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Formazione Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Formazione Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Norme costituzionali e civilistiche Evoluzione della normativa prevenzionale Obblighi, formazione ed informazione delle figure sensibili individuate dal Dlgs. 626/94. Presentazione del corso.

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Formazione Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

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Presentation Transcript


  1. Formazione Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Norme costituzionali e civilistiche Evoluzione della normativa prevenzionale Obblighi, formazione ed informazione delle figure sensibili individuate dal Dlgs. 626/94. Renato Caredda

  2. Presentazione del corso Il corso dalla durata di 32 ore, sarà trasmesso in videostreaming, dal sito della Direzione Scolastica Regionale www.scuolasarda.it. realizzato dal prof. Luciano Pes. Si svolgerà in 8 incontri (9,30 – 13,30) A marzo: il 18 – 28 – 31 Ad aprile: il 2 – 4 – 8 – 10 - 17 Renato Caredda

  3. Presentazione Direttore del corso: Dott. Giambattista Porrà Tutor: D.ssa Alida Imbornone Tel. 070/65004308 E.mail: alida.imbornone@istruzione.it Renato Caredda

  4. Quadro normativo • Principi costituzionali e civilistici • Legislazione anni ’50 • Legislazione anni ’70 • Legislazione anni ’90 • Nuovo Testo Unico. Renato Caredda

  5. Premessa REGOLE TECNICHE NORME GIURIDICHE Renato Caredda

  6. Principi • Art. 32 della Costituzione. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Renato Caredda

  7. Principi • Art. 41 della Costituzione. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Renato Caredda

  8. Principi • Art. 2087 del codice civile. Tutela delle condizioni di lavoro. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Renato Caredda

  9. Le norme in materia di sicurezza • Natura prevenzionale della norma. La violazione delle norma antinfortunistica comporta una sanzione penale anche se l’infortunio non si è effettivamente verificato. In presenza di infortunio si aggiungono altre sanzioni di natura penale e civile. Renato Caredda

  10. Legislazione anni ‘50 • DPR n. 547 del 27 aprile 1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro • DPR. n. 302 del 19 marzo 1956 Norme integrative del Dpr. 547/55 • DPR n. 303 del 19 marzo 1956 Norme generali per l'igiene del lavoro Renato Caredda

  11. Legislazione anni ‘50 • DPR 547/55. Art. 1 Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti Pubblici o dagli Istituti di istruzione e di beneficenza. Renato Caredda

  12. Legislazione anni ‘50 • DPR 547/55. Art. 3 … Sono equiparati ai lavoratori subordinati: … gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere. Renato Caredda

  13. Legislazione anni ‘50 • DPR. 547/55 art. 4 I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: A) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto; Renato Caredda

  14. Legislazione anni ‘50 • B) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi • C) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione Renato Caredda

  15. Legislazione anni ‘50 • DPR. 547/55 art. 5. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera. L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi propri dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Renato Caredda

  16. Legislazione anni ‘50 • DPR. 547/55 art. 6 Doveri dei lavoratori I lavoratori devono: A) osservare le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva; B) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; Renato Caredda

  17. Legislazione anni ‘50 C) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; Renato Caredda

  18. Legislazione anni ‘50 D) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione; E) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone. Renato Caredda

  19. Legislazione anni ‘70 • Critiche alla legislazione precedente: Non coinvolgeva i lavoratori; Non esisteva una programmazione della sicurezza che consentisse: la valutazione preventiva dei rischi l’adozione di misure di prevenzione dei rischi. Renato Caredda

  20. Legislazione anni ‘70 • L. 300/70 art. 9 (statuto dei lavoratori) I lavoratori hanno diritto, mediante le loro rappresentanze, di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni Renato Caredda

  21. Legislazione anni ‘70 • L. 833/78 art. 20 (riforma sanitaria) La norma dispone che vengano attuate ulteriori misure di prevenzione elaborate congiuntamente da datori di lavoro e rappresentanze sindacali in relazione alla specificità del luogo di lavoro, secondo modalità stabilite dai contratti collettivi. Renato Caredda

