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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Provincia di Reggio Emilia. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE. D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008. Monica Lombini - Carlo Apponi. Reggio Emilia 11 giugno 2009. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP). DPR n. 447/1998 o DPR n. …??. SUAP.

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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE

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  1. Provincia di Reggio Emilia LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 Monica Lombini - Carlo Apponi Reggio Emilia 11 giugno 2009

  2. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) DPR n. 447/1998 o DPR n. …?? SUAP www.impresainungiorno.it Agenzia Imprese Registro Imprese 2

  3. SUAP: art. 38, l. 133/08 Per garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 (L’iniziativa economica privata è libera) della Costituzione, l’avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. Le disposizioni dell’art. 38 della l. n. 133/2008 attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l’efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettere: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane 3

  4. SUAP: art. 38, l. 133/08 Il Comitato per la semplificazione di cui alla l. n. 80/2006 (che svolge attività di indirizzo e di guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l’oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria) predispone: • un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto di “iniziativa economica privata libera” attraverso gli strumenti di semplificazione di cui all’art. 38 della l. 133/2008. 4

  5. SUAP: art. 38, l. 133/08 Con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, c. 2, della l. n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive in base ai seguenti principi e criteri: a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati (Agenzia per le imprese) e dall’art. 9 del d.l. n. 7/2007, convertito dalla l. n. 40/2007 (Comunicazione unica); lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’articolo 14-quater , c. 3, della l. n. 241/1990; 5

  6. SUAP: art. 38, l. 133/08 PUNTI DI ACCESSO PER L’IMPRENDITORE (art. 38, c. 3, lett. a)) Registro Imprese (RI) accesso per la comunicazione unica CRITICITA’: DIFFICOLTA’ DI COORDINAMENTO TRA LE STRUTTURE Lo Sportello Unico (SUAP) costituisce l’unico punto di accesso IMPRENDITORE Agenzia per le Imprese (API) istruttoria e rilascio della dichiarazione di conformità 6

  7. SUAP: art. 38, l. 133/08 a.bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’art. 9 del d.l. n. 7/2007, convertito dalla l. n. 40/2007 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla precedente lettera a). 7

  8. SUAP: art. 38, l. 133/08 MISURE TELEMATICHE (art. 38, c. 3, lett. a) bis) CRITICITA’: MANCANZA DEI MEZZI NECESSARI PER L’UTILIZZO DELLA TELEMATICA IMPRENDITORE REGISTRO IMPRESE (RI) SPORTELLO UNICO (SUAP) AGENZIA PER LE IMPRESE (API) 8

  9. SUAP: art. 38, l. 133/08 c) l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; 9

  10. SUAP: art. 38, l. 133/08 AGENZIA PER LE IMPRESE (art. 38, c. 3, lett. c)) CRITICITA’: POSSIBILITA’ DI VALUTARE DOCUMENTAZIONE DEL COMUNE Lo Sportello Unico (SUAP) può affidare l’istruttoria alla Attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa AGENZIA PER LE IMPRESE (Soggetto privato accreditato) CRITICITA’: DEFINIRE LE MODALITA’ DI ACCREDITAMENTO (Regolamento: art. 38, c. 4) I procedimenti comportano attività discrezionali da parte della P.A.? CRITICITA’: INDIVIDUARE I PROCEDIMENTI DISCREZIONALI O DEFINIRE LA DISCREZIONALITA’ NO SI A Svolgimento di attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico 10

  11. SUAP: art. 38, l. 133/08 AGENZIA PER LE IMPRESE (art. 38, c. 3, lett. c)) A Istruttoria con esito positivo? SI NO Viene rilasciata all’imprenditore la Dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività DINIEGO CRITICITA’: EVITARE SOVRAPPOSIZIONI Copia della Dichiarazione di conformità va consegnataal SUAP, agli enti competenti per i controlli (Asl, Arpa ecc.), agli enti certificatori (art. 30, d.l. n. 112/2008)

  12. SUAP: art. 38, l. 133/08 d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno»; 12

  13. SUAP: art. 38, l. 133/08 ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO (art. 38, c. 3, lett. d)) START CRITICITA’: DEFINIRE BENE I COMPITI DELL’ANCI E DELLE CCIAA E LE SPECIFICHE DEL PORTALE I Comuni non hanno istituito il SUAP o non risponde ai requisiti di cui alla lettera a)? NO SI OK Delegano le funzioni del SUAP alle CCIAA le quali mettono a disposizione il portale “impresa.gov” che assume la denominazione di “impresainungiorno”, prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI

