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„GRIGLIA“

„GRIGLIA“ . COSTITUZIONE. CONFERIMENTI. SPA. PARTECIPAZIONE. REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE. CONTROLLO. BILANCIO. MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO. ORGANO DI CONTROLLO. AMMINISTRATORI. ASSEMBLEA. AMMINISTRATORI. COLLEGIO SINDACALE. ASSEMBLEA. CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA. ASSEMBLEA.

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„GRIGLIA“

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Presentation Transcript


  1. „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI SPA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO ORGANO DICONTROLLO AMMINISTRATORI ASSEMBLEA

  2. AMMINISTRATORI COLLEGIOSINDACALE ASSEMBLEA CONSIGLIO DISORVEGLIANZA ASSEMBLEA CONSIGLIO DIGESTIONE CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE ASSEMBLEA COMITATO PER ILCONTROLLO SULLA GESTIONE

  3. AMMINISTRATORI ASSEMBLEA COLLEGIOSINDACALE ASSEMBLEA CONSIGLIO DISORVEGLIANZA CONSIGLIO DIGESTIONE CONTROLLOCONTABILEESTERNO CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE ASSEMBLEA COMITATO PER ILCONTROLLO SULLA GESTIONE

  4. 2380-bis (Amministrazione della società)1. La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. AMMINISTRATORI GESTIONE SINGOLEDECISIONI ASSEMBLEA riservate alla suacompetenza dalla legge dall‘attocostitutivo autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

  5. ASSEMBLEA che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio con consiglio di sorveglianza di società senza consiglio di sorveglianza

  6. 2364 (Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza)1. Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:     1) approva il bilancio;     2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;     3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;     4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;     5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;     6) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

  7. 365. Assemblea straordinaria     L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione. le deliberazioni concernenti la fusione con societàinteramente posseduta o posseduta al 90% l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hannola rappresentanza della società la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale

  8. costitutivo QUORUM deliberativo quorum più bassi società che fanno ricorsoal mercato del capitaledi rischio anche maggioranze più elevate tranne determinatiargomenti statuto prima convocazione secondaconvocazione quorum più bassi

  9. ASSEMBLEAORDINARIA autonomiastatutaria PRIMAconvocazione costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima. lo statuto può prevederemaggioranze più elevate deliberaa maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. tranne approvazionedel bilancio SECONDAconvocazione nomine/revochecarichesociali comunque validamente costituita lo statuto può prevederenorme speciali perla nomina dellecariche sociali deliberaa maggioranza assoluta

  10. ASSEMBLEASTRAORDINARIA PRIMAconvocazione S. che NON fanno ricorso al mercato del capitale di rischio comunque validamentecostituita delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata.. SECONDA convocazione costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentatoin assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale • - il cambiamento dell’oggetto sociale,- la trasformazione della società, - lo scioglimento anticipato, • la proroga della società, - la revoca dello stato di liquidazione, - il trasferimento della sede sociale all’estero • l’emissione di azioni senza diritto di voto • o con voto limitato delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale SE esclusione deldiritto d‘opzione

  11. ASSEMBLEASTRAORDINARIA PRIMAconvocazione S. che FANNO ricorso al mercato del capitale di rischio costituita con la partecipazione almeno la metà del capitale sociale SECONDA convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentatoin assemblea. costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentatoin assemblea. delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale esclusione deldiritto d‘opzione TERZAconvocazione costituita con la partecipazione di almeno un quinto del capitale sociale delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentatoin assemblea

  12. ASSEMBLEA CHI la convoca? L’assemblea è convocatadagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare salvo delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. CONVOCAZIONEOBBLIGATORIA domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare ALTRIMENTI il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, con decreto almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società

  13. assemblea convocatadal collegio sindacale In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori,  previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio anche solo DUEsindaci

  14. Statuto Telecom Articolo 18 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; in caso di convocazione entro 180 giorni, gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio. L’Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione a’ sensi di legge. In caso di mancata costituzione in seconda convocazione, l’assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione. L’Assemblea ordinaria e straordinaria si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

  15. ASSEMBLEA COME la si convoca? avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.       società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea.

  16. convocazione mancanteo irregolare l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussionedegli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. richiestadi rinvio - soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell’assemblea, - se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, - rinvio a non oltre cinque giorni.- diritto può esercitarsi una sola volta per lo stesso oggetto.

  17. ASSEMBLEA CHI può parteciparvi? AMMINISTRATORI SINDACI RAPPRESENTANTE COMUNEDEGLI AZIONISTI DÎ RISPARMIO RAPPRESENTANTE COMUNEDEGLI OBBLIGAZIONISTI AZIONISTI CONDIRITTO DI VOTO

  18. partecipazionepersonale AZIONISTI CONDIRITTO DI VOTO legittimati ad intervenire tramiterappresentante salvo che lo statuto richieda il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell’avviso di convocazione, statuto puòconsentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione l’espressione del voto per corrispondenza

  19. rappresentanzadell‘azionista spa non quotate  spa non quotate spa quotate delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllateo ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro

  20. spa quotate SOLLECITAZIONE committente1% azioni condiritto di voto daalmeno 6 mesi intermediarioprofessionale specifiche proposte di voto Consobvigila tutti gli azionisti

  21. spa quotate RACCOLTADI DELEGHE a associazionifra azionisti a a. non sono obbligati aconferire la delega a a. possono liberamente indicarecome dovrà essere esercitatoil proprio voto a a

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