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Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura Area tecnica e di autorizzazione

Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura Area tecnica e di autorizzazione. La riforma di medio termine della PAC. Andrea Comacchio. LA RIFORMA NEL COMPLESSO. Normativa sui pagamenti diretti che include: Regime di pagamento unico (disaccoppiamento) Nuovi strumenti finanziari

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Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura Area tecnica e di autorizzazione

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Presentation Transcript


  1. Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura Area tecnica e di autorizzazione La riforma di medio termine della PAC Andrea Comacchio

  2. LA RIFORMA NEL COMPLESSO • Normativa sui pagamenti diretti che include: • Regime di pagamento unico (disaccoppiamento) • Nuovi strumenti finanziari • Modulazione • Disciplina finanziaria • Condizionalità • SIGC • Sviluppo rurale • Riforma delle OCM

  3. DISACCOPPIAMENTO – RPU Elenco prodotti sottoposti a disaccoppiamento degli aiuti : • Cereali, oleaginose, proteaginose, lino, canapa • supplemento per il grano duro • patate da fecola • leguminose da granella • riso • foraggi essiccati • bovini, ovini e caprini • latte dal 2007 (o 2005-2006) • luppolo dal 2005 o 2006 • Tabacco/olio d’oliva/cotone (dal 2006)

  4. DISACCOPPIAMENTO – RPU • E’ fissato, per ciascuno Stato membro un massimale (plafond) degli importi pagabili per anno; • Gli aiuti non sono più collegati al tipo di produzione, ma • Agli agricoltori sono assegnati dei “titoli” all’aiuto, nel rispetto del massimale nazionale, che abbinati ad una superficie ammissibile o all’attività zootecnica danno diritto al premio nel rispetto di determinate condizioni

  5. LA RIFORMA - OPZIONI • Diverse opzioni, lasciate alla discrezione degli Stati membri, da comunicare alla UE entro il 31 luglio dell’anno che precede l’effettiva applicazione, es. • Anno di prima applicazione; • Modello storico o regionalizzato; • Disaccoppiamento totale o parziale; • Riserva nazionale o regionale • Applicazione art. 69 del regolamento • Ecc.

  6. LE OPZIONI – ITALIADM 5 agosto 2004 • Applicazione dal primo gennaio 2005 • Pagamento unico secondo il modello « storico »; • Disaccoppiamento totale per seminativi, carni bovine ed ovicaprine; • Pagamento diretto sementi certificate interamente accoppiato; • Anticipo del disaccoppiamento per il settore latte dal 2006 • Riserva nazionale • Ricognizione preventiva (AGEA)

  7. LE OPZIONI - ITALIA Applicazione art. 69 del regolamento mediante una trattenuta sul massimale nazionale (art. 41 del reg.): • dell’8% della componente settoriale seminativi, • del 7% della componente settoriale carni bovine • del 5 % della componente settoriale ovicaprini

  8. LE OPZIONI - ITALIA Applicazione art. 69 del regolamento mediante un pagamento supplementare (per Ha o capo): • (seminativi) agli agricoltori che utilizzano sementi certificate per la coltivazione di particolari varietà e che adottino modalità di certificazione, tecniche di coltivazione, stoccaggio, ed altre pratiche produttive tali da corrispondere a caratteristiche qualitative richieste dal mercato e che favoriscono la commercializzazione. • (carni bovine) agli allevatori di vacche nutrici e/o di bovini allevati secondo disciplinare di etichettatura o metodo biologico. • (carni ovine e caprine) agli allevatori singoli e associati con più di 50 capi

  9. RPU - MODELLO STORICO • Solo un agricoltore “attivo” puo accedere ai diritti (ammissibilità: art 33): • Coloro che hanno ricevuto aiuti diretti nel periodo di rif. (all. VI) • Successione • Modifiche forma giuridica, fusioni e scissioni • Riserva nazionale • Acquisto

  10. RPU - MODELLO STORICO • Periodo di rifer./importo di rifer.: Diritti calcolati sulla base degli importi in aiuti diretti “aggiustati” (2000-2002) divisi per la superficie “premiata” (incluse le foraggere) (art 37-38, 43) (all. VII)

  11. RPU - MODELLO STORICO Es. un agricoltore ha coltivato nei tre anni mediamente 10 ettari di seminativi e ha ricevuto premi per 25 bovini maschi l’anno; l’importo di riferimento (medio annuo), a titolo di esempio, è pari a 7.500 €: L’agricoltore riceverà 10 titoli da 750€ l’uno

  12. RPU - MODELLO STORICO • Agricoltore che inizia l’attività nel periodo di riferimento L’agricoltore riceverà 11 titoli (vincolati) da 400 € l’uno

  13. RPU - MODELLO STORICO • Calcolo dell’importo di riferimento provvisorio. • Taglio dell’importo di riferimento per rispettare il massimale nazionale adattato, considerati gli articoli 69 (tipi specifici di agricoltura) e 70 (sementi). • Taglio dell’importo per alimentare la riserva nazionale. • Definizione finale dell’importo di riferimento. • Detrazione delle percentuali previste dall’applicazione della modulazione (articolo 10 del regolamento (CE) 1782/2003). • Erogazione dell’aiuto supplementare previsto all’articolo 12 del regolamento (CE) 1782/2003.

