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Costituzione Italiana

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Presentation Transcript


  1. “La nostra Costituzione si dice rigida e la sua rigidità è data proprio dal 138, cioè dal procedimento di revisione particolarmente articolato. Ora, certo che si può cambiare la Costituzione, ma non si può cambiare la rigidità: non si può rendere più facile il processo di revisione della Carta. E’ il nodo fondamentale.” Alberto LucarelliProfessore Ordinario di Diritto costituzionale alla Università Federico II di Napoli

  2. Costituzione Italiana Articolo 138 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Maggioranza semplice: maggioranza dei presenti Maggioranza assoluta: maggioranza degli aventi diritto al voto

  3. MAPPA CONCETTUALE

  4. COMPOSIZIONE SENATO

  5. COMPOSIZIONE CAMERA

  6. Equilibrismi (S) Maggioranza Senato: Opposizione Senato: TOTALE: 319 2/3 = 213 MEMBRI

  7. Equilibrismi (C) Maggioranza Camera: Opposizione Camera: TOTALE: 630 2/3 = 420 MEMBRI Con queste “larghe intese” è impossibile opporsi compiutamente a queste volontà: altro è un’Assemblea Costituente!!!

  8. COSA SI VUOLE MODIFICARE Disegno di legge: S. 813. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE "Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali" (approvato, in prima deliberazione, dal Senato) (DDL 1359) http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0008310.pdf L’articolo 1 istituisce un Comitato parlamentare, a composizione bicamerale, con il compito di esaminare in sede referente (articolo 2, comma 4) i progetti di legge ad esso assegnati o riassegnati, se già assegnati alle Commissioni permanenti dalle Presidenze delle Camere (attualmente ci sono i 35 saggi chiamati da Napolitano). L’articolo 2, comma 1, stabilisce le competenze del Comitato, che sono circoscritte all’esame dei progetti di legge di revisione costituzionale relativi agli articoli di cui ai Titoli I, II, III e V della Parte seconda della Costituzione, nonché, in materia elettorale, ai conseguenti progetti di legge ordinaria relativi ai sistemi elettorali delle due Camere. (Sono i titoli che sovraintendono l’ordinamento dello Stato) cioè forma di Stato, forma di Governo e bicameralismo. Non è esplicitamente escluso il Titolo IV e VI. A seguito di una modifica apportata dal Senato, il testo specifica che sono di competenza del Comitato anche le modificazioni di altre disposizioni costituzionali o di legge costituzionale, oltre quelle indicate, purché tali modificazioni siano strettamente connesse alle prime (comma 2). Le due successive deliberazioni sono poste ad intervallo di un mese Diversamente da ciò che prevede l’art. 138, le leggi costituzionali deliberate sotto questa sarebbero sottoposte a referendum confermativo anche se approvate a maggioranza di due terzi.

  9. 1/PERCHE’ OPPORSI? Non si può cambiare l’art. 138 con una legge ordinaria ma semmai con i dettami del medesimo articolo: una legge costituzionale che intende cambiare modalità e percorso che regolano, in una Costituzione rigida quale è la nostra, le norme della sua modifica, in nessun modo possono scappare dalla procedura prevista dall’art. 138. Eventualmente solo dopo che la modifica dello stesso articolo viene effettuata, sulla base delle norme previste dallo stesso, è allora possibile che le successive modifiche costituzionali seguano nuove norme, ma non certamente prima. Puoi modificarlo ma non “DEROGARLO”. E’ LA BASE DEL PATTO TRA CITTADINI E STATO CHE SI CHIAMA COSTITUZIONE! Lo spirito dell’art. 138 Cost. è l’affermazione dellalimitatezza del potere politico, la sua soggezione  a dei limiti che non possono essere alterati senza alterare la forma di Stato. Uno di questi limiti è il pluralismo politico e il coinvolgimento della cittadinanza nelle decisioni pubbliche. Si vuole andare verso il (semi) presidenzialismo svuotando il Parlamento delle sue funzioni e prerogative. Se le due successive deliberazioni sono poste ad un intervallo così ravvicinato si impedisce che nell’opinione pubblica e nei cittadini, maturi il necessario giudizio che può RIVERBERARSI sulla votazione finale. E’ LA LOGICA PER CUI CI HANNO INSEGNATO A CONTARE FINO A DIECI PRIMA DI RISPONDERE!! Si arriva al paradosso che ci sarebbero due diverse procedure a seconda dell’oggetto da approvare, (Prof. Pace): L’art. 138 e il medesimo “Derogato”.

  10. 2/PERCHE’ OPPORSI? Le riforme sono demandate a un fantomatico Comitato Parlamentare di 20 Deputati e 20 Senatori che porta gli Atti, già elaborati dal Comitato dei 35 Saggi che si riunisce ogni lunedì in seduta segreta, al Parlamento dove le modifiche possono essere richieste sotto rigide limitazioni. Si chiede poi la validazione tramite Referendum. Di fatto il Parlamento è esautorato! E’ IMPOSSIBILE che non ci siano conseguenze anche sulla prima parte della Costituzione, quella che si dice non volere violare, poiché i diritti dei cittadini dipendono anche dalle istituzioni che li dovrebbero garantire. Se si modificano queste ultime è più che probabile che ci sarebbero anche conseguenze per i primi. Se si modifica la forma di governo e la sua relazione con il parlamento è ben difficile immaginare che i diritti politici dei cittadini rimangano inalterati. SIAMO NELLA SINDROME DI DANIELE LUTTAZZI (RAI PER UNA NOTTE): si esercita una FORTE E COSTANTE PRESSIONE fino ad ottenere lo sfaldamento di ogni opposizione!!!!

  11. All’origine di questa confusione politica c’è un’altra verità indicibile: l’irruzione di un soggetto non controllabile nel Parlamento italiano, come il M5s, rivoluzionario e radicale, proprio nel momento peggiore della crisi italiana. Queste forze politiche sono seriamente a rischio di scomparsa, si stanno trincerando nel rafforzamento dell’esecutivo e nello smantellamento della Costituzione della Repubblica parlamentare e questo è davvero il rischio di questo momento, la distruzione delle Regole. Proprio in un momento di transizione come questo, le Regole Costituzionali devono rimanere solide, solo attraverso una politica condivisa e partecipata si potrà uscire dalla crisi, ogni scorciatoia presidenzialista sarà inefficace e illusoria: sappiamo già che dovremo abbatterla con il referendum!

  12. SITOGRAFIA • http://www.soggettopoliticonuovo.it/2013/08/01/la-deroga-allart-138-cost-un-attaco-alla-costituzione-alberto-lucarelli-ne-spiega-i-motivi-giuridici/ • http://www.laleggepertutti.it/34472_cose-questa-modifica-allart-138-costituzione-davvero-un-golpe • http://piemontenews.wordpress.com/tag/ddl-su-deroga-all-art-138-in-aula-a-luglio/ • http://www.anpi.it/appello-alla-mobilitazione-per-far-rispettare-la-costituzione/ • http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/202/Prof._PACE.pdf • http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/26/articolo-138-road-map-per-le-riforme-la-difesa-della-democrazia-costituzionale/692894/ • http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/piemonte/2013/09/giu-le-mani-dallart-138-della-costituzione.html

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