1 / 12

FONTE: “Diritto Privato”, Vincenzo Franceschelli - Terza edizione

FONTE: “Diritto Privato”, Vincenzo Franceschelli - Terza edizione. IV libro, TITOLO III CAPO XII, art. 1766-1797 c.c. Presunzione di gratuità (art. 1767 c.c.) per vincere tale presunzione è necessario che il depositario eserciti un’attività abituale e professionale di custodia.

efrem
Télécharger la présentation

FONTE: “Diritto Privato”, Vincenzo Franceschelli - Terza edizione

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. FONTE: “Diritto Privato”, Vincenzo Franceschelli - Terza edizione

  2. IV libro, TITOLO III CAPO XII, art. 1766-1797 c.c.

  3. Presunzione di gratuità (art. 1767 c.c.) per vincere tale presunzione è necessario che il depositario eserciti un’attività abituale e professionale di custodia.

  4. Se il deposito ha per oggetto una cosa fungibile, si parla di DEPOSITO IRREGOLARE.Art. 1782 c.c. deposito irregolare:se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.

  5. OBBLIGAZIONI dei SOGGETTI

  6. PERDITA non IMPUTABILE della DETENZIONE della COSA (art. 1780 c.c.)Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’ obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunciare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

  7. LUOGO di RESTITUZIONE e SPESE RELATIVE (art 1774 c.c.)La restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita, salvo diversa convenzione.Le spese per la restituzione sono a carico del depositante. PERSONA a CUI DEVE ESSERE RESTITUITA la COSA (art. 1777 c.c.)Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla e non può esigere che il depositante provi esserne proprietario. OBBLIGO del DEPOSITANTE di RITIRARE la COSA a RICHIESTA del DEPOSITARIO (art. 1771 c.c. -2° comma)in qualunque tempo, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. PLURALITA’ di DEPOSITANTI e di DEPOSITARI (art. 1772 c.c.)Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria → Eredi Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa

  8. “ Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo “ (art. 1783 c.c.) Sono considerate cose portate in albergo: Le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio. Le cose di cui l’albergatore o chi per lui assume la custodia, fuori dall’albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio. Le cose di cui l’albergatore o chi per lui assume la custodia sia nell’albergo, sia fuori dall’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.

  9. L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti al cliente, o a forza maggiore o alla natura stessa della cosa.

  10. I magazzini generali sono delle le infrastrutture con la funzione di custodire e conservare le merci depositate. Per l’istituzione del magazzino generale è necessaria un’autorizzazione del Ministero dell’industria→ R.d.L. del 01 Luglio 1926 n. 2290 con lo scopo di facilitare ed organizzare gli scambi di merci. È un contratto con il quale i magazzini generali ricevono dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura, verso un corrispettivo. È un contratto REALE, ONEROSO, a PRESTAZIONI CORRISPETTIVE, ad EFFETTI OBBLIGATORI di DURATA.

More Related