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Libro di testo: Manuale di metodologia peritale a cura del Prof. Saverio Fortunato

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Libro di testo: Manuale di metodologia peritale a cura del Prof. Saverio Fortunato

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Presentation Transcript


    1. libro di testo: Manuale di metodologia peritale a cura del Prof. Saverio Fortunato Isegnamento: Devianze e tecnologie educative e di contrasto (laboratorio) tenuto da Andreassi Marinelli Francesco

    2. Un utile strumento di lavoro Note introduttive di Saverio Fortunato Questo libro nasce da uno sviluppo della tesi di specializzazione in Criminologia clinica, da me discussa alla Facolt di Medicina e Chirurgia dellUniversit di Modena, sul tema: Scienze dello spirito e scienze criminali, per una critica epistemologica alla perizia neuropsichiatrica forense, in tema di sospetto nellabuso allinfanzia, come tentativo di ricondurla a dei criteri di scientificit con ragionamento dindagine a base logica; relatore prof. Ivan Galliani, Ordinario di Neurologia e Psichiatria forense.

    3. frutto delle esperienze professionali maturate nel campo peritale Questo lavoro di studio e di ricerca anche il frutto delle esperienze professionali maturate nel campo peritale dove, purtroppo, la realt che sincontra nei tribunali, spesso, Terra di Nessuno. Nel campo clinico si tende a confondere la diagnosi con la perizia, nel campo Tecnico si riesce a dire ai magistrati tutto e il contrario di tutto e, talvolta, persino con la stessa relazione, sostituendovi la sola copertina. Mi capitato, infatti, come Consulente del giudice, di ritrovarmi davanti la stessa relazione, utilizzata una volta per affermare un risultato di vero e unaltra di falso, ora a nome di un consulente ora di un altro.

    4. Un metodo scientifico e non un coniglio dal cappello E anche capitato, che qualche CTP (che difendeva una banca) mi offrisse delle scritture comparative come autografe, pur non essendo tali, in modo che io, comparando il falso con il falso, giungessi inevitabilmente ad un risultato di vero. Offrire ai periti e consulenti una metodologia del metodo della ricerca, non significa pensare di avere periti sapientissimi, come lo erano i Sofisti, ma periti consapevoli della lezione socratica di sapere di non sapere, giacch questo latteggiamento del vero ricercatore scientifico.

    5. Il collegio dei periti

    6. ..agire da ricercatore..

    8. La metodologia

    9. Prefazione del prof.Francesco Sidoti

    10. Prima edizione

    11. Siti preferiti Http://www.criminologia.it Http://www.criminologie.net Http://members.xoom.it/criminologia

    12. Attualit sulla consulenza tecnica in medicina legale per un giusto risarcimento del danno alla persona (il danno esistenziale) A cura di Andreassi Marinelli Francesco I tempi sono sempre ristretti pertanto sulle consulenze tecniche non si pu dormire

    13. Danno e Risarcimento Nell'ambito del diritto civile, la responsabilit distinta in danno da responsabilit contrattuale e in danno da fatti illeciti extracontrattuali. In quest'ultimo caso il principio generale quello sancito dall'articolo 2043 c.c., che dispone " qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso (o provocato per qualsivoglia omissione) il fatto a risarcire il danno.

    14. fatto colposo del danneggiato L'articolo 1227 per prevede anche il fatto colposo del danneggiato: se la condotta dell'offeso tale da interrompere il nesso causale tra la lesione e l'azione o lomissione dell'autore, l'offeso dovr sopportare da solo integralmente il danno che dal fatto proprio sia derivato.

    15. Il danno alla persona = danno alla validit Il danno alla persona deve essere inteso come danno alla validit. Tale validit deve essere intesa come efficienza psico-somatica allo svolgimento di qualsiasi attivit umana lavorativa ed extra lavorativa. Il danno, in relazione alla durata della menomazione pu essere transitorio o permanente (impossibilit del ripristino dell'integrit somato-psichica).

    16. Danno emergente e lucro cessante Secondo la distinzione indicata dall'articolo 1223 del codice civile il danno pu consistere in una perdita sofferta ossia danno emergente (diminuzione del patrimonio, anche per esempio a causa della spesa per le cure mediche), oppure in guadagno mancante ossia lucro cessante (diminuita produttivit della persona ossia dell'efficienza, cio della sua capacit lavorativa, sia generica che specifica ).

