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Autorizzazione integrata ambientale (AIA) Migliori tecniche disponibili (BAT)

Autorizzazione integrata ambientale (AIA) Migliori tecniche disponibili (BAT). dott.ssa Manuela Molinaro B&P avvocati www.buttiandpartners.com. INDICE. Principi generali Procedimento, condizioni e durata dell’AIA Le BAT (Best available Techniques) Il regime sanzionatorio.

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Autorizzazione integrata ambientale (AIA) Migliori tecniche disponibili (BAT)

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Presentation Transcript


  1. Autorizzazione integrata ambientale (AIA)Migliori tecniche disponibili (BAT) dott.ssa Manuela Molinaro B&P avvocati www.buttiandpartners.com

  2. INDICE • Principi generali • Procedimento, condizioni e durata dell’AIA • Le BAT (Best available Techniques) • Il regime sanzionatorio

  3. 1. Principi generali • La Direttiva 96/61 (IPPC) La sua difficile attuazione: dal D. Lgs. n. 372/1999 al Codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) recentemente modificato • L’AIA come strumento di semplificazione procedurale • L’AIA come strumento per evitare il trasferimento dell’inquinamento tra le diverse matrici ambientali • L’AIA come veicolo di diffusione delle BAT (Best Available Techniques)

  4. Un nuovo (?) approccio: “riduzione e prevenzione integrata” dell’inquinamento (c.d. IPPC) • gli effetti “perversi” della legislazione ambientale settoriale: “rimozione” dell’inquinamento da un fattore ambientale all’altro e “shopping” autorizzatorio • il nuovo approccio “integrato” del legislatore comunitario del 1996

  5. IPPC – Normativa di riferimento • Direttiva 96/61/CE • D.Lgs. 372/99 (prima attuazione) • D.M. 24/7/02 (scadenze impianti statali) • D.M. 23/11/01 (comunicazione ex art. 10) • L. 39/02 (com. 2001) • L. 289/02 (fin. 2003) • D.L. 355/03 (proroga al 30/4/05) • L. 306/03 (com. 2003) • Circolare 13/7/04 (interpretazione all. I)

  6. IPPC – Normativa di riferimento • L. 308/04 (delega “testi unici” ambientali) • D.Lgs. 59/05 (in S.O. n. 72 alla G.U. n. 93 del 22/4/05) • D.Lgs. 152/06 (c.d. “testo unico ambientale”) • D.M. 19/04/06 (termini per la presentazionedelledomandediautorizzazioneintegrataambientale per gliimpianti di competenzastatale) • D.M. 29/01/07 (D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 - Lineeguida per l'individuazione e l'utilizzazionedellemiglioritecnichedisponibili) • D.M. 7/02/07 (Formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione ambientale integrata di competenza statale - ex . D.Lgs. 59/2005 – Ippc)

  7. IPPC – Normativa di riferimento • D.M. 15/02/07 (Istituzione Commissione ex D.Lgs 59/2005 - Ippc/Aia - per individuazione e uso delle migliori tecniche disponibili) • D.P.R. 90/2007 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare […]: disciplina la composizione e il funzionamento della Commissione istruttoria per l’AIA – IPPC) • D.L. 180/2007 (proroga termini al 31 marzo 2008) • L. 243/2007 (conversione del d.l. 180/2007 – scadenza presentaz. domande al 31 gennaio 2008) • D.Lgs. 4/2008 (c.d. “correttivo” del D.Lgs. 152/2006) • Direttiva 2008/1/CE

  8. La direttiva 96/61/CE • Passaggio della legislazione ambientale comunitaria dall’approccio settoriale a quello “integrato”: novità (quasi) assoluta (unico precedente: direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), istituto avente anch’esso carattere globale e “trasversale”) • Le normative settoriali restano in vigore: la sostituzione “riguarda” solo determinate attività - quelle tassativamente elencate nell’allegato I della direttiva 96/61/CE, individuate sul presupposto che esse abbiano “un grande potenziale di inquinamento a livello locale e di conseguenza a livello trasfrontaliero” (considerando n. 27)

  9. La direttiva 96/61/CE Specifici obiettivi: • superamento dell’approccio normativo settoriale in quanto “approcci distinti nel controllo delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso” (considerando n. 7) • stabilire misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni di determinate attività industriali nell’aria, nell’acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso (art. 1).

