130 likes | 320 Vues
Le clausole contrattuali a tutela del credito: Il contratto di compravendita. Relatore: Avv. Francesco Cislaghi. Gli elementi essenziali del contratto. 1. A c c o r d o. tra le parti: manifestazione di volontà.
E N D
Le clausole contrattuali a tutela del credito: Il contratto di compravendita Relatore: Avv. Francesco Cislaghi
Gli elementi essenziali del contratto 1. A c c o r d o tra le parti: manifestazione di volontà 2. Causa: motivazioni che determinano la convenienza alla stipula di un contratto 3. Oggetto: il contenuto dell’accordo (compravendita – consegna del bene contro il pagamento del prezzo) 4. F o r m a : modalità di conclusione dell’accordo (verbale o forma scritta)
Accordo e Forma • Indicazione delle parti del contratto • Ragione sociale • Codice Fiscale • Menzione specifica del legale rappresentante o dei poteri del sottoscrittore • Manifestazione chiara della volontà relativa alle reciproche obbligazioni • Termini temporali • Modalità di adempimento • Clausole generali (comprese le vessatorie ex artt. 1341 e 1342 cc) • Forma scritta • Obbligatoria (art. 1350 c.c.) • in funzione di prova scritta dell’esistenza del credito • Sottoscrizione • Firma • Timbro
Oggetto • Possibile • Lecito • Determinato • Determinabile
Il contratto di compravendita PROPRIETÀ PREZZO Obbligazioni del venditore: consegnare la cosa far acquistare la proprietà garantire evizione e vizi • Obbligazioni dell’acquirente: • pagamento del prezzo
La conclusione dell’accordo • Individuazione del bene/dei beni • Termini di consegna • Determinazione del prezzo • Termini di pagamento CONTRATTO BILATERALE ORDINE + ESECUZIONE (Art. 1327 c.c. – notizia dell’inizio dell’esecuzione) LA FORMA SCRITTA TUTELA MAGGIORMENTE IL CREDITO DEL PREZZO (presupposto necessario per procedere in via monitoria) (1)
L’esecuzione dell’accordo – la consegna La consegna del bene: Il ritiro presso il luogo di perfezionamento dell’accordo Quietanza di ritiro (di norma non necessaria per contemporaneità del pagamento) Consegna al compratore DDT firmato dall’acquirente Consegna al vettore DDT sottoscritti dal vettore (art. 1510 II comma C.C.) LA PROVA SCRITTA DELL’ESECUZIONE TUTELA MAGGIORMENTE IL CREDITO DEL PREZZO (presupposto necessario per procedere in via monitoria) (2)
L’esecuzione dell’accordo – Il pagamento Il pagamento del prezzo: Contante Ri.Ba Bonifico Bancario Assegno POSSONO COSTITUIRE TITOLI ESECUTIVI PER IL RECUPERO COATTO DEL CREDITO Cambiale
Questioni soggettive • Contratto tra soggetti commerciali • Applicabilità del D.Lgs 231/02 • No messa in mora • Interessi maggiorati • Imputazione delle spese legali al debitore • Contratto con il consumatore • Applicabilità del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/05 ) • Maggior tutela dell’acquirente • Diritto alla sostituzione • Termini dilatati per la denuncia dei vizi
Le patologie dell’accordo – I VIZI Compravendita tra professionisti Denuncia dei vizi entro 8 giorni dalla scoperta (termine di decadenza) Prescrizione dell’azione – 1 anno (con obbligo di denuncia) Dopo denuncia possibilità di far valere i vizi in via di eccezione Il contratto con il consumatore Denuncia dei vizi entro 60 giorni dalla scoperta (termine di decadenza) Prescrizione dell’azione – 2 anni (con obbligo di denuncia) Dopo denuncia possibilità di far valere i vizi in via di eccezione ALIUD PRO ALIO
Tipi particolari di compravendita Vendita di beni mobili Vendita di beni immobili Somministrazione (La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di beni) Vendita con patto di riscatto (Nella vendita a rate con riserva della proprietà , il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo , ma assume i rischi dal momento della consegna.) Vendita su documenti (Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi)
COMPRAVENDITA E CREDITO • La tutela del credito derivante dal contratto di compravendita è essenzialmente legata a tre elementi: • Prova dell’esistenza dell’accordo (contratto) • Prova dell’avvenuta fornitura della prestazione (DDT) • Assenza di contestazioni (verifica dello storico del rapporto)
20122 Milano – Via Pietro Cossa n.2 Tel: +39 02 36709728 Fax: +39 02 36709729 Stock Exchange Building N. 528 Pudong Road, Shanghai. Mobile China + 8613917270348