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LE RIVOLUZIONI DI FINE SETTECENTO

LE RIVOLUZIONI DI FINE SETTECENTO. Dal diritto di Stato allo stato di diritto. La Rivoluzione americana e la dichiarazione d’indipendenza. 1775-1783. Prologo della dichiarazione d’indipendenza del 4 luglio 1776.

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LE RIVOLUZIONI DI FINE SETTECENTO

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Presentation Transcript


  1. LE RIVOLUZIONI DI FINE SETTECENTO Dal diritto di Stato allo stato di diritto

  2. La Rivoluzione americana e la dichiarazione d’indipendenza 1775-1783

  3. Prologo della dichiarazione d’indipendenza del 4 luglio 1776 • Quando, nel corso degli umani eventi, diventa necessario per un popolo rescindere tutti i legami politici che l’hanno legato ad un altro e assumere quella posizione separata e di uguaglianza con tutti gli altri potenti della terra alla quale, per le leggi di natura, è destinato, tale popolo è tenuto - per il rispetto dovuto alle opinioni del genere umano - a dichiarare le cause che l’hanno costretto alla separazione

  4. Principi fondamentali della dichiarazione d’indipendenza americana 4 luglio 1776 • Gli uomini sono stati creati uguali • Gli uomini sono stati dotati dal Creatore di diritti inalienabili, tra i quali quelli alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità • I Governi sono istituiti per garantire il raggiungimento di questi fini • I Governi derivano il loro potere dal consenso dei governati • Qualsiasi forma di governo che non garantisce il perseguimento di questi scopi, i popoli hanno il diritto di modificarla,o abolirla e istituire un nuovo Governo che sia fondato su quei principi e che sia dotato di un’organizzazione che possa il più verosimilmente possibile rendere effettive la sicurezza e la felicità

  5. USA dalla pace con l’Inghilterra alla Costituzione 3 settembre 1783 • trattato di Pace tra re d’Inghilterra e re di Francia • trattato di Pace tra re d’Inghilterra e re di Spagna • trattato di pace e di amicizia tra il re d’Inghilterra e gli Stati Uniti: L’Inghilterra riconosce l’indipendenza delle ex colonie americane e la sovranità della nazione confederata in 13 stati • Costituzione degli U.S.A completata il 17 settembre 1787, entra in vigore nel 1788 • We the People of the United States

  6. We the People of the United States in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain to establish this constitution for the United States

  7. John Adams (1735 - 1826) • Laureato in legge ad Harvard nel 1755 • Delegato del Massachussets nel 1774 e 1775 • Partecipa alla redazione della Dichiarazione d’Indipendenza • Con Benjamin Franklin in Europa, come diplomatico tra 1778 e 1783 per la stipulazione della pace con l’inghilterra • 1785 - 1789 Ambasciatore in Gran Bretagna • Vicepresidente di George Washington • II Presidente degli USA (1796-1800)

  8. John Adams to the President of Congress (Braintree, August 4, 1779) a few reflections … onthe general state of affairs in Europe as far as they relate to the interests of the United States. As the time approaches when our relations with the most considerable states in Europe will multiply and assume a greater stability, they deserve the attention of Americans in general, but especially of those composing their supreme council. USA vs. EUROPA

  9. USA vs. EUROPA - Francia • France deserves the first place among those powers with which our connections will be the most intimate, and it is with pleasure I am able to assure Congress that from the observations I have made during my residence in that kingdom I have the strongest reasons to believe that their august ally, his ministers and nation, are possessed of the fullest persuasion of the justice of our cause, of the great importance of our independence to their interests, and the firmest resolution to preserve the faith of treaties inviolate, and to cultivate our friendship with sincerity and zeal.

  10. USA vs. EUROPA - Francia • This is of the more consequence to us, as this power enjoys in Europe at this hour an influence which it has not before experienced for many years.

  11. USA vs. EUROPA - Italia • Italy, a country which declines every day from its ancient prosperity, offers few objects for our speculations.

