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IL RAPPORTO DI LAVORO (Disciplina del mercato del lavoro). Lezione 4 a.a. 2007-2008 Piera Campanella. EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO: FONTI LEGISLATIVE PRINCIPALI. Legge n. 264 del 1949 Legge n. 1369 del 1960 Legge n. 196 del 1997
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IL RAPPORTO DI LAVORO (Disciplina del mercato del lavoro) • Lezione 4 • a.a. 2007-2008 • Piera Campanella
EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO: FONTI LEGISLATIVE PRINCIPALI Legge n. 264 del 1949 Legge n. 1369 del 1960 Legge n. 196 del 1997 Legge n. 59 del 1997 e D. Lgs. n. 469 del 1997 Nuovo titolo V della Costituzione Legge n. 30 del 2003 e D.Lgs. n. 276 del 2003
ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO (intermediazione, formazione, politiche attive) • Sistema tradizionale • del collocamento • (legge n. 264/1949) • Carattere pubblico dell’attività/monopolio • Livello statale dell’organizzazione amministrativa/approccio centralistico • Attività rientranti nell’ambito delle politiche passive/attività di mediazione (collocamento) e misure di sostegno al reddito (indennità previdenziali) • Carattere impersonale e fungibile della manodopera/richiesta numerica • Sistema attuale del collocamento • (nuovo titolo V Cost.; D.Lgs. n. 469/1997; D.Lgs. n. 181/2000; D.P.R. n. 442/2000; D.Lgs. n. 297/2002; D.lgs. n. 276/2003) • Servizi per l’impiego pubblici e privati/rimozione monopolio pubblico • Livello locale dell’organizzazione amministrativa/regione e provincia • Attività rientranti soprattutto nell’ambito delle politiche attive/integrazione di collocamento, formazione e politiche attive • Assunzione diretta con comunicazione contestuale alla p.a. (centro per l’impiego), salvo casi eccezionali (disabili, extracomunitari, italiani all’estero)
FONTI LEGISLATIVE: RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONI Art. 117 Cost. Tutela e sicurezza del lavoro NUOVO TITOLO V COSTITUZIONE Il mercato del lavoro nella legislazione Concorrente Stato-regioni Il D.Lgs. n. 276 del 2003 e la legislazione regionale C. Cost. 50 del 2005
IL GOVERNO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO D.LGS. N. 469 DEL 1997 IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO Conferimento alla regione di funzioni e compiti in materia di collocamento e politiche attive Rinvio a leggi regionali per l’organizzazione dei compiti conferiti Principi e criteri direttivi statali: Attribuzione alle province dei compiti di collocamento Centri per l’impiego (CIP), per bacini territoriali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti Possibilità di attribuzione alle province delle politiche attive Commissione provinciale per l’impiego per la consultazione e concertazione con le parti sociali Con il nuovo titolo V Cost. le competenze della regione si espandono, incluso la possibilità di legiferare in piena libertà sull’assetto istituzionale e le competenze dei servizi al lavoro (V. ad es. l.r. Marche n. 2 del 2005)
INTERMEDIAZIONE (ART. 2 D.LGS. N. 276/03) INTERMEDIAZIONE l’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta curricula, della preselezione e costituzione di relativa banca dati, della promozione/gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, delle comunicazioni conseguenti all’assunzione, dell’orientamento professionale, della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo
L'INTERMEDIAZIONE PUBBLICA (COLLOCAMENTO (D.lgs. n. 469/97; D.lgs. n. 181/00; D.lgs. n. 297/02; d.p.r. n. 442/00; L. n. 296/06) 1. Assunzione diretta - salvo casi eccezionali (assunzioni obbligatorie, extracomunitari, italiani all’estero) - con comunicazione preventiva al centro per l’impiego 2. Facoltà per le regioni di prevedere una riserva di assunzioni per soggetti a rischio di esclusione sociale (c.d. fasce deboli) 3. Soppressione delle vecchie liste di collocamento e istituzione elenco anagrafico con inserimento di chi cerca lavoro 4. Definizione di stato di disoccupazione come disponibilità al lavoro del soggetto privo di occupazione 5. Soppressione libretto lavoro e istituzione scheda professionale 6. Integrazione di collocamento, formazione e politiche attive
