1 / 28

PERCORSO FORMATIVO NORMATIVA COMUNITARIA: IMPRESA IN UN GIORNO

PERCORSO FORMATIVO NORMATIVA COMUNITARIA: IMPRESA IN UN GIORNO I MODULO: DIRETTIVA SERVIZI E DIRETTIVE IMPRESE AGGIORNAMENTI NORMATIVI E RIFLESSI SUL REGISTRO IMPRESE Mediatori & co. tra impresa e professione Il nuovo ruolo dei ruoli. Marco Maceroni – Direttore Divisione XXI Mi.S.E.

dalia
Télécharger la présentation

PERCORSO FORMATIVO NORMATIVA COMUNITARIA: IMPRESA IN UN GIORNO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PERCORSO FORMATIVO • NORMATIVA COMUNITARIA: IMPRESA IN UN GIORNO • I MODULO: DIRETTIVA SERVIZI E DIRETTIVE IMPRESE • AGGIORNAMENTI NORMATIVI E RIFLESSI SUL REGISTRO IMPRESE • Mediatori & co. tra impresa e professione • Il nuovo ruolo dei ruoli Marco Maceroni – Direttore Divisione XXI Mi.S.E. C.M. Universitas Mercatorum - Roma Varese - CCIAA 27 maggio 2010 MM

  2. Art. 72 - facchinaggio Misura di semplificazione, che però non risolve il problema in nuce. Il facchino del DPR 342 è facchino non imprenditore (per definizione normativa). Infatti il DM 221 lo esclude (art. 3, comma 3) dall’iscrizione al registro delle imprese. Non è neanche piccolo imprenditore perché non ha organizzazione di mezzi. Una reale semplificazione, sempre che si ritenga ancora esistente la categoria, sarebbe proprio quella di escluderne la regolamentazione tout court. Ma il richiamo della norma è importante perché ci fa uscire dalla logica italiana dell’impresa per lanciarci in quella comunitaria del “servizio”. 1. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attivita‘ per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342.

  3. Art. 73 comma 1 E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni. Il discorso coinvolge i quattro ruoli considerati: mediatori, ARC, spedizionieri, med. marittimi. La soppressione riguarda in tutti i casi i soli ruoli istituiti presso la CCIAA. Le rispettive leggi (salvo alcuni accomodamenti) non subiscono altre modifiche. Restano cioè in piedi, ad es. per i mediatori, tutti i requisiti professionali, morali, assicurazione, l’iter formativo… Ma vi sono elementi connessi al ruolo, che però le singole leggi disciplinano autonomamente: sanzioni, revisione, cancellazione, la cui perduranza è tutta da valutare.

  4. Art. 73 comma 1, in relazione all’art. 84, comma 4 Il discorso si complica ove si connetta all’art. 84, che disciplina il regime delle abrogazioni. Testualmente il comma 4 afferma che Se questo vuol dire ad es. abrogazione dell’art. 3 comma 6 del DM 452, vuol anche dire abrogazione dell’art. 8 della legge 39 (chiunque esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto al ruolo…) o dell’art. 18 e 19 del DM (La cancellazione dal ruolo è pronunciata… - la radiazione dal ruolo si verifica… - la sospensione dal ruolo è inflitta…) Ma è questa la volontà del legislatore?

  5. Art. 73, comma 2 • 2. Le attivita' disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attivita', da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. • È la attuazione della direttiva e dell’art. 41 della comunitaria 2008. • Tre gli elementi di impatto: • DIA • Tramite il SUAP • Applicazione dell’art. 19 ante L. 69/09 (DIA differita) • Sulla DIA: • È quanto richiede il legislatore (COM e naz.) • Dimostra che il regime della iscrizione su istanza è stato valido fino all’8 maggio

  6. Art. 73, comma 2 • Sul SUAP: • Destinatario è la CCIAA • La direttiva parte dal principio unico interlocutore (SUAP) – pluralità di destinatari (CCIAA – ASL- INPS – INAIL – Comune…) • L’art. 38 del DL 112/08 ha già regolato i rapporti tra SUAP e Com.unica • L’art. 25 del decreto 59 va in quella direzione • Sulla DIA differita: • La scelta del legislatore non è involontaria. Appare asincrona perché la novella della 69/09 è orientata proprio sulla direttiva servizi, ma tant’è! • Lo schema è quindi DIA (intenti) – CIA.

