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LE NOVITA’ ED I NUOVI STRUMENTI INTRODOTTI DALLA LEGGE FALLIMENTARE PER IL RILANCIO DELL’IMPRESA

- IL CONCORDATO PREVENTIVO - L’ACCORDO STRAGIUDIZIALE DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI. - IL PIANO DI RISANAMENTO ART 67 L.F. - L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA INDEBITAMENTO - IL FALLIMENTO - IL CONCORDATO FALLIMENTARE. LE NOVITA’ ED I NUOVI STRUMENTI INTRODOTTI DALLA

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LE NOVITA’ ED I NUOVI STRUMENTI INTRODOTTI DALLA LEGGE FALLIMENTARE PER IL RILANCIO DELL’IMPRESA

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Presentation Transcript


  1. - IL CONCORDATO PREVENTIVO - L’ACCORDO STRAGIUDIZIALE DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI. - IL PIANO DI RISANAMENTO ART 67 L.F.- L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA INDEBITAMENTO - IL FALLIMENTO - IL CONCORDATO FALLIMENTARE LE NOVITA’ ED I NUOVI STRUMENTI INTRODOTTI DALLA LEGGE FALLIMENTARE PER IL RILANCIO DELL’IMPRESA

  2. QUADRO ED EVOLUZIONE NORMATIVA D.L. 35/05 – L. 80/05 Azione Revocatoria Concordato Preventivo Accordo art. 182bis LF D.LGS.5/06 ART. 1 L.F. ART. 10 L.F. ART. 15 L.F. TRIBUNALE CURATORE COM. CRED. ART. 99L.F. CONC. FALLIMENTARE

  3. D.LGS. 169/07 ART. 1 L.F. L. 134/2012 “PRE” Concordato Preventivo Accordo art. 182bis LF

  4. Il CONCORDATO PREVENTIVO PRE & ANTE DECRETO SVILUPPO

  5. Il “vecchio” Concordato PreventivoPresupposti (Art.160 L.F.)- l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: A. la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni od altri strumenti finanziari e titoli di credito. B. L’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. C. La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei. D. Trattamenti differenziati tra i creditori appartenenti a classi diverse.

  6. Novità Stato di crisi come “squilibrio economico e finanziario” quale presupposto oggettivo rispetto a quello di “insolvenza” di cui al combinato disposto degli art. 5 e 160 L.F. Rimozione precedenti vincoli soggettivi riguardanti l’imprenditore. Divisione dei creditori in classi per rendere più omogenea l’espressione dei loro diversi interessi nell’ambito della procedura liquidatoria.

  7. LE FASI • Deposito della domanda. • Decreto di ammissione alla procedura. • Nomina del Commissario Giudiziale • Precisazione del credito e voto. • Adunanza Creditori. • Omologa del Tribunale / Revoca/ Rimodulazione • Esecuzione: • a)Liquidatoria (Nomina Liquidatore) • b)Esercizio provvisorio (Management) • g) Chiusura /Revoca (IVA)

  8. La domanda di concordato e la relazione del professionista

  9. Forma della domanda (art.161 L.F.)- Ricorso sottoscritto dal debitore da depositarsi pressi il Tribunale in cui la società ha la sede legale. Inefficacia trasferimento nell’ultimo anno. DOCUMENTI A. relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. B. Stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e della cause di prelazione. C. Elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore. D. Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. E. Relazione di un professionista ex art. 28 L.F. che attesti la veridicità della correttezza e la fattibilità del piano medesimo.

  10. Novità - Assenza del previgente potere di controllo del Tribunale e dell’obbligo di deposito della contabilità (abrogato artt. 161 co. III). - Attribuzione di fatto al Professionista del ruolo di garante della fede pubblica ma non sanzionabilità dello stesso. - Residuale e successiva attività di controllo in capo al Commissario Giudiziale. - Sospensione azioni esecutive

  11. La Giurisprudenza   Nell’ambito della procedura di concordato preventivo, il Tribunale deve verificare in limine e nei limiti della sommarietà della fase ma con poteri non meno ampi di quelli spettanti in sede di omologazione, la completezza e la regolarità della documentazione quale strumento informativo capace di assicurare stabilità e coerenza alla proposta concordataria e di veicolare sulla stessa il consenso consapevole del ceto creditorio, nonché la veridicità e la fattibilità del piano, operata secondo criteri e metodologie di valutazione comunemente censite dalla scienza aziendale per il governo delle crisi di impresa, il cui erroneo e/o incompleto utilizzo comporta la inammissibilità della proposta.   La attestazione del professionista deve evidenziare: a) quanto alle risultanze contabili, gli estremi dell’analisi compiuta, i riscontri operati, i criteri valutativi seguiti, la loro coerenza con le cause e le circostanze del dissesto. b) quanto al giudizio di fattibilità, gli estremi di coerenza con le cause e circostanze del disseto individuate, la valutazione comparata di possibili ipotesi alternative, l’indicazione di obiettivi e risorse che permettano all’impresa il recupero di una condizione di equilibrio per i piani di risanamento e, per le liquidazioni, gli elementi di certezza che ne concretizzano nel tempo i valori dedotti a fondamento della indicata soddisfazione del ceto creditorio. 

  12. Ammissione alla Procedura (art.163L.F.)Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diversi classi. PROVVEDIMENTO 1. delega un giudice alla procedura di concordato. 2. ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori. 3. nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli art. 28 e 29.

  13. Novità - Assenza del previgente apprezzamento di merito da parte del Tribunale del concordato proposto. - Rinvio dell’esame della Relazione del professionista all’adunanza dei creditori.- Valutazione correttezza dei criteri di formazione delle eventuali classi di creditori*. Nota - Autorizzazione Esercizio Provvisorio (art. 170 L.F) – Revocatoria?