  12. USA vs. EUROPA - Italia • The privileges of the port of Leghorn, nevertheless, may render it useful to our ships when our independence shall be acknowledged by Great Britain, if, as we once flattered ourselves, the court of Vienna might receive an American minister. We were equally in error respecting the court of the Grand Duchy of Tuscany, where an Austrian prince reigns, who receives all his directions from Vienna in such a manner that he will probably never receive any person in a public character until the chief of his house has set him the example.

  13. USA vs. EUROPA - Italia • The King of the twoSicilies is in the same dependence on the court of Madrid, and we may depend upon it he will conform himself to all it shall suggest to him. This prince has already ordered the ports of his dominions to be opened to American vessels, public and private, and has ordered his ambassador at Paris to apply to your commissioners for a description of the American flag, that our vessels might be known, and receive no molestation upon their appearance in his harbors.

  14. USA vs. EUROPA - Italia • The court of Rome, attached to ancient customs, would be one of the last to acknowledge our independence if we were to solicit for it, but Congress will probably never send a minister to his Holiness, who can do them no service, upon condition of receiving a catholic legate or nuncio in return or in other words an ecclesiastical tyrant, which it is to be hoped the United States will be too wise ever to admit into their territories.

  15. USA vs. EUROPA - Italia • The states of the King of Sardinia are poor, and their commerce is very small. The little port of Villa Franca will probably see few American vessels, nor will there be any close relations, either commercial or political, between this prince and us. • The Republic of Genoa is scarcely known at this day in Europe but by those powers who borrow money. It is possible that some small sums might be obtained there, if Congress would fall upon means of insuring a punctual payment of interest in Europe.

  16. USA vs. EUROPA - Italia • Venice, heretofore so powerful, is reduced to a very inconsiderable commerce, and is in an entire state of decay. • Switzerland is another lender of money, but neither her position nor her commerce can occasion any near relation with us. • Whether there is any thing in these remarks worth the trouble of reading I shall submit to the wisdom of Congress; and subscribe myself with the highest consideration, your most obedient and humble servant, John Adams.

  17. La Rivoluzione francese Il diritto intermedio

  18. Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

  19. Successione degli organi di governo • Assemblea Costituente (giugno 1789) • Assemblea Legislativa (1 ottobre 1791) • Convenzione Nazionale (21 settembre 1792) • Direttorio (26 ottobre 1795) • Consolato (9 novembre 1799)

  20. Decreto dell’assemblea costituente francese del maggio 1790 • L’umanità forma un’unica comunità • In questa grande società generale i popoli e gli Stati considerati come individui godono degli stessi diritti naturali e sono soggetti alle stesse regole di giustizia alle quali sono soggetti gli individui nelle società parziali e secondarie

  21. I primi provvedimenti rivoluzionari:i beni • Abolizione del regime feudale (Decreti tra 5 e 11 agosto 1789) • Abolizione manomorta ecclesiastica (2 novembre 1789) • Parziale eliminazione delle proprietà collettive (10-11 giugno 1793)

  22. Principali provvedimenti rivoluzionari:le nuove istituzioni • Decreto sull’organizzazione della giustizia (16-24 agosto 1790) • Tribunale di cassazione • Giuria Penale • Oralità del processo • Libero convincimento del giudice • Diritto di difesa • Decreto istitutivo degli uffici di stato civile (20 settembre 1792)

  23. Principali provvedimenti rivoluzionariil diritto delle persone • Abolizione della facoltà di testare (Decreto 7-11 marzo 1792) • Istituzione del divorzio (Decreto 20 settembre 1792) • Diritto di successione dei figli naturali (Decreto 4 giugno 1793)

  24. Illuminismo e ideologie della codificazione Il diritto penale è ovunque la sfera in cui si aspirò a realizzare il più alto livello di certezza giuridica e la più profonda rottura sostanziale con l’ancien régime

  25. Principali provvedimenti rivoluzionari:il diritto penale • Codice penale (25 settembre-6 ottobre 1791) • Codice di procedura penale (24 ottobre 1795)

