600 likes | 1.8k Vues
La ricostruzione della carriera del personale della scuola. Prima parte: competenze della scuola autonoma nella gestione dello stato giuridico ed economico del personale. Cenni generali sullo stato giuridico del personale.
E N D
La ricostruzione della carriera del personale della scuola Prima parte: competenze della scuola autonoma nella gestione dello stato giuridico ed economico del personale.
Cenni generali sullo stato giuridico del personale • Per stato giuridico si intende quel complesso di norme che regolano il rapporto di lavoro, ossia le norme relative all'assunzione, alla prestazione e alla cessazione del servizio.
Gli ordinamenti economici dei dipendenti pubblici La legge 382/75 ha sottratto la competenza al parlamento delegificando la materia che da allora è regolata dagli accordi sottoscritti dal governo e dalle organizzazioni sindacali.
Quindi anche la ricostruzione di carriera è materia di competenza dei contratti di lavoro • Il d.p.r. n° 271 del 2 giugno 1981 è laprima applicazione della nuova forma “delegificata”. • La L. 93 del 19.03.1983 ha definitivamente attribuito alla contrattazione tutta la materia
La contrattazione collettiva • Il rapporto di lavoro del personale della scuola è quindi regolato dalla contrattazione collettiva, che è nazionale e decentrata e si svolge, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro. In sede di contrattazione collettiva, l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale) rappresenta la pubblica amministrazione.
Il reclutamento Il reclutamento del personale della scuola ha luogo per il 50 per cento dei posti mediante concorso regionale per titoli ed esami e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti.
Il reclutamento A partire dall'anno accademico 1999-2000 sono stati istituiti presso le Università i corsi biennali di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria (SSIS) mediante i quali i docenti conseguono l’abilitazione all’insegnamento.
Il reclutamento Per l'insegnamento nella scuola primaria, invece, sempre a partire dall'anno accademico 1999-2000 è stato istituito il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, che permette l'accesso all'insegnamento nelle scuole elementari solo a docenti in possesso di tale laurea e non più del diploma magistrale, come avveniva in passato.
Instaurazione del rapporto di lavoro • Il personale, individuato come destinatario dell’assunzione a tempo indeterminato, perfeziona il proprio di lavoro con l’assunzione in servizio. • La mancata assunzione in servizio comporta la risoluzione del contratto d’assunzione.
Assunzione in servizio • I soli casi in cui la mancata assunzione in servizio non comporta la risoluzione del contratto sono: • Malattia • Astensione obbligatoria per maternità • Dottorato di ricerca
Cessazioni dal servizio • Dimissioni volontarie • Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età • Collocamento a riposo al compimento del 40º anno di servizio • Decadenza • Dispensa dal servizio per inidoneità fisica • Pensione di inabilità legge 335/1995 • Mobilità intercompartimentale • Assunzione di altro impiego pubblico.
Autonomia scolastica e decentramento amministrativo • Legge 15 marzo 1997 n. 59 Art. 21 (L.Bassanini) • D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 , art. 14 (Regolamento sull’autonomia) • C.M. 30 agosto 2000 N.205 (Decentramento amministrativo)
Le competenze della scuolaautonoma(C.M. 9 maggio 2001 n. 86 decentramento del fascicolo elettronico) • funzione "Riconoscere servizi e benefici" • funzione "Definire la progressione di carriera” • funzioni “Dichiarazione dei Servizi” • funzioni “Variazioni delle posizioni di stato” • funzioni “Perfezionamento dell'assunzione in servizio” • funzioni ”Integrazione dello stato matricolare”
In pratica sono stati decentrati : a) la conferma in ruolo b) l’inquadramento retributivo c) le variazioni di stato
Competenze degli uffici scolastici provinciali(ex Provveditorati agli Studi) • definizione delle pratiche relative alle domande presentate in data antecedente il 1° settembre 2000 • decreti dei dirigenti scolastici • decreti del personale collocato fuori ruolo
Conferma in ruolo: • Anno di formazione e di prova: docenti a seguito di concorso; • Solo anno di prova senza formazione:passaggi di ruolo.