  10. La direttiva 96/61/CE • Tesi dottrinale (Fonderico): dalla direttiva 96/61/CE possono estrapolarsi principi (di origine giurisprudenziale) validi in generale anche per altri procedimenti autorizzatori ambientali Es.- pr. di economia degli oneri documentali (art. 6, par. 2) - pr. dell’integrazione e del pieno coordinamento delle procedure autorizzatorie (art. 7) - pr. di trasparenza e di partecipazione del pubblico (art. 15)

  11. La direttiva 96/61/CE Caratteri del provvedimento di AIA ricavabili dalla direttiva: • forma scritta • durata a tempo determinato • contenuto di tipo conformativo • riferimento alle migliori tecniche disponibili (artt. 2, 3, 8, 9, 11, 13)

  12. Il “primo” recepimento della direttiva: il D. Lgs. 372/99 Novità del D. Lgs. 372: l’“invenzione” della “autorizzazione integrata ambientale” (AIA) Difetti del D. Lgs. 372 e ragioni del suo “fallimento”: • dubbi sull’autorità competente • inapplicabilità agli impianti nuovi • dubbi sulle autorizzazioni “ambientali” assorbite dall’AIA • mancata individuazione delle “BAT” e del calendario per gli impianti esistenti

  13. Il D. Lgs. 59/2005 • L. 306/2003 (legge comunitaria 2003), art. 22: delega al Governo per riforma disciplina IPPC • Tra i principi e criteri direttivi: • estensione delle disposizioni agli impianti nuovi e sostanzialmente modificati • indicazione (esemplificativa) delle autorizzazioni settoriali sostituite dall’AIA

  14. Il D. Lgs. 59/2005 • Scelta dell’esecutivo: abrogazione integrale del decreto 372/99, sostituito dal decreto 59/2005 • Caratteri del D.Lgs. 59/2005: • conferma dell’efficacia sostitutiva dell’AIA rispetto alle autorizzazioni settoriali • estensione della disciplina agli impianti nuovi e sostanzialmente modificati • individuazione più chiara dell’autorità competente (con distinzione tra AIA di competenza statale e regionale) • espressa elencazione delle attività da considerarsi sostituite dall’AIA (carattere non tassativo)

  15. Il D. Lgs. 59/2005 • Aspetti importanti e innovativi: • accentuazione delle forme di partecipazione del pubblico al processo decisionale di rilascio dell’AIA (dir. 2003/35/CE, attuativa della Convenzione di Aarhus del 1998) • possibilità di integrare o sostituire i valori limite di emissione con “parametri o misure tecniche equivalenti” – riferite all’applicazione delle migliori tecnologie disponibili (senza obbligo di utilizzare una tecnica o tecnologia specifica) • maggiore coordinamento fra AIA e sistemi di certificazione o registrazione ambientale; valorizzazione di questi ultimi • espressa disciplina della c.d. “volturazione” dell’autorizzazione • mancata previsione, per gli impianti nuovi, dell’obbligo di attendere le linee guida in materia di BAT ai fini del rilascio della AIA

  16. Impianti soggetti ad AIA Impianti IPPC: unità tecniche permanenti in cui sono svolte una o più attività elencate nell’all. I al decreto e attività accessorie (come definite dalla circolare 13/7/04) attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, altre attività • Impianti IPPC espressamente soggetti ad AIA: non più solo gli impianti esistenti ai sensi del previgente D.Lgs. 372/99, ma anche gli impianti nuovi o sostanzialmente modificati

  17. Modifica sostanziale • E’ definita sostanziale (art. 2, c. 1, l. n) la modifica dell’impianto che, secondo un parere motivato dell’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente. • In particolare, per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (incremento ≥ 100%)

  18. Semplificazione amministrativa L’AIA attua una significativa semplificazione amministrativa perchè “sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione..” (PROBLEMA DEL RAPPORTO CON LA «VIA») (art. 5, c. 14, D.Lgs. 59/05)

  19. Semplificazione amministrativa L’AIA sostituisce “in ogni caso” le autorizzazioni elencate nell’ALLEGATO II: • Emissioni in atmosfera (DPR 203/88) • Scarichi di acque reflue (D.Lgs. 152/99) • Realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero rifiuti (Art. 27 D.Lgs. 22/97) • Esercizio di impianti di smaltimento o recupero rifiuti (Art. 28 D.Lgs. 22/97) • Smaltimento di apparecchi contenenti PCB-PCT (D.Lgs. 209/99) (segue)

  20. Semplificazione amministrativa (segue) • Raccolta ed eliminazione di oli usati (D.Lgs. 95/92) • Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione (D.Lgs. 99/92), qualora l’attività di spandimento sia connessa con un’attività IPPC • Comunicazione ex art. 33 del D.lgs. 22/97 per gli impianti di recupero rifiuti non ricadenti nella categoria 5 dell’allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate (senza richiedere – si deve ritenere – la modifica dell’AIA) L’elenco contenuto nell’allegato II deve ritenersi non esaustivo. Del resto, la L. delega prevedeva la «indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell’autorizzazione integrata»

