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FINANCIAL RISK MANAGEMENT

FINANCIAL RISK MANAGEMENT. IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE. le regole fondamentali. Attraverso l’utilizzo dei sistemi basati sui rating interni, le banche determinano l’esposizione ponderata per il rischio. Per il calcolo del requisito

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  1. FINANCIAL RISK MANAGEMENT IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE le regole fondamentali Attraverso l’utilizzo dei sistemi basati sui rating interni, le banche determinano l’esposizione ponderata per il rischio. Per il calcolo del requisito patrimoniale si applicano le disposizioni di cui alla Parte Prima, Sezione II, par. 1 e Sezione IX. Cioe’ SEZIONE IX REQUISITO PATRIMONIALE CONSOLIDATO Il requisito patrimoniale consolidato è pari all’8 per cento delle attività di rischio ponderate. AT

  2. FINANCIAL RISK MANAGEMENT IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE I valori dei parametri di rischio necessari per il calcolo dei requisiti patrimoniali secondo i metodi IRB sono stimati dalle banche ovvero forniti dalla Banca d’Italia, a seconda del metodo di calcolo prescelto (di base o avanzato). In entrambi i casi la banca, attraverso le pertinenti funzioni regolamentari (cfr. Allegato B), determina il valore delle attività ponderate per il rischio. LA PONDERAZIONE AVVIENE IN BASE AD UNA SERIE DI REGOLE COMPLESSE E DI DETTAGLIO ALLEGATO B LE FUNZIONI DI PONDERAZIONE 1. Regole per le esposizioni verso imprese, amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati La determinazione delle attività ponderate per il rischio con riferimento a una data esposizione dipende dalle stime di PD, dai valori regolamentari o dalle stime interne di LGD e EAD (a seconda del metodo IRB adottato) e, in alcuni casi, della scadenza effettiva M. PD e LGD sono espresse sotto forma di numero decimale, mentre EAD è misurata in valori assoluti. Le attività ponderate per il rischio (RWA) sono calcolate con la seguente formula: RWA= K * 12,5 * EAD (1) dove K rappresenta il requisito patrimoniale ed è calcolato ………: AT

  3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE • Per le esposizioni non in stato di default • K =1,06 *LGD *{ N [(1 – R)^–0,5 * G (PD) + (R / (1 – R))^0,5 * G (0,999)] • – PD} * [1 + (M – 2,5) * b]/ (1 – 1,5 * b) (2) • dove: • - Ln rappresenta il logaritmo naturale • - N (x) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa di una • variabile casuale normale standard (ossia, la probabilità che una • variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o • uguale a x). • - G (z) indica la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una • variabile casuale normale standard (ossia, il valore di x tale per cui • N(x) = z). • - R rappresenta la correlazione ed è calcolata come segue: • R = 0,12 * [1 + EXP (–50 * PD)] (3) • - b rappresenta l’aggiustamento in funzione della scadenza ed è • calcolato come segue • b = [0,11852 – 0,05478 * Ln (PD)]^ 2 (4) • Se PD = 0 allora RWA = 0 • ……………………………….. AT

  4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT Ma con una buona gestione anche…….. ATTIVO ponderazione ATTIVO valutazione CAPITALE BILANCIO (fattori x) PONDERATO rischio REGOLAMENTARE 8% IRB RWA CON LA PONDERAZIONE SI CALCOLA UN RWA CHE RICHIEDE UN RPM DELL’8% AT

  5. FINANCIAL RISK MANAGEMENT IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE Esempi EAD = 1.000 K 0,08 0,04 0,01 *12,5 = 1,00 0,50 0,125 RWA 1.000 500 125 *0,08 RPM 80 40 10 Ovvero K determina un RWA tale che 8% = RPM Le formule per il calcolo di K sono date dal regolatore. Le banche utilizzano i propri parametri (PD, LGD, M) e/o quelli dati dal regolatore in base al metodo applicato AT

  6. FINANCIAL RISK MANAGEMENT IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE 1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese 1.1 Probabilità di default (PD) Per le esposizioni verso imprese ed intermediari vigilati la probabilità di default (PD) da considerare nelle pertinenti funzioni regolamentari (cfr. Allegato B) non può essere inferiore allo 0,03%. Tale limite non si applica alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali. Con riferimento ai ratei attivi relativi agli interessi e alle competenze maturati su rapporti finanziari attivi e quelli relativi ad altri ricavi maturati ma non ancora scaduti si applica la PD della classe di rating di appartenenza dei soggetti cui i ratei si riferiscono. Qualora la banca non sia in grado di attribuire i ratei ai singoli soggetti può attribuirli in base alle classi di attività di appartenenza dei debitori, applicando convenzionalmente la PD media riferita alle classi stesse. I ratei attivi e le competenze per i quali la banca non conosca le classi di attività di appartenenza sono ricondotti nella classe di attività che presenta la PD di classe più alta prima di quella relativa alle esposizioni in default; ad essi si applica tale valore. AT

