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Ambito di applicazione

Ambito di applicazione. Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione dei ricavi che derivano dalle seguenti operazioni e fatti: a) la vendita di beni; b) la prestazione di servizi; e

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Ambito di applicazione

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Presentation Transcript


  1. Ambito di applicazione • Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione dei ricavi che derivano dalle seguenti operazioni e fatti: a) la vendita di beni; b) la prestazione di servizi; e c) l’utilizzo, da parte di terzi, di beni dell’entità che generano interessi, royalties e dividendi.

  2. Ambito di applicazione(continua) • Il presente Principio non tratta i ricavi che derivano da: a) contratti in locazione (vedere IAS 17 Leasing) b) dividendi derivanti da partecipazioni che sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto (vedere IAS 28 Partecipazioni in collegate); c) contratti assicurativi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4, Contratti assicurativi; d) cambiamenti del fair value (valore equo) di attività e passività finanziarie o la loro dismissione (vedere IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione); e) modificazioni del valore di altre attività correnti; f) rilevazione iniziale e cambiamenti di fair value (valore equo) di attività biologiche connesse all’attività agricola (vedere IAS 41 Agricoltura) g) rilevazione iniziale dei prodotti agricoli (vedere IAS 41); E h) estrazione di minerali.

  3. Identificazione dell’operazione che genera ricavi • Di norma c’è coincidenza tra i “ricavi” per IAS e i “ricavi” secondo i criteri legali • In talune circostanze (parag. 13) è necessario applicare i criteri di riconoscimento dei ricavi a componenti identificabili distinti nell’ambito di una singola operazione per riflettere la sostanza di un’operazione (ad es. vendita di prodotti che prevede successive prestazioni di servizi) • In altri casi, la sostanza dell’operazione non può essere compresa se non considerando una serie di operazioni come un tutt’uno (ad es. vendita di beni con patto di riacquisto a prezzi predeterminati) e pertanto al fine di stabilire se c’è stato il ricavo, le operazioni vanno considerate congiuntamente.

  4. Identificazione dell’operazione che genera ricavi (continua) • In particolare, secondo lo IAS 18 in talune operazioni complesse ai fini del riconoscimento dei ricavi due o più operazioni devono essere considerate insieme per rappresentare la sostanza dell’operazione (ad es. vendita di beni con patto di riacquisto a prezzi e data predeterminati oppure con clausole di call o put), con la conseguenza che il ricavo deve essere trattato come un ricavo da noleggio oppure un finanziamento garantito del bene. • Secondo i principi italiani (artt. 2424bis e 2425 bis) le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritti nello stato patrimoniale del venditore e i relativi proventi e oneri, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio.

  5. Determinazione dei ricavi • I ricavi devono essere valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante; • Quando i beni o servizi vengono dati in cambio di merci o servizi di natura dissimile, lo scambio è considerato un’operazione che produce ricavi; se le merci o servizi scambiati hanno natura e valore simile, lo scambio non genera ricavi (parag. 12)

  6. Determinazione dei ricavi(continua) • Quando la riscossione di disponibilità liquide o equivalenti è differita, il fair value (valore equo) del corrispettivo può essere minore dell’ammontare nominale dei mezzi monetari, riscossi o spettanti. • In particolare, quando l’accordo costituisce, di fatto un’operazione finanziaria, il fair value (valore equo) del corrispettivo è determinato scontando tutte le future entrate utilizzando un tasso di interesse figurativo. Il tasso di interesse figurativo è quello più distintamente identificabile fra: a) il tasso prevalente per uno strumento simile di un emittente con una situazione finanziaria simile; o b) un tasso di interesse che sconti il valore nominale dello strumento al prezzo di vendita corrente per pagamento in contanti delle merci o dei servizi.

  7. Imputazione dei ricavi derivanti dalla vendita di merci • I ricavi dalla vendita di beni devono essere rilevati quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni (parag. 14): – il venditore ha trasferito all’acquirente i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà dei beni; – il venditore non è più coinvolto nella gestione continuativa del bene, nella misura normalmente associata con la proprietà, né conserva l’effettivo controllo sui beni venduti; – il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente; – è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione affluiranno al venditore; – i costi sostenuti o da sostenere relativi all’operazione possono essere attendibilmente determinati.

  8. Imputazione dei ricavi derivanti dalla vendita di merci (continua) • Se l’entità conserva un rischio connesso alla proprietà insignificante, l’operazione è classificata come vendita e il ricavo deve essere rilevato. Per esempio, un venditore può conservare la titolarità della merce esclusivamente a garanzia della sua riscuotibilità. In tal caso, se l’entità ha trasferito i significativi rischi e i vantaggi della proprietà, l’operazione è classificata come vendita e si deve rilevare il relativo ricavo. Un altro esempio di entità che conserva solo rischi irrilevanti connessi alla proprietà è quello di una vendita al dettaglio nella quale viene offerto un rimborso se il cliente non fosse soddisfatto. In tali casi il ricavo è rilevato al momento della vendita se il venditore può effettuare una stima attendibile dei resi futuri e rilevare una passività per i resi basata sull’esperienza e su altri fattori pertinenti.

  9. Imputazione dei ricavi derivanti dalla vendita di merci (continua) • Se l’entità conserva rischi significativi connessi con la proprietà , l’operazione non può essere classificata come vendita e non si possono rilevare ricavi. L’entità può conservare in molti modi un rischio significativo legato alla proprietà . Esempi di situazioni nella quali l’entità conserva significativi rischi e benefici connessi con la proprietà si hanno: a) quando l’entità mantiene un impegno per risultati insoddisfacenti non coperto dalle normali clausole di garanzia; b) quando il conseguimento di ricavi da una vendita dipende dai ricavi realizzati dall’acquirente dalla vendita dei beni stessi; c) quando è prevista l’installazione dei beni e l’installazione che l’entità non ha ancora completato è una parte importante del contratto; d) quando l’acquirente ha la possibilità di revocare l’acquisto per un motivo specificato nel contratto di vendita e l’entità è incerta sulle probabilità del reso.

  10. Imputazione dei ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi • Quando il risultato di un’operazione, costituita da una prestazione di servizi, può essere attendibilmente stimato, i ricavi che derivano dall’operazione devono essere rilevati con riferimento allo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento del bilancio. Il risultato di un’operazione può essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato; b) è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione affluiranno all’impresa; c) lo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento del bilancio può essere attendibile misurato; e d) i costi sostenuti per l’operazione e i costi da sostenere per completarla possono essere attendibilmente calcolati.

  11. Imputazione dei ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi(continua) • Quando il risultato della prestazione di servizi non può essere attendibilmente stimato, i ricavi devono essere rilevati solo nella misura in cui i costi rilevati saranno recuperabili.

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