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AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI. Autorizzazioni agli scarichi: (art.124) Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124, C. 1); L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico (art. 142, C. 2).

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AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

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Presentation Transcript


  1. AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI Autorizzazioni agli scarichi: (art.124) Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124, C. 1); L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico (art. 142, C. 2)

  2. Natura dell’illecito:non costituisce illecito proprio in quanto non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, • Soggetto attivo dell’illecito: • il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, che apra nuove vie di scarico, • qualsiasi altro soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata SCARICHI DOMESTICI O DI RETI FOGNARIE NON AUTORIZZATI ( art. 133, C. 2, Dlgs 152/06)

  3. Il pagamento in misura ridotta art. 16 L. 689 del 1981 non si applica alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto art. 135, C.4. • SCARICO NON AUTORIZZATO: apertura o effettuazione di scarichi senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata: • scarichi NUOVI o ESISTENTI di ACQUE REFLUE DOMESTICHE o DI RETI FOGNARIE: SANZ. AMM. Da euro 6.000 a 60.000 (art. 133, C.2); • scarichi NUOVI o Esistenti di acque reflue domestiche da abitazioni isolate sanz. 600 a 3.000 euro (art. 133, C. 2, ii periodo) SANZIONI AMMINISTRATIVE TITOLO V – CAPO I artt. 133 a 136 del D.Lgs 152/06 e ss. modifiche ed integrazioni

  4. Solo il titolare dell’autorizzazione allo scarico è responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti dalla legge, • Solo sul titolare dello scarico grava l’obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema a mantenere le acque reflue nei minimi ammessi, • Il titolare dell’autorizzazione è l’unico responsabile anche qualora il superamento dei valore limite di emissione sia materialmente riconducibile a terzi cui egli abbia consentito l’utilizzo dello scarico PERSONALITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

  5. Scarichi di acque reflue DOMESTICHE e di reti Fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Il regime autorizzativo è definito dalla REGIONI nell’ambito della disciplina di cui all’art. 101, comma 1 e 2 (art. 124, C. 3). • Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’autorità d’Ambito (art. 124, C. 4). • LE AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE ALLO SCARICO SONO RILASCIATE NELLA FASE DI AVVIO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE. LA DISCIPLINA E’ RILASCIATA DALLE REGIONI ED HA COME EFFICACIA TEMPORALE IL TEMPO NECESSARIO ALL’AVVIO DEGLI IMPIANTI DI DEPUARZIONE DI ACQUE REFLUE. AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI

  6. SCARICO NON AUTORIZZATO: apertura o effettuazione di scarichi senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata: • NUOVI scarichi di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da euro 1.500 a 10.000 (art. 137, C. 1), • NUOVI scarichi di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, con SOSTANZE PERICOLOSE ( tab. 5 e 3 a all.5) arresto da 3 mesi a tre anni (art. 137, C. 2). SANZIONI PENALI TITOLO V – CAPO II ARTT. 137 A 140 DEL D.Lgs 152/06

  7. Norma la disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26. Con la Legge Regionale del 12 dicembre 2003, n. 26, la Regione ha aggiornato e innovato la normativa riguardante la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne (prima ormata dal R.L.I.). Regolamento 24.03.2006 n. 3

  8. Le definizioni usate sono le seguenti: • a) “evento meteorico” , una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguono a distanza di almeno 96 ore da un analogo evento; DEFINIZIONI

  9. b) acque “meteoriche di dilavamento” , la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti; • C) “acque di prima pioggia” quelle corrispondenti nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche ; • D) “acque di seconda pioggia” la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia; DEFINIZIONI

  10. E) “acque pluviali” le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni. La novità più importante è quella di avere finalmente scisso il parametro di intensità di pioggia dall’unità di tempo. Definizione

  11. Si evidenzia al comma 4. • Le acque sono considerate acque reflue domestiche se l’attività da cui derivano, presentano un consumo di acqua medio giornaliero inferiore ai 20 metri cubi. • Tali acque non necessitano di accertamenti analitici. Art. 5

  12. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale si applicano le disposizioni del D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 6 - rinvio

  13. Recapiti degli scarichi degli insediamenti isolati: • Insediamenti isolati di carico inferiore a cinquanta abitanti equivalenti (e.a.) non possono essere recapitati: • Nei corsi d’acqua superficiali; • Sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi delimitate della fascia di un chilometro dalla linea di costa. Art. 8

  14. Scarichi di insediamenti isolati di carico organico uguale o superiore ai 50 abitanti equivalenti, non possono essere recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Al punto 4 dell’art. 9 viene specificato che gli scarichi in atto di reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione eq. Da 50 a 100 ab equivalenti nei recapiti di cui al comma 3 (appartenenti al bacino idrografico dei laghi) devono essere disattivati e recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo entro il 2009.Al punto 5 si evince che le reti fognarie al servizio di una popolazione equivalente inferiore a 400 abitanti eq. Sono ammesse esclusivamente gli scarichi di acque reflue industriali che rispettino i valori limite di emissione delle tabelle dell’all. 5 al D.lgs 152/2006. Art.9

  15. I nuovi scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione eq. Inferiore 2.000 abitanti eq. Sono sottoposti ai trattamenti appropriati da realizzarsi conformemente alle norme tecniche Regionali di cui all’art. 3 della Legge Regionale 12.12.2003 nr. 26 Titolo III – capo 2 – art. 11

  16. Nuovi scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione eq. pari o superiore a 2.000 abitanti eq. devono rispettare i valori limiti di emissione di cui alle tabelle dell’allegato B. Titolo III – capo 3 – art. 12

  17. REGIME AUTORIZZATORIO Alla richiesta del permesso di costruire ovvero alla D.I.A. per la realizzazione di nuovi insediamenti isolati da cui si origineranno gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate dovrà essere allegata copia della domanda di autorizzazione allo scarico. Per gli insediamenti i cui lavori di costruzione non sono stati ultimati alla data di entrata in vigore del regolamento alla Legge Regionale 12.12.2003 nr. 26 , deve essere presentata la domanda di autorizzazione alla Provincia. Titolo IV – capo 2– art. 22

  18. L’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti isolati, con eventuali prescrizioni è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. L’autorizzazione è valida per 4 anni e, qualora ne ricorrano i presupposti, in relazione all’adempimento delle eventuali prescrizioni si intende tacitamente rinnovata. La Provincia nel rilasciare l’autorizzazione può assegnare per la messa a punto funzionale dei presidi di depurazione una deroga fino ad un massimo di tre mesi , rissovabili di altri due mesi. Art. 25

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