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L’ISE compartecipazione ed equità A cura di Bruno Pierozzi Dip. Economia fisco economia e Progetti europei Spi Cgil naz. La nascita dell’ indicatore della situazione economica. L’ISE prende avvio con la Legge 449/97 (Finanziaria ’98) Art.59 commi 52 - 52
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L’ISE compartecipazione ed equitàA cura di Bruno PierozziDip. Economia fisco economia e Progetti europei Spi Cgil naz.
La nascita dell’ indicatore della situazione economica • L’ISE prende avvio con la Legge 449/97 (Finanziaria ’98) • Art.59 commi 52 - 52 • Sperimentazione avviata con il D.L. 109/98 • DPCM 221/99 • Dlgs 130/00 • Dpcm 242/01 • Dpcm 18-5-01
L’ISE e L’ISEE • L'ISE – indicatore situazione economica • è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare. • L'ISEE–indicatore situazione economica equivalente • scaturisce invece dal rapporto tra l'Ise e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.
La legge 328/00 di riforma dei servizi sociali e la compartecipazione Legge 328/00 art. 25 (Accertamento della condizione economica del richiedente) “Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n° 130”
Le politiche dei servizi socio-assistenziali e l’ISEE • Lo scopo è di avviare il passaggio ad una nuova fase nella gestione dello Stato sociale superando l’assistenzialismo • L’ISE è lo strumento che si basa su: • UNIVERSALISMO> nell’accesso • COMPARTECIPAZIONE > per chi ha un reddito e patrimonio superiore ad una soglia individuata come esente • L’ISE NON E’: • né uno strumento per il contenimento delle spese di bilancio degli enti erogatori • né uno strumento di politica fiscale
Elementi costitutivi dell’ISE • NUCLEO FAMILIARE • INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE • INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE • SCALA DI EQUIVALENZA • DICHIARAZIONE UNICA • PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
La composizione del nucleo familiare 1 LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE Si individua in generale come nucleo familiare ilnucleo familiareconviventeovvero la famiglia anagrafica come rilevata dall’anagrafe comunale.
La composizione del nucleo familiare 2 Sono componenti il nucleo familiare:1) soggetti componenti la famiglia anagrafica (agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune).Non rientrano nei vincoli affettivi i rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità) o rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale (es. collaborazione familiare). I nuclei familiari residenti in coabitazione senza rapporti di parentela, affinità ovvero non legati da vincoli affettivi (due o più colleghi che convivono per ragioni di economicità) devono attivarsi presso i Comuni per ottenere stati di famiglia separati, altrimenti fanno parte dello stesso nucleo familiare.2) i soggetti a carico ai fini Irpef, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico (…)
ISE– la componente reddituale • il reddito è dato dalla somma dei redditi e dai rendimenti delle attività finanziarie (“patrimonio mobiliare”) di ogni componente il nucleo familiare. • dal totale dei redditi si detrae l’eventuale canone annuo di affitto dell’abitazione principale del nucleo familiare, fino ad un ammontare massimo di (euro 5.164,57). • per i soli imprenditori agricoli, si detrarranno i redditi agrari sostituendoli con il valore della base imponibile ai fini dell’IRAP.