  22. Legislazione Anni ‘70 • Commento. Primi passi, ancora non coordinati, verso l’istituto della “partecipazione” dei lavoratori, e della programmazione della sicurezza con l’azione congiunta di datori di lavoro e rappresentanze sindacali. Renato Caredda

  23. Legislazione anni ‘90 • La genesi del Dlgs. 626/94. Le direttive comunitarie: La direttiva principale: 391/89 Misure per promuovere, nei luoghi di lavoro, il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Renato Caredda

  24. Legislazione anni ‘90 • La genesi del Dlgs. 626/94: Sette direttive comunitarie “derivate”: 654/89; 655/89; 656/89; 269/90; 270/90; 394/90; 679/90: Per regolamentare determinate attività e specifici rischi (videoterminali, DPI, movimentazione manuale dei carichi, ecc.) Renato Caredda

  25. Legislazione anni ‘90 (Dyr?) Direttiva comunitaria: Atto normativo che fissa in una materia gli obiettivi che devono essere raggiunti dagli stati membri adottando una legislazione conforme ai principi indicati nella direttiva. Ad una direttiva fa seguito l’intervento del legislatore nazionale che ne dà attuazione. Renato Caredda

  26. Legislazione anni ‘90 • Direttiva 391/89. Art. 11 I rappresentanti dei lavoratori partecipano “in modo equilibrato” su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute. (diritto di accesso ai luoghi di lavoro, di consultazione, informazione e formazione, ecc.) Renato Caredda

  27. Legislazione anni ‘90 Il Dlgs. 626 fu emanato il 19/9/94, nell’ultimo giorno utile, prima della scadenza della delega parlamentare, con già la previsione di successive integrazioni e correzioni, apportate poi dal Dlgs. 242, emanato il 19/3/96. Il combinato dei due dlgs è definito 626/bis. Renato Caredda

  28. Legislazione anni ‘90 • Commento. Una norma di civiltà, nasce quindi non per una esigenza che viene dalla società, ma a causa di un vincolo esterno: la Comunità Europea. La “convinzione collettiva” della necessità di una regola è necessaria per la sua naturale osservanza, ed infatti ancora oggi, la norma, in particolare nella P.A. (p.e. messa a norma degli edifici) è sostanzialmente inapplicata. Renato Caredda

  29. Messa a norma edifici scolastici • Milleproroghe. L. 649/96 (proroga al 31/12/99). L. 265/99 (proroga al 31/12/04). L. 306/04 (proroga al 31/12/05). L. 26/05 (proroga al 30/06/06). L. 296/06 (proroga al 31/12/09). Renato Caredda

  30. Legislazione anni ‘90 • Dlgs. 626: la novità. L’innovazione del 626 concerne soprattutto il metodo (partecipazione, programmazione), la gran parte delle prescrizioni tecniche (vedi Dpr 547/55) rimangono in vigore (art. 98 dgls 626). Renato Caredda

  31. Legislazione anni ‘90 • Dlgs. 626: principi La sicurezza si raggiunge con l’azione coordinata di datore di lavoro e lavoratori La sicurezza deve essere programmata in relazione ai rischi specifici del luogo di lavoro Renato Caredda

  32. Dlgs. 626/94 • Art. 1. Si applica in tutti in tutti i settori di attività pubblici e privati … Nei riguardi degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato individuate con decreto del ministro competente (D.M.29 settembre 1998 n. 382). Renato Caredda

  33. Dlgs 626/94: “l’organigramma” • Il datore di lavoro • I lavoratori • Il dirigente • Il preposto • Il servizio di prevenzione e protezione • Il medico competente • Il rappresentante dei lavoratori Renato Caredda

  34. Il datore di lavoro nella P.A. • Art. 2. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro s’intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale… Renato Caredda

  35. Il datore di lavoro nelle scuole • D.M. n. 292 del 21 giugno 1996. Ai fini ed effetti dei dlgs. 626/94 e 242/96, il datore di lavoro delle Istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato nei Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali; Renato Caredda

