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26 aprile 2010

Ordine dei medici veterinari di Brescia. 26 aprile 2010. la ricetta medico veterinaria. e.rigonat@ausl.mo.it. “A chi ha studiato, carta e penna A chi è ignorante, cariola e badile…” Melotti Otello. La ricetta medica è l’atto culminante della prestazione intellettuale di un professionista.

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26 aprile 2010

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Presentation Transcript


  1. Ordine dei medici veterinari di Brescia 26 aprile 2010 la ricetta medico veterinaria e.rigonat@ausl.mo.it

  2. “A chi ha studiato, carta e penna A chi è ignorante, cariola e badile…” Melotti Otello

  3. La ricetta medica è l’atto culminante della prestazione intellettuale di un professionista giugno 2008, Vienna, l’FVE (Federation of Veterinary of Europe) definisce l’atto medico veterinario 30 giorni nov.08-Carla Bernasconi

  4. “le attività definite come atto medico veterinario sono di competenza dei medici veterinari iscritti agli Ordini professionali”

  5. La riserva professionale è la strategia che la Società si è data per tutelare beni che ritiene preziosi affidandoli all’esclusiva custodia ed esercizio di figure preparate a questo da uno speciale curriculum formativo. pertanto, “Il medico veterinario è responsabile di ogni atto medico eseguito direttamente o sotto la sua supervisione e/o prescrizione

  6. le regole generali della scrittura della ricetta quale atto medico • deve essere veritiera ed inequivocabile • deve essere compilata in ogni sua parte • con inchiostro indelebile • deve essere chiara • deve consentire di identificare chiaramente il veterinario • deve riportare la data, la validità, la firma

  7. “A chi ha studiato, carta e penna A chi è ignorante, cariola e badile…” Melotti Otello

  8. prima di parlare di ricetta … il medico veterinario non può maine prescrivere ne usare • i medicinali veterinari non registrati nella UE • i medicinali umani non registrati in Italia • i medicinali veterinari utilizzabili solo dallo specialista (NB: non “prescrivibili”) • le sostanze farmacologicamente attive

  9. le forme della ricetta veterinaria perché ??

  10. le forme della ricetta veterinaria perché ? • ufficialmente per tutelare • sicurezza alimentare • sanità animale • benessere • da antibiotico resistenza • sicurezza ambientale • sicurezza della salute umana

  11. in realtà non sempre tutte queste complicazioni sono utili ed efficaci Pescara, 28 novembre 2009 Convegno: “Una nuova gestione del farmaco cambierà la professione” “l’uso in deroga del farmaco veterinario” “…apicoltura in divenire…” e poi… e poi speriamo che io mi riposo… http://www.fnovi.it/comunicazioni/Una-nuova-gestione-del-farmaco-cambier%E0-la-profess_819_1_2009.html

  12. Le leggi sono creature vive che nascono, crescono e, esaurita la loro funzione, muoino. Avv. Daria Scarciglia, consulente FNOVI

  13. il pacchetto legislativo da cui derivano le ricette cambierà sta per arrivare una nuova forma di ricetta è in dirittura d’arrivo la ricetta elettronica l’attuale ricetta pone molti problemi sono aperte ancora molte domande….

  14. …e io non ho tutte le risposte…

  15. e.rigonat@ausl.mo.it

  16. la Ricetta veterinaria Non Ripetibile in Triplice copia allevatore-farmacista-ASL allevatore-farmacista allevatore veterinario che…

  17. medicinali per uso veterinario contenenti principi attivi appartenenti ad alcune categorie se prescritti ad animali DPA chemioterapici; antibiotici; antiparassitari; corticosteroidi; ormoni; antiinfiammatori; sostanze psicotrope (Tabelle del DPR 309/90, se non prevista la ricetta medica speciale) sostanze neurotrope; tranquillanti e ß–agonisti; preparati magistrali obbligatoria per animali DPA per vaccini premiscele medicate

  18. obbligatoria per l’uso in deroga di animali DPA obbligatoria solo per alcuni omeopatici in deroga su animali DPA obbligatoria per i cavalli non-DPA come per DPA obbligatoria per le scorte del dell’allevatore obbligatoria per le scorte del veterinario per medicinali dispensati con obbligo di ricetta obbligatoria per i gas medicali

  19. alzi la mano chi sa cos’è l’uso in deroga

  20. !

  21. Art.10 1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione di specie animale non-DPA, il veterinario responsabile puo', in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilita' ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato: .... con... sempre per l’uso in deroga

  22. Art. 10 comma 1 medicinale autorizzato stesso Stato o per altro Stato Membro animali non ad uso alimentare il veterinario uso umano altra specie stessa specie altro uso prescrizione preparazione estemporanea

  23. Art. 10 2. In deroga … le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ancheagli equidi non-DPA conformemente alla normativa comunitaria.

  24. medicinale autorizzato stesso Stato o per Art. 10 comma 1 altro Stato Membro animali non ad uso alimentare il veterinario uso umano altra specie stessa specie altro uso prescrizione preparazione estemporanea all. IV

  25. Art. 11. Uso in deroga per animali DPA 1. Ove non esistano medicinali ... il veterinario puo', ... trattare ... con (come prima)... MA 2. Le sostanze ... devono essere comprese negli allegati I, II, e III del Reg. 2377/90 ed un veterinario deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire ... i consumatori.