  7. FINANCIAL RISK MANAGEMENT IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE ………… Le banche che adottano il metodo IRB avanzato possono tenere conto degli effetti di attenuazione del rischio di credito prodotti dalle garanzie personali o dai derivati su crediti rettificando la PD e/o la LGD, a condizione che siano soddisfatti i pertinenti requisiti minimi. In ogni caso, il valore delle attività ponderate per il rischio di credito determinato dopo aver considerato gli effetti di attenuazione degli anzidetti strumenti non deve essere mai inferiore all’importo che si sarebbe avuto se l’esposizione fosse stata detenuta direttamente nei confronti del fornitore di protezione. AT

  8. FINANCIAL RISK MANAGEMENT IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE 1.2 Perdita in caso di default (LGD) Metodo di base Le banche che adottano il metodo IRB di base………… applicano nella pertinente funzione regolamentare i seguenti valori di LGD (cfr. Allegato B) Metodo avanzato Le banche possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito prodotti da strumenti di protezione del credito di tipo personale rettificando la PD e/o la LGD, a condizione che siano soddisfatti i pertinenti requisiti minimi. In ogni caso, il valore delle attività ponderate per il rischio di credito determinato dopo aver considerato gli effetti di attenuazione di tali strumenti non deve essere mai inferiore all’importo che si sarebbe determinato qualora l’esposizione fosse stata detenuta direttamente nei confronti del fornitore di protezione. AT

  9. FINANCIAL RISK MANAGEMENT IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE 1.3 Esposizione al momento del default (EAD) Metodo di base Attività di rischio per cassa Le attività di rischio per cassa includono tutti i rapporti attivi per cassa indipendentemente dalla forma tecnica, ad esclusione delle esposizioni in strumenti di capitale ……. Le attività di rischio per cassa sono considerate al valore di bilancio al lordo: a) delle pertinenti rettifiche di valore specifiche; b) della differenza positiva tra valore nominale di rimborso e prezzo di acquisto, nel caso di attività finanziarie in default acquistate sotto la pari. …………. Attività di rischio per cassa - Compensazione delle esposizioni in bilancio Per i crediti e i depositi verso la medesima controparte che soddisfano i requisiti previsti per la compensazione in bilancio, l’EAD è pari al valore di bilancio al lordo delle pertinenti rettifiche di valore specifiche al netto del valore di bilancio dei depositi a garanzia, quest’ultimo eventualmente rettificato sulla base degli scarti per la volatilità del tasso di cambio e per il disallineamento delle scadenze. AT

  10. FINANCIAL RISK MANAGEMENT IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE • Attività “fuori bilancio” - Contratti derivati over the counter e operazioni • con regolamento a lungo termine • L’EAD relativa ai contratti derivati over the counter finanziari e creditizi ed • alle operazioni con regolamento a lungo termine è determinata mediante uno dei • metodi previsti dalla disciplina sul rischio di controparte…….. • L’EAD relativa alle garanzie rilasciate e agli impegni a erogare fondi è pari • al valore nominale moltiplicato per i CCF. • Le banche che utilizzano il metodo IRB di base applicano i CCF previsti dal • metodo standardizzato, di seguito indicati: • - 100% per le garanzie e gli impegni a rischio pieno; • - 50% per le garanzie e gli impegni a rischio medio; • - 20% per le garanzie e gli impegni a rischio medio-basso; • 0% per le garanzie e gli impegni a rischio basso. • Metodo avanzato • I CCF sono stimati dalle banche……. AT

  11. FINANCIAL RISK MANAGEMENT IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE • 1.4 Scadenza • Metodo di base • La scadenza (M), espressa in anni, è pari a: • - 0,5 per le operazioni pronti contro termine e per quelle di concessione ed • assunzione di titoli o di merci in prestito; • 2,5 per le restanti operazioni. • Metodo avanzato • La scadenza (M), espressa in anni, è determinata sulla base dei criteri di • seguito indicati. In ogni caso, M non può essere né inferiore a 1 (salvo talune • eccezioni), né superiore a 5. • Per le attività di rischio aventi un profilo di flussi di cassa predeterminato, M • è calcolata conformemente a…………. una formula regolamentare AT

  12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE 2.Finanziamenti specializzati ……………….. 3. Esposizioni al dettaglio Le banche devono fornire proprie stime di PD, LGD (o EL) e CCF. Il requisito patrimoniale è calcolato in base alle pertinenti formule (cfr. Allegato B). 3.1 Probabilità di default (PD) La PD non può essere inferiore allo 0,03……… 3.2 Perdita in caso di default (LGD) Con riferimento alle operazioni con un incerto profilo di utilizzo futuro, come le carte di credito, nella calibrazione complessiva delle stime di perdita le banche devono tener conto dell’esperienza passata e/o delle aspettative circa utilizzi aggiuntivi prima del default. Qualora non considerino tali fattori nella determinazione dei CCF, le banche tengono conto della probabilità di utilizzi aggiuntivi prima del default nelle proprie stime della LGD 3.3 Esposizione al momento del default (EAD) ……….. si applicano le disposizioni contenute nel par. 1.3. AT

