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Ciabarra e Iacobucci - Lavoro di educazione civica

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Federica8
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Ciabarra e Iacobucci - Lavoro di educazione civica

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Presentation Transcript


  1. Convivenzacivile e rispettodell'ambiente-ambiente, famiglia e patrimoniocomune Ciabarra Federica e Iacobucci Aurora

  2. LA FAMIGLIA, UN CONCETTO IN EVOLUZIONE La famiglia è una cellula che dà vita al tessuto: tutelare la famiglia vuol dire rendere la società più unita. La famiglia nasce con l'uomo e il legislatore non ha potuto far altro che prendere atto di una realtà che potremmo definire pre-giuridica e la cui disciplina trova la sua ispirazione nei precetti inalterabili del diritto naturale (inteso come insieme di norme non scritte che si impongono all'uomo in quanto provenienti da un'autorità superiore).  La famiglia è un fenomeno sociale non statico ma dinamico, infatti gli odierni rapporti familiari non sono più quelli che erano una volta. La società si evolve, e la famiglia con essa.

  3. L'essenza della famiglia è l'unione stabile tra un uomo e una donna, formalmente sancita, volta a generare, crescere ed educare i figli. L'idea, però, non è sempre uguale nel mondo: ad esempio la poligamia. Essa infatti implica una concezione dei rapporti uomo-donna agli antipodi rispetto alla nostra. Nonostante ciò, è presente comunque un rapporto stabile, e quindi duraturo, come citato nell'Articolo 29 della Costituzione Italiana: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare." La famiglia è l'unione stabile di un uomo e una donna che si sposano. L'unica famiglia che ha rilevanza costituzionale è quella che nasce da un matrimonio regolamentecelebrato. La famiglia costituzionalmente garantita è solo quella che viene oggi definita "tradizionale" e che sarebbe invece molto meglio "tipica", cioè disciplinata dalla norma, diversamente da quella "atipica" ovvero di fatto.

  4. Oltre all'Art. 29, anche gli Articoli 30 e 31 delineano i principi fondamentali in materia di famiglia. Vengono così individuati quali obbiettivi primari l'uguaglianza tra i coniugi e la tutela dei figli, anche quelli illegittimi.  Il Parlamento ha approvato la legge 10 dicembre 2012, n. 219, che elimina dall'ordinamento le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli. Quindi, secondo la nostra Costituzione non vi è famiglia e mancanza di matrimonio. Vi sono tuttavia legami affettivi tra individui che, pur dando vita a convivenze, non sfociano necessariamente nel matrimonio. Si parla in questo caso di famiglia di fatto che, ancora oggi, non trova regolamentazione nel nostro ordinamento giuridico.

  5. La parentela è il vincolo che lega le persone che discendono da uno stesso stipite. Sono parenti in linea retta le persone di cui una discende dall'altra; in linea collaterale quelli che pur avendo uno stipite comune virgola non discendono l'uno dall'altro. Per stabilire il grado di parentela in linea retta si contano tanti gradi quante sono le generazioni. La parentela arriva fino al sesto grado, oltre non vi è più alcun rapporto giuridicamente rilevante tra le persone. Il rapporto tra marito e moglie si definisce di coniugio. L'affinità e il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell'altro coniuge. 

  6. IL MATRIMONIO E I SUOI EFFETTI Per contrarre matrimonio è necessario che un soggetto sia maggiore di età, non sia interdetto per infermità di mente, non sia vincolato da un matrimonio precedente e non abbia legami di parentela con l'altro soggetto.  Esistono tre tipi di matrimonio: civile, concordatario e acattolico. Il matrimonio civile è celebrato nella casa comunale, alla presenza di almeno due testimoni, da un ufficiale di stato civile. Dopo che l'ufficiale li ha dichiarati marito e moglie si procede alla sottoscrizione dell'atto di matrimonio. Esso è la forma ordinaria di matrimonio previsto nel nostro ordinamento.

  7. Il matrimonio concordatario virgola in virtù dei patti lateranensi stipulati tra lo stato e la chiesa cattolica nel 1929, produce effetti sia religiosi che civili. Perché ciò avvenga è però necessario: • che il matrimonio venga celebrato da un ministro della Chiesa cattolica che raccolga il consenso e dichiari coniugi marito e moglie; • che durante la celebrazione venga data lettura agli articoli 143,144 e 147; • che venga sottoscritto da entrambi i coniugi l'atto di matrimonio il; • che l'atto di matrimonio venga inviato all'ufficiale di Stato civile per la trascrizione nei registri custoditi presso il comune.

  8. Il matrimonio acattolico è celebrato davanti ai ministri dei culti diversi da quello cattolico ammessi nel nostro stato ed è regolato dal codice civile e dalle norme speciali che disciplinano i rapporti tra lo stato e le singole confessioni religiose. Il matrimonio può essere dichiarato nullo quando i coniugi non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso per il proprio stato di infermità o cause esterne.

