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Università degli Studi di Trento Disciplina delle forme pensionistiche complementari

Università degli Studi di Trento Disciplina delle forme pensionistiche complementari. La gestione finanziaria delle risorse dei fondi chiusi Anno accademico 2004/2005 Diritto bancario e degli intermediari finanziari a cura di prof. Filippo Sartori Ralph Winkler

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Presentation Transcript


  1. Università degli Studi di TrentoDisciplinadelle forme pensionistiche complementari La gestione finanziaria delle risorse dei fondi chiusi Anno accademico 2004/2005 Diritto bancario e degli intermediari finanziari a cura di prof. Filippo Sartori Ralph Winkler Michele Gastaldelli

  2. I tre pilastri della previdenza I - Sistema previdenziale pubblico II - La previdenza complementare III - La previdenza individuale (polizza vita)

  3. Integrare la pensione di base con una pensione aggiuntiva...per assicurarsi un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento. La funzione preminente dei fondi pensione è di tipo squisitamente previdenziale. (Filippo Annunziata)

  4. Le prestazioni offerte dalla previdenza complementare: funzione sociale • La prestazione pensionistica per vecchiaia al compimento dell’età pensionabile (anche liquidazione parziale del capitale accantonato); • La prestazione pensionistica per anzianità solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa (anche liquidazione parziale del capitale accantonato); • Anticipazione delle prestazioni per spese sanitarie per terapie ed altri interventi straordinari, acquisto prima casa, per sé o per i figli; • Riscatto della posizione individuale maturata in caso di perdita dei requisiti di iscrizione ed in caso di morte dell’iscritto è possibile la riscossione dell’intero capitale accantonato;

  5. Il fondo pensione ed il mercato finanziario • Il fondo pensione raccoglie il denaro dei risparmiatori e lo investe. • Negli Stati Uniti, mancando un sistema di previdenza pubblico, i fondi pensione svolgono un ruolo di primissimo piano sui mercati finanziari. • Anche in Italia la loro importanza è in crescendo. • Le risorse raccolte dai fondi pensione vengono investite perlopiù in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato).

  6. Normativa di riferimento • D.Lgs. 21 Aprile 1993, n. 124 Disciplina delle forme pensionistiche complementari. Istituzione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). • D.M. Tesoro 21 Novembre 1996, n. 703 Norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione. Regole in materia di conflitto di interesse. • Delibere e Comunicazioni COVIP • TUF e Regolamento 11522/98

  7. COVIPCommissione di vigilanza sui fondi pensioneIstituita dal D.Lgs. 124/93, art. 16 • Ha personalità giuridica di diritto pubblico; • Vigilata ed indirizzata a sua volta dal Ministro del lavoro (in concerto con il Ministro del tesoro); • La corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l’efficacia del suo funzionamento; • Persegue lo scopo di corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

  8. Compiti della COVIP • Tiene l’albo dei fondi pensione; • Autorizza preventivamente l’esercizio dell’attività; • Approva gli statuti ed i regolamenti; • Verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio; • Definisce d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori; • Autorizza preventivamente le convenzioni; • Indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; • Valuta l’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti; • Esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni; • Ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle P.A. e tali notizie sono coperte dal segreto d’ufficio anche nei riguardi della P.A. ad eccezione del Ministro del lavoro;

  9. Fondi chiusi (o negoziali) Riservati a destinatari determinati ex art. 2, D.Lgs. 124/1993; Istituiti da contratti o accordi interni a gruppi omogenei di lavoratori; Soggetti giuridici distinti dai soggetti promotori; Obbligo di osservanza di specifici modelli gestionali delle risorse (mandato di gestione, gara pubblica); Fondi aperti Indirizzati a soggetti non destinatari di fondi chiusi; Istituiti dai soggetti individuati dall’art. 6, co. 1, D.Lgs. 124/93; Costituiti in forma di patrimonio autonomo, nell’ambito del soggetto promotore; Gestione diretta o delegata delle risorse (si ritengono applicabili i criteri e limiti legali di investimento previsti per i fondi chiusi); Tipologie di fondi pensione

  10. A contribuzione definita Livello fisso di contribuzione Prestazione pensionistica variabile in funzione del rendimento Forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti ex art. 2, co. 2, lettera a), D.Lgs. 124/93 A prestazione definita Livello di contribuzione variabile Prestazione pensionistica predefinita Forma di previdenza facoltativa destinata esclusivamente a lavoratori autonomi o liberi professionisti ex art. 2, co. 2, lettera b), D.Lgs. 124/93 Forme di previdenza complementare