L’ISE – il patrimonio immobiliare • Il patrimonio immobiliare • valutato è formato dai terreni, fabbricati, compresa la casa di abitazione e aree edificabili intestati a persone fisiche diverse da imprese. Il valore di riferimento è quello definito ai fini del pagamento dell’ICI; da questo è ammesso in detrazione, fino a concorrenza, l’ammontare della quota capitale dell’eventuale mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile o la costruzione del fabbricato alla stessa data alla quale si riferisce la valutazione
L’ISE – il patrimonio mobiliare • Il patrimonio mobiliare • intestato a persone fisiche diverse da imprese, preso a riferimento, è costituito da: depositi e C/C bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di OICR Organismi di Investimento Collettivo del Risparmi e SICAV (Società di investimento a capitale variabile), partecipazioni azionarie e masse patrimoniali affidate in gestione a terzi abilitati, imprese individuali, altri strumenti e rapporti finanziari. • La ricchezza finanziaria viene valorizzata in base a quanto prevede l’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 221/99. Verrà anche considerata pro quota il valore di eventuali conti in custodia, amministrazione, deposito presso banche, assicurazioni e/o società finanziarie abilitate, cointestati con altri soggetti anche non facenti parte del nucleo familiare. • Sulla somma dei valori delle componenti patrimoniali si applicano fino a concorrenza per l’intero nucleo familiare le seguenti detrazioni: • a)€. 15.493,71 sul patrimonio mobiliare; • b)€. 51.645,69 sull’immobile adibito ad abitazione del nucleo. La detrazione è alternativa a quella per mutuo ancora acceso sul medesimo immobile. • Il valore del patrimonio netto così ottenuto concorre alla definizione dell’ISEE sommandosi al reddito nella misura del 20%.
dei componenti Parametro 1 1 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 La scala di equivalenza – 1
La scala di equivalenza – 2 • Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente • Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore • Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico • permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. • Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
La formula dell’ISEE L’indicatore può essere espresso con la seguente formula R + (P x Z) ISEE = ---------------- F R= reddito P = patrimonio Z = coefficiente (% percentuale) di ponderazione del patrimonio F = parametro del nucleo famigliare
Servizi e prestazioni per le persone anziane soggetti all’ISEE Servizi e prestazioni per la popolazione anziana a cui applicare L’ISEE • i servizi di assistenza domiciliare semplice; • i servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) per la parte attinente alle prestazioni sociali erogate dal comune, tra i quali in modo particolare i servizi per le persone non autosufficienti; • ricovero in strutture e residenze protette; • esenzioni o agevolazioni sulle imposte, tasse, addizionali e tariffe gestite da enti pubblici, in particolare dall’ente Comune; • interventi di sostegno economico e di reinserimento sociale per le persone anziane in stato di bisogno; • esenzioni o agevolazioni sulle tariffe di enti o aziende private
Il comune principale riferimento istituzionale IL COMUNE COME ENTE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO LA LEGGE 328/00 ART.6 programmazione rete servizi erogazione servizi; prestazioni economiche autorizzazione; accreditamento; vigilanza • PIANI DI ZONA • TITOLO V DELLA COSTITUZIONE ART.118
E’ escluso l’uso dell’ISE per le prestazioni sanitarie • SONO ESCLUSE DALL’ISE LE PRESTAZIONI SANITARIE • COSTITUZIONE Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non Per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Le prestazioni sanitarie secondo la 833/78 • Legge 833/78 art. 3 “La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini.”
Le prestazioni sanitarie secondo la 229/99 • Art. 1 comma 3 Dlgs 229/99 “Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente.” La compartecipazione alla spesa sanitaria avviene attraverso lo strumento dei ticket : nazionali e regionali
Come si finanzia la sanità Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale • Il Servizio sanitario nazionale è finanziato attraverso la fiscalità generale e, in particolare con imposte dirette: • addizionale IRPEF ed IRAP • ed indirette : • compartecipazione all’IVA, accise sulla benzina • il cui gettito rappresenta un’entrata propria delle Regioni, e residuali trasferimenti erariali. Inoltre, le aziende sanitarie locali dispongono di entrate dirette derivanti dai ticket sanitari e dalle prestazioni rese a pagamento.
La povertà in Italia secondo l’Istat 1 • La stima dell’incidenza della povertà relativa (la percentuale di famiglie e di persone povere sul totale delle famiglie e delle persone residenti) vienecalcolata sulla base di una soglia convenzionale (linea di povertà) che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi. • La spesa media mensile per persona rappresenta la soglia di povertà per una famiglia di due componenti che, nel 2007, è risultata pari a 986,35 euro (+1,6% rispetto alla linea del 2006).. Le famiglie composte da due persone che hanno una spesa media mensile pari o inferiore a tale valore vengono quindi classificate come povere.
