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La contrattazione collettiva nel sistema costituzionale

La contrattazione collettiva nel sistema costituzionale. Art. 39 Costituzione . 1. L'organizzazione sindacale è libera. 2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

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La contrattazione collettiva nel sistema costituzionale

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Presentation Transcript


  1. La contrattazione collettiva nel sistema costituzionale Art. 39 Costituzione. 1. L'organizzazione sindacale è libera. 2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. 3. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. 4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce * NB: i commi 2, 3 e 4 non hanno mai trovato attuazione, ma esplicano una efficacia impeditiva per il legislatore ordinario di adottare altre forme di contratti collettivi con efficacia erga omnes(Corte Cost. sentenze nn. 106/62; 70/63; 88/65).

  2. La contrattazione collettiva nel sistema costituzionale Il contratto collettivo c.d. di diritto comunequale esplicazione della libertà sindacale di cui al co.1 art.39 Cost. nelle forme del diritto privato - efficacia giuridica soggettiva solo inter partes (e cioè tra le parti sindacali e datoriali contraenti e i loro rappresentati: gli iscritti/associati in virtù del mandato di rappresentanza) - efficacia anche nei confronti dei datori di lavoro non associati se hanno aderito al sistema di contrattazione collettiva espressamente (con una atto unilaterale) o tacitamente (dandogli continua e piena applicazione) - efficacia anche nei confronti dei lavoratori non iscritti che hanno accettato espressamente (con un rinvio dinamico alla contrattazione collettiva di categoria con una clausola ricettizia inserita nel contratto individuale) o tacitamente (non contestando mai l’applicazione del contratto collettivo)

  3. La contrattazione collettiva nel sistema costituzionale Efficacia ultra partes del contratto collettivo: Soltanto per le previsioni dei minimi retributivi quale parametro fattuale di riferimento utilizzato dalla giurisprudenza per la determinazione della retribuzione sufficiente e proporzionata Art. 36 Costituzione Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. * Inderogabilità da parte del singolo lavoratore delle previsioni della contrattazione collettiva (art. 2113 c.c.): - indisponibilità per il futuro: nullità di accordi derogatori in pejus; - rinunciabilità ai diritti maturati per il passato solo con l’assistenza sindacale o alla fine del rapporto di lavoro (decorsi 6 mesi)

  4. La contrattazione collettiva nel sistema costituzionale • Il contratto collettivo di lavoro quale fonte negoziale di disciplina tra le parti del rapporto di lavoro ha natura eventuale e non necessaria (può anche non intervenire mai se le parti non raggiungono l’accordo o non essere rinnovato). • Il contratto collettivo esaurisce la sua efficacia giuridica allo scadere della sua durata temporale, salvo clausole espresse di c.d. ultra attività • L’ambito di applicazione del contratto (la c.d. categoria) non è oggettiva ma stabilita dal contratto stesso (la categoria non preesiste al contratto) • Il Protocollo 23 luglio 1993 tra Governo e Parti sociali: rinnovo ogni 4 anni per il contratto, ogni 2 anni per la sola parte economica; competenza del contratto nazionale nel determinare le materie rimesse ai contratti decentrati; recupero della c.d. “inflazione programmata” • Il Protocollo 30 gennaio 2009(non sottoscritto dalla CGIL); rinnovo ogni 3 anni di tutto il contratto; recupero della inflazione “previsionale”IPCA depurata dagli effetti inflattivi dei prodotti petroliferi

  5. La contrattazione collettiva nel pubblico impiego (art. 40 D.lgs. 165/2001) Il contratto collettivo di pubblico impiego, sebbene sia disciplinato da alcune norme speciali, è contratto collettivo di diritto comune espressione dell’art. 39 Cost. co.1 Non contrasta con l’efficacia impeditiva dei co. 2, 3 e 4 dell’art. 39 Cost., perché: - le Amministrazioni sono obbligate ad applicarlo in quanto soggetti stipulanti con la rappresentanza dell’ARAN e obbligati a praticare condizioni di parità di trattamento tra dipendenti; - i lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti sono obbligati in virtù della clausola di rinvio dinamico alla contrattazione collettiva inserita nei loro contratti individuali soluzione sistematica adottata dalla Corte cost. sent. n. 309/97

  6. La contrattazione collettiva nel pubblico impiego (art. 40 D.lgs. 165/2001) Oggetto della contrattazione La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. Ambiti della contrattazione Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti, la dirigenza sanitaria, I professionisti costituiscono aree contrattuali autonome relativamente a uno o più comparti. Durata del contratto collettivo . La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli.

  7. Articolazione dei livelli di contrattazione • Le P.A. attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. • La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. * • Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate(art. 40) • Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, sono nulli e non hanno applicazione.(art. 40 bis)

  8. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. • Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. • Le P.A. possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. • L'ARAN predispone - a cadenza trimestrale un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. - il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, per mezzo di un apposito osservatorio a composizione paritetica. • Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da 5 componenti ed è nominato con DPCM. Il Presidente del Consiglio dei ministri ne designa 3, tra i quali il presidente; uno è designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni; l'altro dall'ANCI e dall'UPI.

