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Anno accademico 2012 – 2013 Corso integrato di Infermieristica clinica 1

Anno accademico 2012 – 2013 Corso integrato di Infermieristica clinica 1. Programma di Formazione professionale med . 45 CFU 2- 2° anno 1° semestre. STORIA E LEGISLAZIONE.

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Anno accademico 2012 – 2013 Corso integrato di Infermieristica clinica 1

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Presentation Transcript


  1. Anno accademico 2012 – 2013Corso integrato di Infermieristica clinica 1 Programma di Formazione professionale med. 45CFU 2- 2° anno 1° semestre

  2. STORIA E LEGISLAZIONE • R.D. 1832 del 1925 - Trasformata in legge 562 del 1926 :Vengono aperte le scuole convitto per infermiere, al termine delle quali viene rilasciato un diploma di stato • R.D. 2330 DEL 1926: Istituzione di corsi biennali + 1 di specializzazione. Si rilascia certificato abilitante alle funzioni direttive

  3. STORIA E LEGISLAZIONE • R.D. 2330 DEL 1929 Esecutivo del R.D. 1832 del 1925. Per accedere ai corsi diventa obbligatorio il titolo di scuola media di 1° grado. In più deve essere presentata una lettera firmata da due persone di fiducia che attestino l’ indiscussa moralità dell’aspirante infermiera • D.M. 30 SETTEMBRE 1938: è il ministero dell’ interno, in collaborazione con il ministero dell’educazione nazionale a stabilire i programmi dei corsi. Questo al fine di uniformare i programmi in tutte le scuole tutte le scuole

  4. STORIA E LEGISLAZIONE • R.D. 1310 DEL 1940: Viene pubblicato il primo mansionario per gli infermieri. Questo era costituito da una serie di azioni che l’ infermiere doveva compiere.   • LEGGE 1098 DEL 1940 All’ articolo 3 prevede l’ istituzione di corsi di specializzazione per infermieri professionali e asv • D.L. 233 DEL 1946 Stabilisce la disciplina relativa all’ albo professionale

  5. STORIA E LEGISLAZIONE • LEGGE 1048 DEL 1954 Istituisce il collegio IPASVI • LEGGE 1420 DEL 1956 La licenza media inferiore diviene obbligatoria • LEGGE 132 DEL 1968 RIFORMA OSPEDALIERA. Trasformare l’ospedale da istituzione assistenziale in una struttura altamente specializzata in cura e riabilitazione “ente ospedaliero”

  6. STORIA E LEGISLAZIONE • D.P.R. 128 DEL 1969 Fissa l’ ordinamento interno dei servizi ospedalieri. L’ art. 41 riguarda il personale di assistenza diretta: caposala, IP, infermiere generico ecc.. l’ orario di lavoro passa da 48 a 40 ore settimanali. • LEGGE 124 DEL 1971 Estende agli uomini la possibilità di accesso alle scuole per infermieri. Pone fine all’ obbligo dell’ internato. Dal 1973-74 occorre l’ ammissione al 3° anno di scuola superiore. Sanatoria per i generici.

  7. STORIA E LEGISLAZIONE • LEGGE 795 DEL 1973 Viene recepito in Italia l’ Accordo europeo di Strasburgo del 1967. L’ istruzione passa da 2 a 3 anni uniformandosi in tutta Europa. Vengono aggiunte ai programmi le scienze umane e la lingua straniera. Vengono stabilite le funzioni dell’ infermiere: assistenza diretta e indiretta, organizzazione e gestione (piccola equipe, funzionale, primaria), ricerca e sviluppo della professione, educazione d istruzione (delle collettività, degli studenti e personale di supporto) • D.P.R. 225 DEL 1974 Modifica del mansionario; si aggiungono i compiti di pianificazione istruzione del personale ed educazione sanitaria.

