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Decreto Legislativo 195/2006 del 10/04/2006

Decreto Legislativo 195/2006 del 10/04/2006. Attuazione direttiva 2003/10/CE Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (rumore) Pubblicato su G.U.n.124 del 30/05/06. DLgs. 195/2006. … sette articoli , nessun allegato..: art.1 modifica il titolo del DdLgs.626/94;

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Decreto Legislativo 195/2006 del 10/04/2006

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Presentation Transcript


  1. Decreto Legislativo 195/2006 del 10/04/2006 Attuazione direttiva 2003/10/CE Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (rumore) Pubblicato su G.U.n.124 del 30/05/06

  2. DLgs. 195/2006 …sette articoli, nessun allegato..: art.1 modifica il titolo del DdLgs.626/94; art.2 inserisce il Titolo V-bis nel DLgs. 626/94; art.3 prevede le sanzioni; art.4 clausola di cedevolezza in favore Regioni; art.5 abrogazioni; art.6 invarianza degli oneri per la finanza pubblica art.7 data entrata in vigore

  3. DLgs. 195/2006 INTEGRA il DLgs 626/94 al Titolo V bis Sono inseriti gli artt. da 49-bis a 49-duodecis

  4. DLgs. 195/2006 SONO ABROGATI -Il capo IV del DLgs. 277/91 -L’art. 24 del DPR303/56 (limitatamente al danno uditivo da rumore) -La voce “rumori” nella tabella allegata al DPR 303/56

  5. DLgs. 195/2006 SCADENZE 6 mesi dall’entrata in vigore, ovvero dal 15 dicembre 2006 per il settore della navigazione marittima ed aerea l’obbligo del rispetto dei v. limite di esposizione entra in vigore dal 15/02/2011; per il settore musica ed attività ricreative dal 15/02/2008

  6. Dlgs.626/94 modificatoTitolo V bis:Protezione da agenti fisici Capo I: Disposizioni generali Art.49-bis Campo di applicazione Art.49-ter Definizioni Art.49-quater Valori limite esposizione e valori di azione

  7. Dlgs.626/94 modificatoTitolo V bis:Protezione da agenti fisici Capo II:Obblighi del datore di lavoro Art.49-quinquies Valutazione del rischio Art.49 sexies Misure di prevenzione e protezione Art.49-septies Uso dei dpi Art.49-octies Misure per la limitazione esposizione Art.49-novies Informazione e formazione Art.49-decies Sorveglianza sanitaria Art.49-undecies Deroghe Art.49-duodecies Linee guida

  8. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-ter. - Definizioni a) pressione acustica di picco(ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»; b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo; c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

  9. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-quater. –Valori limite di esposizione e valori di azione (c.1) a)valori limite di esposizione: LEX,8h= 87dB(A) Ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa); b) valori superiori di azione: LEX,8h= 85dB(A) Ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa); c) valori inferiori di azione: LEX,8h= 80 dB(A)Ppeak= 112 Pa (135dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).

  10. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-quater. – Valori limite di esposizione e valori di azione (c.2) Laddove ……..l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile sostituire………..il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanalea condizione che: a)il livello di esposizione settimanale al rumore, comedimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione; b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita'.

  11. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-quinquies. – Valutazione del rischio (c.1) • Livello, tipo, durata dell’esposizione b) Valori limite e valori di azione c) Effetti su salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore ( es. minori, lavoratrici in gravidanza) d) Effetti dovuti ad interazione tra rumore e sostanze ototossiche e tra rumore e vibrazioni e) Effetti dovuti ad interazioni tra rumori e segnali di avvertimento

  12. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-quinquies. – Valutazione del rischio (c.1) f) Informazioni fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro • Esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre il rumore h) Il prolungamento dell’esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro in locali di cui è responsabile • Informazioni da sorveglianza sanitaria e letteratura l) Disponibilità di dpi con adeguate caratteristiche di attenuazione

  13. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-quinquies. – Valutazione del rischio (c.2) Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo‘ fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

  14. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-quinquies. – Valutazione del rischio(c.3,4,5,6,7) La misurazione dei livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori deve essere effettuata mediante attrezzature specifiche, personale adeguatamente qualificato nell’ambito del SPP e secondo metodologie appropriate. La valutazione e la misurazione sono programmate ed effettuate con cadenza almenoquadriennale.

  15. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-sexies. – Misure di prevenzione e protezione (c.1) • Adozione di altri metodi di lavoro • Scelta di attrezzature di lavoro adeguate • Progettazione struttura luoghi e posti lavoro • Adeguata informazione e formazione • Misure tecniche per il contenimento (schermature, involucri, isolamento) • Manutenzione A.d.l., luoghi e posti lavoro • Misure organizzative

  16. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-sexies. – Misure di prevenzione e protezione (c.2) Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma dimisure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

  17. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-sexies. – Misure di prevenzione e protezione (c.3) I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione - 85dB(A) o ppeak 137 dB(C) - sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione

  18. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-sexies. – Misure di prevenzione e protezione (c.4) Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

  19. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-septies. – Uso dei dpi • Il d.d.l., qualora i rischi da rumore non possono essere evitati con le misure di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dpi conformi al Titolo IV e alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valoriinferiori di azione gli mette a disposizione dei lavoratori; b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopradei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati; c) sceglie i dpi previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l'efficacia dei dpi

  20. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-septies. – Uso dei dpi 2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dpi dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

  21. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-octies. - Misure per la limitazione dell'esposizione • Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b) individua le cause dell’esposizione eccessiva ; c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

  22. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-nonies. –Informazione e formazione • …. Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo…..incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all’articolo 49-quater; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore…. insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;

  23. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-nonies. –Informazione e formazione e) all’uso corretto dei dpi; f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

  24. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-decies. –Sorveglianza sanitaria • Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. • La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ailavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico c.ne conferma l'opportunità. • Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l’esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico c. ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.