    17. Danno presente e danno futuro Proprio per quest'ultima categoria, il giudice, anche se non vincolato all'altrui parere (iudex peritus peritorum) , di regola ricorre all'opera del consulente tecnico ossia del medico specialista. Inoltre il danno alla persona si suddivide in danno presente e danno futuro (aggravamento) indicato quest'ultimo almeno come grandemente probabile. Con l'articolo 1226 si stabilisce che il danno che non pu essere provato nel suo preciso ammontare liquidato dal giudice con valutazione equitativa (esempio nel caso di un minore od un pensionato che non producono reddito).

    18. Punti di validit Il sistema tradizionale fu ideato dal Cazzaniga che divide la stima del danno in due tempi: 1) accertamento del grado della iniziale menomazione (in notazione percentuale, fatto 100 il valore complessivo della persona); 2) traduzione di questo grado percentuale (i cosiddetti punti di invalidit) in somma di danaro (espressione monetaria del risarcimento = punti X valore pecuniario del punto). A parte poi la considerazione e quantificazione del danno morte.

    19. sistematizzazione dottrinale del Gerin Il sistema tradizionale viene definitivamente innovato con la sistematizzazione dottrinale del Gerin nel 1952 finalizzata ad un pi equo e congruo risarcimento (specie dei soggetti che non producono reddito: disoccupati, pensionati) : la validit della persona, definita come efficienza psico-somatica allo svolgimento di qualsiasi attivit, bene patrimoniale e, in quanto tale, suscettibile di valutazione economica e risarcibilit se compromessa ( indipendentemente dall'effettivo impiego lavorativo della validit).

    20. danno biologico Successivamente deve accertarsi se la menomazione in esame abbia comportato o meno un danno incidente sulla capacit lavorativa specifica dell'individuo. Validit della persona nella dottrina va assumendo la definizione di danno biologico e finalmente nel 1981 la corte di cassazione sancisce il principio cardine che il danno biologico permanente deve essere considerato risarcibile anche se non coinvolge la capacit di produrre reddito ed anzi indipendentemente da quest'ultima, le cui menomazioni debbono essere separatamente risarcite:

    21. Incapacit temporanea 1) incapacit temporanea (anche detta a volte danno biologico temporaneo e distinta in totale o ITT e parziale o ITP ) di attendere alle ordinarie occupazioni (inabilit per quale periodo e per quanti giorni; giorni poi moltiplicati per una diaria giornaliera attuale : per esempio 50 euro per la totale 25 per la parziale);

    22. capacit lavorativa specifica 2) incidenza sulla capacit lavorativa specifica. Se ne deve indicare globalmente la misura percentuale; anche se il Fiori considera quanto meno presuntuoso pensare di valutare, in modo cos analitico e dettagliato come la percentuale, tale menomazione del lavoro e proprio per questa ragione ha suggerito una scala di gravit suddivisa in otto classi a partire dai danni alla salute superiori al 20%, quindi giudizio medico legale che non numerico.

    23. capacit lavorativa specifica Il Gerin applica invece un principio semi quantitativo; infine nella pratica attuale si imposto il concetto che la menomazione della capacit lavorativa specifica si esprima in forma descrittiva: non menoma la capacit lavorativa specifica, menoma in maniera parziale la capacit lavorativa specifica, ma senza usura, menoma in maniera parziale la capacit lavorativa specifica, con pi o meno usura, menoma in maniera totale la capacit lavorativa specifica.

    24. miglioramento o aggravamento Comunque se il giudice chiede di indicare la percentuale non potremo fare a meno di fornirgliela, ma con prudenza e in un range abbastanza ampio. Inoltre si deve indicare se lo stato del periziando suscettibile di miglioramento o aggravamento, fornendo in caso affermativo tutte le notizie utili su tale evoluzione. Infine l'ultimo quesito medico legale quello se siano congrue le spese mediche sostenute in proprio e documentate, valutando se siano state necessarie e comunque utili, e valutando altres la necessit e lentit di quelle future che sono quasi sicuramente da sostenere.

    25. danno biologico permanente Il danno biologico permanente ( danno all'integrit psicofisica della persona in s e per s considerata) si pone quindi in posizione autonoma (tertium genius) rispetto alle tradizionali categorie del danno patrimoniale in senso stretto (da inabilit temporanea, da diminuzione della capacit lavorativa specifica, per spese mediche) e del danno extra patrimoniale ( o morale).

