1 / 45

Avv. Rosario Maglio

elkan
Télécharger la présentation

Avv. Rosario Maglio

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    1. Avv. Rosario Maglio 1

    2. Avv. Rosario Maglio 2 I. - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI BREVETTI - le invenzioni - funzione del brevetto - perch brevettare ? - cosa non pu essere brevettato ? - requisiti di brevettabilit

    3. Avv. Rosario Maglio 3 II. - I BREVETTI NEL SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE - la normativa vigente - il procedimento

    4. Avv. Rosario Maglio 4 LE INVENZIONI: Linvenzione la soluzione originale di un problema tecnico

    5. Avv. Rosario Maglio 5 ALLA TECNICA APPARTENGONO LE INVENZIONI ALLA SCIENZA LE SCOPERTE LE PRIME POSSONO ESSERE BREVETTABILI LE SECONDE NO

    6. Avv. Rosario Maglio 6 FUNZIONE DEL BREVETTO Il brevetto pu essere definito come listituto giuridico che permette al titolare del brevetto stesso di vantare il diritto ad utilizzare in esclusiva la propria invenzione per un determinato periodo di tempo

    7. Avv. Rosario Maglio 7 PERCHE BREVETTARE ? I brevetti danno valore aggiunto ad una organizzazione, fornendo un vantaggio competitivo: Esclusiva commerciale per un periodo di tempo limitato (durata del brevetto = 20 anni dal deposito) La ricerca in settori ad alto costo/ rischio non riesce a dare ritorni appropriati in mancanza di tale vantaggio competitivo. Biotech / biopharma sono settori ad alto costo/ rischio Risultati della ricerca nel settore biotech /biopharma devono essere protetti (se lorganizzazione interessata ad ottenere ritorni)

    8. Avv. Rosario Maglio 8 BREVETTARE CONVIENE SIA ALLINVENTORE SIA ALLA COLLETTIVIT

    9. Avv. Rosario Maglio 9

    10. Avv. Rosario Maglio 10 DEFINIZIONE DI BREVETTO Un brevetto un diritto di esclusiva rilasciato da una autorit governativa lUfficio Brevetti Il Titolare acquisisce il diritto di escludere terzi, per un limitato periodo di tempo, nell'ambito del territorio di validit del brevetto, dalla fabbricazione, dallutilizzazione commerciale, dallimportazione delloggetto dell'invenzione Lambito di protezione rapportato a ci che si descritto

    11. Avv. Rosario Maglio 11 DEFINIZIONE IN NEGATIVO DEL BREVETTO Un brevetto non comporta lobbligo di realizzare l'invenzione brevettata, n sempre sufficiente a conferire il diritto di realizzare tale invenzione Un brevetto non unautorizzazione, n a commercializzare, n a utilizzare linvenzione Un brevetto non limita luso a fini sperimentali (non commerciali) dellinvenzione

    12. Avv. Rosario Maglio 12 La scoperta che ha dato inizio alle biotecnologie moderne

    13. Avv. Rosario Maglio 13 Cosa si pu brevettare ? Prodotti: (proteine, anticorpi, animali e piante transgenici, microarrays) Procedimenti di produzione: (con il recepimento di TRIPS rafforzamento dei diritti conferiti con un brevetto di procedimento con lestensione alluso, vendita o importazione del prodotto direttamente ottenuto con il procedimento stesso) Usi Metodi per individuare molecole ad attivit farmacologica: (farmacogenomica)

    14. Avv. Rosario Maglio 14 TUTTI I RISULTATI DELLA RICERCA SONO BREVETTABILI ? NO !

    15. Avv. Rosario Maglio 15 NOVIT rispetto alla tecnica anteriore: non accessibili liberamente in alcun modo, da alcun soggetto e in alcun territorio del nostro pianeta ATTIVIT INVENTIVA individuante una soluzione tecnica in una maniera non ovviamente deducibile dalla tecnica anteriore, per un esperto medio del settore al quale le ricerche appartengono APPLICABILIT INDUSTRIALE SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE in maniera da poter essere riprodotte dallesperto medio del settore

    16. Avv. Rosario Maglio 16 Quando non contenuto nello stato della tecnica accessibile al pubblico, alla data di deposito della domanda di brevetto

    17. Avv. Rosario Maglio 17 Lo stato della tecnica comprende divulgazioni scritte, orali, presentazioni Internet, accessibili liberamente al pubblico Esso si ferma alla data di deposito e, pertanto, diverso per due domande di brevetto con lo stesso oggetto, che siano state depositate in tempi diversi