  8. STORIA E LEGISLAZIONE • LEGGE 833 DEL 1978 RIFORMA IN MATERIA SANITARIA. Istituisce il Servizio Sanitario Nazionale. Estensione dell’ assistenza sanitaria a tutti i cittadini e uniformità di trattamenti. Superamento dell’isolamento dei servizi psichiatrici e riconoscimento della globalità della salute. Vengono inseriti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Innalzamento del servizio tramite un fondo nazionale da ripartire tra le regioni (e poi alle usl). L’ assistenza domiciliare e ambulatoriale sono compito delle USL.

  9. STORIA E LEGISLAZIONE • D.Lgs. 502 DEL 1992 RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA. L’ USL diviene più grande e acquista le caratteristiche di azienda. Si configura come ente strumentale della regione con persona giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Tutti i poteri gestionali della USL sono in mano al direttore regionale. Gli ospedali di rilievo nazionale e alta specializzazione sono costituiti come azienzaospedaliera (libera professione intramuraria, istituzione di camere a pagamento).

  10. STORIA E LEGISLAZIONE • D.P.R. 761 DEL 1979 Definisce lo stato giuridico del personale delle USL. Gli infermieri non sono più personale sanitario ausiliario. Sono inseriti nel ruolo sanitario con vari profili e posizioni funzionali. Obbligatorietà dell’iscrizione all’ albo. • LEGGE 243 DEL 1980 Riqualificazione professionale degli infermieri generici e psichiatrici ammettendo tali figure a corsi per infermiere professionale. La loro formazione viene sospesa

  11. STORIA E LEGISLAZIONE D.M. 739 DEL 1994 Profilo professionale degli infermieri.

  12. STORIA E LEGISLAZIONE • LEGGE 42 DEL 1999 RIFORMA IN MATERIA SANITARIA. Abrogazione del mansionario. Il mansionario resta in vigore per gli infermieri generici ancora presenti. • D.M. 509 DEL 1999 Autonomia degli atenei e riforma universitaria

  13. FORMAZIONE L'attuale percorso formativo per diventare infermieri e per proseguire gli studi - una volta conseguito il titolo che abilita all'esercizio professionale -  si sviluppa secondo le disposizioni del decreto del ministero dell'Università del 3 novembre 1999, n. 509 e successivamente modificato dal Dm 22 ottobre 2004, n. 270.Esso è articolato in più livelli.

  14. FORMAZIONE • Laurea in Infermieristica (L) - Dm 19 febbraio 2009Ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali (180 Cfu. 1 credito = 30 ore).E' il titolo che abilita all'esercizio professionale (sostituisce i precedenti titoli di Infermiere professionale e di diploma universitario in Scienze infermieristiche).La durata accademicamente definita è di 3 anni.

  15. FORMAZIONE Laurea magistrale (LM) - Dm 270/04 (ex Laurea specialistica in Scienze infermieristiche (LS) -Dm 8 gennaio 2009)Ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata complessità (120 Cfu).La durata è di 2 anni.

  16. FORMAZIONE Master di primo livelloCorso di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici (area critica, geriatria, pediatria, salute mentale, sanità pubblica, management infermieristico ecc.), successivo al conseguimento della laurea in Infermieristica (60 Cfu).

  17. Master Il percorso formativo post base che un infermiere può intraprendere è flessibile e può svilupparsi nel corso dell'intera vita professionale, anche a tappe (i master e i corsi di perfezionamento sono strutturati in moduli). I master sono di primo livello (dopo la Laurea di base) e di secondo livello (dopo la Laurea specialistica). Consentono di acquisire crediti formativi universitari (si ricorda che un master prevede l'acquisizione di 60 crediti, equivalente a 1.500 ore) e possono essere ad orientamento clinico, organizzativo, didattico/formativo o di ricerca

  18. FORMAZIONE Master di secondo livelloCorsi di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici, successivo al conseguimento della laurea specialistica (60 Cfu).