    26. Danno morale e danno esistenziale Quest'ultimo quantificato in una somma che va da un quarto ad un terzo o alla met dell'indennizzo per il danno biologico. I danni patrimoniali in senso stretto ed extra patrimoniali in senso stretto sono soli eventuali; l'unico danno che sempre comunque si determina quello biologico; ma dove anche questo non si determini, oggi come oggi vediamo, in molti settori e molte situazioni, che pu evidenziarsi comunque un danno esistenziale, concetto importantissimo su cui torneremo pi tardi..

    27. Punteggio di invalidit Si tenga presente che, nel riferirsi al grado di invalidit, si parla anche di punteggio di invalidit: si potr dire che il danneggiato ha riportato il 50% (ma anche 50 punti) di invalidit. Il medico fa riferimento per la quantificazione della riduzione del valore integrit fisico-psichica posta a 100, alle tabelle delle menomazioni nelle quali sono riportate le valutazioni del grado percentuale di invalidit permanente in tutte le sue forme;

    28. linee guida ( barmes ) un valido testo edito dalla Giuffr "Guida alla valutazione medico legale del danno biologico e dell' invalidit permanente " di Luvoni, Mongili, Bernardi dove sono riportate le percentuali riferite alla R.C. ( responsabilit civile ossia danno biologico), all'I.L. ( infortunistica del lavoro), all'I.P. ( infortunistica privata). La parte che pi conta nelle linee guida ( barmes ) lomogeneit descrittiva, diagnostica e motivazionale, che componente essenziale ed obiettiva della valutazione, cui segue, come componente solo di suggerimento e di indicazione, lespressione numerica del danno; al punto che, in termini di contenzioso, sulla prima componente che dovrebbe discutersi, non potendo la seconda subire variazioni di sostanza una volta ammessa la prima.

    29. Valore punto Per la liquidazione si fa riferimento alle tabelle di capitalizzazione, dove indicato il valore punto, e quelle del tribunale di Milano sono le pi applicate nel territorio nazionale. Una valutazione leggermente diversa data alle lesioni con danni micropermanenti ossia di moderata entit che causino una invalidit inferiore al 10%: lorigine di tale distinzione da ricondurre alla legge antiinfortunistica D.P.R. 30 giugno 1968; il D.L. 28 marzo 2000 n. 70 stabilisce due fasce per la liquidazione ( fino al 5% e fino al 10%), infine la Legge n. 57 del 5 marzo 2001 la cui normativa riconducibile esclusivamente alla liquidazione del danno alla persona derivato da incidenti stradali (per tutti gli altri eventi che provocano una lesione con danno alla persona di lieve entit si applicherebbero le tabelle elaborate dai singoli tribunali).

    30. Le micropermanenti Lesigenza della legge quella di risparmiare risorse economiche (secondo lISVAP le micropermanenti sono il 70% di tutti gli incidenti stradali con feriti) che altrimenti vengono sottratte alla liquidazione dei danni gravi e mortali. Il calcolo del risarcimento del danno biologico micropermanente pu essere sintetizzato nella seguente formula: CM X 1.200.000 X N X Y % dove si intende per CM il coefficiente moltiplicatore che indicato nella tabella allegato A, alla legge, 1.200.000 il valore punto, N la % di invalidit, Y% rappresenta il coefficiente demoltiplicatore relativo allet del danneggiato.

    31. Il danno morale (pretium doloris) Il danno morale (pretium doloris) dovuto solo in conseguenza di comportamenti dannosi che, per quanto colposi (art. 2059 c. c.) e quindi non volontari, costituiscono anche reato. Viene risarcito, di regola, con un importo calcolato in una percentuale che va dal 25 al 50% del danno biologico (sia del permanente, che nel temporaneo). Il diritto di risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal fatto illecito (art. 2947 c.c.) mentre i danni materiali ( riportati dai veicoli) negli incidenti stradali in due anni. Invece i danni alla persona da incidenti stradali si prescrivono nei termini previsti dal C.P. per il reato ravvisato nel caso specifico (art. 157 c.p.) , ad esempio per omicidio colposo in dieci anni, per lesioni gravi cinque anni. Per interrompere la prescrizione basta l'invio di una raccomandata A.R.

