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Incontro

Incontro. con gli Organismi indipendenti di valutazione 22 giugno 2010 Luisa Torchia. D.Lgs. n. 150/2009 Art. 5.

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Presentation Transcript


  1. Incontro con gli Organismi indipendenti di valutazione 22 giugno 2010 Luisa Torchia

  2. D.Lgs. n. 150/2009Art. 5 1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

  3. D.Lgs. n. 150/2009Art. 7 3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo: a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto; b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance; c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

  4. D.Lgs. n. 150/2009Art. 10 • Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

  5. D.Lgs. n. 150/2009Art. 14 1.  Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. 2.  L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

  6. TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

  7. TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

  8. TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

  9. Nota integrativa al rendiconto(in allegato al Rendiconto generale dello Stato)L. n. 196/2009art. 35, co. 2, lett. a Per l’entrata, espone le risultanze gestione. Per la spesa, si compone di due sezioni: • la prima, contiene il rapporto sui risultati ed espone l’analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa al bilancio di previsione; • la seconda, espone, con riferimento ai Programmi, i principali fatti della gestione motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale.

  10. TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

  11. TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE * Atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e Finanze sugli sviluppi della politica fiscale (art. 59 D. Lgs. n. 300/1999) 30 settembre

  12. TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

  13. Nota integrativa al bilancio di previsione (allegato al DLB)L. n. 196/2009art. 21, co. 11, lett. a Per le entrate: criteri adottati per la formulazione delle previsioni di imposte e tasse, specificando la quota ricorrente e quella non ricorrente, nonché gli effetti connessi alla normativa vigente. Per la spesa, si compone di due sezioni: - la prima, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma, indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa; - la seconda, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni.

  14. TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

  15. TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

  16. Analisi e valutazione della spesaL. n. 196/2009art. 39 Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Secondo quanto previsto nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 22 marzo 2010, i Nuclei hanno il compito di «effettuare il monitoraggio delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica» e «promuovere livelli di maggiore efficienza delle amministrazioni e della spesa». I Nuclei possono effettuare proposte per l’adozione di indicatori misurabili appropriati a rappresentare gli obiettivi dei programmi di spesa da associare alle previsioni di bilancio in collegamento con la nota integrativa di cui all’art. 21.

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