  19. FORMAZIONE Dottorato di ricerca (DS)Fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.

  20. FORMAZIONE Chi ha accesso al percorso formativo post laurea di baseHanno accesso alla formazione post base tutti gli infermieri in possesso del diploma di laurea in Infermieristica, rilasciato ai sensi della normativa vigente.Ma possono accedervi anche tutti gli altri infermieri e infermieri pediatrici (ovviamente in possesso del titolo di scuola secondaria superiore) grazie all'art. 4 della legge n. 42 del 1999 e all'art.1 comma 10 della  legge n. 1 del 2002 che ha reso validi i precedenti diplomi al fine del'esercizio professionale e del  proseguimento degli studi.I precedenti diplomi erano comunque conseguiti in ottemperanza a precise direttive europee (Accordo di Strasburgo del 1967: 4600 ore di formazione) e davano e danno titolo all'esercizio professionale infermieristico in tutta l'Unione Europea.

  21. DOTTORATO DI RICERCA • d.m. 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca" (G.U. n. 162 del 13/07/99) la legge di riforma:l. 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" (G.U. n. 155 del 6/07/98) atti:nota 23 settembre 2002 - D.M. 10.6.2002 concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le borse di studio post-laurea per l’anno 2002 di cui alla legge 398/89. • decreto 10 giugno 2002 - anno finanziario 2002 • nota 28 febbraio 2002 n. 522 - Borse di studio post-lauream. Richiesta dati per la ripartizione dei finanziamenti relativi all'anno finanziario 2002. • nota 4 agosto 1999 - lettera ai Rettori • decreto ministeriale 20 luglio 1999 - criteri per la ripartizione dei finanziamenti - integrativo del d.m. 4/6/1999 • decreto ministeriale 4 giugno 1999 - criteri per la ripartizione dei finanziamenti per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post laurea e post dottorato, con esclusione di quelli delle scuole dell'area medica - anno finanziario 2000 • nota del 15 marzo 1999 - Dottorati con tesi in co-tutela Italia/Francia • decreto ministeriale 14 dicembre 1998 - Integrativo del d.m. 11/09/98 • decreto ministeriale 11 settembre 1998 - Determinazione dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca

  22. DOTTORATO DI RICERCA La qualifica accademica di Dottore di Ricerca, spettante a chi ha conseguito un dottorato, è corrispondente al titolo di PhD (acronimo di PhilosophiæDoctor) previsto nei paesi anglosassoni, ed a titoli analoghi presenti in altri paesI

  23. DOTTORATO DI RICERCA Ammissione L'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca si ottiene mediante concorso a carattere internazionale, bandito autonomamente dalle singole università. Almeno la metà dei posti messi a concorso è coperta da una borsa di studio, ammontante a circa 1.040 euro mensili. I requisiti di ammissione al concorso e le modalità dello stesso sono stabiliti autonomamente dalle singole università, come pure denominazioni e contenuti dei corsi stessi. La durata del corso di dottorato di ricerca è generalmente di tre anni accademici, e non sono mai stati istituiti corsi di dottorato di durata superiore a cinque. Al termine di ogni anno si viene ammessi all'anno successivo previa relazione favorevole del Collegio dei docenti, e il corso si conclude con una dissertazione presentante una ricerca originale, nota come "tesi di dottorato".

  24. DOTTORATO DI RICERCA Titolo di Dottore di Ricerca e relative abbreviazioni Sebbene nel gergo universitario con il termine dottorato si faccia generalmente riferimento al corso di dottorato di ricerca, e gli studenti dei corsi di dottorato siano noti come dottorandi, in realtà il dottorato è il titolo che si consegue al termine del corso, non il corso stesso. A chi ha conseguito il titolo viene attribuita, ai sensi del decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, la qualifica accademica di Dottore di Ricerca. Il titolo di Dottore di Ricerca può essere abbreviato con le diciture "Dott. Ric." oppure "Ph. D.", ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'articolo 19 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011.

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