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I dottori commercialisti per lo sport Fisco ed Associazioni Sportive Dilettantistiche Bologna - Convento San Domenic

Studio Mattei. 2. LA SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA. Studio Mattei. 3. Legge n. 289/2002 - art. 90 comma 17 le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme: . a) associazione sportiva priva di personalit

Antony
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I dottori commercialisti per lo sport Fisco ed Associazioni Sportive Dilettantistiche Bologna - Convento San Domenic

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Presentation Transcript


    1. Studio Mattei 1 "I dottori commercialisti per lo sport" Fisco ed Associazioni Sportive Dilettantistiche Bologna - Convento San Domenico 16 aprile 2007

    2. Studio Mattei 2 LA SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA

    3. Studio Mattei 3 Legge n. 289/2002 - art. 90 comma 17 le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalit giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalit giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; c) societ sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro e cooperative

    4. Studio Mattei 4

    5. Studio Mattei 5 Amministratori Divieto per lamministratore della societ o associazione sportiva dilettantistica di ricoprire la medesima carica in altre societ o associazioni sportive dilettantistiche, nellambito della stessa federazione sportiva, se riconosciuta dal Coni, ovvero nellambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

    6. Studio Mattei 6 Riconoscimento Coni Rileva solo ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali e non sul procedimento di costituzione della societ

    7. Studio Mattei 7 Societ sportiva di capitali o cooperativa Costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalit di lucro Lutilizzo di una diversa forma organizzativa (ad esempio Spa con scopo di lucro) legittimo, ma impedisce il conseguimento dei benefici fiscali e la possibilit di ottenere il riconoscimento da parte del Coni

    8. Studio Mattei 8 Societ sportive dilettantistiche costituite in societ di capitali senza fine di lucro Le societ sportive dilettantistiche costituite in societ di capitali, ancorch non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale. Sono costituite con atto pubblico notarile

    9. Studio Mattei 9 DISTRIBUZIONE UTILI AI SOCI Lesclusione tassativa dello scopo di lucro rende inapplicabili alle societ sportive le norme che presuppongono la distribuzione degli utili ai soci

    10. Studio Mattei 10 PARTICOLARI DIVIETI Emissione di quelle categorie di azioni che si differenziano dalle azioni ordinarie per la diversa misura o modalit di partecipazione agli utili (azioni di risparmio, azioni di godimento, azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, azioni correlate) Previsione, a favore di alcuni soci, dellattribuzione di particolari diritti, riguardanti la distribuzione degli utili Quotazione in borsa, essendo limitata la possibilit di far ricorso al mercato del risparmio Non preclusa lemissione di obbligazioni (Spa) o di titoli di debito (Srl)

    11. Studio Mattei 11 Riflessioni su aspetti normativi Le associazioni senza scopo di lucro sono ispirate al principio di democrazia interna nelle societ di capitali il peso dei soci proporzionale alle quote o alle azioni sottoscritte

    12. Studio Mattei 12 Riflessioni su aspetti normativi La riforma societaria prevede: Quote di partecipazione al capitale (e quindi anche diritti di voto) non proporzionali ai conferimenti (2468, co. 2)

    13. Studio Mattei 13 Aumento gratuito del capitale Loperazione correlata a determinate disposizioni statutarie relative al rimborso della quota di partecipazione al socio in caso di liquidazione, totale o parziale, della societ. Qualora lo statuto prevede la totale devoluzione del patrimonio residuo a fini sportivi, loperazione ammissibile. Se, invece, lo statuto prevede il diritto del socio al rimborso, in sede di liquidazione della societ, al massimo, del valore nominale della quota, laumento gratuito del capitale, mediante imputazione a capitale delle riserve, consentirebbe unattribuzione vietata al socio degli utili accantonati, anche se rinviata alla data successiva della liquidazione.

