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Legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette)

Legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette). Principi generali: Le AP hanno il fine di: conservare specie, associazioni vegetali, formazioni geologiche, comunità biologiche, valori panoramici, processi ed equilibri ecologici, equilibri idraulici.

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Legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette)

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Presentation Transcript


  1. Legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) • Principi generali: • Le AP hanno il fine di: • conservare specie, associazioni vegetali, formazioni geologiche, comunità biologiche, valori panoramici, processi ed equilibri ecologici, equilibri idraulici. • applicare gestione e restauro ambientale per integrare uomo e ambiente. • promuovere l’educazione, la ricerca, le attività ricreative compatibili.

  2. I Parchi Nazionali sono aree che contengono uno o più ecosistemi, o una o più formazioni geologiche o biologiche, di rilievo internazionale o nazionale (per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi) tale da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione. • I Parchi Regionali sono aree di valore naturalistico che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni locali. • Le Riserve Naturali sono aree che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti, oppure uno o più ecosistemi importanti per le diversità delle risorse genetiche. Possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi rappresentati. • I Parchi Nazionali sono istituiti con DPR su proposta del Ministro dell’Ambiente. Le Riserve Statali sono istituite con decreto del Ministro dell’Ambiente. In entrambi i casi, d’intesa con le regioni. • I Parchi e leRiserve Regionali sono istituiti dalle regioni.

  3. I Parchi Nazionali Sono amministrati ciascuno da un Ente Parco. Il Presidente è nominato dal Ministro dell’Ambiente, d’intesa con le Regioni interessate. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Ministro, su designazione: delle associazioni ambientaliste; delle società scientifiche; del CNR; delle Università; del Ministero dell’Ambiente; del Ministero dell’Agricoltura; della Comunità del Parco. Il Direttore è nominato dal Ministro in una rosa proposta dal Consiglio Direttivo. La Comunità del Parco è costituita dai presidenti e dai sindaci degli enti locali interessati (Regioni, Province, Comunità Montane, Comuni). Esprime parere consultivo sul regolamento, sul piano del parco, sul bilancio.

  4. Il Regolamento del Parco disciplina le attività consentite nell’area protetta. • In particolare disciplina le modalità di costruzione di opere e lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali. • Deve sempre prevedere il divieto di attività e opere che possano compromettere il paesaggio, gli ambienti, la flora e la fauna. • Deve sempre prevedere, in particolare: • il divieto di caccia (fatta eccezione per gli abbattimenti necessari a scopo ecologico) • il divieto di attività estrattive • il divieto di modificare il regime delle acque • (...) • Il regolamento deve far salvi gli usi civici.

  5. Il piano del Parco disciplina: • la zonizzazione e relativi vincoli; • i servizi al pubblico, la sentieristica, ecc. • le linee di gestione dell’ambiente • Il piano sostituisce ogni altro strumento di pianificazione urbanistica e paesistica. • La zonizzazione deve prevedere: • zona A – ris. integrale, dove l’ambiente è conservato nella sua integrità • zona B – ris. generale, dove è vietata la costruzione di opere edilizie e la trasformazione del territorio, ma possono continuare le utilizzazioni tradizionali, e possono essere costruite infrastrutture strettamente necessarie • zona C – protezione, possono continuare le attività agricole e artigianali tradizionali • zona D – promozione economica (aree urbanizzate). • Aree contigue: le Regioni, d’intesa con gli Enti Parco, possono stabilire misure di conservazione delle aree contigue.

  6. Parchi Nazionali Italiani

  7. La supeficie del sito è di 31.384 ha, i suoi confini ricalcano sostanzialmente quelli del ParcoNazionale Dolomiti Bellunesi che interessa il 96,4 % del suo territorio.

  8. I confini del sito Natura 2000, ricalcando quelli del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi,escludono aree intensamente antropizzate e determinano quindi la scarsità di residenti (menodi 100 unità su più di 30.000 ettari) e di rilevanti attività economiche.

  9. Sistemi di paesaggio italiani Regioni macroclimatiche Litologia + Sistemi di paesaggio

  10. Piano Pluriennale per lo sviluppo economico e sociale (PPES) del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Il PPES è lo strumento con il quale la Comunità del Parco (Amministrazioni comunali, Comunità Montane, Provincia e Regione) compie l’atto più significativo di sua competenza.