La povertà in Italia secondo l’Istat 2 • I dati Istat 2008 riferiti al reddito delle famiglie 2007: • famiglie in stato di povertà relativa: 2 milioni 653 mila • rappresentano l’11,11% delle famiglie residenti; • si tratta di 7 milioni 542 mila individui poveri • pari al 12,8% dell’intera popolazione. (12,9 nel 2006)
I redditi esenti dall’Ise • Per gli anziani si individua generalmente la soglia redditiuale di esenzione dall’Ise in rapporto alle maggiorazioni sociali introdotte dalla legge 448/01 • (art. 38) e successive modificazioni • Le prestazioni furono portate a 516,46 euro (6.713,98 annui) per 13 mensilità • L’accordo sul welfare del 23-07-07 ha incrementato a 580 euro mensili l’importo delle maggiorazioni sociali, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2008. • Per l’anno 2009 l’importo mensile massimo con maggiorazione spettante è di euro 594,64
Le modifiche all’Ise proposte dalla Finanziaria 2008 - 1 1 - non è più l’INPS a svolgere il ruolo di gestore dei dati dell’Indicatore della situazione economica bensì l’Agenzia delle Entrate che assume i compiti di verifica dei dati trasmessi dalle amministrazioni o direttamente ad essa. 2 - il richiedente un servizio o prestazione presenta una unica dichiarazione sostitutiva, con validità annuale. 3 - in caso di mutamento della situazione intervenuta nell’anno di validità della domanda, il cittadino ha la facoltà di far rilevare il mutamento delle condizioni reddituali e/o familiari intervenute. 4 - spetta agli enti erogatori delle prestazioni stabilire la decorrenza delle nuove modalità della compartecipazione.
Le modifiche all’Ise della Finanziaria 2008 - 2 5 - La dichiarazione può essere presentata: • A) al comune di riferimento, • B) al CAF, • C) direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, • D) alla sede di competenza territoriale dell’INPS 6 - i soggetti sopra indicati sono tenuti ad inoltrare le informazioni acquisite all’Agenzia delle Entrate. 7 - è altresì consentito al soggetto richiedente la prestazione l’inoltro della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)tramite computer.
Le modifiche all’Ise della Finanziaria 2008 - 3 8 - L’Agenzia delle Entrate determina l’ISEE in relazione ai seguenti elementi: • A) elementi in possesso del sistema informativo dell’anagrafe tributaria • B) i dati autocertificati dal richiedente la prestazione agevolata 9 - L’Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo automatico sulle dichiarazioni autocertificate per valutare omissioni o difformità rispetto agli elementi presenti nelle banche dati. 10 - Gli esiti dei controlli sono comunicati dall’Agenzia delle Entrate, mediante una procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni relative alle domande e nel caso la domanda sia stata presentata direttamente dal richiedente, sono trasmesse al presentatore della DSU, nonché all’Inps.
Le modifiche all’Ise della Finanziaria 2008 - 4 11 - In base alla comunicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate: i comuni, i CAF, l’INPS, e le pubbliche amministrazioni alle quali è stata presentata la DSU, sono tenute a rilasciare l’attestazione con la quale è definito l’ISEE, con tutti gli elementi informativi necessari al calcolo. 12 - Una analoga attestazione è inviata all’Agenzia delle Entrate nel caso di presentazione per via telematica del richiedente il servizio. 13 - L’attestazione riporta anche le eventuali omissioni o difformitàrispetto all’ autodichiarazione. 14 - L’attestazione può essere utilizzata - per il periodo di validità - ai fini di ulteriori richieste di servizi anche dagli altri componenti il nucleo familiare.
Le modifiche all’Ise della Finanziaria 2008 - 5 15 - Nel caso di omissioni o difformità presenti nella dichiarazione il soggetto richiedente un servizio o prestazione ha la facoltà di presentare una nuova DSU, o richiedere la prestazione mediante una attestazione nella quale siano indicate le omissioni o difformità rilevate dal controllo dell’Agenzia delle Entrate. 16 - la dichiarazione è valida per il diritto alla prestazione fatto salvo il diritto dell’ente erogatore di chiedere idonea documentazione per verificare la completezza e veridicità delle informazioni. 17 - Gli enti erogatori i servizieseguono un controllo in forma singola o anche in forma associata sui dati per valutarne la veridicità.
