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CONSUMATORE E GARANZIE

CONSUMATORE E GARANZIE. Esigenza di tutela avvertita da tempo in ambito comunitario. Proposta 1990 per la direttiva “clausole abusive”: previsione di norme in materia di garanzia (poi abbandonata).

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CONSUMATORE E GARANZIE

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  1. CONSUMATORE E GARANZIE • Esigenza di tutela avvertita da tempo in ambito comunitario. • Proposta 1990 per la direttiva “clausole abusive”: previsione di norme in materia di garanzia (poi abbandonata). • Novembre 1993: LIBRO VERDE della Commissione sulle garanzie dei beni di consumo e i servizi post-vendita.

  2. VENDITA E GARANZIE • DIRETTIVA 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo • RECEPIMENTO: D. Lgs. 24, 2 febbraio 2002 • OBIETTIVO: garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori (norme imperative - direttiva minimale)

  3. DIRETTIVA 99/44/CE • CAMPO DI APPLICAZIONE: • beni di consumo = qualsiasi bene mobile (anche da fabbricare o produrre) tranne: beni oggetto di vendita forzata, acqua e gas non confez., energia elettrica. • Gli SM possono escludere i beni usati, venduti in asta cui il consum. possa assistere.

  4. OGGETTO • CONFORMITA’ (art. 2): (garanzia “legale” 1490 e segg., 1497 c.c.) protezione derivante implicit. dalla legge (effetto collaterale del contratto di vendita) • GARANZIA (art. 6): (garanzia “commerciale”) (strum. Mkting) ulteriore impegno del vendit. o produtt. (rimborso del p., sostituzione o riparazione).

  5. CONFORMITA’ AL CONTRATTO • Conformità a descrizione / campione. • Idoneità ad ogni uso speciale voluto, purchè portato a conoscenza del venditore e da lui accettato. • Idoneità all’uso abituale dei beni dello stesso tipo. • Presenza di qualità / prestaz. abituali per beni dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.

  6. CONFORMITA’: DIR. DEL CONSUMATORE • RIPARAZ. O SOSTITUZ. (senza spese) salvo sia impossibile o sproporzionato (entro periodo ragionevole e senza notevoli inconvenienti) • in subordine: RIDUZIONE DEL P. O RISOLUZIONE, se: - il consum. non ha diritto a riparazione/sostituz. - il venditore non rimedia entro periodo ragionev./ senza notevoli inconven.

  7. DIR. DI REGRESSO DEL VENDITORE • Riconosciuto, ma soggetti e modalità sono lasciati ai diritti nazionali. Nelle vendite a catena, alcuni SM riconoscono al compratore tutela diretta nei confronti del primo venditore o di venditori intermedi (giurisprud. B, F - legge Lussemburgo).

  8. CONFORMITA’: TERMINI • Il venditore risponde del difetto di conformità che: - si manifesta entro 2 anni dalla consegna - non era noto/conoscibile al consum., né originato da materiali da lui forniti. • Presunz. rel. che i dif. di conf. manifestatisi entro 6 mesi esistessero alla consegna. • Gli SM possono prevedere den. entro 2 m. da scoperta.

  9. GARANZIA (commerciale) • Vincola il venditore / produtt. secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanz. e nella relativa pubblicità. • La garanzia deve: - specificare che sono impregiudicati i diritti previsti dalla legge; - a richiesta del consum., essere disponibile per iscritto o su altro supp. duraturo;

  10. GARANZIA (commerciale) • - indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali per farla valere (durata, estens. territor., nome e indir. del prestatore…). • La garanzia è comunque valida anche se non risponde a tali requisiti.

  11. ATTUAZIONE NEL DIR. ITALIANO • Opportunità di ripensamento dell’intera disciplina della non conformità dei beni nella vendita (frammentarietà): - vend. interna (superata) - vend. internaz. b. mobili (CVIM, C. Vienna 1980) - vend.interna b. mobili di consumo (dir. 99/44/CE). • Le regole CVIM e dir. 99/44 sono simili e più moderne.

  12. NUOVI CONCETTI PER IL DIR. INTERNO • Direttiva e CVIM adottano un CONCETTO UNITARIO DI DIFETTO DI CONFORMITA’: - vizio occulto (1490 c.c.) - manc. di q. (1497 c.c.) - aliud pro alio (giurispr.).

  13. GERARCHIA DEI RIMEDI NELLA DIR. • E’ INDEROGABILE? Inverosimile secondo la ratio della dirett. (tut. del consum.). • Gerarchia SVANTAGGIOSA per il consumatore: se il difetto di conformità è tale da ledere la fiducia, il consumatore non vorrà la riparazione o sostituzione, ma la risoluz. del contratto

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