  11. Classificazione gerarchica territoriale RANGODEFINIZIONE Regione Macroclima Sistema Regione + Litologia SottosistemaSistema + Geomorfologia Unità Sottosistema + Bioclima

  12. Il PPES (Piano Pluriennale per lo sviluppo economico e sociale) del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, approvato dalla Regione Veneto, è strutturato secondo un principio a cascata a partire da tre fondamentali linee di intervento (ambiente, sistema economico e sociale, modalità di gestione), per ciascuna delle quali si sono determinati sintetici obiettivi strategici raggiungibili attraverso specifiche politiche di intervento, che si articolano in azioni concrete.

  13. 1 - Tutela del patrimonio ambientale e del paesaggio umano È necessario che i valori dell'ambiente naturale diventino una linea di condotta strategica in quanto anche l'ambiente rurale ha un elevatissimo indice di complessità biologica ed ospita molte specie vegetali ed animali non presenti all'interno del Parco che trovano condizioni ideali nell'ambiente coltivato. Questa linea di intervento ha lo scopo fondamentale di tutelare valori antropici intesi come paesaggio rurale, patrimonio edilizio e storico antropico, sottolineando il valore della presenza umana nel territorio rurale e montano intorno e dentro al parco. Questo stretto legame degli uomini con il territorio che li ospita è un patrimonio di culture formidabile ed è la risorsa su cui edificare lo sviluppo sostenibile.

  14. 2 - Sviluppo delle comunità residenti con attività economiche sostenibili La seconda linea d'intervento mira a due obiettivi strategici che sono lo sviluppo delle attività sostenibili e la valorizzazione delle risorse umane. Le attività sostenibili più accessibili in questo primo quadriennio sono riferibili ai quattro ambiti d'attività del primario biologico, del turismo dolce, dell'artigianato e del commercio.

  15. 3 – Miglioramento Dell'efficienza Del Sistema-Parco La funzionalità del sistema sociale della comunità rurale dell'area di piano è fortemente compromessa, in particolare in quota e nelle aree marginali. Questo progressivo indebolimento e, in alcuni casi, totale abbandono è perfettamente leggibile dalle analisi allegate al piano. Inevitabile che in comunità, con equilibri così gravemente compromessi, sia necessario dare una consistente iniezione d'efficienza e nuovi elementi di sviluppo endogeno indotto dal parco e dalla comunità. Con singolo riferimento all'attività dell'Ente Parco e della Comunità del Parco si sono pertanto individuate una serie di azioni immediatamente cantierabili affinchè questi soggetti possano massimizzare le proprie capacità d'azione.

  16. Tra le zone indicate dal Ministero in seguito al programma Bioitalycompaiono anche le Riserve naturali delle Dolomiti Bellunesi, aree demaniali che costituiscono il fulcro del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, istituito nel1990.

  17. La Regione Veneto ha partecipato al programma secondo quanto stabilito nell'appositaconvenzione con il Ministero dell'Ambiente, approvata con deliberazione della Giunta Regionalen. 1148 del 14 marzo 1995. A questo scopo si è costituito un apposito gruppo di lavoro interno all'amministrazione (D.G.R. 20 dicembre 1994, n. 6307) supportato da referenti scientifici inecologia, zoologia e botanica, secondo quanto indicato nella citata convenzione (D.G.R. n.59del 9 gennaio 1996 e D.G.R. n.180 del 24 aprile 1996. A conclusione della seconda fase del Programma Bioitaly, sono state trasmesse al Ministero dell'Ambiente le schede definitive e lacartografia dei 156 siti aventi i requisiti per essere considerati di importanza comunitaria inrelazione agli habitat naturali e alla presenza di specie floro/faunistiche contenuti negli elenchi di cui alle direttive 79/409/CEE (Direttive Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva Habitat), confermando inoltre la presenza delle zone già indicate dal Ministero.

  18. Su segnalazione della Direzione Conservazione della Natura del Ministero, la Regione, nell’ambito della DGR n. 1522 del 07 giugno 2002 ha ritenuto di suddividere il SIC “DolomitiFeltrine e Bellunesi – Civetta – Cime di San Sebastiano” in due diversi siti, in considerazioneche la gestione della parte relativa alle Dolomiti Feltrine e Bellunesi è affidata all’Ente ParcoNazionale e l’opportunità di accorpare al citato sito “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” il limitrofo S.I.C. IT3230024 che, per errore, era stato considerato separatamente.

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