  25. Dlgs.626/94 modificatoArt. 49-decies. –Sorveglianza sanitaria 4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:a) riesaminala valutazione del rischio….. ; b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies; c) tiene conto del parere del medico c. nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.

  26. Obblighi del D.d.l.a seconda ei livelli di esposizione LEX, 8h<80dB(A) e/o ppeak <135dB( C ): NESSUN ULTERIORE OBBLIGO A CARICO DEL D.d.L.

  27. Obblighi del D.d.l.a seconda ei livelli di esposizione 80dB(A) <= LEX, 8h<85dB(A) e/o 135dB( C )<=ppeak <137dB( C ): Deve informare e formare i lavoratori

  28. Obblighi del D.d.l.a seconda ei livelli di esposizione 80dB(A) < LEX, 8h<85dB(A) e/o 135dB( C )<ppeak <137dB( C ): • Deve sottoporre a sorveglianza sanitaria a cura del M.C. i lavoratori su loro espressa richiesta o se il M.C. ne affermi opportunità • Mette a disposizione i DPI (coinvolge i lavoratori o i loro rappresentanti nella scelta)

  29. Obblighi del D.d.l.a seconda ei livelli di esposizione 85 dB(A) <= LEX, 8h < 87 dB(A)E/O137 dB(C) <= ppeak < 140 dB(C): FA TUTTO IL POSSIBILE PER ASSICURARE CHE VENGANO INDOSSATI I DPI. SCEGLIE I DPI CHE CONSENTONO DI ELIMINARE IL RISCHIO PER L’UDITO O DI RIDURLO AL MINIMO, PREVIA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI O DEI LORO RAPPRESENTANTI; VERIFICA L’EFFICACIA DEI DPI

  30. Obblighi del D.d.l.a seconda ei livelli di esposizione 85 dB(A) < LEX, 8h < 87 dB(A)E/O137 dB(C) < ppeak < 140 dB(C): ELABORA ED APPLICA UN PROGRAMMA DI MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE(c.1 art.49sexies): Adozione di altri metodi di lavoro- Scelta di attrezzature di lavoro adeguate- Progettazione struttura luoghi e posti lavoro- Adeguata informazione e formazione- Misure tecniche contenimento (schermature-involucri-isolamento)- Manutenzione A.d.l., luoghi e posti lavoro- Misure organizzative SORVEGLIANZA SANITARIA

  31. Obblighi del D.d.l.a seconda ei livelli di esposizione LEX, 8h > 87 dB(A)E/O Ppeak > 140 dB(C): Obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure……….si individuano esposizioni superiori a detti valori, il d.d.l a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;b) individua le cause dell'esposizione eccessiva; c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

  32. Obblighi del D.d.l.a seconda ei livelli di esposizione LEX, 8h > 87 dB(A)E/OPpeak > 140 dB(C): ADOTTA MISURE IMMEDIATE (c.1art.49-sexies) !!! • Adozione di altri metodi di lavoro • Scelta di attrezzature di lavoro adeguate • Progettazione struttura luoghi e posti lavoro • Adeguata informazione e formazione • Misure tecniche contenimento (schermature-involucri-isolamento) • Manutenzione A.d.l., luoghi e posti lavoro • Misure organizzative Al termine del processo deve ripetere misurazioni per verificare il rientro

  33. DLgs. 195/2006PRINCIPALI NOVITA’ • Variati parametri fisici riferimento (Ppeak dB (C) ); • Ridefiniti i valori di riferimento (valori limite di esposizione e valori di azione) con la riduzione del valore limite di esposizione; • V.d.Rischi più articolata e con esplicitazioni nuove; • Abbassati i livelli per la formazione, fornitura e l’uso Dpi;

  34. DLgs. 195/2006PRINCIPALI NOVITA’ • Esplicitato l’obbligo a valutare l’efficacia dei Dpi; • Esemplificate meglio le misure di prevenzione; • Correlati gli esiti della sorveglianza sanitaria con le azioni tecniche di prevenzione; • Esplicitato l’obbligo a formalizzare il programma di misure tecniche e organizzative al superamento dei valori superiori di azione

  35. DLgs. 195/2006PRINCIPALI CRITICITA’ • Aver esplicitato l’obbligo a formalizzare il programma di misure tecniche e organizzative solo al superamento dei Vas; • Aver subordinato i valori limite di esposizione all’attenuazione dei Dpi-u; • …………..

  36. livello di esposizione giornaliera al rumore livello di esposizione settimanale al rumore pressione acustica di picco

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