  21. Semplificazione amministrativa L’AIA sostituisce inoltre le autorizzazioni uniche previste: • dalla normativa in materia di centrali per la produzione di energia elettrica di potenzialità superiore a 300 MW termici (dd.ll. 7/2002 e 239/2003, convertiti con ll. 55/2002 e 290/2003) • dalla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili (d.lgs. 387/2003) (art. 1, commi 3 e 5, d.lgs. 59/2005)

  22. Semplificazione amministrativa Eccezioni: espressa esclusione dell’efficacia sostitutiva dell’AIA (norma eccezionale, perciò da interpretare restrittivamente) in relazione a • adempimenti previsti dal D.lgs. 334/99 (c.d. Seveso-bis) per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante • autorizzazioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva n. 2003/87/CE (c.d. Emission Trading), che, in attuazione del protocollo di Kyoto, ha introdotto a livello comunitario il sistema dello scambio delle quote di emissione dei c.d. “gas a effetto serra”

  23. AIA e certificazione ambientale • Ai fini della presentazione della domanda possono essere utilizzati i documenti del SGA a norma ISO 14001 o EMAS (art. 5, c. 5) • Sono previsti ulteriori benefici a favore degli impianti registrati EMAS o certificati ISO 14001 (durata maggiore AIA - rinvio) • I principi generali stabiliti dall’art. 3, cui le “condizioni dell’AIA” dovranno conformarsi, attengono ad aspetti generalmente disciplinati da un SGA (miglioramento continuo – BAT, efficienza del consumo energetico, procedure di emergenza, autocontrollo, limitazione della produzione di rifiuti)

  24. La direttiva 2008/1/CE IL "CODICE" EUROPEO IPPC • La nuova direttiva 2008/1/CE riunisce in un unico testo le norme previste dalla direttiva 96/61/CE e dai successivi provvedimenti di modifica ed integrazione (la direttiva 96/61/CE è espressamente abrogata!) • Il nuovo provvedimento è entrato in vigore il 18 febbraio 2008 • Non apporta innovazioni dal punto di vista sostanziale, ma razionalizza e chiarisce il quadro normativo di riferimento

  25. 2. Procedimento, condizioni e durata dell’AIA • Dalla presentazione della domanda al rilascio dell’AIA • Durata dell’AIA e agevolazioni per gli impianti certificati • I valori di emissione che possono essere imposti con AIA • La partecipazione del pubblico • I rapporti tra AIA e VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)

  26. Autorità competente • Per gli impianti di competenza statale (all. V): Ministro dell’Ambiente • Per gli altri impianti, è individuata dalle normative regionali di attuazione (generalmente è la Provincia, già competente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali “di settore”)

  27. Procedimento di AIA Calendari locali Entro 30 gg Domanda Autorità competente comunica avvio del procedimento Pubblicazione dell’annuncio su un quotidiano Osservazioni sulla domanda Convocazione (facoltativa!) della conferenza di servizi Eventuale presentazione di documentazione integrativa L’autorità competente rilascia l’AIA entro 150 gg da presentazione della domanda, o si applica il potere sostitutivo del Governo Entro 15 gg Entro 30 gg + 30 gg

  28. Procedimento di AIA Contenuto della domanda (art. 5, comma 1) a) impianto, tipo e portata delle attività; b) materie prime e ausiliarie, sostanze e energia usata o prodotta dall’impianto; c) fonti di emissione dell’impianto; d) stato del sito di ubicazione dell’impianto; e) tipo e entità delle emissioni dell’impianto in ogni settore ambientale, nonché identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente; f) tecnologia utilizzata e altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall’impianto oppure per ridurle; g) misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto; h) misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente; • eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria; ….

  29. Procedimento di AIA Contenuto della domanda (art. 5, comma 2) La domanda deve contenere anche: • una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 • l’indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di • riservatezza industriale, commerciale o personale, • di tutela della proprietà intellettuale, • di pubblica sicurezza o di difesa nazionale (tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801). In tale caso il richiedente fornisce all’autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell’accessibilità al pubblico

  30. Procedimento di AIA CALENDARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE • L’autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di AIA per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto 59/2005 • I calendari sono pubblicati: • sull’organo ufficiale regionale • nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel caso di impianti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato (art. 5, comma 3)