  13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE 7. Crediti commerciali acquistati Per i crediti commerciali acquistati è previsto il calcolo di requisiti patrimoniali sia per il rischio di default, sia per il rischio di diluizione. Ai fini del rischio di default le esposizioni derivanti dai crediti commerciali acquistati vanno ricondotte alle pertinenti classi di attività. Ad esse si applica la funzione regolamentare relativa alle esposizioni verso imprese (cfr. Allegato B, par. 1) oppure quella relativa ai crediti al dettaglio (cfr. Allegato B, par. 2). Qualora la banca non sia in grado di individuare le singole componenti, si applica la funzione regolamentare suscettibile di determinare il requisito patrimoniale più elevato. 7.1. Rischio di default: crediti commerciali acquistati verso imprese Metodo bottom-up Le banche assegnano tutte le esposizioni verso ciascun debitore a classi di rating che esprimono la rischiosità del debitore medesimo e stimano i parametri di rischio secondo le regole e i requisiti previsti per le esposizioni verso imprese. AT

  14. FINANCIAL RISK MANAGEMENT IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE Metodo top-down Le banche possono adottare il metodo top-down se sono rispettati….. i seguenti criteri: a) la banca ha acquistato i crediti commerciali da soggetti terzi ad essa non connessi e la sottostante esposizione verso il debitore ceduto non si riferisce a crediti concessi direttamente o indirettamente dalla banca stessa; b) i crediti commerciali originano da transazioni stipulate tra cedente e debitore ceduto a condizioni di mercato. Non sono ammessi crediti commerciali derivanti da rapporti intragruppo tra cedente e debitore ceduto, né quelli che rientrano in conti di contropartita tra società che acquistano e vendono l’una con l’altra; c) la banca acquirente ha il diritto a ricevere, in tutto o in parte, i flussi di cassa generati dai crediti commerciali acquistati; d) il portafoglio di crediti commerciali è sufficientemente diversificato. Spetta alle banche dotarsi di criteri, opportunamente documentati, per stabilire se il numero di esposizioni nel pool è sufficientemente elevato da giustificare una gestione di portafoglio. Si applicano le seguenti regole: - le esposizioni sono raggruppate in classi o pool omogenei che riflettono il rischio sia del debitore sia dell’operazione. Il processo di raggruppamento deve riflettere anche le prassi di erogazione del cedente; - le banche possono utilizzare le medie di lungo periodo dei tassi effettivi di default relativi ad un orizzonte temporale annuale per stimare le EL per grado di merito dei debitori AT

  15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE 7.2 Rischio di default: crediti commerciali acquistati al dettaglio Le esposizioni sono raggruppate in classi o pool omogenei che riflettono il rischio sia del debitore sia dell’operazione. Il processo di raggruppamento deve riflettere anche le prassi di concessione di credito commerciale del cedente. La stima dei parametri di rischio segue le prescrizioni generali per i crediti al dettaglio…….. 7.3 Rischio di diluizione Per il calcolo del rischio di diluizione le banche utilizzano la funzione regolamentare per le esposizioni verso imprese, amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati (cfr. Allegato B) anche con riferimento ai crediti acquistati riconducibili tra i crediti al dettaglio. ………… Qualora la banca dimostri che il rischio di diluizione è irrilevante, il corrispondente requisito patrimoniale può non essere calcolato. “rischio di diluizione”, la possibilità, nell’ambito dei crediti commerciali acquistati, che le somme dovute dal debitore ceduto si riducano per effetto di compensazioni o abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, sconti promozionali o di altro tipo; AT

  16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE 8. Perdite attese e rettifiche di valore nette complessive Le perdite attese calcolate con riferimento alle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, intermediari vigilati e imprese e al dettaglio nonché quelle verso organismi di investimento collettivo del risparmio (limitatamente al metodo della scomposizione integrale) e i crediti commerciali acquistati sono confrontate con le corrispondenti rettifiche di valore nette specifiche e di portafoglio complessive operate in bilancio. ……………….. Nel caso in cui le rettifiche di valore nette complessive siano superiori alle perdite attese, la differenza, in valore assoluto, va computata tra gli elementi positivi del patrimonio di vigilanza supplementare nel limite dello 0,6% delle attività ponderate per il rischio di credito. Nel caso in cui le rettifiche di valore nette complessive siano inferiori alle perdite attese, la differenza, in valore assoluto, va dedotta per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare. Nel caso delle esposizioni in default il confronto va fatto tra la migliore approssimazione della perdita attesa stimata dalla banca e le corrispondenti rettifiche di valore nette ove queste ultime non coincidano con la prima. AT

  17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT ESTENSIONE PROGRESSIVA E UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE NON TUTTO - NON SUBITO 1. La Banca d’Italia autorizza l’utilizzo dei sistemi di rating interni predisposti dalle banche per il calcolo dei requisiti patrimoniali subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi. 2. Le banche che intendono adottare i metodi IRB effettuano un calcolo parallelo sul rischio di credito, confrontando il risultato dei suddetti metodi con quello riveniente dal metodo standardizzato (cfr. Allegato D). Fino al 2009 il calcolo viene effettuato rispetto al metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito vigente fino al 31 dicembre 2006. 3. ……… le banche autorizzate all’utilizzo dei metodi IRB di base e avanzato non possono Avvalersi del metodo standardizzato o, nel secondo caso, anche del metodo di base ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, eccetto che in presenza di circostanze eccezionali e adeguatamente motivate, previa autorizzazione della Banca d’Italia. AT