  14. Formazione della maggioranza per l’approvazione del concordato (art.177 L.F.)Il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In caso di diverse classi di creditori il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. Il Tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

  15. Novità - Scompare il riferimento originario alla doppia maggioranza per creditori e per somma. - Valutazione prognostica e potere discrezionale del Tribunale nella individuazione delle alternative praticabili. Note - Attenzione al privilegio nella precisazione del credito (diritto voto) - Precisazione del credito = condizione di ammissibilità recupero IVA

  16. Giudizio di omologazione (art.180 L.F.)- decreto fissazione udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.- affissione provvedimento all’albo del tribunale e notificato a cura al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienti. - deposito memorie difensive entro 10 gironi prima dell’udienza. - attestata maggioranze di cui all’art. 177 l.f., emissione del decreto motivato di omologazione reclamabile entro 15 giorni. - emissione del decreto di omologa entro 6 mesi dal deposito del ricorso ex art. 161 L.F. prorogabile una sola volta di 60 giorni.

  17. ESECUZIONE - Concordato Liquidatorio • Continuazione attività /approvvigionamento (cfr. Relazione) • Non revocabilità pagamenti CHIUSURA - REVOCA • - Recupero IVA • Fallimento (Retroazione stato insolvenza alla ammissione per “termine sospetto”

  18. CONCLUSIONI • Importanza ed incidenza ai fini del buon esito del concordato della posizione assunta dai creditori portatori di interessi più forti. • Concordato preventivo per il rilancio dell’impresa e non per la sola liquidazione. • Funzione dell’Amministrazione Controllata “assorbita” dal Concordato Preventivo*. • Automatismo decisionale.

  19. L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (art. 182 bis L.F.)

  20. OGGETTO:Accordo di ristrutturazione stipulato con i creditori rappresentati almeno il 60% dei crediti. (novazione obbligazioni)

  21. FORMA • Ricorso Tribunale (comma 6 Art. 182 bis L.F.) per sospensione azioni esecutive: • prova della pendenza delle trattative. • " proposta di accordo ” corredata dalla autocertificazione e dalla relazione del professionista che ne attesti l'idoneità. • l'integrale pagamento dei creditori non aderenti al piano. Deposito Accordo in Registro Imprese (Autentica Notarile) Opposizione: 30 Giorni Omologa Tribunale

  22. Opponibilità:- possibilità di opposizione da parte dei creditori e da ogni interessato entro 30 giorni dalla pubblicazione. - omologazione dell’accordo in Camera di Consiglio con decreto motivato del Tribunale reclamabile in 15 gg. avanti Corte d’Appello. Efficacia:dalla data della pubblicazione nel registro imprese.

  23. I Creditori non aderenti Diritto al pagamento RISCHIO Inattuabilità del piano. Il pagamento integrale del 40% dei crediti, potrebbe risultare condizione penalizzante per l’imprenditore L’accordo è un contratto tra il debitore ed una parte dei creditori implicante una rinegoziazione del credito e quindi con efficacia limitata questa sola parte dei creditori.

  24. PIANO DI RISANAMENTO EX ART. 67 L.F. 3°C. Lett.d

  25. Fattispecie e Contenuto - Il piano prevede il compimento di atti funzionali al risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. - Presupposto oggettivo: situazione di crisi transitoria che l’imprenditore ritiene superabile attraverso il Piano. - Esenzione dalla revocatoria fallimentare.

  26. Condizione esenzione: • Piano idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa. • Piano idoneo ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa. • - Piano attestato dalla relazione asseverata di un revisore contabile (art. 2501 bis c.c) • Aspetti Problematici: • Requisito di idoneità: momento della redazione del piano o se debba essere sempre valido? • la norma detta solo i requisiti di idoneità e ragionevolezza senza soffermarsi né sui modi né sui contenuti del piano.

  27. DECRETO SVILUPPO L.134/2012 Maggiore efficacia al Concordato come strumento di composizione della crisi di impresa Incentivo alla emersione tempestiva della crisi

  28. CONCORDATO PREVENTVO PRE - CONCORDATO • Deposito ricorso con riserva di presentare il PIANO e l’ATTESTAZIONE entro un termine che il GD fissa tra 60 e 120 gg. dal deposito della domanda (art. 161 L.F.) Prorogabilità 60 gg. • Nomina del professionista attestatore “indipendente” a cura del debitore. • Aggiornamento constante della Relazione se il piano è sostanzialmente modificato dal debitore nel corso del concordato • Possibilità operazioni di finanziamento previa autorizzazione Trib.

  29. 6) Obbligo assistenza legale. • Contenuto minimo della domanda. • 8) Possibilità di “virare” su Art. 182 bis L.F. • 9) Cambia Manifestazione di voto NO PRESENTAZIONE PIANO?  INAMISSIBILITA’  FALLIMENTO

  30. EFFETTI • Protezione del debitore da procedure esecutive (Chapter 11) • Inefficacia ipoteche giudiziali iscritte 90 gg. prima pubblicazione domanda. • Atti gestionali “fase endomica” tra domanda e ammissione: • ✓ Straordinaria Amm.ne (Autoriz. Tribunale) • ✓ Prededucibilità crediti

  31. CREDITI • Possibilità pagamento crediti anteriori se autorizzato da tribunale. • No revocabilità atti ordinari post deposito della domanda. • Prededucibilità crediti

  32. Contratti Pubblici • L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. • L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara: • una relazione del professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; • la dichiarazione di altro operatore, in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto che fornisca garanzie in caso default. • 3) L’impresa in concordato può partecipare a una gara anche riunita in ATI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura

  33. ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO Decreto Legge n. 212 del 22 dicembre 2011, Legge 3/12

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