGGE 24.12.1993 n. 537 – art. 3 comma 57 : • STIPENDIO INIZIALE NUOVA QUALIFICA + • ASSEGNO AD PERSONAM NON RIVALUTABILE E NON RIASSORBIBILE QUALE DIFFERENZA TRA LO STIPENDIO GIA’ IN GODIMENTO ED IL NUOVO STIPENDIO.

  41. legge 23.12.2005 n. 266 – al comma 226 dell’art. 1 • La legge 23/12/2005 n. 266 al comma 226 dell’art. 1 specifica che nel calcolo dell’assegno ad personam “ concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi. “.

  42. PASSAGGI NEL COMPARTO SCUOLA • PASSAGGI NELL’AMBITO DELLA SCUOLA SECONDARIA • PASSAGGI DA RUOLO MATERNE A RUOLO ELEMENTARI • TUTTI GLI ALTRI CASI DI PASSAGI DI RUOLO E/O QUALIFICA

  43. Tipologie di passaggi di ruolo – comparto scuola

  44. Tipologie di passaggi di ruolo – comparto scuola

  45. Temporizzazione • Trasformazione del maturato economico del ruolo di provenienza in anzianità nel nuovo ruolo • Maturato economico ruolo di provenienza = differenza tra lo stipendio in godimento e quello iniziale del livello di provenienza

  46. Esempio di temporizzazione • Docente di scuola elementare transitato nel ruolo delle scuole medie dal 01-09-2003. • Ala data del 31.08.2003 era inquadrata quale insegnante di scuola elementare nella posizione stipendiale di anni 3 con uno stipendio annuo lordo di €. 17.154,75 • Conferma in ruolo dal 01-09-2004 • Servizio non di ruolo e ruolo inferiore prestato sino alla data del 31-08-2003 Anni 7

  47. Esempio di temporizzazione • Stipendio annuo lordo in godimento • nel ruolo di provenienza €. 17.154,75 - • Stipendio iniziale ruolo di provenienza €. 16.703,50 = • Valore economico maturato nel ruolo • di provenienza €. 451,25+ • Stipendio iniziale del ruolo attuale € 18.128,79 =Trattamento economico complessivo • spettante nel ruolo attuale €. 18.580,04 -Stipendio corrispondente alla posizione • di inquadramento ruolo attuale – Anni 0 €. 18.128,79= Differenza da temporizzare €. 451,25

  48. Esempio di temporizzazione • TEMPORIZZAZIONE: • €. 500.54 (1) /1080 (2) = 0,463 valore economico di 1 giorno • €. 451,25 (3) / 0,463 (valore economico di 1 giorno) = Giorni 974,62 = anni 2 mesi 8 e giorni 15 – conseguentemente dal 01.09.2003 spetta l’inquadramento posizione stipendiale di anni 0 stipendio annuo lordo di €. 18.128,79 oltre l’assegno ad personam di €. 451,25 – anzianità complessiva anni 2 mesi 8 e giorni 15.

  49. Esempio di temporizzazione • ove : • (1) €. 500,54 = differenza tra lo stipendio corrispondente alla posizione di anni 3 e quello corrispondente alla posizione di anni 0 (nuovo ruolo) • (2) 1080 = numero dei giorni necessari per passare dalla posizione stipendiale corrispondente ad AA . 0 a quella corrispondente ad AA. 3 (360 x 3) • (3) €. 451,25 = differenza da temporizzare.

  50. Esempio di temporizzazione • Dal 1/12/2003, per compiuta anzianità al 16/12/2003 matura il passaggio alla posizione stipendiale di anni 3 pari allo stipendio annuo lordo di €. 18.629,33 • Dal 01/09/2004, data di conferma in ruolo sono riconosciuti anni 7 di cui anni 6 mesi // ai fini giuridici ed economici ed anni 1 e mesi //ai soli fini economici. • Anzianità al 01/09/2004

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