  7. Art. 73, comma 3 • 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita', distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. Ripropone la Bersani ter e i problemi di quella legge In primo luogo mette in capo alla sola CCIAA la verifica dei requisiti Soppressi i ruoli l’iscrizione avviene nel registro delle imprese Ma, e qui avviene il break up del sistema, se l’attività è svolta in forma di impresa

  8. Art. 73, comma 3 Ma è possibile svolgere l’attività di mediazione in forma non imprenditoriale? E l’attività di ARC? E quella di mediatore marittimo? E quella di spedizioniere? Secondo la miglior dottrina il mediatore è imprenditore tout court. Così per l’ARC, che vive nel mondo dell’impresa. A maggior ragione per il mediatore m.mo. Per lo spedizioniere il problema è risolto dalla norma: per essere inserito nell’elenco, deve essere iscritto al RD

  9. Art. 73, comma 3 Professionista ed imprenditore nella logica della norma nazionale dalla legge 1815/39 ad oggi. Revisione del concetto di imprenditore alla luce della evoluzione normativa e della direttiva servizi

  10. Art. 73, comma 3 • 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita', distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. Oppure nel REA se…? Il registro delle imprese, infatti, contiene esclusivamente dati relativi all’impresa in quanto soggetto giuridico (sede legale, modello di amministrazione, ecc.) non in quanto attività (attività concretamente svolta, autorizzazioni amministrative possedute, ecc.). 

  11. Art. 73, comma 3 Questi ultimi dati vanno, invece, iscritti nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).  Sarebbe stato pertanto opportuno che sia nel caso in cui l’attività sia svolta in forma d’impresa, sia negli altri casi (ad es. soggetto che svolge l’attività in forma di lavoro dipendente) la dichiarazione di possesso dei requisiti ex art. 19 della legge n. 241 del 1990, sia presentata al REA, il quale ultimo vede, in tal modo, ulteriormente evidenziata la sua funzione di sostituto dell’abolito ruolo Quest’ultimo, infatti, in base al quadro giuridico vigente, è deputato a ricevere in via esclusiva i dati amministrativi (come detto, attività concretamente svolta, autorizzazioni possedute, ecc.) relativi all’attività  d’impresa, oppure relativi a persone fisiche collegate (in quanto, ad esempio, le abilitano) ad imprese. Il REA non è un collegio in minore.

  12. Art. 73, comma 3 Nell’ottica dello schema, pertanto, il REA è deputato a ricevere i dati relativi sia a persone fisiche che svolgono l’attività all’interno di imprese altrui, sia, infine, a persone fisiche che non svolgono (perché l’hanno momentaneamente cessata o perché non l’hanno ancora cominciata) l’attività. Si avrebbe cioè l’iscrizione nel REA di persone fisiche che non hanno alcun collegamento con attività d’impresa, ma che semplicemente posseggono i requisiti per - astrattamente - svolgere l’attività in parola. Di qui la necessità di distinguere questi soggetti-persone fisiche dai dati relativi ad imprese presenti nel REA, collocandoli in una sezione apposita. Soluzione che avrebbe inoltre il vantaggio di agevolare attività complesse, prima riferite all’albo, quale la revisione periodica. Non si capisce perché debbano finire nel registro delle imprese i dati delle persone fisiche che svolgono in proprio l’attività d’impresa (staccandosi ad es. da altre situazioni – 37, 122…- sempre rette da DIA) in cui i dati personali sono REA

  13. Art. 73, comma 3 • Comunque, volenti o nolenti il REA è il successore a titolo universale del ruolo, con tutto quel che ne consegue: • Sanzioni • Ricorsi • Revisione?  art. 6 legge 241/90 • È difficile immaginare il REA post direttiva servizi come il repertorio dei mediatori – zombie. • È altrettanto azzardato immaginare il REA come il repertorio dei mediatori, ARC, med. mmi, e soprattutto spedizionieri non imprenditori

  14. Art. 73, commi 2 e 3 • Ma la norma inizia come segue: • Le attivita' disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39… • Il legislatore sembra porre un accento particolare sull’attività, coerentemente con la direttiva che parla di servizi e non di professionie questo dovrebbe farci riflettere sul reale cambiamento che si ha da ruolo a registro delle imprese/REA. • Se l’attività diventa il discrimen per l’iscrizione, assume un senso la DIA, e diventa difficile trovare una collocazione per chi non esercita

  15. Articolo 73, comma 4 • Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attivita' di agente d'affari non rietranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E' fatta salva per le attivita‘ relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. • Norma incomprensibile se non legata alla prima stesura della norma, corretta dopo i pareri parlamentari. • Infatti la norma recitava ai commi 1 e 5 come segue:

  16. Art. 73 - mediatori Non si comprende se la disposizione fosse una interpretazione autentica della legge 39/89, ma si direbbe di sì, visto il tenore dei commi successivi dell’art. 73 e degli altri articoli a seguire. Il D.M. 21.12.1990 n. 452 (Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, infatti, distingue il Ruolo degli Agenti di affari in mediazione nelle seguenti quattro sezioni: Agenti immobiliari, Agenti merceologici, Agenti con mandato a titolo oneroso, Agenti in servizi vari.