Le modifiche all’Ise della Finanziaria 2008 - 6 18 - In relazione al controllo del patrimonio mobiliare gli operatori degli enti riferiti al comma 6 dell’art. 7 del DPR 605/ 1973 (nota 1) l’Agenzia delle entrate in caso di omissioni o difformità effettua in base alla segnalazione degli operatori una richiesta di ulteriori informazioni utilizzando le procedure informatizzate. 19 - La Guardia di Finanza è chiamata a svolgere nell’ambito delle politiche di accertamentouna verifica selettiva delle posizioni reddituali e patrimoniali dei richiedenti le prestazioni. 20 -I nominativi dei richiedenti prestazioni il cui patrimonio mobiliare risulta non conforme alla dichiarazione sono comunicati alla Guardia di Finanza, per assicurare un efficace controllo.
Le modifiche all’Ise della Finanziaria 2008 - 7 21 - Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero della solidarietà sociale e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro per le politiche della famiglia, e il Ministero della Salute da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della disposizione di legge,sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione (comma 4 lettera b), così come le modalità attuative e il percorso di sperimentazione. 22 - Le modalità di scambio delle informazioni tra Agenzia delle Entrate e INPS sono disciplinate da una apposita convenzione, nel rispetto della disciplina della tutela dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)
Problemi aperti A - modifica del nucleo familiare di riferimento 1 • Nel corso dei recenti anni sono state avanzate proposte di modifica del riferimento al nucleo familiare • Richiesta che l’anziano faccia nucleo a sé • Una bozza di Dpcm fu emanata nel 2004, ma non andò in porto • In numerosi protocolli d’intesa locali riguardanti servizi sociali e assistenziali alla popolazione anziana è stato individuato come riferimento il redito del singolo che usufruisce del servizio richiesto e non del nucleo familiare.
Problemi aperti A - modifica del nucleo familiare di riferimento 2 • Rimangono ancora irrisolte alcune questioni legate alla compartecipazione dei familiari: A - Utilizzo improprio della Legge 3 dicembre 1931, n. 1580. Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali. Gazz. Uff. 8 gennaio 1932, n. 5. B - La normativa ISE ha di fatto annullato il valore di questo provvedimento riferito alle strutture manicomiali, soppresse dalla Legge 13 maggio 1978, n. 180 " Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori " Gazz. Uff. 16 maggio 1978, n. 133. C – La legislazione sociale precedente è superata dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" Gazz. Uff.13 novembre 2000 n. 265 - Supplemento ordinario n. 186
Problemi aperti A - modifica del nucleo familiare di riferimento 3 Legge 328/00 Art. 25. (Accertamento della condizione economica del richiedente) 1. Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Problemi aperti A - modifica del nucleo familiare di riferimento 4 Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 Disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 109 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (in GU 23 maggio 2000, n. 118) Art 3. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:"2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2".
Problemi aperti A - modifica del nucleo familiare di riferimento 5 • 2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge,nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto e' adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281,al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Problemi apertiB – La compartecipazione alla spesa sanitaria • L’ISE è escluso come strumento di valutazione reddituale e patrimoniale ai fini della compartecipazione alla spesa sanitaria. • Sono però già in uso a livello regionale deroghe all’impostazione dell’ISE come definita nella legislazione nazionale. • La Regione Siciliana per prima ha utilizzato l’ISE ai fini della esenzione ai ticket sanitari regionali. • La Regione Liguria nel protocollo d’intesa 2007 sottoscritto tra Regione e sindacati Confederali di Cgil Cisl Uil ha inserito l’utilizzo dell’Ise ai fini della esenzione del versamento dei ticket sui farmaci.