  26. Codice penale del 1791: premesse • Libertà e sicurezza individuale in opposizione al sistema “arbitrario” dell’ancien régime” • Dichiarazione dei diritti del 1789: • le legge non può impedire se non le azioni che rechino danno alla società; • tutto ciò che non è impedito dalla legge non può essere impedito • La legge non deve stabilire che pene strettamente e evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata

  27. Codice penale del 1791: Progetto di Michel Lepeletier de Saint Fargeot • Funzione rieducativa della pena • Laicità della pena e depenalizzazione di eresia, lesa maestà divina, magia, sortilegio… • Legalità • Uguaglianza della pena e del soggetto di diritto penale • Proporzionalità • Temporaneità • Decremento progressivo • Sistema delle pene fisse: la giuria giudica della verità del fatto; il tribunale applica la legge, ogni arbitrio è escluso

  28. Codice di procedura penale del 25 ottobre 1795 (codice Merlin) • Azione pubblica e iniziativa del pubblico ministero • Segretezza della fase istruttoria • Pubblicità del dibattimento • Giuria • Discussione sul valore probatorio dei verbali istruttori del processo • Sanzionabilità del teste contraddittorio

  29. Le Carte costituzionali • Costituzione 5 settembre 1791 • Costituzione 24 giugno 1793 (I costituzione repubblicana) • Costituzione 22 agosto 1795 (costituzione dell’anno III dopo la reazione termidoriana: istituzione del Direttorio) • Costituzione 13 dicembre 1799 (costituzione dell’anno VIII, istituzione del consolato)

  30. Fondazione del diritto amministrativo: una delle strutture portanti della moderna concezione della statualità. • Il momento iniziale sono individuati: • 1) nel principio della separazione dei poteri sancito dall’art. 16 della Dichiarazione dei diritti e nel Decreto sull’organizzazione della giustizia dell’agosto 1790; • 2) nel decreto 14 dicembre 1789 che impediva ai giudici di procedere contro gli ufficiali municipali senza l’autorizzazione del dipartimento e attribuiva alle stesse autorità potere sia regolamentare che giudiziario nelle materie di “polizia”; • 3) nel Decreto sull’organizzazione della giustizia dell’agosto 1790, però i giudici decidono in appello sulle sentenze degli organi municipali.

  31. Fondazione del diritto amministrativo (2) • …….. • 2 settembre 1795 Decret qui défend aux tribunaux de connaître des actes d’administration, et annulle toutes procédures et jugements intervenus à cet ègard • …… • Solo nel 1819 è istituita la cattedra di Diritto pubblico francese e Diritto amministrativo

  32. Assemblea Costituente 5 luglio 1789 “Le leggi civili saranno rivedute e riformate dai legislatori, e sarà fatto un codice generale di leggi semplici, chiare e adatte alla Costituzione”

  33. Costituzione 3 settembre 1791 “Sarà fatto un Codice di leggi civili comune a tutto il regno”

  34. Costituzione 24 giugno 1793 “Il codice di leggi civili e criminale è uniforme per tutta la Repubblica”

  35. I progetti di codice civile (1793-1799) • I Progetto Cambacérès (9 agosto 1793) • II Progetto Cambacérès (9 settembre 1794) • III Progetto Cambacérès (12 giugno 1796) • Progetto Jacqueminot (21 dicembre 1799) • Progetto Target (fine 1798-inizio 1799)

  36. Il problema costituzionale nell’Ottocento • Ancora negli anni Trenta il costituzione è un diritto in via di consolidamento • Pellegrino Rossi lo considera come “ambito istituzionale del diritto pubblico interno” • Le carte costituzionali sono di sovente ambigue e incerte • Lacchè, La libertà che guida il popolo, 2002, pp. 172 ss.