Attività nell’anno di formazione • almeno 180 gg. di servizio • tutor nominato dal D.S. • partecipazone alle attività seminariali • discussione della relazione, del servizio e delle attività seminariali con il comitato di valutazione
Superamento della prova • Trascorsi i 180 gg. e discussa la relazione finale • Decreto di conferma in ruolo, preceduto dalla relazione finale del D.S. con il parere favorevole al superamento del periodo di prova
Periodi computabili • Le domeniche e tutte le altre festività,le vacanze di Natale e Pasqua, purchè l’interessato sia in servizio il giorno antecedente a quello di ripresa dell’attività, il giorno libero dall’insegnamento • Le interruzioni del servizio per ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, alluvioni, utilizzo dei locali scolastici per elezioni politiche, amministrative e referendum)
Periodi computabili • Il servizio prestato nelle commissioni giudicatrici degli esami di Stato • I giorni compresi dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni, purché il collegio dei docenti, nel quale sia presente il docente in prova, si riunisca nel periodo medesimo per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica ( C.M. n. 180 del 11.07.1979)
Periodi computabili • Il servizio prestato nelle commissioni a concorsi a cattedre • La frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dal M.P.I. o dalla scuola • Un mese di astensione obbligatoria per maternità • L’eventuale supplenza prima dell’immissione in ruolo nello stesso a.s.
Periodi non computabili • permessi retribuiti e non • La chiusura della scuola per le vacanze estive, eccetto la partecipazione agli esami di maturità • Le due giornate di riposo che vanno aggiunte alle ferie • Le ferie, ogni altro tipo di assenza, eccetto l’aspettativa per mandato parlamentare.
Proroga art. 439 D.l.vo 297/1994 (esito sfavorevole) può essere prorogata per un solo anno Proroghe del periodo di prova Proroga art. 438 D.l.vo 297/1994 • mancata prestazione dei 180 gg. • non ci sono limiti alla proroga
Retrodatazione giuridica ed economica della conferma • Astensione obbligatoria per maternità a partire dal 2° mese. • La retrodatazione è concessa, con lo stesso beneficio di chi supera regolarmente la prova, se sommando i 5 mesi di astensione obbligatoria con i giorni utili alla prova si raggiunge ugualmente i 180 giorni.
La retrodatazione decorre dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente una sola volta. Pertanto se un docente ha più proroghe e soltanto all’ultima non supera la prova per astensione obbligatoria, la retrodatazione si determina soltanto nell’anno scolastico precedente, cioè per quello per cui l’astensione obbligatoria è stata determinante per il mancato superamento della prova
Retrodatazione solo giuridica della conferma in ruolo • Assenza per servizio militare di leva • Servizio sostitutivo dell’obbligo del servizio militare di leva • Servizio equiparato al servizio militare di leva in Paesi in via di sviluppo • Ufficio di giudice popolare e testimone nei processi.
Periodo di prova del personale ATA (CCNL 24/07/2003) • 2 mesi per i profili di cui alle aree A • 4 mesi per i restanti profili
Inquadramento retributivo: consiste nel riconoscere servizi, periodi non di servizio ed altri benefici ai fini retributivi attraverso la ricostruzione della carriera
Prescrizione • Del diritto: istanza presentata oltre 10 anni dalla data di maturazione del diritto (termine ordinario di prescrizione dei diritti art. 2946 C.C.) • Della misura: prescrizione quinquennale delle somme arretrate (art.2 legge 07.08.1985 n.428)
Maturazione del diritto Il dipendente matura il diritto ad avanzare la domanda di riconoscimento dei servizi e dei benefici ai fini della carriera nel momento in cui la scuola gli notifica la sua conferma in ruolo
Norme relative al riconoscimento dei servizi dei docenti: • Legge 26.07.1970 n° 576 (conversione del D.L. 370/1970) • Art. 81 D.P.R. 31.05.1974 n° 417 • Artt. 485 e seguenti D.l.vo 297/1994 (testo unico) • Artt. 7 e 11 Legge 124/1999
Legge 26.07.1970 n° 576(conversione del D.L. 370/1970) • E’ la legge fondamentale in materia di riconoscimenti dei servizi • Indica i servizi valutabili • I requisiti necessari per valutare un servizio • I termini di presentazione della domanda
Art. 81 D.P.R. n° 417/1974 • Modifica la misura dei riconoscimenti dei servizi (la parte eccedente i primi 4 anni di pre-ruolo) • Prevede la valutazione dei servizi prestati quale docente incaricato, o di ruolo presso le Università (servizio valutabile per l’effettiva durata)
ARTT. 485 e seguenti del D.L.vo 297/1994 (testo unico) • Riprende quanto previsto dalle precedenti disposizioni in materia di riconoscimento dei servizi, requisiti previsti e servizi valutabili
Artt. 7 e 11 Legge 124/1999 • Art. 7 – Valutazione del servizio prestato su posti di sostegno ad alunni diversamente abili senza specializzazione • Art. 11 – al personale docente il servizio si valuta ad anno intero se prestato per almeno 180 giorni o continuativamente dal 1 febbraio al termine degli scrutini.