Problemi aperti C – scalini reddituali GRADUALITA DELLA COMPARTECIPAZIONE • l’ISE deve essere graduato in modo progressivo • evitare i “gradini reddituali” netti • Il protocollo d’intesa sull’ISE sottoscritto in Piemonte tra Anci – Legautonomie e Cgil Cisl Uil prevede la “tariffa lineare” per evitare appunto l’effetto distorsivo dei gradini reddituali.
Problemi aperti D - L’ise e il sistema tariffario delle utenze domestiche • L’ISE è utilizzato anche per l’accesso alle agevolazioni tariffarie. • Il regolamento Telecom prevede la riduzione del 50% delle tariffe sulla telefonia fissa per i nuclei familiari che abbiano un anziano con più di 75 anni, o con titolare di pensione di invalidità, o sociale, e un reddito ISEE che non superi 6.713,94 euro annui (maggiorazioni sociali). • L’accesso alla “CARTA ACQUISTI” ai titolari di un Isee inferiore ai 6.000 euro annui. • Nell’ accordo relativo al BONUS ENERGIA l’Autorità dell’Energia prevede un agevolazione tariffaria per le utenze con ISEE non superiore a 7.500 euro annui. • Il limite di questi accordi è che non prevedono un aggiornamento annuale dei redditi di riferimento, rendendo nei fatti esigibile la tariffazione agevolata se non per le fasce vicine alla povertà. • Il rischio evidente è che senza un attento controllo, i benefici vadano a soggetti che non hanno i requisiti, come ad esempio una parte consistente di lavoratori autonomi.
Problemi aperti E - L’informazione Una informazione costante e corretta è fondamentale per il buon utilizzo dell’ISE INFORMAZIONE: • agli enti erogatori • alle parti sociali • ai cittadini
Problemi aperti F - valutazione delle situazioni particolari Valutare i casi particolari in cui l’utilizzo burocratico dell’Ise potrebbe procurare dei danni invece che dei benefici ai richiedenti. Esempio: famiglie che hanno situazioni debitorie • istituzione di commissioni specifiche che valutino le richieste • presenza dei sindacati nelle commissioni locali di verifica sulle situazioni di disagio sociale
Problemi apertiG - Protocolli d’intesa sull’ISE Si ritiene fondamentale generalizzare l’utilizzo dell’ISE quale strumento di compartecipazione alla spesa a questo fine i sindacati confederali e dei pensionati di Cgil Cisl Uil devono: Indirizzare specifiche richieste alle associazioni di rappresentanza degli enti territoriali di generalizzare lo strumento ISE attraverso protocolli d’intesa con: • La Regione- che può emanare una legge regionale di indirizzo • La Provincia> che può prevedere un protocollo di indirizzo su area provinciale • Il Comune > siglando una intesa locale sull’ISE • Le Unioni di comuni> sottoscrivendo protocolli che vincolano i comuni facenti parte la specifica unione territoriale
Alcune proposte per la revisione del sistema ISE - ISEE • Definizione certa degli ambiti della compartecipazione attraverso l’ISE (questione dei servizi sanitari, della fiscalità locale) • Evitare la polverizzazione dei modelli ISE territoriali • Definizione di un modello aggiornato di Ise – Isee in base alla valutazione delle esperienze sviluppate localmente • incrociare dati reddito – patrimonio anche con i consumi (Modello ISEE Campania) • valutare in modo adeguato il costo dell’abitazione per chi è in affitto • evitare comunque una rigidita’ dell’ise che deve mantenere una flessibilità dovuta alle diverse variabili locali: popolazione, redditi, consumi, servizi.
