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Art.23

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” Titolo III - Capo III - Riduzioni di spesa. Costi degli apparati. Art.23

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Presentation Transcript


  1. Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”Titolo III - Capo III - Riduzioni di spesa. Costi degli apparati Art.23 Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province Commi 14 - 22

  2. Art.23 Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province Commi 14 - 22 14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni. 16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012.

  3. 17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti. 18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,con legge dello Stato. 19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organi della provincia.

  4. 20. Con legge dello Stato è stabilito il termine decorso il quale gli organi in carica delle Province decadono. 21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l’invarianza della spesa. 22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

  5. Le 3 fasi di revisione delle Province 1 – Primo periodo transitorio (fino al 30 aprile 2012) Funzioni: Rimane l’assetto definito nel Testo Unico. Il comma 14 si applica dall’approvazione delle Leggi (Stato/Regioni) di “Individuazione”. Organi: Sono quelli vigenti, operano regolarmente secondo le rispettive competenze. Risorse: Salve eccezioni e mobilità non si hanno trasferimenti. Si opera con il bilancio preventivo 2012; il patrimonio rimane attribuito all’Ente. Innovazioni entro il 30/4/2012: Legge dello Stato con le nuove norme elettorali sulla elezione indiretta; Leggi (Stato/Regioni) per l’individuazione ed il trasferimento delle funzioni delle Province ai Comuni, alle Regioni, alle Unioni dei Comuni, agli organi di raccordo per specifici compiti o funzioni amministrative.

  6. Le 3 fasi di revisione delle Province 2 – Secondo periodo transitorio (dal 1 maggio 2012 alla Legge Costituzionale di soppressione) Funzioni: Alla Provincia spettano: indirizzo politico e coordinamento delle attività dei Comuni. Le altre funzioni sono trasferite e, conseguentemente, le risorse. Organi: Sono organi di governo provinciale il Consiglio Provinciale e il Presidente (cinque anni), a meno che la Legge Statale non preveda altrimenti (fine mandato e termine finale generale) Risorse: Sono quelle non trasferite ad altri Enti. In particolare, il supporto di segreteria agli organi della Provincia. Possibile attivazione di procedimenti di mobilità volontaria.

  7. Le 3 fasi di revisione delle Province • 3 – Terzo periodo transitorio • Dopo l’approvazione del Disegno di Legge Costituzionale, decadono gli organi della “nuova” Provincia, si completa il trasferimento delle funzioni e delle risorse ad altri Enti. Nell’ipotesi di prosecuzione delle attività alle “nuove” Province ogni carica elettiva ha carattere di completa gratuità. • A parte le Unioni dei Comuni già esistenti e quelle specifiche (ex comma 21) rimane il problema dell’Ente intermedio di Area Vasta per l’esercizio delle funzioni amministrative più rilevanti.

  8. Proposte Realizzare processi di efficienza e miglioramento nel funzionamento delle strutture che portino subito a risparmi concreti; Concentrare l’attività sulle funzioni fondamentali, nelle prospettive di area vasta; Essenziale la presenza di un ente intermedio con funzioni reali di area vasta e di coordinamento territoriale, i cui organi siano legittimati direttamente dal popolo e non nominati; Attuazione della spending review e razionalizzazione dell’amministrazione periferica dello Stato; Soppressione di tutti gli enti e strutture non elettive (Ato, Agenzie, Società, Istituzioni ed altri soggetti…..)

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