  14. RPU - MODELLO STORICO • esercizio del diritto: deve accompagnarsi ad una parcella ammissibile all’aiuto (qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli) (art 44) • regola dei 10 mesi (art.46) dall’11 novembre (DM 5/8/04)

  15. RPU – Modello storico • E’ necessario presentare una domanda annuale e dimostrare di condurre un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero dei titoli di cui si dispone. • Le superfici oggetto di pagamento disaccoppiato possono essere destinate a qualsiasi utilizzo agricolo tranne che: • alle coltivazioni permanenti • alle orticole, comprese le patate da consumo. • E’ consentito anche non coltivare la superficie ma in tal caso è necessario garantire comunque la manutenzione agronomica del fondo. • Il percepimento di pagamenti disaccoppiati zootecnici non richiede necessariamente l’attività di allevamento.

  16. Diritti all’aiuto • Storici (standard, di ritiro, soggetti a condiz. partic.) • Storici vincolati (standard, di ritiro, soggetti a condiz. partic.) • Da riserva (agricoltore « nuovo », agricoltore in situazioni particolari, agricoltore con sup. sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo pubblici)

  17. Regime di pagamento unico • Diritti sottoposti a condizioni particolari: • Aiuti diretti « senza terra » (art 47) • Regola dei 5000 EUR (art 48) • Condizioni speciali: 50% attività agricola espressa in UBA (art 49) • Premi lattiero-caseari (art 50)

  18. La Riserva Nazionale - cos’è • Riserva nazionale: è una parte del plafond nazionale che viene destinato alla costituzione di titoli per gli agricoltori che si troverebbero ad avere oggi un’azienda senza rendita o con una rendita insufficiente.

  19. La Riserva Nazionale – a chi è destinata • Agricoltori che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2002 • Agricoltori in situazioni particolari: • Ha ricevuto (gratuitamente, per affitto o per successione) un azienda data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento... • Ha effettuato investimenti in capacità di produzione o ha acquistato terreni(eleggibili) entro il 29 settembre 2003….. (15/5/04) • Ha preso in affitto per un periodo di sei anni o più un’azienda... • Ha acquistato un’azienda il cui terreno era stato affittato nel triennio di riferimento • Ha preso parte a programmi nazionali di riorientamento della produzione nel corso del periodo di riferimento… • Ha risolto un contenzioso con l’amministrazione relativo al periodo di riferimento dopo l’assegnazione dei titoli… • Agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento

  20. La Riserva Nazionale – come si alimenta • Differenza tra massimale finanziario e titoli calcolati • Titoli non attivati • Titoli non utilizzati • Dopo 3 anni i titoli storici • Subito i titoli da riserva non utilizzati • Titoli “restituiti” • Riduzione lineare fino al 3% dei titoli • Ulteriore riduzione lineare se la riserva non basta a soddisfare tutte le richieste di cui ai punti 1 e 2 della precedente diapositiva • Trattenute da cessioni

  21. La Riserva Nazionale – come si usa I titoli da riserva sono determinati dallo Stato membro sulla base delle superfici dichiarate dai richiedenti e distribuendo l’importo della riserva avendo come limite l’importo medio dei titoli nella regione (DA DEFINIRE) su cui insistono le superfici oggetto della richiesta I titoli da riserva non possono essere venduti per cinque anni e non possono rimanere inutilizzati per lo stesso periodo

  22. Fissazione dei titoli • Con la presentazione della domanda di aiuto nel primo anno i “titoli” all’aiuto vengono fissati; • I titoli non utilizzati per tre anni confluiscono alla riserva nazionale (rotazione) • I titoli possono essere trasferiti con o senza terra • Per essere trasferiti senza terra devono essere utilizzati almeno per l’80% in un anno civile

  23. Trasferimentodei titoli • No sistema amministrativo di cessione dei diritti (semplice notifica) (art 25) • Con la terra (affitto o vendita) • Senza terra (solo vendita) • Regola dell’80% • Clausola contrattuale • Trattenuta sulla vendita • Guadagni eccezionali

  24. GESTIONE DIRITTI - ESEMPIO • L‘agricoltore ha ricevuto pagamenti diretti annui pari € 7.500 (importo di riferimento) • di cui 25 ha hanno generato pagamenti diretti (area di riferimento) • L‘agricoltore lavora 36 Ha di terreno eligibile • L‘importo di riferimento di € 7.500 viene diviso per l‘area di riferimento di 25 ha e genera 25 titoli di pagamentoi dell‘importo unitario di € 300. • L‘agricoltore prende pagamenti per i suoi 25 titolisolo se ha 25 Ha di terreno eligibile.