AppendiceRapporto ISE 2006 (1) • Nel 2005 sono state presentate 4,1 milioni di DSU, dato che conferma l’andamento del 2004. • i nuclei familiari interessati sono stati quasi tre milioni e settecentomila comprendente un totale di 11 milioni di individui censiti nel sistema informativo dell’Inps. • La popolazione ISE risulta particolarmente concentrata nel Mezzogiorno, ad aver utilizzato la dichiarazione ISE è una persona su tre
Rapporto ISE 2006 (2) • nel centro è una su otto • una su dieci nel Nord Est • una su dodici nel Nord Ovest
Rapporto ISE 2006 (3) • Le DSU riguardavano nel 2002 per il 70% una sola prestazione • Nel 2004 sono scese alla metà del totale, dunque sono aumentate le richieste annue con una sola domanda • L’indicazione di prestazioni plurime assume particolare rilevanza nel Mezzogiorno, dove più di 600 mila famiglie hanno chiesto più di una prestazione. • la voce più frequente è quella relativa ad “Altre prestazioni economiche assistenziali”.Voce riferita ai trasferimenti monetari soprattutto a livello comunale
Rapporto ISE 2006 (4) • la voce “Altro” è pari al 30,1% del totale ed è triplicata tra il 2003 e il 2004 • Queste due voci nel 2004 sono dunque le principali assieme a quelle relative ai servizi socio-sanitari domiciliari e residenziali, tutti servizi erogati a livello comunale. • Si mantengono invece stabili le domande relative all’assegno per il terzo figlio e l’assegno di maternità, prestazioni gestite a livello nazionale anche se l’iter amministrativo è affidato localmente. • Le domande relative alle prestazioni scolastiche (libri di testo e borse di studio) hanno interessato più di un terzo delle DSU totali. Le domande aventi per oggetto le mense scolastiche hanno interessato una DSU su cinque.
Rapporto ISE 2006 (5) • Analizzando i dati della voce “Altro” delle DSU è emerso un utilizzo dell’Ise, riferito principalmente per regolare l’esenzione dal ticket sanitario in Sicilia • I Tutta Italia le DSU che hanno per oggetto prestazioni sanitarie sono state circa 400 mila nel 2004 di cui i nove decimi in Sicilia e le restanti quasi tutte nel Veneto. • Si riscontra quindi un uso improprio dello strumento ISE che ha come scopo la regolazione della compartecipazione alle sole prestazioni di carattere sociale.
Rapporto ISE 2006 (5) • Sempre nella voce “Altro” un posto rilevante spetta alle politiche abitative , alle quali sono riconducibili poco meno del 15% delle indicazioni indicazioni • E’ consistente l’utilizzo dell’ISE anche per i “trasferimenti assistenziali” , come ad esempio in Campania rispetto all’accesso al “Reddito di cittadinanza” dopo la fine dell’esperienza nazionale del “reddito minimo d’inserimento • I richiedenti prestazioni vedono una forte presenza di single e di coppie di anziani che sono passati dal 22% del totale al 33% nel 2004.
Rapporto ISE 2006 (6) • Le famiglie con anziani ultra sessantacinquenni sono passate da meno di 1 su 6 del 2002 a 1 su 4 del 2004. • Le famiglie numerose sono più presenti nel Mezzogiorno, mentre i single sono concentrati nel Centro Nord. • Rispetto alla condizione abitativa poco meno della metà dei richiedenti prestazioni è proprietaria di casa. Nel Mezzogiorno solo il 13,9% dei nuclei familiari ha un contratto di affitto regolarmente registrato. • Le famiglie di soli anzianisono in crescita passando nel triennio 2002-04 da 10,7% al16,5% del totale
Rapporto ISE 2006 (7) • Le famiglie in cui nessuno è occupato (31%) sono il doppio nella popolazione in età da lavoro ISE rispetto alla popolazione complessiva (16%). Queste famiglie sono concentrate nel Mezzogiorno (pari al 40% di quelle ISE in età da lavoro). • Nelle domande ISE la componente reddituale risulta la più consistente, mentre l’indicatore patrimoniale è spesso caratterizzato da valori nulli o molto bassi. Sopratutto rispetto al patrimonio mobiliare che nella media nazionale conta perl’1% dell’ISE • Mezzogiorno e Nord Est si situano ai due poli opposti per quanto concerne l’incidenza delle famiglie con ISE nullo (il 16,4% dei casi per il primo ed il 4,5% per il secondo).