  9. Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN attraverso i comitati di settore, i quali regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. • Amministrazioni, agenzie, aziende autonome dello Stato: il comitato di settore è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri • Altre pubbliche amministrazioni: il comitato di settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito: a) nell'àmbito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e dell'ANCI e dell'UPI e dell'Unioncamere, per gli enti locali rispettivamente rappresentati; b) nell'àmbito della Conferenza dei rettori, per le università; c) nell'àmbito delle istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca. d) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità, partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

  10. Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva. • dato associativo: percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'àmbito considerato. • dato elettorale: percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'àmbito considerato. (N.B. I dati sono certificati dalle singole amministrazioni e comuncati all’ARAN entro il 31 marzo di ogni anno. Un comitato paritetico controlla la regolarità della raccolta dei dati). • Requisito di ammissione di una O.S. alla contrattazione collettiva nazionale: una rappresentatività non inferiore al 5% nel comparto o nell'area, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. • Requisito per la sottoscrizione del contratto collettivo:rappresentività complessiva delle OO.SS. stipulanti di almeno il 51 % come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo àmbito.

  11. Rappresentanza a fini speciali • Requisito per l’ammissione alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti:confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali con il 5% di rappresentatività • Requisito per l’ammissione alla contrattazione collettiva integrativa (o decentrata o di secondo livello): sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali

  12. Procedimento di contrattazione collettiva. Indirizzi per la contrattazione collettiva nazionaledeliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Verifica del Governoentro 10 gg. per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Ipotesi di accordo con le OO.SS., l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore e del presidente consiglio dei ministri sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Procedura di certificazione dei costi (max 40 gg.) La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, deliberando entro 15 gg. dalla trasmissione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. - Se la certificazione è positiva, l'ARAN sottoscrive il contratto collettivo. - Se la certificazione è negativa, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative; se invece non sono certificate solo delle singole clausole l‘ARAN può essere sottoscrivere definitivamente il contratto, ferma restando l'inefficacia di quelle clausole (art. 67 D.L. n. 112/2008) Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

  13. Verifica della copertura economica dei contratti collettivi • I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale • Si debbono prevedere clausole contrattuali con la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. • Il Ministero del tesoro ripartisce le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione alle Amministrazioni, che debbono registrarle nelle entrate dei loro bilanci e assegnarle ai pertinenti capitoli di spesa. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. • Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno • la Corte dei conti verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni

  14. Interpretazione autentica dei contratti collettivi a) Procedura extragiudiziale: le parti che li hanno sottoscritti possono raggiungere un accordo che sostituisce la clausola sin dall'inizio della vigenza del contratto * b) Procedura giudiziale: - tentativo conciliativo: il giudice dà comunicazione all'ARAN, che convoca le oo.ss. firmatarie per raggiungere un accordo sull'interpretazione del contratto ovvero sulla modifica della clausola controversa entro max 90 gg. - sentenza parziale sulla sola questione interpretativa, impugnabile con ricorso per Cassazione entro 60 gg., in mancanza di accordo tra ARAN e oo.ss. - sospensione facoltativa dei processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione interpretativa, in pendenza del giudizio di cassazione, - decisione di altro giudice con sentenza parziale immediata impugnabile in cassazione, qualora non ritenga di uniformarsi alla pronuncia della Cassazione circa la medesima questione interpretativa.

  15. La Riforma Brunetta (d.d.l. AS 847 approvato il 26.2.2009) Inderogabilità delle disposizioni di legge in materia di pubblico impiego da parte della contrattazione collettiva: “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle P.A., o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”

  16. Princìpi della riforma in materia di contrattazione collettiva di comparto a)precisare gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge; • prevedere meccanismi di monitoraggio sull’effettività e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi; • prevedere l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, co. 2, cod.civ., in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione; • individuare criteri per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi;

  17. Princìpi della riforma in materia di contrattazione collettiva integrativa a) prevedere, ai fini dell’accertamento dei costi della contrattazione integrativa, uno schema standardizzato di relazione tecnica per la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità economico-finanziaria, nonchè adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte dell’utenza b) prevedere che le P.A. attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con possibilità di ambito territoriale e di riferimento a più amministrazioni; • prevedere l’imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e definire le modalità di pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale attraverso gli strumenti previsti dal codice dell’amministrazione digitale • rafforzamento del regime dei vigenti controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo specifiche responsabilità della parte contraente pubblica e degli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi;

  18. Principi di riforma dell’ARAN e della procedura di contrattazione 1) rafforzamento dell’indipendenza dell’ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi; • potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali; • ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell’ARAN; • riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione; • modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione economica; • semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l’eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi

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