  14. SUAP: art. 38, l. 133/08 b) le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; 14

  15. SUAP: art. 38, l. 133/08 Direttiva n. 2006/123/CE (Direttiva servizi) Gli Stati membri provvedono (entro il 28/12/2009) affinché i prestatori e/o i destinatari possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti di contatto denominati sportelli unici: a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali (art. 6); • le domande di autorizzazione necessarie all’esercizio delle attività di servizi (art. 6); • agevolmente prendere conoscenza delle informazioni necessarie allo svolgimento della loro attività (art. 7); • con facilità, a distanza e per via elettronica, le procedure e le formalità relative all’accesso ad un’attività di servizio e al suo esercizio (art. 8). 15

  16. SUAP: art. 38, l. 133/08 e) l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della l. n. 241/1990 e s. m.; 16

  17. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 38, l. 133/08 g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. 17

  18. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 38, c. 4, l. 133/08 Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’art. 17, c. 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa e previo parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamentodell’Agenzie per le Imprese, le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l’attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 18

  19. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 3, c. 4, l. 133/08 L’accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione è finalizzato a garantire la competenza di questi Operatori e quindi il valore e la credibilità dei risultati delle valutazioni di conformità da essi effettuate. Tale accreditamento si è affermato, soprattutto, grazie all’esplosione dell’approccio sistemico alla qualità (certificazioni ISO 9000), ma ha accompagnato efficacemente anche lo sviluppo delle altre forme di valutazione della conformità (certificazioni di prodotto e personale, ispezioni). L’attività di accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione in Italia è svolta da SINCERT - Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione, Associazione privata senza fini di lucro fondata nel 1991. Ad oggi SINCERT ha reso operativi i seguenti schemi di accreditamento: • Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (ISO 9000 e affini) (SGQ) • Certificazioni di sistemi di gestione ambientale (SGA) • Certificazioni di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SCR) • Certificazioni di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (SSI) • Certificazioni di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (FSM) • Certificazioni di prodotti (PRD) • Certificazioni di personale (PRS) • Ispezioni (ISP) • Dichiarazioni ambientali di prodotto (DAP) 19

  20. La Comunicazione Unica: art. 9, L. 40/2007

  21. Comunicazione Unica: art. 9, L. 40/2007 Agenzia Entrate Comunicazione tra Enti (PEC o altri sistemi a norma) Impresa, Intermediario, Cittadino Registro Imprese INPS Rete P.A. Internet INAIL Ricevuta per avvio attività (via PEC) Ricevute Enti (via PEC)

  22. Smart-card/CNS/CIE I requisiti per l’impresa Stazione di lavoro Pacchetti gratuiti di modulistica informatica Internet Sistema di pagamento imposte/diritti: Carta di credito o Internet banking

  23. Il funzionamento della PEC • PEC è una speciale posta elettronica, funzionante su strumenti tradizionali come MS Outlook o Mozilla, in più: • Il Provider del servizio deve essere iscritto al registro del CNIPA • Ogni messaggio è accompagnato da ricevute che garantiscono le consegne • Il messaggio è mantenuto integro dalla firma digitale del Provider • La data e ora di invio e ricezione sono garantite dalla marcatura temporale

  24. LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE SARDEGNA: L.R. 3/2008

  25. IL SUAP NELLA REGIONE SARDEGNA Ambito di applicazione Il procedimento si applica a tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche produttive di beni e servizie a tutti i procedimenti amministrativi inerenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. Nella definizione di “attività economiche produttive di beni e servizi” rientrano in genere tutte le attività che configurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, comprese le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettivee l'edilizia, compresa l'edilizia ad uso residenziale. 25

  26. IL SUAP NELLA REGIONE SARDEGNA • La presentazione della dichiarazione autocertificativadetermina, in base ai presupposti disciplinati dalla presente legge, rispettivamente: • l'immediato avvio dell'intervento; • l'indizione di una conferenza di servizi prima dell'avvio dell'intervento. • La dichiarazione autocertificativa, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, è resa con le seguenti modalità: • dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali; • b) da un ente tecnico accreditato quando la verifica in ordine a tale conformità comporta valutazioni discrezionali. 26

