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SISTEMA DELLE FONTI

SISTEMA DELLE FONTI. Trattato istitutivo CE (firmato a Roma il 25 marzo 1957):

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SISTEMA DELLE FONTI

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  1. SISTEMA DELLE FONTI Trattato istitutivo CE (firmato a Roma il 25 marzo 1957): Art. 118 A:<<Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dell’ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e si fissano come obiettivo l’armonizzazione, in prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in questo settore.>> Direttive europee: • N. 89/391 del Consiglio; • N. 89/654/CEE; • N. 89/655/CEE; • N. 89/656/CEE. Avv. Mariagrazia Acampora

  2. Unione Europea Direttive: • vincolanti solo per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire; si tratta di strumenti ad azione indiretta che, similmente alle cosiddette leggi-cornice, indicano il risultato da raggiungere, ma, quanto a forma e mezzi, richiedono un completamento del quadro normativo da parte dei singoli Stati membri; • prive del carattere di immediata applicabilità, devono formare oggetto di provvedimenti nazionali di recepimento, altrimenti non possono produrre né diritti né doveri. Di solito viene assegnato un termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a recepire e a dare attuazione alle direttive. Avv. Mariagrazia Acampora

  3. Unione Europea Regolamenti: • di portata generale, sono applicabili a categorie di destinatari astrattamente determinate; • obbligatori in tutti i loro elementi, nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo della loro integrale applicazione; • direttamente applicabili in ogni Stato membro: esplicano tutti i loro effetti negli Stati membri, nei confronti delle loro istituzioni e dei privati cittadini, senza che sia necessario un atto di attuazione o recepimento da parte degli Stati membri stessi. • I regolamenti vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ed in linea di principio entrano in vigore decorsi 20 giorni dalla loro pubblicazione. Avv. Mariagrazia Acampora

  4. FONTI legislative • Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (10.12.1948) >>>>>> Art. 3:”Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”; • Costituzione Italiana: (1948) >>>>>> Art. 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”; Avv. Mariagrazia Acampora

  5. FONTI legislative 3. Codice Civile >>>>>> Art.2087 (Tutela delle condizioni di lavoro): ”L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelate l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”; Avv. Mariagrazia Acampora

  6. FONTI legislative 4. Statuto dei diritti dei lavoratori >>>>>> Art. 9 (Tutela della salute e dell’integrità fisica): ”I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”. Avv. Mariagrazia Acampora

  7. Normativa • D.P.R. n. 547\1955; • D.P.R. n. 164\1956; • D.P.R. n. 303\1956; • D. Lgs. n. 277\1991 (in attuazione di direttive CEE); • D. Lgs. n. 626\1994 (in attuazione di direttive CEE-CE); • D. Lgs. n. 758\1994; • D. Lgs. n. 493\1996 (in attuazione di direttive CEE); • D. Lgs. n. 494\1996 (in attuazioni di direttive CEE); • D. Lgs. n. 231\2001; • D. Lgs. n. 276\2003; • Direttiva 2004\40\CE; • D. Lgs. n. 187\2005 (in attuazione di direttiva CE); • Direttiva 2006\25\CE; • Legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007; • Legge n. 123\2007; • D. Lgs. n. 257\2007; • D. Lgs. n. 81\2008. Avv. Mariagrazia Acampora

  8. Percorso storico La figura dell’RLS nasce con il D. Lgs. n. 626/94 e viene potenziata con la modifica introdotta con la legge n.123/2007, che ha introdotto: • modalità di elezione degli RLS aziendali, territoriali e di comparto (unica giornata su tutto il territorio); • possibilità di chiedere al datore il DVR e il registro degli infortuni. Avv. Mariagrazia Acampora

  9. Percorso storico La figura dell’RLS è confermata e potenziata nel D. Lgs. 81/08 (artt. 47, 48, 49 e 50). Infatti: • il documento di valutazione di rischi deve riportare oltre al nominativo del RSPP e del medico competente, anche quello dell’RLS (art. 28); • il datore di lavoro deve consultare l’RLS nella valutazione dei rischi per la sicurezza presente in azienda e per la redazione del DVR (art. 29); • Il datore deve attuare un modello organizzativo che comporti il rispetto dell’obbligo di consultazione dell’RLS (art. 30). Avv. Mariagrazia Acampora

  10. CAMPO DI APPLICAZIONE Il D. Lgs. n. 81\2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3). Si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Rientrano nella definizione anche: • Socio lavoratore di cooperativa; • Associato in partecipazione; • Beneficiario di tirocinio formativo; • Il Volontario. Non si applica In caso di: insegnamento privato, piccoli lavori domestici di carattere straordinario, assistenza domiciliare ai bambini, anziani, malati e disabili. Avv. Mariagrazia Acampora