  18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT ESTENSIONE PROGRESSIVA E UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE 2. Estensione progressiva dei metodi IRB I metodi dei rating interni sono applicati a tutte le classi di esposizioni della banca richiedente, ad esclusione delle attività esentate in via permanente. Tuttavia ……… La banca redige un piano di estensione, approvato dall’organo di supervisione strategica con le osservazioni dell’organo di controllo, contenente l'indicazione dei tempi e della sequenza dell’estensione progressiva. …… Per le banche che intendono applicare il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio e quello IRB di base per le altre esposizioni il completamento dell’estensione progressiva deve avvenire entro 5 anni dal momento in cui esse ottengono l’autorizzazione all’utilizzo del metodo IRB. Per le banche che intendono applicare il metodo IRB avanzato il termine è fissato in 7 anni; eventuali deroghe a tali limiti potranno essere concesse nel caso di strutture di gruppo particolarmente complesse. L’estensione progressiva del metodo IRB non deve essere utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per le classi di esposizioni non ancora incluse nel metodo dei rating interni. AT

  19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT ESTENSIONE PROGRESSIVA E UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE Le banche autorizzate all’utilizzo delle stime interne di LGD e CCF non possono utilizzare nuovamente i valori di LGD e CCF regolamentari, eccetto che in presenza di circostanze eccezionali e adeguatamente motivate, previa autorizzazione della Banca d’Italia. PRINCIPIO DI NON RITORNO AT

  20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT ESTENSIONE PROGRESSIVA E UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE 3. Attuazione del piano di estensione La Banca d’Italia verifica l’effettivo rispetto delle previsioni del piano di estensione e richiede l’adozione di idonei interventi in caso di disallineamenti significativi rispetto al piano presentato. …………………………………. Nel caso di gruppi articolati su base internazionale, l’estensione ad una componente estera del gruppo di sistemi già autorizzati in un diverso Stato comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione, al fine di assicurare il coinvolgimento dell’autorità di vigilanza della controllata estera nel relativo procedimento (19). L’estensione ad altre classi o sottoclassi di esposizioni di nuovi sistemi non esaminati durante la procedura di autorizzazione iniziale è, invece, subordinata a una nuova autorizzazione della Banca d’Italia. AT

  21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT ESTENSIONE PROGRESSIVA E UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE 4. Utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato Le banche possono escludere in via permanente dal campo di applicazione del metodo IRB le seguenti tipologie di esposizioni: a) esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché classi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e di rischiosità; b) esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, a condizione che la banca abbia valutato che, in relazione alle proprie strategie, il numero delle controparti importanti sia limitato e risulti ingiustificatamente oneroso per la banca dotarsi di un sistema di rating per queste controparti; ……………….(segue dettaglio) L’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato non deve essere utilizzato selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi AT

  22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT Allegato C pag. 122 AT

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  26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER I METODI IRB 1) Governo del progetto 1.1. Delibera quadro dell’organo di supervisione strategica e, se esistenti, verbali degli altri organi collegiali di governo del progetto; 1.2. Descrizione del progetto e dei ruoli e delle responsabilità coinvolte; 1.3. Elenco della normativa interna emanata per l’attuazione del progetto. 2) Attuazione del progetto 2.1. Piano di estensione progressiva (“roll-out”): tempi e modalità di estensione dei metodi IRB al perimetro del gruppo bancario, fatta eccezione per le aree soggette ad esenzione permanente; 2.2. Informazioni sulle quote di attivo coperte dai sistemi di rating al momento della richiesta; informazioni sulla distribuzione per classi di rating/probabilità di default delle esposizioni e del numero di controparti; 2.3. Analisi impatto costi-benefici (economici, gestionali, regolamentari). AT

  27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 3) Aspetti di natura organizzativa 3.1. Delibere di approvazione e/o revisione dei processi e dei criteri relativi ai sistemi di rating; 3.2. Descrizione degli aspetti organizzativi del processo di assegnazione del rating: strutture, compiti e responsabilità, sistemi di incentivi, strumenti di controllo; 3.3. Descrizione degli utilizzi dei sistemi di rating nell’ambito dei processi gestionali previsti dalla normativa; 3.4. Processo e strumenti per la convalida e la revisione interna. 4) Aspetti di natura quantitativa 4.1. Schema riassuntivo dei diversi sistemi in utilizzo, attuale e prospettico (“mappa dei modelli”) nonché dei portafogli/soggetti giuridici coperti; 4.2. Informazioni specifiche sui singoli sistemi IRB. Con riferimento a tali informazioni, in allegato si riporta una “scheda modello” (cfr. Allegato E); in alternativa alla compilazione della suddetta scheda (o di parti di essa), la banca può rinviare alla eventuale documentazione predisposta internamente; AT