  27. IL SUAP NELLA REGIONE SARDEGNA Nei casi in cui la verifica di conformità comporta valutazioni discrezionali, la dichiarazione di conformità, o le parti di essa riferibili al campo tecnico in cui è prevista la discrezionalità, devono essere redatte da un ente tecnico accreditato. Sono enti tecnici accreditati soggetti e gli organismi pubblici o privati la cui qualifica di Ente tecnico accreditato è stata riconosciuta dagli Enti firmatari degli Accordi Multilaterali di Mutuo riconoscimento (MLA), stipulati nell'ambito delle organizzazioni EA (European Cooperation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) ed ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). 27

  28. IL SUAP NELLA REGIONE SARDEGNA Immediato avvio dell’intervento Ti Ti+2gg Ti+7gg Ti+15gg Ti+20gg Eventuale richiesta integrazione documentazione Eventuale riunione per chiarimenti sul progetto presentato AVVIO DELL’INTERVENTO Trasmissione via telematica Uffici comunali ed Enti terzi • Dichiarazione autocertificativacorredata di tutti i documenti da presentare in una delle seguenti modalità: • 1. presentazione allo sportello di un Cd-rom o DVD, non riscrivibili, recante sul supporto la firma autografa dell'interessato e del tecnico progettista e la data, apposte tramite pennarello indelebile. • 2. invio della documentazione firmata tramite firma digitale e trasmessa mediante posta elettronica certificata; • inserimento della documentazione firmata tramite firma digitale nel sito web regionale del SUAP. • È ammessa la presentazione di non più di una copia cartacea dei soli elaborati di progetto per ognuno degli uffici o enti competenti per le verifiche istruttorie 28

  29. IL SUAP NELLA REGIONE SARDEGNA Per impianti complessi (art. 1, co. 24, L. n. 3/2008), il SUAP trasmette immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore. La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza. Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o valutazione ambientale strategica (VAS), i termini sopra individuati decorrono dalla comunicazione dell'eventuale esito favorevole delle relative procedure. Per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990. 29

  30. LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE LOMBARDIA: L.R. 1/2007

  31. IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA Ambito di applicazione La legge n. 1/2007 all’art. 5 (Semplificazione dei rapporti) dispone che i procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche,il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione (D.I.A.P.) resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti. 31

  32. IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA Cronogramma integrazione documentazione (art. 6, LR n. 1/2007) Eventuale richiesta integrazione documentazione (entro 7 gg lavorativi: Td = Ti + 7 ggl) Decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata Ti Tp Td 7 ggl 7 ggl Presentazione integrazione al SUAP (entro 7 gg lavorativi dal ricevimento della richiesta: Tp = Td + 7 ggl = Ta + 15 ggl). Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia all’istanza Presentazione Domanda al SUAP (Ti) 32

  33. IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA Iter procedimentale Presentazione domanda al Suap (Ti) Il progetto contrasta con il PGT o con il PRG? Si Si applicano le procedure di cui all’art. 97 della l.r. n. 12/2005 (art. 5 del d.P.R. n. 447/1998 con alcune integrazioni) No La documentazione è completa? Si No A Si veda la Figura precedente 33

  34. IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA A segue: Iter procedimentale Sono coinvolte nel procedimento Amm. diverse da quella comunale? Si No Il Suap adotta il provvedimento conclusivo entro: Td+10 ggl = Ti + 17 ggl (7+10) oppure nel caso di integrazione di documentazione nel termine massimo di: Tp + 7 ggl = Ti + 24 ggl (7+7+10) Il Suap convoca la Conferenza di servizi entro: Tc = Td +7 ggl = Ti + 14 ggl (7+7) oppure nel caso di integrazione di documentazione nel termine massimo di: Tc = Tp + 7 ggl = Ti + 21 ggl (7+7+7) Decorsi 10 ggl senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, lo stesso si intende acquisito Il prodursi di tale effetto è subordinato al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti 34

  35. IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA Conferenza di Servizi La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi dalla data di convocazione (Tc + 15 ggl) Qualora l'intervento sia soggetto a VIA o a VAS, i termini (7 + 15) decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure I soggetti invitati non partecipano o non presentano osservazioni entro la data di svolgimento della CdS? Si No I pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO Decorsi 10 ggl dalla seduta della Conferenza di Servizi senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, lo stesso si intende acquisito Il prodursi di tale effetto è subordinato al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti 35

  36. IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA 36

  37. IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA 37

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