  11. Specificazioni • Nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro gli obblighi sono a carico dell’utilizzatore; • Nell’ipotesi di distacco del lavoratore gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici legati alla mansione che andrà a svolgere; • Nei confronti del lavoratore a progetto e dei co.co.co. le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81\2008 si applicano solo se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente ; • A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 81\2008, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Avv. Mariagrazia Acampora

  12. Contratto di somministrazione di manodopera L’art. 20 e ss. Del D. Lgs. 276/2003 stabilisce che: “Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore), a ciò autorizzato”. DIFFERENZE CON IL CONTRATTO DI APPALTO: • Assunzione del rischi d’impresa; • Necessità che l’incarico sia eseguito attraverso la predisposizione e l’utilizzazione della propria organizzazione di mezzi. Avv. Mariagrazia Acampora

  13. Somministrazione di manodopera La somministrazione di manodopera coinvolge tre soggetti: • L’impresa di somministrazione autorizzata; • Il lavoratore assunto dall’impresa di somministrazione; • L’impresa utilizzatrice che si avvale della prestazione lavorativa del lavoratore dipendente dall’impresa di somministrazione. Fra questi soggetti si instaurano i seguenti rapporti: • L’impresa di somministrazione e il lavoratore sottoscrivono il contratto di lavoro (l’il somministratore rappresenta il datore di lavoro); • L’impresa di somministrazione e l’impresa utilizzatrice sottoscrivono un contratto commerciale di somministrazione. Avv. Mariagrazia Acampora

  14. OBBLIGHI DEL SOMMINISTRATORE E DELL’UTILIZZATORE All’utilizzatore, pur non essendo il datore di lavoro, viene riservato il potere direttivo e di controllo. L’agenzia di somministrazione, invece, avrà l’obbligo di informare e formare il lavoratore circa i rischi generici legati all’attività produttiva e circa l’utilizzo delle attrezzature di lavoro. Nel contratto di somministrazione, però, le parti possono delegare in capo all’utilizzatore gli obblighi dettati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La regolarità dell’utilizzatore nei confronti degli obblighi di sicurezza rappresenta un elemento fondamentale del contratto. E’ vietato, infatti, l’utilizzo di questa forma contrattuale se l’utilizzatore non ha redatto il documento di valutazione dei rischi. Avv. Mariagrazia Acampora

  15. Tipologie contrattuali LAVORO A TEMPO DETERMINATO: rapporto di lavoro di natura subordinata che si differenzia per la previsione di una data finale del rapporto di lavoro; APPRENDISTATO: elemento essenziale del contratto è la formazione. A fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista, non solo una controprestazione retributiva, ma anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale; CONTRATTO DI INSERIMENTO: (in seguito alla disapplicazione del CFL) ha finalità occupazionali, più che formative, ed è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro; TIROCINI FORMATIVI: sono finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico; Avv. Mariagrazia Acampora

  16. Tipologie contrattuali LAVORO A TEMPO PARZIALE:è un rapporto di lavoro subordinato che è caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto all’orario normale di lavoro a tempo pieno.; LAVORO RIPARTITO: contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica prestazione lavorativa; LAVORO A PROGETTO:contratto di lavoro che si caratterizza per la presenza iniziale di un progetto lavorativo da realizzare e al termine del quale cessa il rapporto stesso; LAVORO A DOMICILIO:prestazione lavorativa che si svolge presso il domicilio del lavoratore o nei locali di cui questi abbia disponibilità. Avv. Mariagrazia Acampora

  17. Tipologie contrattuali TELELAVORO: • lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dei locali dell’azienda, ma funzionalmente e strutturalmente collegato ad essa grazie all’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici (es. ufficio satellite: l’azienda decide di creare uffici distanti dalla sede centrale, ma che mantengono con essa un rapporto di comunicazione costante; lavoro mobile: si caratterizza per l’assenza di un luogo fisso dal quale svolgere il proprio lavoro grazie all’ausilio dei pc portatili). LAVORO DOMESTICO: • rapporto di lavoro subordinato che si svolge presso l’abitazione del datore di lavoro. Avv. Mariagrazia Acampora

  18. Lavoro minorile È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni e ai lavori che siano potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico del minore. Le attività vietate sono elencate nell’allegato I della L. 977/1967: sono tutte quelle particolarmente nocive per la salute in quanto espongono l’adolescente ad agenti fisici, chimici o biologici oppure a processi e lavorazioni rischiose. Avv. Mariagrazia Acampora

