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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. 81/2008

UFFICIO FORMAZIONE RICERCA AGGIORNAMENTO. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. 81/2008. Ing. Vito A. Galtieri. Matera, 4 aprile 2009. Mi presento. Vito A. Galtieri. Tecnico della Prevenzione Master in Sicurezza sul Lavoro. R.S.P.P. Azienda Sanitaria locale di Matera - ASM.

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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. 81/2008

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Presentation Transcript


  1. UFFICIO FORMAZIONE RICERCA AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. 81/2008 Ing. Vito A. Galtieri Matera, 4 aprile 2009

  2. Mi presento Vito A. Galtieri Tecnico della Prevenzione Master in Sicurezza sul Lavoro R.S.P.P. Azienda Sanitaria locale di Matera - ASM Esperto in materia di ingegneria sanitaria ambientale, di sicurezza antinfortunistica nei luoghi di lavoro, delle macchine, degli impianti e dei processi industriali, prevenzione incendi, protezione dal rumore, tecnico competente in acustica. Via Piemonte, 17 70022 Altamura BA Tel 080 3103146 Cell: 360525797 e-mail : vito.galtieri@libero.it

  3. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO Premessa

  4. fare SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO è creare, condividere e mettere in pratica la cultura della sicurezza Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 4

  5. Sicura Se(d) - cura Senza affanno Chi si vuole rendere sicuri ? SICUREZZA Che cosa si vuole rendere sicuro ? Contro quale evento ? Può essere definito sicuro ciò che è esente da pericoli Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 5

  6. Se si presuppone che una apparecchiatura elettrica possa essere  pericolosa, sarà necessario, attraverso opportune contromisure, renderla sicura. Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 6

  7. Come rendere sicuro il comportamento umano ? Informazione Formazione Vigilanza Repressione L’inosservanza delle norme di prevenzione infortuni sul lavoro sono reati perseguibili penalmente Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 7

  8. Costituzione della Repubblica Italiana 22 dicembre 1947 Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 8

  9. Costituzione della Repubblica Italiana 22 dicembre 1947 Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 9

  10. Codice Civile (1942) Art. 2087 - Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per i mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 10

  11. Codice Civile (1942) Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 11

  12. Codice Penale (1930) Art. 437 - Rimozione ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 12

  13. Codice Penale (1930) Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difesa contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione. Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 13

  14. Norme generali di tutela L. 12 febbraio 1955, n. 51 Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni sul lavoro D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l’igiene del lavoro D.P.R. 20 marzo 1956, n. 303 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 14

  15. Norme generali di tutela D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene del lavoro nell’industria della cinematografia e della televisione D.M. 12 settembre 1958 Istituzione del registro degli infortuni D.M. 28 luglio 1958 Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 15

  16. Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 131) Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la integrità fisica. Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 16

  17. Legge 19 febbraio 1992, n. 142 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1991) Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 17

  18. Attuazioni di direttive CEE N. 73/23/CEE - garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico N.93/68/CEE - Marchio CE del materiale elettrico N. 89/686/CEE - Direttiva delle Macchine N. 92/58/CEE - Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza NN. 80/1107CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE, 88/642/CEE - Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici. Piombo, Rumore, Amianto Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 18

  19. Attuazioni di direttive CEE Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 19

  20. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Le figure prevenzionistiche Gli obblighi Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 20

  21. D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 modificato e integratodalD.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 21

  22. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 UNICO TESTO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108) Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 22

  23. I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 23

  24. Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008 Datore di Lavoro Dirigente Preposto Lavoratore Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio di Prevenzione e Protezione Medico Competente Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 24

  25. Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008 • Responsabile del Servizio di • Prevenzione e Protezione Datore di Lavoro • Servizio di Prevenzione e Protezione • Medico Competente Lavoratore • Rappresentante dei lavoratori • per la sicurezza Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 25

  26. Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008 Datore di Lavoro soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 26

  27. Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008 Datore di Lavoro Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 27

  28. Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008 Dirigente Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 28

  29. Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008 Preposto Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 29

  30. Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008 Lavoratore persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione… … il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso… … l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile… Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 30

  31. Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008 Lavoratore … il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro… Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 31

  32. Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008 Lavoratore … l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 32

  33. Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008 S.P.P. Servizio Prevenzione e Protezione “… insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva” Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 33

  34. Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008 R.S.P.P. Servizio Prevenzione e Protezione 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato …. Segue … “Responsabile del servizio prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 34

  35. Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008 A.S.P.P. Servizio Prevenzione e Protezione 3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2. 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34. Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità ed i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative di cui all’art. 32” Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 35

  36. Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008 Medico Competente Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto • Medico in possesso di uno dei seguenti titoli: • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica • 2. Docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro • Autorizzazionedi cui all’art. 55 del D. Lgs. 277/91 • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 36

  37. Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008 RappresentantedeiLavoratori per la Sicurezza Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 37

  38. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Definizioni art. 2 “Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno “ Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 38

  39. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Definizioni art. 2 “Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni” Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 39

  40. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Definizioni art. 2 “Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza “ Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 40

  41. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Definizioni art. 2 “Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa “ “Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità “ Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 41

  42. Compiti del Medico Competente Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 42

  43. Compiti del Medico Competente b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 43

  44. Compiti del Medico Competente Articolo 25 - Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 44

  45. Compiti del Medico Competente Articolo 25 - Obblighi del medico competente c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 45

  46. Compiti del Medico Competente Articolo 25 - Obblighi del medico competente f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 46

  47. Compiti del Medico Competente Articolo 25 - Obblighi del medico competente h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 47

  48. Compiti del Medico Competente Articolo 25 - Obblighi del medico competente l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 48

  49. Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 49

  50. MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; Ing. Vito A. Galtieri 4 aprile 2009 50

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