  25. Esempio • Questo agricoltore può cedere fino a 11 ha senza ridurre il suo pagamento aziendale (7.500 €)

  26. Esempio • Questo agricoltore può cedere fino a 11 ha senza ridurre il suo pagamento aziendale (7.500 €) • Se l‘agricoltore cede più di questi 11 ha, ad es. Altri 5 a causa della fine di un contratto d‘affitto

  27. Esempio • Questo agricoltore può cedere fino a 11 ha senza ridurre il suo pagamento aziendale (7.500 €) • Se l‘agricoltore cede più di questi 11 ha, ad es. Altri 5 a causa della fine di un contratto d‘affitto • Avrà solo 20 ha di terreno ammissibile. Significa che 5 titoli all‘aiutorimangono inutilizzati. • Per questi titoli inutilizzati avrà due opzioni • Può cederli ad un altro agricoltore

  28. Esempio • Questo agricoltore può cedere fino a 11 ha senza ridurre il suo pagamento aziendale (7.500 €) • Avrà solo 20 ha di terreno ammissibile. Significa che 5 titoli all‘aiutorimangono inutilizzati • Se l‘agricoltore cede più di questi 11 ha, ad es. Altri 5 a causa della fine di un contratto d‘affitto • , • Per questi titoli inutilizzati avrà due opzioni • Può cederli ad un altro agricoltore

  29. Esempio • Questo agricoltore può cedere fino a 11 ha senza ridurre il suo pagamento aziendale (7.500 €) • Avrà solo 20 ha di terreno ammissibile. Significa che 5 titoli all‘aiutorimangono inutilizzati • Se l‘agricoltore cede più di questi 11 ha, ad es. Altri 5 a causa della fine di un contratto d‘affitto • Per questi titoli inutilizzati avrà due opzioni • Può cederli ad un altro agricoltore • Oppure recuperare terreno ammissibile

  30. Esempio • Questo agricoltore può cedere fino a 11 ha senza ridurre il suo pagamento aziendale (7.500 €) • Avrà solo 20 ha di terreno ammissibile. Significa che 5 titoli all‘aiutorimangono inutilizzati • Se l‘agricoltore cede più di questi 11 ha, ad es. Altri 5 a causa della fine di un contratto d‘affitto • Per questi titoli inutilizzati avrà due opzioni • Può cederli ad un altro agricoltore • Oppure recuperare terreno ammissibile

  31. Termini applicazione RPU

  32. Ricognizione preventiva • Prevista dall’articolo 12 del reg. CE n. 795/2005 per identificare gli agricoltori ammissibili e individuare le superfici e gli importi di riferimento provvisori • Affidata ad AGEA (DDMM 20/7/04 e 5/8/04)

  33. Ricognizione preventiva: finalità • comunicare agli agricoltori la situazione del periodo di riferimento così come risultante nelle basi dati del SIAN. • definire gli aventi diritto ai sensi dell’art. 33 del reg. (CE) 1782/2003, • registrare le trasformazioni aziendali intervenute durante e successivamente al triennio di riferimento. • le eventuali variazioni che intervengano dopo la data conclusione della ricognizione ed entro la data di termine per la presentazione della domanda di accesso al regime di interventi unico, potranno essere comunicate con la domanda stessa.

  34. Ricognizione preventiva: attività • AGEA ha inviato una comunicazione ai produttori “storici” e a quelli “nuovi” (2003 – 2004) • il produttore verifica i dati e: • conferma la correttezza o; • richiede di registrare le variazioni intervenute

  35. Ricognizione preventiva: registrazione conferme e variazioni IL PRODUTTORE PUO’: • recarsi entro il 10 dicembre 2004 presso il CAA cui ha conferito o intende conferire mandato; • firmare o compilare (variazione) il quadro D del modello della comunicazione e inviarlo entro il 10 dicembre ad Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura C.P. 14326, 00100 Roma. • Vale il silenzio assenso

  36. Ricognizione preventiva: eventi da registrare nel SIAN Devono essere registrate: • conferma dei dati comunicati, • cambiamenti di stato aziendale (modifiche stato giuridico, fusioni, scissioni, successioni) intercorse nel periodo di riferimento e successivamente allo stesso, • informazioni relative alle circostanze eccezionali modificanti i dati del periodo di riferimento

  37. Ricognizione preventiva:Variazioni aziendali • Successione • Mortis causa • Anticipata (trasf. a eredi legittimi) • Fusione aziendale • Scissione aziendale

  38. Ricognizione preventiva:Variazioni aziendali • Cambiamenti di forma giuridica o denominazione • Trasformazione ditta individuale in società o in impresa familiare • Trasformazione da società in ditta individuale • Trasformazione di forma societaria • Cambio di denominazione • (cambio di intestatario della ditta individuale)

  39. Ricognizione preventiva: cause di forza maggiore (DM 20/7/04) • Incapacità professionale di lunga durata dell’agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare • Calamità naturale • Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento • Epizoozia sul patrimonio zootecnico • Vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio • Furto di animali • Incendio doloso di terzi della produzione o di parti dell'azienda agricola • sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari • sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio • Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole • Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i premi comunitari per colpa di terzi

  40. Condizionalità • Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare: • i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III, e • a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali (allegato IV).