  31. Partecipazione del pubblico • Il decreto 59/2005 ha accentuato le forme di partecipazione del pubblico al processo decisionale di rilascio dell’AIA • Allo stesso tempo sono state dettate nuove regole a garanzia della posizione del gestore, soprattutto ai fini della tutela del segreto industriale (Ad es.: il già visto art. 5, c. 2 prevede il deposito di una domanda di AIA priva delle informazioni riservate, da poter consegnare agli eventuali richiedenti; l’art. 5, c. 16 disciplina i casi in cui l’autorità può negare l’accesso)

  32. Procedimento di AIA FORME DI PUBBLICITÀ Analogamente a quanto stabilito dalla normativa in materia di VIA, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, alla pubblicazione su un quotidiano • a diffusione provinciale o regionale • a diffusione nazionale nel caso di progetti di competenza statale di un annuncio contenente l’indicazione: - della localizzazione dell'impianto - del nominativo del gestore stesso - dell’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Le osservazioni possono essere presentate dai soggetti interessati in forma scrittaentro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio. (art. 5, commi 7 e 8)

  33. Procedimento di AIA CONFERENZA DI SERVIZI • L’autorità competente può convocare un’apposita conferenza di servizi (il “correttivo” - D.lgs. 4/2008 - trasforma il precedente obbligo in una facoltà!) • In tal caso, invita le amministrazioni aventi competenza in materia ambientale a parteciparvi (e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, della salute e delle attività produttive - oggi, dello sviluppo economico) (art. 5, c.10)

  34. Procedimento di AIA L’autorità competente: • nell’ambito della conferenza di servizi, o comunque • entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’annuncio di cui all’art. 5, co. 7 acquisisce: • le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio decreto 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) relativamente alle industrie classificate come “insalubri” (art. 5, c.11) • per gli impianti di competenza statale, il parere dell’APAT • per gli impianti di competenza regionale, il parere dell’ARPA [in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’AIA, l’autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, deve darne comunicazione al Sindaco ai fini dell’assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’art. 217 del citato Testo unico (art. 11, c. 10)]

  35. Procedimento di AIA • Nel caso non sia stata convocata la Conferenza di servizi, trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell’annuncio di cui all’art. 5, co. 7, senza che siano state espresse le prescrizioni del Sindaco indicate o i pareri APAT/ARPA, l’Autorità competente può rilasciare comunque l’AIA • IL PROCEDIMENTO DEVE CONCLUDERSI, CON IL RILASCIO O DINIEGO DELL’AIA, ENTRO 150 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

  36. AIA • Individua le misure da porre in essere (condizioni/prescrizioni) al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di inquinamento, inibire o comunque diminuire la produzione di rifiuti, utilizzare in modo efficiente l’energia, prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze • Stabilisce valori limite di emissione per le sostanze inquinanti di cui all’all. III, nonché valori diemissione/immissione sonora, in base alle migliori tecniche disponibili (BAT) e tenendo conto dell’ubicazione geografica dell’impianto e delle condizioni ambientali locali. I limiti non possono essere meno restrittivi di quelli fissati dalle norme statali o dalle Regioni

  37. AIA • Indica i requisiti di controllo delle emissioni, specificando la metodologia, la frequenza di misurazione e la procedura di valutazione (art. 7, commi 3 e 6, d. lgs. 59/2005) • prevede l’obbligo per il gestore di comunicazione di tali dati all’Autorità competente prima di dare attuazione alle prescrizioni contenute nell’AIA (art. 11, comma 10, d. lgs. 59/2005) • detta prescrizioni relativamente alle eventuali condizioni “diverse da quelle di normale esercizio” (avvio e arresto impianto, emissioni fuggitive, malfunzionamenti, arresto definitivo) (art. 7, comma 7, d. lgs. 59/2005)

  38. AIA I valori limite di emissione: • possono essere fissati anche per determinati “gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III”; • si applicano “di norma” nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto; • devono essere determinati senza considerare le eventuali diluizioni. (principi indicati dall’art. 2, d. lgs. 59/2005)

  39. Durata dell’AIA • L’AIA ha validità per cinque anni; se l’impianto è registratoEMASper otto; se l’impianto è certificatoISO14001persei. • Sei mesi prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo • Il rinnovo è rilasciato entro 150 giorni.