    18. Avv. Rosario Maglio 18 Quando, rispetto a quanto noto dallo stato della tecnica, risulta non ovviamente deducibile per un tecnico medio del ramo. Anche modestimiglioramenti dello stato della tecnica possono essere inventivi

    19. Avv. Rosario Maglio 19 QUANDO NELLA DOMANDA DI BREVETTO E INDICATA LA SUA UTILIZZAZIONE

    20. Avv. Rosario Maglio 20 Esempio: Lapplicabilit industriale di una sequenza intera o parziale di un gene deve essere descritta nella domanda di brevetto (ART. 5, 3 Dir. 98/44)

    21. Avv. Rosario Maglio 21 La descrizione deve essere sufficiente e completa al momento del deposito - Non si pu aggiungere nuova materia nel corso della procedura di brevettazione - Non si possono prenotare le invenzioni - Non si possono brevettare le idee

    22. Avv. Rosario Maglio 22 - le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; - i piani, i principi e i metodi per attivit intellettuali, per gioco o per attivit commerciali e i programmi per elaboratori; - le presentazioni di informazioni; - i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; - le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria allordine pubblico o al buon costume.

    23. Avv. Rosario Maglio 23 In campo nazionale - e non solo - assodato che le invenzioni biotecnologiche siano brevettabili (ad esempio realizzazione di nuovi microrganismi, nuovi virus, la decodifica di geni o sequenze degli stessi immediatamente utilizzabili, la produzione di una proteina ecc.) Esistono posizioni molto accese, tuttavia, in merito alla liceit di certi brevetti, ad esempio riguardanti la clonazione umana

    24. Avv. Rosario Maglio 24 Decreto-Legge 10 gennaio 2006, n. 3 CONVERTITO IN LEGGE 22 febbraio 2006, n. 78 recante: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

    25. Avv. Rosario Maglio 25 Ai fini del presente decreto si intende per: a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

    26. Avv. Rosario Maglio 26 Ai fini del presente decreto si intende per: b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

    27. Avv. Rosario Maglio 27

    28. Avv. Rosario Maglio 28 Sono brevettabili purch abbiano i requisiti di novit e originalit e siano suscettibili di applicazione industriale

    29. Avv. Rosario Maglio 29 a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; ovviamente ferma restando la sussistenza dei requisiti di brevettabilit quali la NOVITA, l ORIGINALITA e la SUSCETTIBILITA DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE

    30. Avv. Rosario Maglio 30 b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale; c) qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico gi brevettato;

    31. Avv. Rosario Maglio 31 d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura e' identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'essere umano e' capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non e' in grado di compiere;

    32. Avv. Rosario Maglio 32 e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non e' limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata variet vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalit previste dall'articolo 5, comma

    33. Avv. Rosario Maglio 33 a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonch la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignit e l'integrit dell'essere umano e dell'ambiente

    34. Avv. Rosario Maglio 34 b) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

    35. Avv. Rosario Maglio 35 c) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e' contrario alla dignit umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversit ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformit ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di propriet intellettuale attinenti al commercio (TRIPS Marrakech, 15.04.1994)

    36. Avv. Rosario Maglio 36 Tale esclusione riguarda in particolare: 1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalit della clonazione; 2) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica germinale dell'essere umano; 3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane; 4) i procedimenti di modificazione dell'identit genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilit medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonch gli animali risultanti da tali procedimenti; 5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalit eugenetiche e non diagnostiche;

    37. Avv. Rosario Maglio 37 d) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza e' considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

    38. Avv. Rosario Maglio 38 e) le varieta' vegetali e le razze animali, nonche' i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali; f) le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta' vegetale, anche se detta modifica e' il frutto di procedimento di ingegneria genetica;

    39. Avv. Rosario Maglio 39

    40. Avv. Rosario Maglio 40

    41. Avv. Rosario Maglio 41 L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilit di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), pu richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie

    42. Avv. Rosario Maglio 42 La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e' dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale e' stato isolato

    43. Avv. Rosario Maglio 43 La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui e' stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente

    44. Avv. Rosario Maglio 44 La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie

    45. Avv. Rosario Maglio 45 GLI ATTI GIURIDICI E LE OPERAZIONI NEGOZIALI COMPIUTI IN VIOLAZIONE DEI DIVIETI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO SONO NULLI

    46. 46

More Related