    14. Studio Mattei 14 Riduzione facoltativa del capitale Se lo statuto prevede la totale devoluzione del patrimonio residuo a fini sportivi, loperazione violerebbe in via indiretta il divieto di distribuzione degli utili, in quanto al socio sarebbe rimborsato il valore nominale del conferimento , invece, unoperazione legittima se al socio attribuito il diritto ad ottenere, in sede di liquidazione della societ, il rimborso del valore nominale della propria partecipazione

    15. Studio Mattei 15 Circ. n. 21/E del 22 aprile 2003 le societ sportive dilettantistiche costituite in societ di capitali, ancorch non perseguano il fine di lucro, mantengono,dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto societ di capitali, nell'ambito dellart. 73, comma 1, lettera a),del Tuir. L'assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria degli enti in questione

    16. Studio Mattei 16 Circ. n. 21/E del 22 aprile 2003 Il reddito delle societ sportive dilettantistiche , pertanto,determinato, in via di principio, secondo le disposizioni del Titolo II,Capo II, del Tuir relative alle societ e agli enti commerciali

    17. Studio Mattei 17 Circ. n. 21/E del 22 aprile 2003 Si precisa tuttavia che - in forza dell'art. 90, comma 1, della L. n.289 del 2002, secondo cui "Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991,n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societ sportive dilettantistiche costituite in societ di capitali senza fine di lucro" - pu trovare applicazione nei confronti delle societ sportive dilettantistiche la disposizione contenuta nellart. 148, comma 3,del Tuir.

    18. Studio Mattei 18 Circ. n. 21/E del 22 aprile 2003 non rilevanza fiscale di corrispettivi specifici versati dagli associati e dagli altri soggetti ivi menzionati, in favore di enti associativi con particolari finalit le societ sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche,devono integrare le clausole statutarie stabilite dal regolamento di cui alpi volte citato comma 18 dell'art. 90 con quelle previste dal comma4-quinquies dello stesso art. 148

    19. Studio Mattei 19 Regime fiscale agevolato L. 398/91 Le societ sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro,costituite a partire dal 1 gennaio 2003 (data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002 che le ha istituite) nel rispetto delle disposizioni anche regolamentari cui rinvia il citato comma 18 dell'art. 90, possono optare per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. n. 398 del 1991 e successive modificazioni

    20. Studio Mattei 20 OPERAZIONI STRAORDINARIE

    21. Studio Mattei 21 Ammessa la possibilit che le societ sportive siano interessate da operazioni di modificazione, trasformazione, fusione e scissione - Associazione sportiva dilettantistica che intende trasformarsi in societ sportiva dilettantistica o professionistica o viceversa; - Societ sportiva dilettantistica che si fonde con una societ sportiva professionistica o viceversa;. - Societ sportiva che si scinde al fine di dare vita a due organismi - societari o anche non societari (societ ed associazione) destinati luno a svolgere attivit sportiva dilettantistica e laltro attivit sportiva professionistica

    22. Studio Mattei 22 Trasformazione di associazioni Trasformazione eterogenea in societ di capitali non prevista la possibilit di trasformare in societ di capitali una associazione non riconosciuta, la quale conseguentemente prima di procedere alla trasformazione deve acquisire la personalit giuridica

    23. Studio Mattei 23 Problemi operativi Difficolt nel caso di trasformazioni di sodalizi sportivi con una diffusa base sociale ad attribuire una quota sociale proporzionale al valore della quota posseduta nella ASD di origine .non mutano tuttavia loggetto e le finalit sociali..

    24. Studio Mattei 24 FUSIONE ETEROGENEA ASD che possiede il 100% della partecipazione ASD che non possiede la totalit del capitale sociale

    25. Studio Mattei 25 ASD che possiede il 100% della partecipazione Si dovrebbero rendere applicabili le norme in materia di trasformazioni eterogenee (art. 2500 septies C.C.) Se alla fusione non partecipano societ con capitale rappresentato da azioni utilizzabile la c.d. procedura semplificata

    26. Studio Mattei 26 ASD che possiede il 100% della partecipazione procedura semplificata FASE 1 Preparatoria (progetto fusione, relazione amministratori, documenti contabili ex art. 2501 quater) FASE 2 Pubblicitaria (deposito del progetto presso la sede e pubblicazione) FASE 3 Deliberativa (delibere assembleari da iscrivere al registro imprese) FASE 4 Stipula Atto di Fusione

    27. Studio Mattei 27 ASD che non possiede la totalit del capitale sociale Consenso espresso dei soci di minoranza I soci di minoranza decidono di destinare lequivalente delle loro quote a Fondo di Dotazione Le quote detenute dai soci di minoranza vengono loro liquidate

    28. Studio Mattei 28 FUSIONE ETEROGENEA Per Unione ASD e Societ di Capitali che danno vita ad una ASD ASD e Societ di Capitali che danno vita ad una Societ di Capitali

    29. Studio Mattei 29 ASD e Societ di Capitali che danno vita ad una Societ di Capitali

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