  28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 4.3. Risultati del “calcolo parallelo”. 5) Sistemi informativi 5.1. Architettura del sottosistema informativo dedicato; 5.2. Quadro delle principali procedure elettroniche di supporto all’attività creditizia; 5.3. Utilizzo di risorse esterne (es. outsourcing, pacchetti applicativi); 5.4. Qualità dei dati: standard aziendali, controlli. 5.5. Raccordo dei dati a livello di gruppo bancario, anagrafi di gruppo, trattamento dei soggetti condivisi; 5.6. Gestione della sicurezza informatica: integrità, riservatezza e disponibilità dei dati e dei sistemi; continuità operativa. 6) Verifiche interne 6.1 Relazione conclusiva del processo di convalida interna in cui si attesti, in modo dettagliato, il posizionamento rispetto a ciascuno dei requisiti organizzativi e quantitativi. 6.2 Relazione della funzione di revisione interna sugli accertamenti condotti in merito ai sistema IRB, al loro utilizzo gestionale, al processo di convalida interna. 6.3 Altre verifiche condotte dalla funzione di revisione interna rilevanti per l’esame dell’istanza. AT

  29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) E OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AT

  30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT ……………………………... Rispetto alla previgente normativa prudenziale, è stata ampliata la possibilità di utilizzo degli strumenti di CRM; tale ampliamento è accompagnato da una più puntuale indicazione sia dei requisiti di ammissibilità giuridici, economici e organizzativi per il riconoscimento a fini prudenziali sia delle modalità di calcolo della riduzione del rischio (quindi del fabbisogno di patrimonio) che il loro utilizzo determina. …….. L’adozione delle tecniche di CRM è consentita a tutte le banche, indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Le banche autorizzate all’“IRB avanzato” beneficiano di una maggiore flessibilità gestionale, potendo utilizzare una più ampia tipologia di garanzie e incontrando minori vincoli rispetto alle altre banche, in quanto il calcolo della riduzione del rischio è sostanzialmente rimesso all’autonomia degli intermediari. . AT

  31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT La protezione del credito di tipo reale è costituita da: a) garanzie reali finanziarie (collateral) - aventi ad oggetto contante, determinati strumenti finanziari, oro - prestate attraverso contratti di pegno, di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, di pronti contro termine, di concessione e assunzione di titoli in prestito; b) accordi-quadro di compensazione (master netting agreements) che riguardano operazioni di pronti contro termine, di concessione e assunzione di titoli in prestito, finanziamenti con margini; c) compensazione delle poste in bilancio (on balance sheet netting); d) ipoteche immobiliari e operazioni di leasing immobiliare, aventi ad oggetto gli immobili che presentano le caratteristiche previste dalla presente normativa; e) altre garanzie utilizzabili solo per le banche che applicano i metodi IRB (“garanzie IRB idonee”); esse comprendono la cessione di crediti e le “altre garanzie reali” (physical collateral) – aventi ad oggetto beni diversi da quelli che possono formare oggetto di garanzie reali finanziarie e di ipoteche immobiliari - prestate attraverso, ad esempio, contratti di pegno o di leasing. La protezione del credito di tipo personale è costituita da: a) le garanzie personali (guarantees); b) i derivati su crediti (1). AT

  32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT La protezione del credito di tipo reale(Funded) è costituita da: a) garanzie reali finanziarie (collateral) - aventi ad oggetto contante, determinati strumenti finanziari, oro - prestate attraverso contratti di pegno, di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, di pronti contro termine, di concessione e assunzione di titoli in prestito; b) accordi-quadro di compensazione (master netting agreements) che riguardano operazioni di pronti contro termine, di concessione e assunzione di titoli in prestito, finanziamenti con margini; c) compensazione delle poste in bilancio (on balance sheet netting); d) ipoteche immobiliari e operazioni di leasing immobiliare, aventi ad oggetto gli immobili che presentano le caratteristiche previste dalla presente normativa; e) altre garanzie utilizzabili solo per le banche che applicano i metodi IRB (“garanzie IRB idonee”); esse comprendono la cessione di crediti e le “altre garanzie reali” (physical collateral) – aventi ad oggetto beni diversi da quelli che possono formare oggetto di garanzie reali finanziarie e di ipoteche immobiliari - prestate attraverso, ad esempio, contratti di pegno o di leasing. La protezione del credito di tipo personale (unfunded) è costituita da: a) le garanzie personali (guarantees); b) i derivati su crediti (1). AT

  33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT Nel caso di protezione del credito di tipo personale (garanzie personali o di derivati su crediti), la banca finanziatrice che adotti il metodo standardizzato o IRB di base può utilizzare il “principio di sostituzione”, ossia la sostituzione della ponderazione o della probabilità di default (PD) del soggetto debitore con la ponderazione o la PD del fornitore di protezione (protection provider). I fornitori di protezione devono essere di elevato standing creditizio e sono perciò tassativamente indicati (2). (2) I garanti ammessi sono: Stati sovrani e banche centrali, enti del settore pubblico ed enti territoriali, banche multilaterali di sviluppo, intermediari vigilati, imprese non finanziarie con rating esterno associato ad una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2. Per le banche che adottano il metodo “IRB di base” sono considerati idonei anche le imprese non finanziarie che abbiano ricevuto dalla banca una valutazione interna equivalente al rating esterno associato a una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2 AT