  19. Lavoratrici madri La lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio: • non può essere adibita al trasporto e al sollevamento pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri; • per il periodo per il quale è previsto il divieto, la lavoratrice deve essere spostata ad altre mansioni (anche inferiori); • nel caso in cui viene adibita a mansioni inferiori conserva la retribuzione precedentemente svolta. Vi è un divieto assoluto di licenziamento. Avv. Mariagrazia Acampora

  20. I SOGGETTI DEL D.Lgs. 81/08 Lavoratore; Datore di lavoro e dirigente; Il preposto; Responsabile servizio di prevenzione e protezione (RSPP); Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, territoriale e di sito produttivo (RLS – RLST – RLS di sito); Medico competente. Avv. Mariagrazia Acampora

  21. I SOGGETTI Superamento del modello quadripartito Il primo modello di legislazione sociale del dopoguerra si fondava sul riconoscimento di 4 figure: lavoratore, datore di lavoro, dirigente e preposto. Non si abbandona il principio di effettività: è necessario valutare i compiti affidati ed effettivamente svolti per una valutazione dell’imputabilità dell’obbligo di sicurezza. Avv. Mariagrazia Acampora

  22. Aumento progressivo delle figure dei destinatari Nel tempo compaiono le figure di: RSPP, RLS e medico competente. Il D.Lgs. 81/08 inserisce figure nuove: RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) e Rappresentante dei lavoratori di sito produttivo (art. 47- 48- 49). Obiettivo: rendere la disciplina applicabile a tutti i settori di attività. Avv. Mariagrazia Acampora

  23. IL LAVORATORE • Art. 2 del D.Lgs. 81/08 lett.a): Soggetto che “indipendentementedalla tipologia contrattualesvolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoropubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari”. Avv. Mariagrazia Acampora

  24. ESTENSIONE AL LAVORO AUTONOMO L’ambito di tutela si è ampliato ed include il lavoratore autonomo. Il datore, che si avvale dell’opera del lavoratore autonomo, deve garantire comunque la sicurezza dell’ambiente e l’incolumità fisica di quanti prestino la loro opera all’interno dell’azienda. Rimane valido il principio della necessità del nesso causalee si superal’ostacolo della forma contrattuale. Avv. Mariagrazia Acampora

  25. OBBLIGHI DEI LAVORATORIart. 20 • Cura della propria salute e sicurezza ed attenzione; • Rispetto ed attenzione per quella degli altri colleghi su cui potrebbero ricadere gli effetti nocivi delle proprie azioni od omissioni. Avv. Mariagrazia Acampora

  26. Ulteriori obblighi del lavoratore • Collaborazione per la perfetta osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite; • Corretto utilizzo delle attrezzature, delle sostanze, dei mezzi di trasporto, dei dispositivi di sicurezza e protezione messi a disposizione; • Le deficienze vanno segnalate al dirigente o preposto oltre a qualsiasi condizione di pericolo della quale si sia venuti a conoscenza e ne va data notizia all’RLS. Avv. Mariagrazia Acampora

  27. Ulteriori obblighi • Non modificare o rimuovere i dispositivi di sicurezza , di segnalazione o controllo, né compiere operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; • Devono partecipare ai programmi di formazione o addestramento e sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente. Avv. Mariagrazia Acampora

  28. DATORE DI LAVORO • Art. 2 del D.Lgs. 81/08: “Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Avv. Mariagrazia Acampora

  29. DIFFERENZE:-->DATORE DI LAVORO ---------------->DIRIGENTE Il datore di lavoro è connesso alla responsabilità dell’organizzazione, al potere di gestione, decisionale e di spesa. Il dirigente è riconducibile all’attuazione delle direttive, organizzazione e vigilanza sull’esecuzione. Avv. Mariagrazia Acampora

  30. Il dirigente Art. 2 lett. d): Il dirigente è la persona che “in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttivedel datore di lavoroorganizzando l’attività lavorativae vigilando su di essa”. Avv. Mariagrazia Acampora

  31. OBBLIGHI del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) • Obbligo di formazione, informazione ed addestramento (lett. l); • Nomina del medico competente (lett. a); • Designazione preventiva dei lavoratori incaricati di gestione dell’emergenza (evacuazione, primo soccorso,...) (lett. b); • Obbligo di fornitura dei DPI previo parere favorevole del RSPP (lett. d); • Invia i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiede al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti suo carico (lett. g). Avv. Mariagrazia Acampora Avv. Mariagrazia Acampora

