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IL RECUPERO DELL IVA RELATIVA AI CREDITI VERSO I CLIENTI INSOLVENTI

adeline
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IL RECUPERO DELL IVA RELATIVA AI CREDITI VERSO I CLIENTI INSOLVENTI

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Presentation Transcript


    1. IL RECUPERO DELLIVA RELATIVA AI CREDITI VERSO I CLIENTI INSOLVENTI

    2. Riferimenti normativi ? Direttiva comunitaria 388 del 1977 (art. 11 e 20). ? Lart. 2, comma 1, lettera c-bis), della L. 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e lart. 13-bis, commi 1 e 2, della L. 28 maggio 1997, n. 140, di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79

    3. Procedure concorsuali a) il fallimento; b) la liquidazione coatta amministrativa; c) il concordato fallimentare; d) il concordato preventivo; e) accordi di ristrutturazione di cui allart. 182 bis della LF.

    4. DECRETO MARZANO a ) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

    7. Emissione delle note di credito ? La variazione in diminuzione deve riguardare sia limponibile che limposta ? Non comporta per il soggetto creditore alcuna rinuncia al credito

    10. Lettera di trasmissione

    11. Nota di variazione

    13. E stato sollevato da alcune aziende il problema legato ad una eventuale sindacabilit da parte dellamministrazione finanziaria delle modalit di attuazione della procedura esecutiva. A tale riguardo occorre segnalare quanto segue:

    14. Dal punto di vista pratico riterrei sicuramente opportuno sulla base

    16. Interpretazione prudenziale La norma si rivela inadeguata e, di fatto, inapplicabile rispetto a quei crediti di modesta entit, per i quali il ricorso alle procedure esecutive, siano esse individuali o concorsuali, comporterebbe una eccessiva onerosit non giustificata.

    17. La possibilit per l'azienda di emettere la nota di credito ex art. 26 comma 2 D.P.R. 633/72 relativamente ad una posta di modesto valore sar tanto pi motivabile qualora sia stata ad esempio accertata gi in fase stragiudiziale:

    19. Accertata l'esistenza dei presupposti di cui sopra auspicabile che la nota di rettifica sia emessa immediatamente.

    20. In questo caso si sono realizzate tutte le condizioni richieste dalla legge per lottenimento del beneficio. Il creditore potr in ogni caso insinuarsi per limporto dellimponibile residuo non soddisfatto nel corso della procedura esecutiva individuale.

    21. Nella prassi ci pu verificarsi quando al fine di contenere i costi ed avvalersi di vie processuali pi veloci, il creditore azioni solo quella parte minore di credito garantita e documentata da un titolo di credito (cambiale).

    22. Alla variazione in diminuzione potr procedersi anche nel caso in cui il creditore non sia un soggetto imprenditore, per lintero ammontare dellimposta, qualora la procedura non consenta lintegrale recupero del credito, ovvero in relazione al minor importo recuperato

    23. Nel caso di soggetto irreperibile, lufficiale giudiziario, recatosi presso lultima residenza del debitore, o presso altri soggetti che detengono beni di sua propriet, rediger un verbale di pignoramento che risulter negativo ove lufficiale medesimo non possa accedere al locale per irreperibilit del destinatario e, di conseguenza, non trovi cespiti pignorabili che soddisfino il credito e le spese di procedura esecutiva.

    24. In questo caso non pi possibile emettere una nota di credito ad un soggetto che ha gi cessato la propria posizione Iva. Qualora venisse ammessa la possibilit di emissione della nota lErario non potrebbe recuperare limporto delliva detratta dallacquirente/committente inadempiente. Nel caso in cui si ottenesse una dichiarazione di fallimento entro lanno dalla cessazione e pertanto non oltre il termine di cui all'art. 10 R.D. 267/42, la riapertura della partita iva da parte del curatore permetterebbe lemissione e linvio alla procedura della nota di credito.

    25. Tale ipotesi appare oltre modo remota per le piccole imprese individuali per le quali l'assoggettabilit a procedure concorsuali (fallimento/ concordato preventivo) esclusa ex legge (cfr. art. 2221 c.c. ed art. 1 R.D. 267/42). A tal proposito occorre ricordare i nuovi limiti dimensionali che individuano in maniera oggettiva il piccolo imprenditore indipendentemente dalla forma giuridica adottata (societaria o individuale)

    26. In questo caso non pi possibile emettere una nota di credito ad un soggetto che ha gi cessato la propria posizione Iva. Qualora venisse ammessa la possibilit di emissione della nota lErario non potrebbe recuperare limporto delliva detratta dallacquirente/committente inadempiente. Nel caso in cui si ottenesse una dichiarazione di fallimento entro lanno dalla cessazione, la riapertura della partita iva da parte del curatore permetterebbe lemissione e linvio alla procedura della nota di credito.

    27. Sul punto preme ricordare come, gi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. 21 luglio 2000 n. 319) il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento debba ritenersi esteso anche alle societ di persone e di capitali e decorra dalla cancellazione della societ stessa dal registro delle imprese. *Corte Cost. n. 570/89: non dichiarazione fallimento quando non vi allarme sociale e quando i costi della procedura si appalesano tali da non giustificare lapertura del fallimento, assorbendo tutto il possibile

    29. Leventuale recupero delle somme originer una sopravvenienza attiva.

    30. Identificazione del soggetto tenuto ad emettere la nota di variazione

    31. CASI PARTICOLARI LEGATI A PROCEDURE CONCORSUALI

    32. Nel fallimento, con la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (art. 110, comma 3, del R.D. n. 267/1942) o di quello per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento (art. 119 del R.D. n. 267/1942) in caso di mancanza del piano di riparto.

    33. In caso di liquidazione coatta amministrativa, con riferimento al decorso del termine per la proposizione di contestazioni da parte dei creditori al piano di riparto (20 giorni dalla pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale");

    34. In caso di concordato preventivo, con la scadenza del termine per l'appello alla sentenza di omologazione del concordato In questo caso bene precisare che la somma che pu essere recuperata dal creditore corrisponde allimposta relativa alla percentuale del credito che, in base alla sentenza di omologazione, sicuramente non sar incassata dallo stesso creditore. Tale somma rappresenta la misura minima dellimposta che potr essere recuperata, in quanto se il concordato non viene portato a termine con successo, il conseguente fallimento dellimpresa riaprir la possibilit di recupero dellulteriore frazione di imposta non incassata.

    35. In caso di concordato fallimentare (come nel caso di concordato a seguito di liquidazione coatta amministrativa), con la scadenza del termine per lappello della sentenza che omologa o respinge il concordato

    36. In questo caso occorre sottolineare la peculiarit di questa procedura che prevede in caso di approvazione del concordato la falcidia dei creditori non privilegiati. Si pu fondatamente ritenere che in questo caso il creditore potr emettere la nota di credito entro il termine per la proposizione dellopposizione alla sentenza del Tribunale di approvazione del Concordato. Limporto della nota sar rappresentato dalla differenza del credito originario e quanto riconosciuto dal Concordato.

    37. Lapprovazione del piano parziale di riparto dellattivo anche se parziale non consente di determinare con esattezza limporto per il quale la procedura si riveler infruttuosa. In tale caso si consiglia di aspettare il riparto finale prima di emettere la nota di credito. Nella pratica accade sovente che nei riparti parziali vengono soddisfatti principalmente i creditori privilegiati

    39. LA PERDITA SUI CREDITI INTERRELAZIONI CON LA DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

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