  11. I fondi pensione chiusi (o negoziali)

  12. Istituzione dei fondi pensioneex art. 3, co. 1, D.Lgs. 124/93 Salvo quanto previsto dall’art. 9, le principali fonti istitutive sono le seguenti: • Contratti e accordi collettivi, anche aziendali; • Accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni; • Regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

  13. Costituzione dei fondi pensione ex art. 4, D.Lgs. 124/93 • Come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell’art. 36 c.c., distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa (co. 1, lettera a); • Come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 c.c. (co. 1, lettera b); • Nell’ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico attraverso la formazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, (co. 2);

  14. Gestore del fondo Funzione amministrativa, di indirizzo, garantisce lo svolgimento dell’attività del fondo e il raggiungimento delle sue finalità Custode delle risorse Esegue gli ordini del gestore finanziario e vigila sul suo operato, garantisce il proprio adempimento Gestore delle risorse Attua la politica di investimento del fondo, garantisce il raggiungimento del benchmark Principio della separazione delle attività Organi statutari del fondo pensione Banca depositaria Gestore abilitato esterno

  15. Banca depositaria • Soggetto distinto ed indipendente dal gestore; • Custode dei valori mobiliari e delle disponibilità liquide; • Esegue le istruzioni del gestore; • Verifica che le istruzioni non siano contrarie alla legge, alle disposizioni della COVIP, allo statuto del fondo, alle previsioni della convenzione e ai criteri stabiliti dal D.M. 703/96 (funzione di vigilanza); • E’ responsabile nei confronti del fondo, dei gestori e dei singoli partecipanti per le sue inadempienze; • Percepisce una commissione definita come percentuale del patrimonio affidato in custodia.

  16. La gestione finanziaria delle risorse del fondo chiuso

  17. . • La legge ha limitato la gestione diretta del patrimonio del fondo ad un insieme molto ristretto di attività: • Azioni o quote di società immobiliari • Quote di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi • Quote di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi • e ha individuato in modo tassativo l’elenco dei soggetti abilitati ad assumerne la concreta gestione (art. 6, co. 1, D.Lgs 124/93): • Banche • Imprese di assicurazione • Sgr • Sim • Società di gestione di fondi comuni

  18. I principi della gestione finanziaria Oltre che dai principi generali di sana e prudente gestione e di tutela degli interessi degli associati, è vincolata da limiti di origine legale e contrattuale ispirati ai principi di: • Efficienza globale (contenimento dei costi, massimizzazione dei rendimenti netti); • Diversificazione degli investimenti e dei rischi; • Trasparenza (verificabilità dei risultati e doveri di informazione);

  19. Iter per l’affidamento esterno della gestione delle risorse • Raccolta dei fondi e deposito della liquidità su un conto corrente presso una banca depositaria; • Gestione della liquidità nelle more della nomina del gestore finanziario; • Processo di selezione dei gestori; • Convenzioni con i gestori (autorizzate dalla COVIP) • Interazione con i gestori.

  20. Gestione della liquidità nelle more della nomina del gestore finanziario • Comunicazione COVIP del 1 febbraio 1999: non esistendo specifiche disposizioni in merito, la Commissione ritiene che, nel periodo intercorrente tra l´ottenimento dell’autorizzazione e la stipula della convenzione di gestione finanziaria, siano rimesse allaresponsabilità dell’organo di amministrazionedel fondole scelte di impiego della liquidità. La tutela degli interessi degli associati impone di ridurre al minimo gli elementi di rischio nell’investimento nonché di evitare l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

  21. Processo di selezione dei gestori(istruzioni COVIP 9 dicembre 1999) • Definizione della politica di investimento; • Individuazione degli incarichi da assegnare ai gestori; • Definizione degli obiettivi e delle modalità di gestione; • Definizione dei requisiti quantitativi e qualitativi dei Candidati; • Individuazione degli elementi e dei criteri di valutazione per la scelta dei gestori; • Predisposizione del bando e del questionario; • Pubblicazione del bando su almeno due quotidiani tre quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale; • Esame dei questionari raccolti e selezione dei candidati ritenuti maggiormente qualificati; • Richiesta di offerte e valutazione delle stesse sotto il profilo qualitativo e di tutti gli elementi di costo; • Scelta dei gestori e stipula delle convenzioni secondo lo schema predisposto dalla COVIP;

