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I soggetti coperti: i lavoratori. Art. 38 comma 2 Cost.:
E N D
1. RIFORME DELLE PENSIONI(1992,1995,2004, 2007)
2. I soggetti coperti: i lavoratori Art. 38 comma 2 Cost.: I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidit e vecchiaia, disoccupazione involontaria
La vecchiaia una situazione generatrice di bisogno: genera una riduzione della capacit di produrre reddito. Tuttavia, let anagrafica, che un tempo corrispondeva a una presuntacondizione di inabilit, con laumento della speranza di vita e labbassamento dellet pensionabile diventata una sorta di diritto al riposo.
3. SCALETTA DELLA LEZIONE 1) La raccolta delle risorse: come si finanziano i trattamenti pensionistici ?
2) Come si calcola lammontare della pensione ? Le due modalit di calcolo del trattamento pensionistico: metodo retributivo e metodo contributivo
3) A quali condizioni ho diritto alla pensione ?
I requisiti della pensione di anzianit
I requisiti della pensione di vecchiaia e della pensione di vecchiaia unificata (post. riforma del 1995)
4) Scheda riassuntiva
4. 1) La raccolta delle risorse: come si finanziano i trattamenti pensionistici ? REGIME DI BASE (ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA)
Le pensioni di base si finanziano attraverso il meccanismo della RIPARTIZIONE: i lavoratori (attivi) pagano i contributi per finanziare il trattamento dei pensionati ==> Solidariet intergenerazionale
E il principio introdotto nel 1969 (l. n. 153/1969).
I contributi attualmente versati per il lavoro dipendente ammontano al 33% della retribuzione. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il finanziamento dei fondi pensione privati si basa sul principio della CAPITALIZZAZIONE
==> Accantonamento individuale delle risorse per finanziare il proprio trattamento pensionistico
5. 2) COME SI CALCOLA LAMMONTARE DELLA PENSIONE ?DUE MODALIT DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
METODO RETRIBUTIVO
Il metodo retributivo si basa sulla
retribuzione media: la pensione si
calcola applicando una percentuale
(detta aliquota di rendimento) alla
retribuzione media per ogni anno
lavorato (2%). Nel 1992 stata prevista
laumento del periodo di riferimento per
stabilire la retribuzione media (non pi
riferita agli ultimi anni di lavoro quando lo
stipendio pi alto).
Vantaggio: mantenimento del potere
dacquisto per chi ha lavorato pi a lungo
(2% per 40 anni di lavoro permettano di
mantenere l80% della retribuzione)
Svantaggio: se aumenta la speranza di vita
e si abbassa il numero di occupati, non ci
sono pi abbastanza contributi per pagare
il trattamento dei lavoratori in pensione
=> Crisi finanziaria del sistema METODO CONTRIBUTIVO
Limporto della pensione viene determinato
in base allinsieme dei contributi (montante
individuale contributivo) che vengono
convertiti in rendita in ragione di un
coefficiente di trasformazione correlato
allet (e quindi alla speranza di vita del
soggetto): pi va in pensione tardi, pi il
coefficiente elevato (e quindi anche la
pensione).
Vantaggio: Equilibrio finanziario del sistema.
Lammontare della pensione legata alla
speranza di vita del soggetto al momento
della pensione.
Svantaggio: lammontare della pensione non
pi correlato alla retribuzione e mantiene
meno il tenore di vita (perdita media del 40%
rispetto al metodo retributivo) ==> problema
adeguatezza alle esigenze di vita (art. 38 co. 2
Cost.)
6. Il contributi (33% della retribuzione) sommati anno per anno e rivalutati in base alla variazione del PIL costituiscono il montante contributivo individuale che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, consente di ottenere limporto annuo della pensione
Et della pensione
Da 57 anni a 61
A 62 anni
Da 63 a 65 anni
Coefficiente di
trasformazione
da 4,72% a 5,33%
5,51%
da 5,70 a 6,13%
7. ATTENZIONE Pi la retribuzione alta, pi si versano contributi (33% della retribuzione). Tuttavia, nel sistema contributivo, il montante contributivo individuale ha solo una funzione contabile: un parametro valido ai fini del calcolo della pensione, ma al quale non corrisponde un effettivo accumulo individuale di fondi riservati all'assicurato, giacch le risorse finanziarie destinate al pagamento delle pensioni continuano ad essere gestite con il criterio della ripartizione.
Quando il soggetto va in pensione, lammontare del trattamento non consiste nellinsieme dei contributi versati: la somma dei contributi va moltiplicata per un coefficiente che dipende prevalentemente della durata della vita media al momento in cui il soggetto matura i requisiti per andare in pensione giacch solo allora li viene calcolato il trattamento pensionistico che avr per il resto della vita.