  34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT DEFINIZIONI — “acquirente di protezione” ("protection buyer”): il soggetto che acquista la protezione dal rischio di credito (ovvero vende il rischio di credito); — “attività sottostante” ("underlying asset"): l'attività iscritta nel bilancio dell’acquirente di protezione oggetto di copertura; — "disallineamento di attività” (“asset mismatch"): si ha quando l’attività sottostante differisce dall’obbligazione di riferimento o quando l’attività sottostante differisce dall’obbligazione utilizzata per accertare se si è verificato un evento creditizio; — “derivati first-to-default”: contratti riferiti a pluralità ("basket") di debitori il cui schema prevede che l'obbligo di pagamento a carico del fornitore di protezione sorga con il primo nadempimento che si riscontra nel basket e che con tale evento creditizio si esaurisca la protezione assicurata dal contratto derivato; — “derivati nth-to-default”: contratti riferiti a pluralità ("basket") di debitori il cui schema prevede che l'obbligo di pagamento a carico del fornitore di protezione sorga con l’n-simo inadempimento che si riscontra nel basket; a ciascun debitore può essere abbinato anche un importo liquidabile differente da quelli assegnati agli altri debitori; AT

  35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT — “derivati su crediti” (“credit default swaps”): contratti nei quali l’obbligo per il fornitore di protezione di adempiere all’obbligazione prevista dal contratto si ha al verificarsi di un determinato evento creditizio; la citata obbligazione consiste nella corresponsione di un importo pari: i) al deprezzamento dell’obbligazione di riferimento rispetto al suo valore iniziale (“cash settlement variable”); ii) all’intero valore nozionale dell’obbligazione di riferimento in cambio della consegna (“physical delivery”) della stessa o di altro strumento finanziario equivalente (“deliverable obligation”) indicato nel contratto; iii) a un ammontare fisso predeterminato (“binary payout”); — “disallineamento di scadenza” ("maturity mismatch"): si ha quando la durata residua della protezione di credito è più breve di quella dell’esposizione protetta; — “evento creditizio” ("credit event"): l'evento che, secondo quanto concordato dalle parti, determina l'obbligo da parte del fornitore di protezione di adempiere all'obbligazione prevista dal contratto; — “finanziamenti con margini” (margin lending): crediti concessi da un intermediario in connessione con l’acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli da parte della controparte, per i quali è richiesto lo scambio di margini. Non rientrano in tale categoria di operazioni i tradizionali finanziamenti garantiti da titoli; — “fornitore di protezione” (“protection seller”): il soggetto che vende la protezione dal rischio di credito (ovvero acquista il rischio di credito); — “obbligazione di riferimento” (“reference obligation”): obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante o l’obbligazione consegnabile; — “operazioni correlate ai mercati finanziari”: operazioni che danno origine a un’esposizione assistita da una garanzia reale finanziaria che includono clausole che conferiscono alla banca il diritto di ricevere margini frequentemente. Comprendono i finanziamenti con margini e i derivati “over the counter” (OTC) con scambio di margini tra le controparti; AT

  36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT REQUISITI GENERALI 2. Certezza giuridica La protezione del credito acquisita dalla banca deve essere giuridicamente valida, efficace, vincolante per il fornitore di protezione e opponibile ai terzi in tutte le giurisdizioni rilevanti, e ciò anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale del debitore principale e/o del fornitore della protezione. 3. Tempestività di realizzo La protezione dal rischio di credito deve essere realizzabile tempestivamente. A tal fine, le banche adottano tecniche e procedure che consentano di attivare rapidamente le iniziative volte al realizzo delle attività poste a protezione del credito; ciò attraverso la loro liquidazione e l’acquisizione del ricavato ovvero attraverso l’acquisizione diretta delle attività poste a garanzia (ad esempio, assegnazione degli immobili). 4. Requisiti organizzativi Le banche devono disporre di un sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito che presieda all’intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati. In tale ambito, le banche predispongono politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all’interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo. AT

  37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT — “operazioni SFT” (securities financing transactions): operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini ; — “principali indici di borsa”: indici di borsa di Stati comunitari o di Paesi facenti parte dell’O.C.S.E.; — “protezione del credito di tipo reale”: le tecniche di attenuazione del rischio di credito che attribuiscono all’acquirente di protezione il diritto al soddisfacimento del credito a valere su attività o somme di denaro specificamente individuate. Comprendono: le garanzie reali finanziarie, immobiliari e su beni mobili (altre garanzie materiali), le credit linked notes, i crediti commerciali, la compensazione delle posizioni in bilancio e fuori bilancio; vi rientrano inoltre le garanzie prestate attraverso le operazioni di pronti contro termine e di concessione e assunzione in prestito di titoli e i relativi accordi-quadro di compensazione (master netting agreements), nonché le operazioni di leasing; — “protezione del credito di tipo personale”: le tecniche di attenuazione del rischio di credito fondate sull’impegno di un terzo di pagare un determinato importo nell’eventualità dell’inadempimento del debitore o del verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito. Comprendono: le garanzie personali, i derivati su crediti, ad eccezione delle credit linked notes; — “soggetto di riferimento” (“reference entity”): il nominativo (i nominativi) o il Paese (nel caso di rischio sovrano) cui si riferisce l’obbligazione di riferimento; — “strumenti assimilabili al contante”: certificati di deposito o altri strumenti analoghi emessi dalla banca che acquista protezione; — “tasso di interesse di riferimento” ("reference rate"): tasso di interesse di mercato aumentato o diminuito di un determinato "spread"; AT