  32. Ulteriori obblighi • Obbligo di evitare che i lavoratori che non abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento possano accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico(lett. e); • Obbligo di richiedere ai lavoratori l’osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali (lett.f). Avv. Mariagrazia Acampora

  33. ULTERIORI OBBLIGHI E’ obbligo dell’imprenditore adottare le migliori attrezzature, connesso all’obbligo di provvedere ai dispositivi antinfortunistici, alla loro manutenzione nonché all’aggiornamento sulla funzionalità. Non si può sostituire costantemente i dispositivi, ma valutare in modo oculato tempi e costi dell’innovazione rapportandoli alla considerazione che il bene vita prevale sul denaro. Avv. Mariagrazia Acampora

  34. ULTERIORI OBBLIGHI Controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, anche relative a prevenzione incendi ed evacuazione dei luoghi (lett. h); Fornire istruzioni ai lavoratori affinché questi possano, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa (lett. h); Astenersi di ordinare la ripresa dell’attività d’azienda in situazioni di manifesto pericolo grave ed immediato (lett. m). Avv. Mariagrazia Acampora

  35. ULTERIORI OBBLIGHI • Obbligo di fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competenteinformazioni circa la natura dei rischi, organizzazione del lavoro, attuazione delle misure protettive e preventive, descrizione degli impianti e dei processi produttivi, dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali; • Dovere di collaborare e cooperare con gli altri soggetti addetti alla sicurezza. Avv. Mariagrazia Acampora

  36. Ulteriori obblighi • Obbligo di convocare la riunione di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 (nelle unità produttive con più di 15 lavoratori). Art. 35 (Riunione periodica): “Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta l’anno, una riunione in cui partecipano: • il datore di lavoro o un suo rappresentante; • l’RSPP; • il medico competente, ove nominato; • l’RLS.” Nel corso della riunione sono sottoposti all’esame dei partecipanti: il DVR; DPI; i programmi di informazione e formazione. • Obbligo di effettuare tutte le prescritte comunicazioni all’INAIL e all’IPSEMA (comunicazione dati infortuni a fini statistici o assicurativi; nominativo RLS). Avv. Mariagrazia Acampora

  37. Ulteriori obblighi • Consentire ai lavoratori di verificare, mediante l’RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (lett. n); • Consegnare tempestivamente all’RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del DVR, anche su supporto informatico (lett. o); IL DVR E’ CONSULTATO ESCLUSIVAMENTE IN AZIENDA • Consultare l’RLS in tutte le ipotesi di cui all’art. 50 (lett. s); • Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (lett. bb). Avv. Mariagrazia Acampora

  38. POTERE DI DELEGA (art. 16) • Al datore di lavoro è concessa la possibilità di delegare parte delle proprie funzioni, purchè la delega sia: • pubblicae risulti da atto scritto recante data certa; • attributiva di autonomia di spesa e di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo; IL SOGGETTO DELEGATO PUO’ A SUA VOLTA, PREVIA INTESA CON IL DATORE DI LAVORO, DELEGARE SPECIFICHE FUNZIONI. La delega non può riguardare la valutazione dei rischi e il DVR, né la nomina del RSPP. Avv. Mariagrazia Acampora

  39. Delega La delega non esclude il datore di lavoro da ogni tipo di responsabilità. Egli conserverà l’obbligo di vigilanza, sul corretto espletamento da parte del delegato di tutte le funzioni trasferite. Il predetto obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, c. 4. Avv. Mariagrazia Acampora

  40. ART 30 D. Lgs. 81/08Modelli di organizzazione e gestione Il modello idoneo ad avere efficacia esimente della RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica […] deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: • al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ai luoghi di lavoro, attrezzature, agenti chimici, fisici, biologici …; • alla attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; • alle attività di natura organizzativa (gestione emergenze, primo soccorso, consultazioni RLS …) • alle attività di sorveglianza sanitaria; • alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; • alle attività di vigilanza; • all’acquisizione di tutta la documentazione richiesta dalla legge; • alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. Avv. Mariagrazia Acampora

  41. Comma 4 art. 30 D. Lgs.81/08 <<Il modello organizzativo deve altresì prevedere un IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative […] ovvero in occasione di mutamenti dell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico>>. Avv. Mariagrazia Acampora

  42. RESPONSABILITA’ DATORE DI LAVORO Art. 18 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI comma 3 bis (introdotto con il D. Lgs. n. 106 del 2009): <<Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli art. 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’ESCLUSIVA RESPONSABILITA’ dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti>>. Avv. Mariagrazia Acampora

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