    32. Danno esistenziale Per sfuggire alle limitazioni dell'articolo 2059 c.c. si pu far riferimento all'articolo 2043 c.c. e a molti articoli della Costituzione per imporre definitivamente la legittimit e la prassi della valutazione del danno esistenziale ed i profili collegati alla sua risarcibilit. Certo che se l'esigenza di tale concetto reale, la sua definizione ancora nebulosa anche se ormai l'espressione danno esistenziale risale gi almeno al 1991 quando Cendon si esprimeva su alcune sentenze che avevano attribuito al danno biologico l'attitudine a ricomprendere tutte le conseguenze negative che interessavano la sfera esistenziale della persona, al di l naturalmente delle strette lesioni dell'integrit psicofisica del danneggiato ( danno biologico in senso stretto ). Ma da questo primo riferimento del danno esistenziale ad una forma subiettiva del danno morale nei limiti dell'articolo 2059 c. c. si passa anche alla sua ricomprensione ( come componente dinamica ) nel danno biologico, specie nella componente psichica del danno biologico, come turbativa, avente valore di malattia, della personalit e delle attitudini extra lavorative e di vita di relazione del soggetto leso.

    33. Secondo altri rappresenterebbe un aspetto del danno psicologico e da considerarsi diverso dal danno psichico di sicura competenza psichiatrica quindi medica. Certo che comunque il DSM-IV consente linquadramento clinico delle reazioni psico-patologiche da lutto, come in quelle da mobbing o da molestie sessuali, in varie categorie nosografico-psichiatriche : nel disturbo post-traumatico da stress, o nella categoria del disturbo delladattamento o infine nella categoria dellepisodio depressivo maggiore o del disturbo depressivo maggiore. Per costante giurisprudenza , nella perizia psichiatrica comunque richiesta

    34. ristoro solo in via equitativa ladesione ad un modello diagnostico di tipo medico, con esclusione di interpretazioni di carattere puramente psicanalitico (Bandini, Lagazzi, 2000), interpretazioni psicologiche e psicanalitiche che invece possono e devono darsi nel campo del danno esistenziale, che non ritenuto essere campo di valutazione medica. certo comunque di non trattarsi di danno patrimoniale e quindi pu trovare ristoro solo in via equitativa, valutata e quantificata attraverso la sensibilit e lesperienza del giudice.

    35. ancora danno esistenziale In realt non vi alcuna differenza fra le due tipologie di danno in fatto di perdita di chanches sociali o relazionali; lunica differenza che il danno esistenziale diretto, mentre la perdita di opportunit sociali e relazionali nel campo del danno psichico mediata appunto dalla malattia/disturbo psichico. La confusione definitoria si estende da teorie che vedono il danno esistenziale essere parte di un danno extra patrimoniale (biologico oppure morale), a teorie che danno ad esso una valenza autonoma e nuova nel piano di merito, ad una teoria che fa ricomprendere in esso l'intero danno biologico ( danno esistenziale cosiddetto biologico ) e non biologico ( danno esistenziale cosiddetto non biologico).

    36. danno esistenziale... Il danno esistenziale configurerebbe cos tutti i pregiudizi arrecati al singolo nei vari aspetti di realizzazione della propria personalit nella societ. Nozione che non vuole affiancarsi n sostituire il danno biologico bens inglobarlo quale uno dei possibili danni esistenziali. In questo modo per il danno esistenziale non produrrebbe un aumento dell'indennizzo in quanto non sarebbe una nuova categoria di danno aggiuntivo ma costituirebbe semplicemente la sommatoria dei danni gi affermatesi nella prassi. A mio modesto parere le vere peculiarit del danno esistenziale consistono nel fatto che non pu essere ricompreso nel danno biologico, n nel danno patrimoniale e neppure nella sofferenza e patemi d'animo del danno morale (articolo 2059 c. c.) peraltro questultimo vincolato a fattispecie di reato. In effetti per capire la valenza di tale danno si deve considerare le pretese risarcitorie avanzate a titolo di danno esistenziale pure in assenza di lesioni psicofisiche.