  36. Dlgs 626/94: i lavoratori • Art. 2 (vedi D.M. 382/98 art. 1, DPR 547/55 art. 3) Sono equiparati ai lavoratori gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione Renato Caredda

  37. Obblighi del lavoratore • Osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro; • Utilizza correttamente le attrezzature di lavoro e in modo appropriato i D.P.I.; • Segnala al datore di lavoro le condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza • Si sottopone ai programmi di formazione ed informazione organizzati dal datore di lavoro Renato Caredda

  38. Il dirigente per la giurisprudenza • (Cass. pen., sez. IV, 20/1/98 e 19/2/98) Chiunque, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre ed esigere che siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo. Renato Caredda

  39. Il Dirigente nel nuovo T.U. • Persona, che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Renato Caredda

  40. Il Preposto per la giurisprudenza • (Cassazione pen. sent. 760/91 - preposto - chiunque si trovi in posizione tale da dover dirigere e sorvegliare l'attività lavorativa di altri operai ai suoi ordini. • (Cass. Pen. sent. 6028/91 - egli non si sostituisce, di regola, alle mansioni direttive dell'imprenditore o del dirigente e tanto meno assume da solo l'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche. Renato Caredda

  41. Il Preposto nel nuovo T.U. • Persona, che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Renato Caredda

  42. Dirigenti e preposti nella scuola • Il dirigente è da alcuni individuato: nel direttore amministrativo, e nei delegati di plesso; • I preposti: negli insegnanti (rispetto agli alunni); nei responsabili di laboratorio (rispetto agli alunni e al personale che utilizza il laboratorio). Renato Caredda

  43. Il servizio di prev. e protezione • Dlgs. 626/94 art. 8, comma 2. Il datore di lavoro individua all’interno dell’azienda una o più persone da lui dipendenti , tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità di cui all’art. 8/bis, previa consultazione del rappresentante della sicurezza. Renato Caredda

  44. Il servizio di prev. e protezione D.M. 382/98. Art. 2. Il RSPP può essere individuato tra le seguenti categorie: personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere, ovvero in possesso di attitudini e capacità adeguate, che si dichiari a tal fine disponibile; personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti. Renato Caredda

  45. Il servizio di prev. e protezione • (continua) D.M. 382/98. Art. 2. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Renato Caredda

  46. Il servizio di prev. e protezione • Dlgs 626/94 Art. 10. Il datore di lavoro, nei casi previsti dall’allegato 1 (p.e. fino a 200 dipendenti), può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione purché abbia frequentato un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (contenuti e durata individuati dal D.M. 16/1/97). Renato Caredda

  47. Compiti del S.P.P (art. 9) • Il S.P.P provvede, in particolare; all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute di cui all'art. 11; Renato Caredda

  48. Il medico competente (art. 2) • Medico in possesso di determinati titoli (specializzazione in medicina del lavoro,igiene industriale, ecc.) che effettua, nei casi previsti dalla legge, su richiesta del datore di lavoro, la sorveglianza sanitaria (accertamenti sanitari per controllare lo stato di salute dei lavoratori). Renato Caredda

  49. La sorveglianza sanitaria • D.M. 382/98 art. 4 - Circolare MPI 119/99. L'art. 16 del Dlgs. 626/94 dispone che la sorveglianza sanitaria venga effettuata "nei casi previsti dalla normativa vigente“. A tal fine il dirigente scolastico, effettuata la valutazione dei rischi, qualora ne ricorrano le condizioni, nomina il medico competente che - si sottolinea - deve essere nominato solo in presenza di reali attività a rischio per la salute. Renato Caredda

  50. Il rappresentante dei lavoratori Dlgs. 626/94. Art. 18 (modif. L. 123/07) In tutti i luoghi di lavoro è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. il numero, le modalità d’elezione sono stabilite in sede di contrattazione collettiva (modif. L. 123/07) L’elezione avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, individuata con decreto del Ministero del lavoro. Renato Caredda

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