  22. La convenzionecon i soggetti autorizzati di cui all’art. 6, co. 1, D.Lgs. 124/93 Il modello di riferimento è lo schema di convenzione adottato dalla COVIP con deliberazione del 7 gennaio 1998. In particolare si sottolineano i seguenti aspetti: • Il fondo può autorizzare il gestore a delegare incarichi di investimento, senza esonero della responsabilità; • Nelle linee di indirizzo di gestione si specificano le scelte relative ad obiettivi, investimenti e rischi; • La titolarità del diritto di voto inerente ai valori mobiliari oggetto della gestione spetta al fondo, salvo possibilità di delega; • Obblighi di informazione tempestiva e rendicontazione; • Disciplina del diritto di recesso; • Disciplina del conflitto di interessi;

  23. Limiti legali agli investimentiD.M. 703/96 • Liquidità inferiore al 20% del patrimonio; • Quote di fondi chiusi inferiori al 20% del patrimonio ed al 25% del valore del fondo chiuso; • Titolo di debito e di capitale non negoziati nei mercati UE, USA, CAN, JPN entro il 50% del patrimonio (purché emessi da Paesi appartenenti all’OCSE, ovvero da soggetti ivi residenti; con ulteriori limitazioni); • Titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all’OCSE, ovvero residenti in detti paesi, entro il 5% del patrimonio (purché negoziati nei mercati UE, USA, CAN, JPN); • Titoli di debito e di capitale (e prodotti derivati) di uno stesso emittente o emessi da soggetti di un medesimo gruppo inferiori al 15% del patrimonio (5% se i titoli non sono emessi da Stati aderenti all’OCSE, né sono negoziati nei mercati UE, USA, CAN, JPN); • Condizioni restrittive per le operazioni in contratti derivati (art. 5);

  24. Limiti contrattuali e verifica dei risultati • Limiti più restrittivi di quelli legali possono essere sanciti dalla convenzione stipulata tra fondo e gestore, a seguito della definizione della linea di investimento (strategia). • Sempre in sede di definizione della linea di investimento, si individuano uno o più indicatori (benchmark) che fungeranno da parametro oggettivo di riferimento per valutare il rendimento della gestione.

  25. Il Benchmark L’art. 2, co. 2, D.M. 703/96 prevede che il fondo verifica i risultati della gestione anche mediante l’adozione di parametri oggettivi e confrontabili (particolari indici di mercato - andamento medio di un determinato mercato finanziario).

  26. Le modalità di individuazione del benchmark sono state definite dalla Covip con deliberazione 30 dicembre 1998. I benchmark devono possedere i seguenti requisiti: • Coerenza rispetto alla politica di investimento stabilita; • Rappresentatività (esigenza che rappresenti adeguatamente le opportunità di investimento disponibili sul mercato); • Trasparenza (chiarezza delle regole di calcolo e facilità di accesso ai dati relativi all’andamento degli indicatori); • Oggettività (gli indicatori devono essere di comune utilizzo e calcolati e diffusi da soggetti di indiscussa reputazione e terzi rispetto al gestore)

  27. Modifica delle linee di indirizzo e suoi effetti • Posto che il gestore è tenuto ad adeguare la composizione delle risorse alle linee di indirizzo, una loro modifica da parte del fondo pensione può determinare la necessità di negoziare nuovi obiettivi (e benchmarks) della gestione ed un nuovo carico commissionale. • Quando invece manchi l’accordo del gestore, quest’ultimo dovrà comunque conformare la gestione alle indicazioni ricevute avvalendosi della possibilità di segnalare possibili variazioni delle redditività del patrimonio o, come extrema ratio di esercitare il diritto di recesso (per garantire la continuità della gestione, il recesso è sospeso fino all’accettazione dell’incarico da parte di un altro gestore abilitato)

  28. Il fondo pensione, attraverso i suoi organi statutari, svolge una funzione non delegabile di indirizzo generale degli investimenti e di controllo della attività dei gestori. Fondo pensione Indirizzi Deposito risorse Gestoreabilitato Ordini Banca depositaria Controllo Gestione operativa Esecuzione ordini Delegato

  29. La responsabilità dei soggetti • Organi del fondo è compiutamente disciplinata dall’art. 15, D.Lgs. 124/93 • Gestore finanziario obbligazione di mezzi: non vi potrà essere alcuna pretesa risarcitoria se prova la propria diligenza, correttezza e professionalità nella attuazione della predefinita politica di investimento; responsabilità contrattuale se eccede i limiti posti dalla convenzione; • Banca depositaria responsabilità per omessa vigilanza (non deve dare esecuzione agli ordini contrari alla legge, allo statuto ecc.); responsabilità in caso di ritardata esecuzione degli ordini ricevuti;

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