    37. distinzione... Si potrebbe cos giungere ad una pi chiara mediazione tra le precedenti ipotesi: si propone quindi la distinzione tra danno esistenziale puro e danno esistenziale biologico partendo dal presupposto che qualsiasi turbamento della vita relazionale del soggetto provoca un danno esistenziale; si fa riferimento alla prima sottocategoria ogniqualvolta il diritto leso non dipenda da alterazioni fisico psichiche (per esempio nel mobbing, nei casi di immissioni fastidiose o presunte dannose come il rumore o le radiazioni non ionizzanti: elettrosmog e luci artificiali ); al contrario ove tale incidenza negativa sulla sfera personale abbia come presupposto una lesione medicalmente accertabile (danno biologico), si verter nell'ambito del danno esistenziale biologico. In effetti l'umanit fatta pi di sentire che di corporeit. Il sentire, il cogitare (cogito ergo sum) veramente l'umano essere, il corpo lo scrigno, linvolucro prezioso di questo essere. Siamo, nel danno esistenziale, proprio nellambito vittimologico e tanto pi alto il grado di danno tanto pi viene percepito come danno ingiusto; siamo quindi proprio nelle pertinenze valutative dello psicologo e pi precipuamente del criminologo, che il vero specialista della vittimologia.

    38. Modello bipolare e modello anglosassone La dignit risarcitoria del danno esistenziale stata portata avanti sulla base di una denuncia propria dei limiti del modello risarcitorio italiano cosiddetto bipolare (danno alla salute/ danno patrimoniale); esso cio non sarebbe pi in grado di tutelare in modo adeguato beni e nuovi interessi attraverso le due voci del danno alla salute ed al patrimonio. Nell'area ricoperta dal danno esistenziale, come nel diritto anglosassone, non sono argomentate infatti lesioni dell'integrit psicofisica in s per s considerata; e neppure quei perturbamenti dello stato d'animo normalmente protetti dalle coordinate dell'articolo 2059 del codice civile.

    39. Danno alla dignit La dimensione massima del danno esistenziale corrisponderebbe al pregiudizio biologico subito da un neonato che abbia riportato il 100% di invalidit; si tratta infatti della massima estensione temporale dell'annullamento di tutte attivit realizzatrici della persona. Il danno esistenziale in effetti discende sia dalla consapevolezza di un danno fisico, che da un danno psichico, che da un danno morale ma anche della problematica patrimoniale, cio sempre presente discendente da qualsiasi danno alla persona, al patrimonio, alla serenit familiare e comunque alla dignit.

    40. Diritto alla felicit Il danno esistenziale lo vedo come danno conseguente alla lesione di un "civil right" nel senso di un diritto assistito dalle garanzie costituzionali. Diritto alla propria migliore realizzazione possibile, diritto alla felicit. Infine da ricordare che la giuridica rilevanza del danno esistenziale stata sancita con la sentenza N. 7713/2000 della Cassazione con cui ha riconosciuto la risarcibilit di tale danno. Unutile proposta di Tabella per la valutazione del danno psichico ed esistenziale (come linee guida o barmes) pubblicata nel volume Il danno psichico Mobbing, bulling e wrongful life: uno strumento psicologico e legale per le nuove perizie e gli interventi preventivi nelle organizzazioni di Riccardo Dominici e Gianni Montesarchio (edito dalla Franco Angeli nel 2003).

    41. Schema peritale

    42. Abilit personali Gli autori (vedasi da pagina 205) hanno individuato una serie di abilit personali (capacita di relazioni sociali, di relazioni intime, affetti, vita sessuale, comportamento alimentare, cura della persona, hobby individuali, attivit ludiche di gruppo, tono dellumore, capacit di proiettarsi nel futuro, di seguire i propri interessi economici, capacit lavorativa) che sono state prima descritte nella valenza normale e poi modulate descrittivamente in cinque gradi di deterioramento relazionale e appunto esistenziale;

    43. Reversibilit ad ogni fascia stata assegnata un range percentuale di danno, fatta 100 la normalit: prima fascia fino al 6%, seconda 6-18%, terza 19-31%, quarta 32-57%, quinta 58-83%. Andr anche valutata la reversibilit nel tempo dei suddetti sintomi e se raggiungibile attraverso approcci psicoterapeutici, ma il danneggiato non in nessun modo obbligato a sottoporvisi e quindi il rifiuto delle cure irrilevante ai fini del diritto alla liquidazione del danno e non lo lede.

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