  40. Durata dell’AIA • L’AIA può essere assoggettata a riesame se: • l’inquinamento prodotto rende necessaria la definizione di nuovi limiti • le BAT hanno subito modifiche sostanziali che permettono una riduzione delle emissioni a costi sostenibili • la sicurezza del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche • lo esigono nuove disposizioni legislative

  41. Attuazione dell’AIA da parte del gestore • Prima di dare attuazione alle prescrizioni dell’AIA, il gestore ne informa l’Autorità competente • Il gestore trasmette i dati relativi ai controlli delle emissioni secondo le scadenze fissate dall’AIA e comunica tempestivamente gli inconvenienti/incidenti che possano influire sulla qualità dell’ambiente • Il gestore fornisce all’Autorità di controllo tuttal’assistenzanecessaria durante le ispezioni

  42. Attuazione dell’AIA da parte del gestore • Il gestore avrebbe dovuto adeguarsi alle prescrizioni dell’AIA entro i termini fissati dall’Autorità competente e comunque entro il 30/10/07(ora 31/03/08) • Il gestore comunica all’Autorità l’eventuale progettazione di modifiche dell’impianto (caratteristiche, funzionamento, potenziamento), che possano produrre conseguenze sull’ambiente • Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione

  43. Termine per l’adeguamento alle prescrizioni dell’AIA da parte del gestore • Il termine originariamente fissato dal D.Lgs 59/2005 era il30.10.07 • Il decreto-legge 180/2007 ha prorogato tale termine al31.03.08,masolo per gli impianti relativamente ai quali la domanda fosse stata presentata “nei termini” • La legge di conversione 243/2007 ha confermato la proroga al 31 marzo 2008, stabilendo che gli impianti esistenti dovevano presentare la domanda di AIA all’autorità competente entro il 31 gennaio 2008

  44. AIA e VIA • Molti impianti IPPC sono soggetti anche alla normativa sulla VIA • Direttiva 97/11/CE: si è riconosciuta agli Stati membri la possibilità di prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della direttiva 85/337/CEE e quelli della direttiva 96/61/CE

  45. AIA e VIA D.lgs. 59/05: alcune disposizioni riguardavano il coordinamento fra AIA e VIA • art. 5, c. 12: in caso di impianti sottoposti a VIA, il termine per il rilascio dell’AIA (150 gg) è sospeso fino alla conclusione della procedura. In ogni caso, l’AIA non può essere rilasciata prima della conclusione della VIA • art. 7, c. 2: le informazioni o conclusioni emerse nel corso del procedimento di VIA devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’AIA • art. 18, c. 3: l’allegato V può essere modificato anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell’AIA statale e quelle in materia di VIA

  46. AIA e VIA • Inoltre, molte previsioni del D.lgs. 59/05 presentano analogie sostanziali con la disciplina della VIA Ad esempio: • partecipazione del pubblico • obbligo di esporre le principali alternative prese in esame dal gestore nell’ambito della relazione tecnica allegata alla domanda di AIA • obbligo di pubblicazione dell’annuncio riguardante la localizzazione dell’impianto • commissione istruttoria tecnica statale

  47. AIA e VIA D.lgs. 152/2006, versione originaria Il proponente di opere o interventi sottoposti contemporaneamente a VIA e ad AIA aveva la facoltà di ottenere che la procedura di valutazione dell’impatto ambientale fosse integrata nel procedimento autorizzativo (art. 34, D.lgs. 152/2006) • COORDINAMENTO TRA LE DUE PROCEDURE: • PROCEDURA DI VIA ASSORBITA IN QUELLA DI AIA • COORDINAMENTO SUBORDINATO A UNA SCELTA DISCREZIONALE DEL PROPONENTE

  48. AIA e VIA La disciplina di Via, Vas e IPPC è stata riscritta dall’art. 1, comma 3, del “correttivo” (D.Lgs. n. 4/2008) Nuove modalità di semplificazione e coordinamento tra procedure di AIA e VIA: le procedure autorizzative in campo ambientale devono essere integrate all’interno della procedura di VIA. TRA TALI PROCEDURE AUTORIZZATIVE RIENTRA ESPRESSAMENTE ANCHE QUELLA DI AIA (nuovo art. 4, D.lgs. 152/2006)

  49. AIA e VIA Nuova definizione di “Provvedimento di VIA”: provvedimento, obbligatorio e vincolante, adottato dall’autorità competente in conclusione della fase di valutazione nel processo di VIA, che “sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale”. (nuovo art. 5, lettera o) )

  50. AIA e VIA • VIA DI COMPETENZA STATALE • Il correttivo ha previsto che, per i progetti: • la cui valutazione di impatto ambientale è di competenza statale, e • ricadenti nel campo di applicazione dell’allegato V del D.lgs. 59/2005, • il provvedimento di valutazione di impatto ambientale “faccia luogo” dell’autorizzazione integrata ambientale • (art. 10, primo comma, del D.lgs. 152/2006) Dunque, il provvedimento di VIA sostituisce quello di AIA

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