A partire dal CCNL 4/8/95 i CCNL recepiscono le norme relative sulla ricostruzione di carriera, ed è recepito anche l’art. 4 del d.p.r. 399/88 che equipara il personale ATA ai docenti in merito alla misura del riconoscimento del servizio pre-ruolo
La domanda di riconoscimento dei servizi • Il riconoscimento dei servizi non di ruolo è a domanda • La domanda deve essere presentata in carta semplice • Alla domanda devono essere allegati il titolo di studio ed i certificati di servizio – tutto in carta semplice • La domanda di riconoscimento dei servizi può essere presentata solo dopo aver superato il periodo di prova ed ottenuto la conferma in ruolo.
Riconoscimento dei servizi: errori da non commettere. • Sono valutabili esclusivamente i servizi previsti da precise disposizioni normative; • Non sono ammesse analogie tra procedimenti amministrativi diversi; • Al personale docente non è possibile sommare servizi tra anni scolastici diversi.
Passaggi di ruolo • Passagi di personale da altri comparti pubblici • Passaggi nell’ambito del comparto scuola
PASSAGGI NEL COMPARTO SCUOLA • Passaggi nell’ambito della scuola secondaria • Passaggio dalla materna alle elementari • Tutti gli altri passaggi di ruolo e/o di qualifica
Passaggi da materne ad elementari Passaggi scuola secondaria Tutti gli altri passaggi SI periodo di prova SI periodo di prova Si periodo di prova Inquadramento stessa anzianità e stesso stipendio ruolo di provenienza in quanto hanno la medesima progressione economica Inquadramento stessa anzianità maturata nel ruolo di provenienza e stipendio nuovo ruolo Inquadramento: 1)Temporizzazione all’atto della nomina 2) Riconoscimento dei servizi alla conferma in ruolo (escluso servizio prestato nella scuola materna) I diversi adempimenti nei passaggi di ruolo della scuola
Passaggi da materne ad elementari Passaggi di ruolo scuola secondaria Tutti gli altri passaggi Non è necessaria una nuova domanda di ricostruzione da parte dell’interessato Non è necessaria una nuova domanda di ricostruzione da parte dell’interessato E’necessaria una nuova domanda di ricostruzione da parte dell’interessato con la relativa documentazione La scuola deve emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera La scuola deve emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera La scuola deve emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera Le ricostruzioni nei passaggi di ruolo
Nei casi di passaggio di ruolo • Dei DSGA, inquadrati in tale profilo dal 01/09/2000 il sistema effettua solo la temporizzazione in applicazione dell’art. 8 del CCNL 15/03/2001e dell’art. 87 del CCNL 24/07/2003. • Per i DSGA immessi in ruolo dal 1/9/2004 il sistema procede come per tutti gli altri casi di passaggio di ruolo e/o profilo e quindi:
Nei casi di passaggio di ruolo • Temporizzazione all’atto del passaggio • Riconoscimento dei servizi dopo il superamento del periodo di prova • Attribuzione del trattamento economico più favorevole.
Restituzione ai ruoli di provenienza • a domanda • per mancato superamento dell’anno di prova per esito sfavorevole • il dipendente, restituito al ruolo di provenienza, è inquadrato con la medesima anzianità ed il medesimo trattamento economico che avrebbe avuto se non avesse mai lasciato il ruolo di provenienza
Riammissione in servizio • a richiesta del dipendente • domanda da presentare entro il 15/1 • 10% dei posti disponibili prima dei trasferimenti interprovinciali ed a condizione che comunque vi siano posti disponibili nell’organico di diritto; • il dipendente è inquadrato con la anzianità che aveva maturato all’atto della cessazione.
Riammissione in servizio del personale ATA • L’art.132 del D.P.R.10.0.1957, n.3 prevede: “L’impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione”. • Il personale ATA può essere riammesso in servizio anche in corso d’anno scolastico.
Applicazione rinnovi contrattuali • Occorre tener presente che i decreti in applicazione dei CCNL, secondo quanto previsto dalle note prot. 4295 del 16.11.2005 e prot. 4475 del 12.12.2005del M.P.I, non devono essere emessi salvo particolari situazioni in cui rispetto al precedente provvedimento si verifichino variazioni sulla progressione della carriera (ad esempio quando si verifica un’interruzione del servizio per aspettativa per motivi di famiglia, coniuge all’estero ecc.).
I controlli dei provvedimenti di carriera da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato Il decreto della ricostruzione di carriera, annotato su l’apposito registro datato e numerato in maniera rigorosamente progressiva è inviato alla Ragioneria competente per territorio
Efficacia dell’atto con l’applicazione dei principi contenuti nel D.P.R. 38/1998 e nel Dlgs 80/1998 il controllo della Ragioneria perde la capacità di sospendere l’efficacia dell’atto.