  38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT — “TROR” (“total rate of return swaps”): contratti con i quali l’acquirente di protezione (detto anche “total return payer”) si impegna a cedere tutti i flussi di cassa generati dall’obbligazione di riferimento al fornitore di protezione (detto anche “total return receiver”), il quale trasferisce in contropartita all’acquirente di protezione flussi di cassa collegati all’andamento di un “reference rate”. Alle date di pagamento dei flussi di cassa cedolari (oppure alla data di scadenza del contratto), il “total return payer” corrisponde al “total return receiver” l’eventuale apprezzamento dell’obbligazione di riferimento (cioè un importo pari alla differenza positiva tra il valore di mercato e quello iniziale dell’obbligazione di riferimento); nel caso di deprezzamento dell’obbligazione di riferimento, sarà invece il “total return receiver” a versare il relativo controvalore al “total return payer”(4); — “valore equo” (fair value): il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti; è determinato secondo quanto previsto nell’art. 2427-bis del codice civile. AT

  39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 2. Certezza giuridica La protezione del credito acquisita dalla banca deve essere giuridicamente valida, efficace, vincolante per il fornitore di protezione e opponibile ai terzi in tutte le giurisdizioni rilevanti, e ciò anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale del debitore principale e/o del fornitore della protezione. 3. Tempestività di realizzo La protezione dal rischio di credito deve essere realizzabile tempestivamente. A tal fine, le banche adottano tecniche e procedure che consentano di attivare rapidamente le iniziative volte al realizzo delle attività poste a protezione del credito; ciò attraverso la loro liquidazione e l’acquisizione del ricavato ovvero attraverso l’acquisizione diretta delle attività poste a garanzia (ad esempio, assegnazione degli immobili). AT

  40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 4. Requisiti organizzativi Le banche devono disporre di un sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito che presieda all’intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati. In tale ambito, le banche predispongono politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all’interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo. …………. L'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito può determinare l'insorgere di altri rischi, tra i quali assumono rilievo i rischi connessi con il mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione della protezione (cd. “rischi residuali”) nonché i rischi di valutazione e di potenziale concentrazione verso specifiche controparti. In relazione a ciò, le banche devono assicurare processi e meccanismi idonei a controllare, gestire e, ove del caso, misurare tali rischi. AT

  41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT CRM NEL METODO STANDARDIZZATO • Garanzie reali finanziarie • ………. • 1.1 Requisiti specifici • ………. • 1.2 Metodi di calcolo • Nel calcolo del requisito patrimoniale relativo alle esposizioni creditizie assistite da garanzie finanziarie idonee, le banche possono seguire alternativamente il metodo semplificato (a) o il metodo integrale (b). • Nel metodo a), la garanzia agisce attraverso l’applicazione alla parte di esposizione garantita della ponderazione relativa allo strumento fornito come protezione del credito. • Nel metodo b), l’ammontare dell’esposizione viene ridotto del valore della garanzia ai fini del calcolo del requisito; il valore dell’esposizione e quello della garanzia sono corretti per tenere conto della volatilità dei prezzi di mercato. Al fine di tenere conto della volatilità dei prezzi di mercato, ad entrambi gli importi (valore della garanzia e valore dell’esposizione) devono essere applicate adeguate “rettifiche per volatilità” (haircuts). A meno che non si tratti di contante, il valore dell’esposizione corretto per la volatilità sarà maggiore di quello dell’esposizione • originaria, viceversa per la garanzia. AT

  42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT CRM NEL METODO STANDARDIZZATO 2. Accordi-quadro di compensazione …….. 3. Compensazione delle poste in bilancio Oltre ai requisiti di certezza giuridica (10) e opponibilità stabiliti in via generale per gli strumenti di attenuazione del rischio di credito (cfr. sezione II), il riconoscimento degli effetti della compensazione in bilancio è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti specifici: a) l’accordo di compensazione deve risultare da un documento scritto, anche quando sussistono i presupposti per la compensazione legale. Al fine di prevenire l’insorgere di contestazioni e, conseguentemente, di ridurre il connesso rischio legale, nell’accordo devono essere precisamente individuati gli impieghi e i depositi soggetti alla compensazione; b) la banca deve essere in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività verso la stessa controparte che rientrano nell’accordo di compensazione; c) la banca sorveglia e controlla i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito; in particolare, la banca adotta ogni cautela volta a salvaguardare l’effettiva disponibilità delle passività da compensare con le attività; a tal fine, andranno previsti vincoli alla cessione delle passività; d) la banca sorveglia e controlla le esposizioni rilevanti su base netta. AT

  43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT CRM NEL METODO STANDARDIZZATO 4. Altre forme di protezione di tipo reale 4.1. Depositi in contante presso terzi …… 4.2 Polizze di assicurazione vita ………. 4.3 Strumenti finanziari emessi da soggetti terzi ……… AT

