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INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI. Lorenzo Benatti Parma, 25 marzo 2014. Un vostro debitore non paga, cosa si può fare?. Lasciare perdere. Assoldare una squadra di rugby. Mettersi nelle mani di un legale. Per fare cosa? Un’esecuzione? Ma se il debitore è in crisi ….

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INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

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Presentation Transcript


  1. INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Lorenzo Benatti Parma, 25 marzo 2014

  2. Un vostro debitore non paga, cosa si può fare? • Lasciare perdere. • Assoldare una squadra di rugby. • Mettersi nelle mani di un legale. • Per fare cosa? • Un’esecuzione? • Ma se il debitore è in crisi ….

  3. Azione sui beni del debitore • Si definisce «azione esecutiva». • Quella individuale (proposta da singoli creditori) è disciplinata dal c.p.c. • Per poterla attuare occorre disporre di un titolo esecutivo (non basta una fattura od un altro documento che attesti l’esistenza del credito).

  4. Titolo esecutivo • Cambiale – assegno. • Ruolo Equitalia. • Sentenza passata in giudicato. • Decreto ingiuntivo non opposto. • Sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva.

  5. Decreto ingiuntivo • Si richiede a un giudice di ingiungere al debitore di pagare. • Basta documentare credito (agevole tra imprenditori commerciali). • Quaranta giorni dalla notifica per opporsi. • Se il debitore fa opposizione la procedura si trasforma in un processo ordinario.

  6. Processo ordinario • Citazione controparte, • Udienze davanti al Tribunale (giudice monocratico). • Generalmente la sentenza non arriva prima di 4 anni. • Provvisoria esecutività? • Impugnazione in Corte d’Appello e poi in Cassazione. In tutto occorrono dai 15 ai 20 anni.

  7. Fasi azione esecutiva • Ottenuto un titolo esecutivo: • Notifica precetto. • Pignoramento. Può riguardare: • beni mobili presso il debitore o presso terzi, • immobili, • crediti. • Vendita all’asta o a mezzo IVG. • Tempo diversi anni, ma nel frattempo i beni sono pignorati.

  8. Caratteristiche azione individuale • Ha ad oggetto solo i beni e i diritti in concreto pignorati. • Ogni esecuzione è un procedimento a sé e si svolge davanti al giudice di volta in volta competente. • Sono esclusi i diritti potestativi: il debitore può esercitare il diritto di riscatto, di opzione o di prelazione, il creditore potrà agire solo successivamente sui beni riscattati, acquistati, ecc. • I beni sono affidati in custodia ad un soggetto (terzo o il debitore stesso) che non può compiere atti di amministrazione su di essi.

  9. La vostra attività è in crisi • Non avete più liquidità. • Le banche hanno chiuso (repentinamente) i cordoni della borsa. • Qualche fornitore comincia a perdere la pazienza e parte con un decreto ingiuntivo.

  10. Quali spazi per debitore? • Quali spazi di manovra rimangono al debitore? • Per poter rilanciare l’impresa? • Per salvarne almeno la struttura aziendale? • Per uscire di scena in modo “incruento”?

  11. Il sistema basato sull’esecuzione individuale appare insoddisfacente • Il debitore viene definitivamente stroncato. • Conduce alla disgregazione degli apparati produttivi anche se potenzialmente risanabili. • Il creditore non riceve soddisfazione o comunque riceve una soddisfazione limitata e tardiva e sostiene ingenti spese. • La gestione della crisi attraverso esecuzioni individuali finisce per avvantaggiare alcuni creditori rispetto agli altri.

  12. Gestione della crisi • Gestione della crisi dell’impresa anziché dei singoli rapporti di credito. • Accordi con i creditori, • Conclusi in ambito privatistico, • Accordi stragiudiziali, • Accordi di ristrutturazione del debito, • Procedura da sovraindebitamento (soggetti non fallibili). • Conclusi in ambito pubblicistico: concordato preventivo, • Procedure di legge, • Fallimento per imprenditori, • Liquidazione coatta amministrativa per enti pubblici e soggetti sottoposti a controllo pubblico, • Amministrazione straordinaria per grandi imprese (Prodi bis e Marzano).

  13. Concordato/fallimento • La soluzione concordataria implica la volontà o quanto meno l’adesione dell’imprenditore. • Quando questa manchi l’unica strada possibile (per i creditori) è il fallimento, ma per dichiarare il fallimento ci sono delle condizioni (o meglio dei presupposti).

  14. Possibili esiti • Risanamento, è difficile che si realizzi perché la denuncia dell’insolvenza è spesso tardiva. • Cessione azienda (si consegue avviamento). • Liquidazione atomistica (generalmente si ricava poco).

  15. Posizione imprenditore • Imprenditore in senso giuridico: • Impresa individuale: persona fisica, • Società: società stessa. • Imprenditore in senso economico: • Impresa individuale: coincide con imprenditore in senso giuridico, • Società: socio o gruppo di soci di riferimento.

  16. Espulsione imprenditore • Il fallimento conduce generalmente all’espulsione dell’imprenditore giuridico. • Anche le soluzioni concordatarie in generale conducono all’espulsione dell’imprenditore. • Attenzione alla sindrome della fenice: invece dell’espulsione dell’imprenditore si realizza quella dei debiti dall’impresa.

  17. Finalità procedure concorsuali • Soddisfare i creditori (par condicio)? • Regolare la crisi? • La disciplina propone soluzioni concordatarie di tanti tipi. Sono i creditori a dover decidere, il giudice è garante della legalità. • Quello della par condicio non è mai stato il vero scopo, perché in realtà vige la regola della graduazione dei crediti (2741, 2768, 2777, 2778, 2780, ecc.), E’ principio difficilmente compatibile con le soluzioni concordatarie.

  18. Evoluzione storica legislazione sulla crisi • Legge fallimentare 1942: la procedura principale è il fallimento, le altre (concordato preventivo e amm. Controllata) sono procedure minori, cui si può accedere solo in presenza di requisiti molto rigorosi. • Riforma del 2005: il concordato diventa la prima scelta (si vuole deflazionare il ricorso al fallimento e cercare di salvare i complessi aziendali dove possibile). • Riforme successive per potenziare il CP: introduzione silenzio assenso nella votazione del CP, introduzione del concordato in bianco. • Riforma 2013 per evitare abuso concordato in bianco.

  19. La dinamica dei fallimentidal 2002 ad oggi Forme giuridiche maggiormente colpite: tutte, principalmente società di capitali Settori maggiormente colpiti: industria (Made in Italy), edile e servizi Fascia più colpita: Settentrione Dimensioni: principalmente PMI Problematiche: la durata media dei fallimenti il licenziamento degli addetti

  20. La dinamica dei concordati preventividal 2002 ad oggi

  21. INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it

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