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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVE E PRASSI

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVE E PRASSI. PERSONE FISICHE art. 10 Tuir - art. 15 Tuir SOGGETTI IRES art. 78 Tuir - art. 100 Tuir PERSONE FISICHE E SOGGETTI IRES Art. 14 decreto-legge 14 marzo 2005, n°35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n° 80.

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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVE E PRASSI

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Presentation Transcript


  1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVE E PRASSI PERSONE FISICHE • art. 10 Tuir - art. 15 Tuir SOGGETTI IRES • art. 78 Tuir - art. 100 Tuir PERSONE FISICHE E SOGGETTI IRES • Art. 14 decreto-legge 14 marzo 2005, n°35 convertito dalla • legge 14 maggio 2005, n° 80. • Circolare Agenzia Entrate n° 39 del 19/08/2005

  2. Comma 1 1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche‘ quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

  3. Soggetti BENEFICIARI delle DEDUZIONI • Persone fisiche soggette all’Irpef • Enti soggetti all’Ires

  4. Soggetti BENEFICIARI delle EROGAZIONI LIBERALI • Onlus di cui all’art 10 co. 1, 8, 9 dlgs 460/97: • Onlus di opzione • Onlus di diritto - Odv ex L 266/1991 - Ong ex L49/1987 - Coop. Sociali ex L381/1991 - Consorzi di Coop. Sociali c) Onlus c.d. parziali - Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese - Adps le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno ai sensi della legge n° 287 del 25/8/91

  5. Soggetti BENEFICIARI delle EROGAZIONI LIBERALI 2) Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7 commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2000, n° 383. 3) Fondazioni ed Associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  6. OGGETTO, LIMITI E MODALITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI OGGETTO Le erogazioni liberali possono essere effettuata sia in denaro sia in natura. Al fine di quantificare il bene in natura oggetto dell’erogazione liberale, si dovrà avere a riferimento il valore normale del bene così come inteso in via generale agli artt. 9 e 110 tuir. Laddove il bene rivesta una natura particolare (es. opera d’arte), oppure dove non sia possibile desumerne il valore utilizzando criteri oggettivi, chi eroga e può ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso chi dona avrà cura di acquisire a comprova della effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene in natura donato (in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale) anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.

  7. OGGETTO, LIMITI E MODALITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI LIMITI Le erogazioni liberali (in denaro ed in natura) possono essere dedotte nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. OPZIONE art. 100 co. 2 tuir Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 100 co. 2 tuir.

  8. OGGETTO, LIMITI E MODALITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI MODALITA’ In analogia a quanto previsto per la generalita' delle erogazioni liberali in favore delle ONLUS, anche le erogazioni liberali in esame, al fine di ottenerne la deducibilita', devono essere effettuate avvalendosi di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale e sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioe' carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

  9. Comma 2 2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche‘ la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

  10. OBBLIGHI CONTABILI Presuppostia carico del beneficiario delle erogazioni il cui inadempimento si riflette in capo al donante che perde il beneficio della deduzione fiscale. I 2 presupposti in argomento sono: a) la tenuta di scritture contabili, complete ed analitiche, rappresentative dei fatti di gestione; b) la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

  11. Comma 3 3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

  12. Comma 4 4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalita' siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per cento.

  13. SANZIONI ALL’EROGATORE Se l’erogatore deduce in violazione dei presupposti di deducibilità, - Presupposto soggettivo: appartenenza dei beneficiari alle categorie di enti espressamente indicati; ed osservanza delle rispettive normative di appartenenza. • Presupposto oggettivo: rispetto dei limiti quantitativi nel dedurre dal reddito la liberalità erogata la sanzione amministrativa è maggiorata del 200%

  14. Comma 5 5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

  15. SANZIONI ED OBBLIGO SOLIDALE Responsabilità solidale tra, - soggetto erogatore - ente beneficiario - amministratori dell’ente beneficiario a condizione che l’ente abbia dichiarato di possedere caratteri solidaristici e sociali • in comunicazioni rivolte al pubblico • in comunicazioni ai soggetti erogatori

  16. Comma 6 6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

  17. DIVIETO DI CUMULO Se il soggetto erogatore usufruisce delle deduzioni previste nel comma 1 art. 14 in esame, non potrà usufruire di deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme agevolative, laddove abbia effettuato analoghe erogazioni a beneficio dei soggetti indicati nel predetto comma 1. Pertanto, qualora il titolare di reddito d'impresa, eroghi liberalita' a favore di soggetti indicati sia nel comma 1 dell'articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005, sia nell'articolo 100, comma 2, del TUIR, questi ha facolta' di applicare, in alternativa, l'una o l'altra disposizione nel rispetto delle relative condizioni. La non cumulabilità prescinde dall'importo delle liberalità erogate.

  18. Comma 7 7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente: "1-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali."; b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) le erogazioni liberali a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;".

  19. Comma 8 – 8 bis – 8 ter 8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento. 8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato. 8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.

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