  17. Art. 73 commi 1 e 5possibili conseguenze La non totale coincidenza delle sezioni avrebbe comportato problemi sul fronte dello “scivolamento” L. 39  recepimento direttiva servizi, sul modello di quelli causati dal DM 37, ma senza quel minimo paracadute lì presente. In più la prima definizione era autoreferenziale: è agente di affari in mediazione, l’agente di affari in mediazione. La terza era pericolosamente vasta e letta col comma 5, dirompente.

  18. Articolo 73 comma 5 • Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita‘ professionale. • È erroneo dire nel registro delle imprese o nel REA come fa il comma 2. • Giustamente il comma 5 corregge affermando che fermo restando che le imprese si iscrivono al registro delle imprese (e fin qui nessuna novità), se il soggetto è un non imprenditore si iscrive non al REA, ma in una sezione apposita.

  19. Articolo 73 comma 5 • i soggetti diversi dall’imprenditore chi sono? • Il preposto • Il dipendente dell’impresa di mediazione • Chi ha titoli, corso, esame • L’apposita sezione sterilizza questi soggetti non imprenditori dal resto del REA, che ne sarebbe uscito stravolto, se non ci fosse stata la sezione e se fosse confluito tutto nell’unico repertorio. • Ma “ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti” si riapre una finestra verso il professionista indipendentemente dall’esercizio dell’attività

  20. Articolo 73 comma 6 • Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). • Questa disposizione ricalibra il rapporto tra legge 39 (non toccata) e ruolo soppresso. • Tutti i riferimenti al ruolo permangono nel binomio registro delle imprese/REA.

  21. Articolo 73, comma 7 • 7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio. • Repetitajuvant!

  22. In particolare ARC • sono modificati alcuni requisiti sostanziali della norma. • Scompare il requisito della cittadinanza, del godimento dei diritti civili, dell’obbligo scolastico, oltre al requisito del non essere fallito, evidentemente letti come cause di possibile discriminazione • Non si capisce però perché resti il requisito dell’obbligo nelle pulizie non liberalizzate. • Nelle norme relative agli ARC non si sopprimono commissioni: qui evidentemente repetita non juvant!

  23. In particolare mediatori marittimi • Le modifiche sostanziali riguardano • Godimento dei diritti civili • Buona condotta • Residenza nell’ambito territoriale • Maggiore età • Cittadinanza • A margine, per i mediatori m.mi, caduti i ruoli interprovinciali, ciascuna camera dovrà gestirsi la propria clientela di mediatori marittimi.

  24. In particolare spedizionieri • Le modifiche sono più sostanziali e riguardano • L’accesso • È integralmente riscritto l’articolo 6 per • Moralità • Requisiti in capo a legale rapp.te o preposto • Capitale minimo (elevato a 100000 €) e se minore deve essere garantito • Professionalità (requisiti misti – culturali e esperienza con la regola del 2/5) • A margine, anche per gli spedizionieri, caduti gli elenchi interprovinciali, ciascuna camera dovrà gestirsi la propria clientela.

  25. Articolo 80 Il DM (NON REGOLAMENTARE) è chiamato a disciplinare l'intertomporale, o meglio il riversamento delle posizioni iscritte la ruolo, nel REA. Il registro delle imprese non c'entra nulla, perchè le posizioni, che andranno (a recepimento avvenuto) nel registro delle imprese sono già oggi lì inscritte. • Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76, nonche' le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.

  26. Articolo 80 Sulle modalità di nuova iscrizione c'è poco da dire, è la legge che ha scelto: DIA Resta il problema essenziale: come si coordina DIA e registro delle imprese con riferimento ai requisiti personali? E come il REA (repertorio di fatti economicamente rilevanti) si coordina con l’iscrizione di soggetti che potrebbero non svolgere alcuna attività, o magari svolgerla sotto la direzione altrui? È evidente che, per non snaturare la funzione del REA, si è prevista una specifica sezione.

  27. Raccomandatari ed altri • Restano fuori dalla attuazione della direttiva • Gli si applica la DIA? • ruolo dei mediatori pubblici • ruolo degli stimatori e pesatori pubblici • registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziament o dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.) • registro produttori di pile e accumulator i (r.p.a.); • Nulla muta – all’entrata in vigore del regolamento SUAP, dovranno utilizzare ex art. 25 del d.lvo lo sportello impresainungiorno.it • Raccomandatari • È vero che la direttiva non li contempla, ma l’articolo 17 vale per tutti: DIA + ruolo (interprovinciale)

  28. Periti ed esperti • Restano fuori dalla direttiva, e continuerà ad applicarglisi la vecchia disciplina, salvo la clausola SUAP a regime, per i seguenti motivi: • Non sono contemplati dal decreto • La disciplina è retta da un DM • Soprattutto l’iscrizione non è né obbligatoria, né abilitante, pertanto è • SOTTRATTA ALL’INTERA DIRETTIVA SERVIZI

More Related