  41. ALLEGATO III • I criteri di gestione obbligatori sono prescritti dalla normativa comunitaria e riguardano (art 4): • sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, • ambiente, • benessere degli animali.

  42. ALLEGATO III • Criteri • Direttamente applicabili all’agricoltore • Incidenza sui pagamenti diretti • Calendario attuazione (2005 – 2006 –2007) • Natura degli standards: • Regol. (versione in vigore) • Dirett. (versione attuata dagli SM)

  43. Obiettivo Erosione del suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee Sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche Struttura del suolo: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate Livello minimo di mantenimento: Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat Norme Copertura minima del suolo Minima gestione delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche Mantenimento terrazzamenti Norme inerenti alla rotazione delle colture ove necessario Gestione delle stoppie Uso adeguato delle macchine Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati Protezione del pascolo permanente Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli ALLEGATO IV

  44. Riduzione o esclusione • Responsabilità diretta dell’agricoltore: “In caso d'inosservanza in conseguenza di un'azione o di un'omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore,” relativa a • a) un'attività agricola, o • b) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, comprese le parcelle messe a riposo. • “Base imponibile”: l'ammontare complessivo dei pagamenti diretti corrisposti nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza • “Sanzioni”: • Negligenza: non più del 5 % e, in caso di recidiva, del 15 %. • infrazione dolosa: la percentuale di riduzione non meno del 20 % e fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere inflitte per uno o più anni civili. • In ogni caso, l'ammontare complessivo nell'arco di un anno civile non deve essere superiore all'importo totale dei pagamenti diretti. • modalità d'applicazione: gravità, portata, durata e frequenza

  45. Modulazione • Principio di base: Tutti gli importi dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali: (Art. 10) - 2005: 3 %,- 2006: 4 %,- 2007: 5 %,- 2008: 5 %,- 2009: 5 %,- 2010: 5 %,- 2011: 5 %,- 2012: 5 %.

  46. Modulazione • Obiettivo: finanziare sviluppo rurale • Ridistribuzione: • 1 pt % allo Stato membro in cui gli importi corrispondenti si sono resi disponibili. • Gli importi restanti: agli Stati membri sulla base dei seguenti criteri: • superficie agricola, • occupazione nel settore agricolo, • prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto. • Riserva: 80 % degli importi totali resi disponibili resta nello Stato membro. • Deroga segale (90% di cui 10 in regioni interessate) • Deroga RUP e isole dell'Egeo.

  47. Modulazione • Aiuto supplementare • Ragioni finanziarie • Rimborso nei limiti di una franchigia dei primi 5000 EUR di pagamenti diretti o importo inferiore. • Limiti: massimali di cui all'allegato II. (riduzione lineare) • A partire dal bilancio 2007 la Commissione riesamina (comitato gestione) i massimali fissati nell'allegato II per tener conto delle modifiche strutturali delle aziende.

  48. Disciplina finanziaria • A partire dal bilancio 2007, strumento per garantire rispetto dei plafond di Bruxelles • adattamento dei pagamenti diretti quando le previsioni indicano che gli importi previsti alla voce 1a, tenendo conto di un margine di 300 milioni di EUR al di sotto degli importi previsti e prima dell'applicazione della modulazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, saranno superati in un determinato esercizio finanziario. • Fatte salve le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. • Procedura: Consiglio, su proposta Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile per il quale si applicano gli adattamenti, fissa tali adattamenti al più tardi il 30 giugno dell'anno civile stesso.

  49. Sistema di consulenza aziendale • Facoltativo per lo SM fino al 2007 • Finalità: attività di consulenza come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1 • Operatori: una o più autorità designate o enti privati. • Condizioni: • Sistema volontario per gli agricoltori • Priorità eventuale per coloro che ricevono più di 15000 EUR l'anno in pagamenti diretti. • Obbligo confidenzialità a carico degli enti privati e delle autorità designate • Riesame: entro il 31.12.2010 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del sistema corredata, se necessario, di proposte adeguate per renderlo obbligatorio.

  50. Sistema integrato di gestione e di controllo • Status quo • Cross compliance • Diritti all’aiuto

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