  44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT CRM NEL METODO STANDARDIZZATO LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE 5. Garanzie personali e contro-garanzie 5.1 Strumenti ammessi E’ considerato garanzia personale l’impegno giuridico assunto esplicitamente da un soggetto terzo (fornitore di protezione) di adempiere un’obbligazione nei confronti della banca in caso di mancato adempimento da parte dell’obbligato principale. Possono rientrare nella fattispecie, tra l’altro, la fideiussione, ivi compresa la “fideiussione omnibus”, la polizza fideiussoria, il contratto autonomo di garanzia, l’avallo. ………. 5.5 Contro-garanzie o garanzie indirette (17) AT

  45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT CRM NEL METODO STANDARDIZZATO ……… 8. I disallineamenti di scadenza ……… 8.2 Effetti sulla valutazione della protezione del credito Non sono riconosciute protezioni con durata residua inferiore ai tre mesi la cui scadenza precede quella delle esposizioni sottostanti. AT

  46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT CRM COMPLESSE REGOLE DI CRM SONO RICHIESTE PER I METODI IRB BASE E AVANZATO AT

  47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT CARTOLARIZZAZIONI A fini prudenziali per operazioni di cartolarizzazione si intendono le operazioni che riguardano una o più attività per le quali si realizzi la segmentazione (tranching) del profilo di rischio di credito in due o più parti (tranches) che hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività cartolarizzate. Rientrano in tale categoria: (i) la cartolarizzazione c.d. “tradizionale”, mediante la quale un soggetto cede un determinato portafoglio di attività a una società veicolo e quest’ultima finanzia l’acquisto tramite l’emissione di titoli (asset-backed securities, ABS); (ii) la cartolarizzazione c.d. “sintetica”, nella quale il trasferimento del rischio avviene senza la cessione delle attività, ma attraverso l’utilizzo, tipicamente, di contratti derivati su crediti. Rientrano nel novero delle cartolarizzazioni sintetiche le operazioni assistite da protezione del credito che realizzano forme di segmentazione del rischio (c.d. “tranched”). AT

  48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT CARTOLARIZZAZIONI Le cartolarizzazioni producono effetti sulla situazione patrimoniale delle banche, sia che esse si pongano come cedenti delle attività o dei rischi sia che assumano la veste di acquirenti dei titoli emessi dal veicolo o dei rischi di credito. In particolare, la banca cedente (originator), al verificarsi di determinate condizioni, può escludere dal calcolo dei requisiti patrimoniali le attività cartolarizzate e, nel caso di banche che adottano i metodi basati sui rating interni, le relative perdite attese (1). La banca investitrice è tenuta a rispettare i requisiti patrimoniali in relazione alle caratteristiche della tranche acquistata. AT

  49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT CARTOLARIZZAZIONI Definizioni Ai fini della presente disciplina si utilizzano le seguenti definizioni: - “asset-backed commercial paper (ABCP) programme”: un programma di prevalenza la forma di commercial papers con una durata originaria pari o inferiore ad un anno; -“asset-backed securities (ABS)”: titoli emessi dalle società di cartolarizzazione nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, aventi gradi di subordinazione differenti nel sopportare le perdite; - “attività cartolarizzate”: singole attività o insiemi di attività che hanno formato oggetto di cartolarizzazione. Esse includono, ad esempio, finanziamenti, titoli di debito, titoli di capitale, titoli ABS, impegni a erogare fondi; - “attività rotativa”: attività in cui l’importo per cassa può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi effettuati entro un limite contrattualmente concordato (ad esempio, aperture di credito); -“cartolarizzazione”: un’operazione che suddivide il rischio di credito di un’attività o di un portafoglio di attività in due o più segmenti di rischio (tranching) e nella quale: · i pagamenti effettuati nell’ambito dell’operazione dipendono dall’andamento dell’attività o del portafoglio di attività in esame; · i segmenti di rischio (tranches) hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività o sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione; AT

  50. FINANCIAL RISK MANAGEMENT CARTOLARIZZAZIONI -“cartolarizzazione sintetica”: un’operazione di cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio di credito in due o più segmenti viene realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali, senza che le singole attività o il portafoglio di attività siano oggetto di cessione; sono considerate cartolarizzazioni sintetiche le operazioni nelle quali è possibile isolare nell’ambito di un portafoglio composto da una o più attività, attraverso forme di protezione del credito, una componente di rischio che sopporta le “prime perdite” del portafoglio stesso (“operazioni tranched”); -“cartolarizzazione tradizionale”: un’operazione di cartolarizzazione mediante la quale il trasferimento del rischio di credito avviene mediante la cessione delle attività cartolarizzate a una società veicolo. Quest’ultima, a fronte di tali attività, emette strumenti finanziari (ABS) che non rappresentano obbligazioni di pagamento a carico del cedente. Sono considerate cartolarizzazioni tradizionali anche i trasferimenti di rischio di credito realizzati mediante l’erogazione di un finanziamento al cedente da parte della società veicolo (“sub-participation”); - “cedente” (originator): il soggetto che, alternativamente: · dà origine direttamente o indirettamente alle attività in bilancio e/o “fuori bilancio” cartolarizzate; · cartolarizza attività acquisite da un terzo soggetto ed iscritte nel proprio stato patrimoniale; AT

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