L'INTERMEDIAZIONE PRIVATA (ARTT. 4 SS. D.LGS. N. 276 del 2003) Le scelte del D.Lgs. n. 276/2003(artt. 1-19) 1. Moltiplicazione dei soggetti privati abilitati 2. Moltiplicazione delle attività svolgibili 3.Eliminazione dell’oggetto sociale esclusivo, sostituito solo in due casi da quello dell’oggetto prevalente 4. Creazione di un unico regime di autorizzazione/accreditamento 5. Realizzazione di una borsa continua del lavoro
ATTIVITA' (art. 2) • Somministrazione di lavoro (artt. 2, c. 1, lett. a) e 20): rinvio 2) Intermediazione: art. 2, c. 1, lett. b) 3) Ricerca e selezione del personale: art. 2, c. 1, lett. c) 4) Supporto alla ricollocazione professionale: art. 2, c. 1, lett. d)
SOGGETTI: AGENZIE DEL LAVORO (ART. 4) 5 Sezioni dell’Albo ministeriale • Agenzie “generaliste”: somministrano lavoro a tempo determinatoe indeterminato possono svolgere tutte le altre attività elencate nell’albo, ma con prevalenza per la somministrazione • Agenzie “specialistiche”: somministrano lavoro a tempo indeterminato nei settori previsti dall’art. 20 D.Lgs. n. 276/2003 • Agenzie di intermediazione di manodopera: possono svolgere anche le attività di ricerca e selezione e di ricollocazione, ma con prevalenza per l’intermediazione • Agenzie di ricerca e selezione del personale • Agenzie di ricollocazione professionale
ALTRI SOGGETTI PRIVATI (art. 6) Possono svolgere attività di intermediazione anche i seguenti soggetti: • Università pubbliche e private (limite dell’assenza di fini di lucro) • Scuole secondarie di secondo grado (limite dell’assenza di fini di lucro) • Camere di commercio (limite dell’assenza di fini di lucro) • Comuni (limite dell’assenza di fini di lucro) • Sindacati comparativamente più rappresentativi firmatari di CCNL • Associazioni riconosciute a livello nazionale aventi come oggetto sociale l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro e delle disabilità • Enti bilaterali • Fondazione o altro soggetto costituito nell’ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
POLITICHE ATTIVE Cosa sono: comprendono tutte le iniziative volte ad incrementare l’occupazione e ad incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro • Informazione e orientamento • Promozione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro • Promozione dell’occupazione e sostegno ai soggetti deboli
INFORMAZIONE (D.Lgs. n. 276/2003) Legame tra collocamento e politiche attive Destinatari delle iniziative: lavoratori e imprese Centralità dell’informazione sul mercato del lavoro (occasioni di lavoro, caratteristiche degli inoccupati e disoccupati, caratteristiche delle imprese che domandano lavoro) Istituzione di una borsa continua nazionale del lavoro (ex SIL): rete informatica di raccordo pubblico/privato/lavoratori/imprese per la circolazione efficace e trasparente delle informazioni al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (artt. 15 ss.)
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE (D.Lgs. n. 181/2000) Legame tra collocamento e politiche attive Il ruolo centrale dell’orientamento a fini di contrasto della disoccupazione per gli appartenenti alle “fasce deboli” (adolescenti, giovani, disoccupati e inoccupati di lunga durata, donne in cerca di reinserimento lavorativo) Sottoposizione dei soggetti deboli iscritti all’elenco anagrafico del CIP a: 1) Un colloquio di orientamento (intervista) entro un trimestre dall’inizio dello stato di disoccupazione 2) Una proposta di inserimento lavorativo, formazione o riqualificazione professionale (entro un quadrimestre per adolescenti e giovani, entro un semestre per gli altri)
FORMAZIONE PROFESSIONALE (L. n. 196/1997) Strumento di politica attiva già di competenza regionale (D.P.R. N. 616/1977 e L. n. 845/1978) Riforma con L. n. 196/1997 (Pacchetto Treu) rivolta a: Valorizzare la formazione continua per rafforzare l’occupabilità Raccordo tra istruzione, formazione e lavoro Realizzazione del raccordo tramite apposite tipologie contrattuale: v. contratto di apprendistato, di inserimento, stages su cui interviene radicalmente lo stesso D.Lgs. n. 276/2003.