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A.S. Lorenza Gandolfi SPSAL Modena

CORSO DI FORMAZIONE R.S.P.P. D.Lgs. 195/2003 e Accordo Stato Regioni 26.01.2006 Modulo B Specializzazione per R.S.P.P. E A.S.P.P. Dispositivi di Protezione Individuale. A.S. Lorenza Gandolfi SPSAL Modena. Ottobre 2007. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)‏.

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Presentation Transcript


  1. CORSO DI FORMAZIONE R.S.P.P. D.Lgs. 195/2003 e Accordo Stato Regioni 26.01.2006 Modulo B Specializzazione per R.S.P.P. E A.S.P.P. Dispositivi di Protezione Individuale A.S. Lorenza Gandolfi SPSAL Modena Ottobre 2007

  2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)‏ • ASPETTI NORMATIVI • CRITERI DI SCELTA • TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE • MODALITA’ D’IMPIEGO

  3. ASPETTI NORMATIVI D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626/94 e s.m.i Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Titolo IV Attuazione della direttiva 89/656/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, soci lavoratori di cooperative o di società di fatto, allievi…

  4. ASPETTI NORMATIVI D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 Attuazione della direttiva 92/57 CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili Art. 7 Obblighi dei lavoratori autonomi • I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: a)………………………….. b) utilizzano i DPI conformemente a quanto previsto dal titolo IV del D.Lgs. 626/94; c)……………………………

  5. Art. 40 D.Lgs. 626/94Definizioni DPI è qualunqueattrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu’ rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni componente o accessorio destinato a tale scopo.

  6. Art. 40 D.Lgs. 626/94Definizioni • Insieme di DPI diversi destinati a proteggere da uno o più rischi simultanei • DPI collegato a un prodotto non destinato alla protezione • Componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo corretto funzionamento

  7. Art. 40 D.Lgs. 626/94Esclusioni Non sono dispositivi di protezione individuale: • gli indumenti e le uniformi di lavoro quando non proteggono da rischi • dpi per uso privato contro le condizioni atmosferiche, umidità, acqua e calore • caschi e visiere per veicoli e materiali sportivi….

  8. RISCHI RISCHI RESIDUI Art. 41 D.Lgs. 626/94 Obbligo d’uso vanno evitati o ridotti con • misure tecniche di prevenzione • mezzi di protezione collettiva • riorganizzazione del lavoro USO DPI

  9. Art. 42 D.Lgs. 626/94 Requisiti dei DPI • ….. devono: - essere adeguati ai rischi senza comportare un rischiomaggiore; - essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; - tenere conto delle esigenzeergonomiche e di salute del lavoratore; - poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità • Compatibili tra loro in caso di rischi multipli

  10. D.Lgs. 626/94art. 42 2. I DPI….. non devono comportare un rischiomaggiore; I guanti con alta resistenza allo strappo non devono essere utilizzati vicino a macchinari in movimento

  11. Art. 42 D.Lgs. 626/94 Requisiti dei DPI IDPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92 e s. m. i.

  12. ASPETTI NORMATIVI D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 Attuazione della direttiva 89/686 CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai DPI. modificato dal D.Lgs. 2 gennaio 1997 n.10 Attuazione delle direttive 93/68 CEE, 93/95 CEE, 96/58 CEE relative ai Dispositivi di Protezione Individuale. Soggetti coinvolti: fabbricante o suo rappresentante Normativa di prodotto

  13. STABILISCE D.Lgs. 4 dicembre 1992 n.475 Requisiti essenziali di salute e sicurezza Procedure di certificazione CE Adempimenti a carico del fabbricante

  14. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE PRINCIPI DI PROGETTAZIONE Livelli di protezione INNOCUITA’ DEI DPI FATTORI DI COMFORT E DI EFFICACIA NOTA INFORMATIVA Art.3 D.Lgs.475/92Requisiti essenziali di salute e sicurezza I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di salute e sicurezza specificati nell’allegato II REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE DI DPI REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA PREVENIRE

  15. Art. 2 D.Lgs. 475/92 modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 10/97 Norme armonizzate e norme nazionali Ai sensi del presente decreto si intendono per normearmonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei su incarico della commissione CE. ………………………………………………………….. I dpi che rispondono ai requisiti previsti dalle norme armonizzate si presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza”. L’applicazione delle norme armonizzate è a carattere volontario

  16. Caratteristiche di una norma armonizzata • avere una direttiva di riferimento • essere elaborata su mandato della commissione CE • essere pubblicata nella G.U. della CE • essere trasposta in norma nazionale con i riferimenti pubblicati nella G.U. degli stati membri