8. LA RIFORMA DEL 1995 HA CAMBIATO IL METODO DI CALCOLO. ==> per mantenere i diritti quesiti, la riforma ha unapplicazione differita nel tempo: dovrebbe iniziare ad essere applicato non prima del 2010 ed essere generalizzato alle soglie del 2030 Assicurati vecchi
Almeno 18 anni di
Anzianit
alla data del
31/12/1995
Il metodo
retributivo
continua ad
applicarsi ==>
pensione liquidata
integralmente in
base al sistema
retributivo Assicurati nuovi
Soggetti che hanno
Cominciato
a lavorare dal
01/01/1996
La loro pensione sar
totalmente calcolata
in base al metodo
contributivo
9. 3) A QUALI CONDIZIONI HO IL DIRITTO DI ANDARE IN PENSIONE ? VI SONO DUE TRATTAMENTI PENSIONISTICI PARZIALMENTE DIVERSI QUANTO AI REQUISITI DI ACCESSO (PENSIONE DI ANZIANITA E PENSIONE DI VECCHIAIA) CHE FANNO RIFERIMENTO PREVALENTEMENTE A UNO DEI DUE REQUISITI POSSIBILI Et anagrafica
Il legislatore fissa una et
pensionabile necessaria per
andare in pensione => il
requisito di base della Pensione
di Vecchiaia, anche se si
prevede comunque un minimo
di contributi
Anzianit di servizio
Il diritto alla pensione matura dopo
un certo numero di anni di servizio
(indipendentemente dallet) ? il
requisito originariamente utilizzato
per le Pensioni di Anzianit (35anni).
In seguito il legislatore ha aggiunto un
condizione cumulativa di et (57 anni)
che aumenter nei prossimi anni per
dei recenti interventi legislativi.
10. EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA SULLEPENSIONI DI ANZIANITAREQUISITI PREVIGENTI PER I LAVORATORI PRE-RIFORMA (Assunti prima del 1996) LEGGE 153/1969:
Anzianit contributiva di 35 anni qualunque sia let anagrafica del soggetto
RIFORMA l. 335/1995:
- Anzianit contributiva di 35 anni di contributi se il lavoratore a una et anagrafica di 57 anni.
- A qualunque et, in base allanzianit contributiva: la legge prevedeva laumento progressivo dellanzianit contributiva:
38 anni 2004-2005
39 anni 2006-2007
40 anni 2008
Quindi, chi nel 2008 maturi 40 anni di
contributi potr andare in pensione a
prescindere dellet anagrafica. Delega previdenziale
L. n. 243/2004: il c.d.
Scalone
La riforma Maroni aveva previsto dal
1 gennaio del 2008, laccesso
alla pensione di anzianit con 35 anni
di anzianit dovrebbe essere
posticipato di 3 anni ? Let
anagrafica doveva passare dai 57 a
60 anni (scalone di 3 anni) dal 1
gennaio 2008.
La legge n. 247/2007 di attuazione del
Protocollo sul Welfare intervenuta
prima del 2008 per trasformare lo
scalone in scalini
11. LEGGE N. 247/2007 DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO SUL WELFARE: TRASFORMAZIONE DELLO SCALONE PREVISTO PER IL 2008 IN UNE SISTEMA DI SCALINI CON ALZAMENTO GRADUALE DEI REQUISITI MEDIANTE UN SISTEMA DI QUOTE (MIX DI REQUISITI TRA ETA E CONTRIBUTI)
12. TRA I VARI CASI PARTICOLARI: I LAVORI USURANTI ? La Legge N. 247/2007
di Attuazione del
Protocollo Sul Welfare
prevede un abbassamento
fino a 3 anni del
requisito di et
anagrafica per chi ha
effettuato nel corso
della carriera (almeno 7
anni su 10) lavori usuranti
13. EVOLUZIONE STORICA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATORI PRE-RIFORMA (rapporti instaurati fino al 31/12/1995) ETA PENSIONABILE
Nel 1992 stato previsto un
innalzamento graduale di 5
anni: dai 55 per le donne e 60
per gli uomini a 60
anni di et per le donne e 65
anni per gli uomini (entrato in
regime nel 2000).
Opzione: vi la la facolt di andare in
pensione a 57 anni (invece di 60 per le
donne) ma il trattamento verr
calcolato integralmente con il sistema
contributivo. REQUISITI CONTRIBUTIVI
Nel 1992 vi era stato previsto
un innalzamento progressivo di
5 anni.
==> da 15 a 20 anni di
contributi sono necessari
(entrato in regime nel 2001).
14. PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA Per i rapporti instaurati dal 01/01/1996, la riforma del 1995 sostituisce, la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianit con la pensione di vecchiaia unificata. Inoltre introduceva let flessibile (ormai non pi prevista)
Ma la scelta possibile solo
se il calcolo del trattamento
pensionistico, integralmente
con il metodo contributivo,
raggiunge una cifra superiore
del 20% dellAssegno
sociale.
REQUISITI DELLA RIFORMA DEL 1995 (LETA FLESSIBILE)
Et anagrafica a
sceltatra i 57 e 65 anni
Solo 5 anni di anzianit contributiva
Oppure s i prescinde dal
requisito di et in presenza di
unanzianit contributiva di
40 anni
15. LA RIFORMA MARONI (L. N. 243/2004) PREVEDE UN RITORNO ALLET FISSA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA (SEMPRE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO POICHE ASSUNTI DAL 1996) Et anagrafica
Abbandono dellet
flessibile ? et fissa
differenziata tra i
due sessi:
65 anni per gli uomini
60 per le donne
Oppure, indipendentemente
dallet, con 40 anni di
contributi
16. SCHEDA SINTETICA Pensione di
Vecchiaia
Requisiti di
accesso :
- Raggiungimento
graduale dellet
pensionabile (65
per Uomini e 60 per
le donne )
- 20 anni di
contributi
(facolt di partire a
57 anni ma passando
totalmente al
contributivo) Pensione di
Anzianit
(protocollo sul Welfare)
- 40 anni di
contributi
-oppure in base a
unMix in graduale
aumento di
contributi + et
(nel 2008: 35 di
contributi + 58 di
et, nel 2013
61 di et+ 36 anni di
contributi)