  9. Il matrimonio si costituisce con un rapporto giuridico tra i coniugi caratterizzato da reciproci diritti e doveri. Ecco perché la famiglia attuale è fondata sulla sostanziale parità dei coniugi, mentre prima esisteva la famiglia di tipo patriarcale dove il marito rivestiva il ruolo di capofamiglia e poteva incidere sulla vita degli altri componenti del nucleo famigliare. Il codice civile pone a capo dei coniugi un obbligo reciproco di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione. Ciascuno dei coniugi deve contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

  10. Il matrimonio impone a entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.  Questi obblighi sorgono con la nascita dei figli, i quali già da quel momento, godono di pieni diritti nei confronti di ciascun genitore.  L'obbligo di mantenimento ed educazione grava sui coniugi in proporzione alle rispettive capacità economiche e lavorative. 

  11. La comunione legale dei beni è tutto ciò che viene acquistato dopo il matrimonio che diventa di entrambi i coniugi in parti uguali, presumendo che anche il lavoro domestico concorra nell'arricchimento della famiglia. Non tutti i beni però rientrano nella comunione, tra i quali i beni che appartenevano ai coniugi prima del matrimonio, quelli ereditati o acquisiti in donazione e quelli necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa.  Il regime di comunione dei beni è il regime ordinario che opera automaticamente in mancanza di una volontà contraria.  In caso di regime di separazione dei beni ciascuno dei coniugi mantiene l'esclusiva proprietà dei beni che acquista a suo nome. Il regime di comunione dei beni si scioglie in caso di separazione dei coniugi. 

  12. LA CRISI DELLA FAMIGLIA Con la separazione cessa solo l'obbligo di convivenza mentre con il divorzio cessano tutti gli effetti civili del matrimonio. Il divorzio però non è riconosciuto da tutti ad esempio dalla Chiesa ed è stato introdotto nella nostra legislazione nel 1970. Ancora oggi però è un argomento molto discusso, nel 2015 è stato introdotto il divorzio breve. La richiesta di separazione ha come presupposto semplicemente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra due coniugi a prescindere dai motivi che la hanno determinata, o il verificarsi di fatti tali da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

  13. Secondo il nostro codice civile, la separazione può essere consensuale o giudiziale. Si ha la separazione consensuale quando viene richiesta dai coniugi di comune accordo, avendo gli stessi raggiunto un'intesa tanto sulla necessità della separazione quanto sulle condizioni della stessa. All'udienza il giudice tenta la conciliazione dei coniugi e se questa non riesce, omologa la separazione consensuale. Questa si può ottenere anche senza l'intervento del giudice, ricorrendo alla negoziazione assistita o agli accordi davanti ufficiale di Stato civile.

  14. Se non ci sono le condizioni per addivenire a una separazione consensuale, ciascun coniuge può richiedere la separazione giudiziale. In questo caso se all'udienza il presidente del tribunale non riesce a conciliare i coniugi, li autorizza a vivere separati e adotta i provvedimenti più urgenti che valgono sino alla sentenza che definisce e regolamenta la separazione.  In caso di separazione i figli devono preferibilmente essere affidati a entrambi i genitori in modo congiunto, salvo che ciò sia contrario agli interessi del minore. La casa coniugale, vale a dire l'abitazione dove la famiglia abitava durante il matrimonio, viene assegnata al genitore presso il quale il minore deve risiedere.

  15. L'obbligo di mantenimento, che rimane proporzionale al reddito dei coniugi, permane al compimento della maggiore età e cessa soltanto quando i figli diventano economicamente indipendenti. Al momento della separazione il tribunale può prevedere che il coniuge economicamente più forte versi all'altro coniuge un assegno di mantenimento. Con la sentenza di separazione giudiziale il tribunale può addebitare la responsabilità della separazione a uno dei due coniugi quando accerti che questi è venuto meno agli obblighi matrimoniali.  Il diritto al mantenimento non va infatti confuso con il diritto di alimenti punto il mantenimento serve a garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, mentre gli alimenti servono a garantire mezzi minimi di sostentamento al coniuge che ha fonti di reddito assolutamente insufficienti e spettano anche in caso di addebito.

  16. La legge numero 898 del 1970, che ha introdotto il divorzio nel nostro ordinamento, si apre enunciando che il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio quando accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. In Italia esistono due tipi di divorzio: lo scioglimento del matrimonio che avviene in caso di matrimonio civile e la cessazione degli effetti civili che avviene con il matrimonio concordatario.

  17. La richiesta di divorzio segue normalmente la separazione. In caso di separazione la richiesta di divorzio non può essere proposta, prima che sia decorso un anno o sei mesi dalla comparizione dei coniugi per la prima volta innanzi al presidente del tribunale nel relativo giudizio. Come la separazione anche il divorzio può essere richiesto congiuntamente da entrambi i coniugi. Se manca preventivamente l'accordo ciascuna delle parti può chiedere al tribunale che si pronunzi anche sulle condizioni del divorzio. Analogamente alla separazione anche in caso di divorzio il giudice adotta i necessari provvedimenti relativi ai figli e alla casa coniugale e può essere previsto il pagamento di un assegno a vantaggio del coniuge più debole economicamente. In virtù del divorzio le parti riacquistano la libertà di Stato e possono contrarre nuovamente matrimonio.

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