  17. PROCEDURA PER L’ELABORAZIONE DELLE NORME ARMONIZZATE APPROVAZIONE DELLA NORMA (G.U. CE)‏ COMMISSIONE CE MANDATO AL COMITATO EUROPEO DI NORMAZIONE (CEN)‏ Membro italiano del CEN per l’Italia e’ L’Ente Nazionale di Unificazione (UNI) TRASPOSIZIONE IN NORMA NAZIONALE (G.U. STATI MEMBRI)‏ COMPITO DI ELABORAZIONE AD UN COMITATO TECNICO (TC) PROGETTO DI NORMA

  18. NORME ARMONIZZATE TRADUCONO I REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA (D.Lgs. 475/92)‏ DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO

  19. D. M. 13 Febbraio 2003Terzo elenco riepilogativo di norma armonizzate concernente l‘attuazione della direttiva n. 89/686 CEE relativa ai Dispositivi di Protezione individuale. Art.1 Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 475/92 è pubblicato il terzo elenco………….di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee in materia di DPI.

  20. …..il Ministero delle Attività Produttive …….tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio, indica: i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI le circostanze e le situazioni in cui, si rende necessario l’impiego dei DPI Art. 45 D.Lgs. 626/94 Criteri per l’individuazione e l’uso

  21. D.M. 2 maggio 2001 Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezioneindividuale (DPI). ALLEGATO 1 Protettori auricolari. Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione. Norma UNI EN 458/95 ALLEGATO 2Guida alla scelta e all’uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Norma UNI 10720/98 ALLEGATO 3 Protezione personale degliocchi: filtri per saldatura Filtri per la protezione da radiazioni ultraviolette Filtri per la protezione da radiazioni infrarosse appendici norme UNI EN 169/93, UNI EN 170 e UNI EN 171/93 ALLEGATO 4 Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi. Raccomandazioni per la selezione, l’uso e la manutenzione

  22. LINEE GUIDA ISPESL www.ispesl.it DOCUMENTAZIONE LINEE GUIDA TECNICHE

  23. D.Lgs. 475/92CERTIFICAZIONE, CATEGORIE E MARCATURA DEI DPI PRIMA CATEGORIA DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Dichiarazione di conformità CE

  24. PRIMA CATEGORIA • Solo per rischi minori • Lesioni superficiali prodotte da strumenti meccanici • Lesioni facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia • Contatto o urto con oggetti caldi < 50° C • Ordinari fenomeni atmosferici • Urti e vibrazioni lievi • Azione lesiva dei raggi solari

  25. D.Lgs. 475/92CERTIFICAZIONE, CATEGORIE E MARCATURA DEI DPI SECONDA CATEGORIA Per esclusione tutti quelli che non rientrano nella I° nella II° categoria. La maggior parte dei DPI è di II° categoria • Attestato di certificazione CE • Dichiarazione di conformità CE

  26. 00331 D.Lgs. 475/92CERTIFICAZIONE,CATEGORIE E MARCATURA DEI DPI TERZA CATEGORIA DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. • Attestato di certificazione CE • Verifica periodica • Dichiarazione di conformitàCE

  27. TERZA CATEGORIA • Protezione delle vie respiratorie contro aerosol solidi, liquidi o contro i gas • Respiratori isolanti isolanti • DPI contro le aggressioni chimiche e le radiazioni ionizzanti (guanti e indumenti) • DPI per attività in ambienti con temperatura d’aria > 100° oppure < - 50° C • DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto • DPI destinati per attività che espongano a tensioni elettriche pericolose

  28. D.Lgs. 475/92 art. 5 Procedure di Certificazione DPI I CATEGORIA DPI II CATEGORIA DPI III CATEGORIA Il fabbricante sottopone il DPI alla certificzione CE (esame documentazione e modello) L’organismo di controllo autorizzato redige l’attestato di certificazione CE Sistemi di controllo della produzione Controllo prodotto finito Controllo sistema di qualità Il fabbricante redige la dichiarazione CEdi conformità Il fabbricante redige la dichiarazione CEdi conformità Il fabbricante redige la dichiarazione CEdi conformità Il fabbricante appone la marcatura CE

  29. MARCATURA CE NOTA INFORMATIVA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE (PER SECONDA E TERZA CATEGORIA)‏ ADEMPIMENTI A CARICO DEL FABBRICATE

  30. MARCATURA CE Art. 12 D.Lgs. 475/92 modificato dal D.Lgs. 10/97 DPI I e II CATEGORIA DPI III CATEGORIA 0022 0022 Numero identificativo dell’organismo di controllo