  37. La Santa Alleanza e il Concerto Europeo (1814) • 31 marzo 1814 dopo la caduta di Napoleone, truppe straniere presidiano Parigi: il Senato ottiene dalle potenze alleate l’investitura “costituente”. • 3 aprile: il Senato accusa Napoleone di aver violato la Costituzione: in una monarchia costituzionale, il Monarca non esiste se non in virtù della Costituzione o del patto sociale (patto sociale in questo caso: restituzione della sovranità ai Francesi e diritto di successione ereditaria dei Borboni)

  38. Le costituzioni della Restaurazione • 17 maggio 1814 costituzione monarchica della Norvegia • 4 giugno 1814 Luigi XVIII: « Benché l’autorità, tutta intiera, risiedesse in Francia nella persona del re, i [nostri] predecessori non hanno esitato a modificarne l’esercizio, assecondando le differenza delle epoche »

  39. “Viva la carta!!!”Parigi 27-29 luglio 1830 (le Gloriose Giornate) • Com’è possibile che un artigiano qualsiasi faccia la rivoluzione faccia la rivoluzione in nome di un “pezzo di carta”, di un documento astratto, di una Costituzione concessa graziosamente da un Borbone e “reinventata” dai Liberali???* • * L. Lacchè, La libertà che guida il Popolo, 2002, p. 7.

  40. Un laboratorio di idee e di concetti giuridici e la difficoltà di tutto l’Ottocento di trovare un terreno comune per l’interpretazione dei termini Costituzione Libertà Diritti individuali Repubblica liberale Democrazia …. (ermeneutica giuridica e usi politici della Carta del 1830) Eugène Delacroix La libertà che muove il popolo (28 luglio 1830): un’opera molto discussa e controversa

  41. Istituzione della cattedra di diritto costituzionale nella facoltà giuridica di Parigi (1834) • La cattedra è istituita allo scopo di “commentare” la carta costituzionale che non è “un semplice sistema filosofico”: “insegnamento fondato sul diritto pubblico nazionale e sulla lezione della storia … deve sostituire, agli orrori dell’ignoranza e alla temerarietà delle nozioni superficiali, conoscenze forti e positive”(F. Guizot - Ministro delll’istruzione pubblica) • La cattedra è affidata a Pellegrino Rossi (1787-1848) giurista penalista, già esule in Svizzera dove aveva collaborato al progetto di riforma federale della Confederazione Elvetica (1832), poi docente di Economia politica al Collège de France nel 1833: ma l’insegnamento è immediatamente sospeso per le contestazioni contro l’”intruso italiano”, per l’interferenza del Governo nell’Università, e, da parte degli studenti, per il timore di un esame obbligatorio “in più” per la licenza.

  42. Lo statuto albertino • Art. 68 La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce. • Art. 69 i giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. • Art. 70 I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà all’organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

  43. Lo statuto albertino • Art. 71 Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno però essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie. • Art. 72 Le udienze dei Tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi. • Art. L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

  44. “Per il popoli del mezzodì la costituzione è un brandello di carta che si strappa ad un principe dall’alto di una barricata o in un giorno di costernazione: per quelli del settentrione ella è invece un’arca santa, dove il popolo custodisce le sue libertà e cui nessuno, fors’anche il legislatore medesimo ha diritto di mettere le mani” • Attilio Brunialti (1849 - 1920), La funzione politica del potere giudiziario (Archivio giuridico, 1870) • Id., Libertà e democrazia (1870) • Id., Alcune considerazioni sul sistema parlamentare in Inghilterra e in Italia • Id., Le moderne evoluzioni del sistema costituzionale • Id., Il diritto pubblico inglese e la sua trasformazione • Id., La libertà nello stato moderno (prefazione) • Id., Il diritto amministrativo italiano

  45. Il mito del common law nei liberali europei di fine Ottocento. • “Il rule of law è l’idea fondamentale del costituzionalismo inglese” • “L’egida e la garanzia delle libertà individuali e dei diritti del popolo inglese, non istà solamente in un parlamento e nelle istituzioni municipali, ma , e in principal modo, nel regime di quel common law, - le cui sorgenti sono inesplorabili come quelle del Nilo (Hale) - nella indipendenza assoluta e sincera della magistratura e del giurì, nella sovranità, infine, che tale ella deve essere ed è colà veramente, del potere giudiziario, competente per le questioni di diritto pubblico, non meno che per quelle di diritto privato” • Brunialti, La funzione politica del potere giudiziario

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