  31. NOTA INFORMATIVA La nota informativa rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante deve contenere oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante: • istruzioni per il deposito, l’impiego, la pulizia, la manutenzione,la revisione, la disinfezione, ecc; • le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI; • gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; • le classi di protezione adeguate ai diversi livelli di rischio ed i corrispondenti limiti di utilizzazione • la data o il termine di scadenza dei DPI o dei loro componenti • tipo di imballaggio appropriato per il trasporto • il significato della marcatura se questa esiste La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella lingua dello stato membro destinatario

  32. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

  33. Art. 42 D.Lgs. 626/94 Requisiti dei DPI IDPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92 e s. m. i. • MARCATURA CE • NOTA INFORMATIVA • DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (a richiesta)‏ • ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE per DPI di SECONDA e TERZA CATEGORIA (a richiesta)‏

  34. art. 4 D.Lgs 626/94obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto 5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e in particolare … d) fornisce ai lavoratorii necessari e idonei DPI f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori …. delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione Esige l’uso!!!

  35. art. 43 D.Lgs. 626/94OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO • effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere eliminabili con altri mezzi; • valuta sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante e delle norme d’uso di cui all’art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili; • fornisce a tutti i lavoratori i DPI necessari e conformi ai requisiti art. 42 e art. 45 • mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; • destina ogni DPI ad uso personale, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di piu’ persone, prende misure adeguate; • informa il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; • assicura una formazione adeguata e se necessario, uno specifico addestramento • l’addestramento è indispensabile per i DPI di terza categoria e i DPI dell’udito • vigilare affinchè i DPI vengano effettivamente utilizzati (sanzioni fino a 1.032 €)

  36. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROart. 43 D.Lgs. 626/94 • valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati con altri mezzi • individuare le condizioni d’uso e la durata dello stesso in funzione dell’entità del rischio, della frequenza dell’esposizione al rischio stesso e alle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore • fornire DPI idonei ed adeguati ai rischi presenti nell’impresa • informare, formare e se necessario, addestrare • vigilare affinchè i DPI vengano effettivamente utilizzati Esige l’uso!!!

  37. INFORMAZIONE E FORMAZIONE EFFICACI CORRETTE ESAUSTIVE

  38. INFORMAZIONE E FORMAZIONE COMPRENSIBILI

  39. ADDESTRAMENTO • assicura una formazione adeguata e se necessario, uno specifico addestramento • l’addestramento è indispensabile per i DPI di terza categoria e i DPI dell’udito

  40. art. 44 D.Lgs. 626/94OBBLIGHI DEI LAVORATORI • si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento sull’uso corretto dei DPI; • utilizzano i DPI messi a loro disposizione; • hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; • non vi apportano modifiche di propria iniziativa; • al termine dell’utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna; • segnalano immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente. (sanzione di 154 €)

  41. SCELTA DEI DPISOGGETTI COINVOLTI DATORE DI LAVORO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MEDICO COMPETENTE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI LAVORATORI

  42. Art. 11 D.Lgs. 626/94 Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: ……l’idoneità dei mezzi di protezione individuale

  43. CRITERI DI SCELTA dei DPI ANALISI DEL RISCHIO RESIDUO Modalità, durata ed entità dell’esposizione CARATTERISTICHE DEL LAVORO DA SVOLGERE CARATTERISTICHE DEL LAVORATORE VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI PROTEZIONE VALUTAZIONE DELLE PROPRIETA’ E DELLA BIOCOMPATIBILITA’ IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ADEGUATO = DPI UTILIZZATO

  44. Tipologia del lavoro da svolgere Precisione destrezza Protezione rinforzata

  45. PERCORSO PER LA SCELTA • Analisi del rischio • Adozione di tutte le misure per la sua eliminazione • Permanenza di un rischio residuo • Identificazione dei DPI necessari • Approfondimento tecnico sulle loro possibili prestazioni • Identificazione delle caratteristiche a noi necessarie • Ricerca dei DPI disponibili sul mercato • Scelta ed acquisto di alcuni DPI • Sperimentazione • Scelta definitiva • Dotazione a tutti i lavoratori esposti al rischio • Gestione continua nel tempo

  46. DISPOSITIVO DI PROTEZIONEADEGUATO MIGLIOR COMPROMESSO TRA IL PU’ ALTO LIVELLO DI SICUREZZA RGGIUNGIBILE E IL COMFORT INDISPENSABILE DA ASSICURARE

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