  26. altra specie stessa specie altro uso per uso alimentare Art. 11 solo all. I,II,III 2377 medicinale autorizzato stesso Stato o per altro Stato Membro animali ad uso alimentare il veterinario uso umano prescrizione preparazione estemporanea

  27. obbligatoria per animali non-DPA se i medicinali sono presentati in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali DPA

  28. deve essere compilata in ogni parte dati obbligatori a cura del veterinario: proprietario dell'animale (nome e cognome); indirizzo del proprietario dell'animale nome e cognome del medico; indirizzo del medico; ASL di residenza del medico; n. di iscrizione all'albo codice di allevamento ove previsto indicare, barrando le caselle se il farmaco o i farmaci sono per scorta di impianto o per scorta propria nome del farmaco; confezionamento; posologia e durata del trattamento; tempo di sospensione ove previsto; timbro; data di redazione; firma del medico prescrittore. specie dell'animale e ogni volta che è possibile, identificazione singola Validità: 10 giorni lavorativi escluso quello di emissione

  29. Chi è tutelato dall’impianto della RNRT ? il veterinario? il consumatore? l’ammalato umano? l’ammalato animale? il benessere animale? la sanità animale?

  30. la Ricetta veterinaria in carta semplice 1 x ripetibile 2 x ripetibile non ripetibile 3 x ripetibile 4 x ripetibile 5 x ripetibile il veterinario pubblico non ne riceve copia

  31. il concetto di ripetibile o non ripetibile è legato alla valutazione delle tipologie di pericolosità il comprendere queste valutazioni a volte è accessibile ai comuni mortali… a volte NO!

  32. la RNRT nasce con la normativa sulla sicurezza alimentare al fine di tutelare il consumatore è rivolta dunque essenzialmente a quelle sostanze che abbiano, per svariati motivi, un T.S. che il veterinario pubblico debba poter conoscere per tempo e controllare ricevendone una copia ma….

  33. non corrisponde a tutti i farmaci con tempi di sospensione es. Diuren, Estrotek, Sincrobovis con TS ma ricetta semplice fosforilene plus: RNR…..15-30 gg TS ! ! ! che rimangono fuori dal controllo in tempo utile delle ASL

  34. ripetibile ripetibile non ripetibile non ripetibile per essere valida deve contenere intestazione del veterinario n° iscrizione all’Ordine data di emissione firma e timbro ??? nome e cognome del proprietario suo indirizzo specie animale data e firma posologia solo per stupefacenti Tab.II sez.B C,D,E validità 3 mesi validità 30 giorni

  35. ripetibile non ripetibile • medicinali registrati solo per aa d’affezione • medicinali ad uso umano per aa d’affezione • medicinali registrati per DPA che non necessitano della RNRT • medicinali omeopatici prescritti sia per DPA che non-DPA • formule officinali o magistrali per non-DPA • formule officinali o magistrali per DPA s non necessitano di RNRT (?) • ….vedi AIC • medicinali registrati solo per aa d’affezione • medicinali per uso orale per DPA nell’elenco dei RNRT ma per autoconsumo (sic!!) • ……vedi AIC

  36. ripetibile non ripetibile la ricetta ripetibile può diventare non ripetibile con la dicitura relativa o con l’indicazione precisa della durata della terapia e delle confezioni utili solo 3 x nei 30 giorni per stupefacenti o psicotropi diversamente nei 3 mesi x 5 volte

  37. Chi è tutelato dall’impianto della Ricetta semplice? il veterinario? il consumatore? l’ammalato umano? l’ammalato animale? il benessere animale? la sanità animale?

  38. attraverso la ricetta veterinaria passa tutta la legislazione sul farmaco a dimostrazione della centralità della figura veterinaria molto ci sarebbe ancora da dire sulla ricetta e la legislazione ma non c’è nulla che valga la pena di dire se il veterinario non è conscio del proprio ruolo

  39. Molte delle incombenze descritte potrebbero sicuramente trovare soluzioni più snelle e di pari efficacia. La professionalità deve allargare gli spazi del dibattito, in cognizione di causa, ogni qualvolta ritiene di poter e voler migliorare nella consapevolezza che la disapplicazione della legge svilisce la riserva professionale ad atto corporativo al pari di una scelta terapeutica legata solo al valore del guadagno. Il perdere di vista la missione del veterinario, anche nel mandato del legislatore, danneggia la professione sia nell’immediato che nel futuro.

  40. e ora….. la ricetta veterinaria per l’alimentazione medicata la ricetta per medicinali ad uso umano prescrivibili solo dallo specialista la ricetta per medicinali stupefacenti e psicotropi

  41. grazie per l’attenzione

  42. la Ricetta veterinaria per l’alimentazione medicata l’alimentazione medicata è una modalità di trattamento farmacologico la cui via di somministrazione è l’alimentazione a seconda che sia considerato farmaco o mangime viene prescritto con due tipologie diverse di ricetta la differenza tra farmaco e mangime sta nella concentrazione del principio attivo

  43. 30 giorni agosto 2009, F. Guizzardi, E. Zanoni

  44. nella quantità necessaria alla terapia da consumare entro 90 gg per DPA triplice copia Non Ripetibile originale al veterinario una copia al venditore alla ASL una all’allevatore Validità: 60 giorni lavorativi dalla data di compilazione

  45. criticità della Ricetta per l’alimentazione medicata • non è strutturata per scrivere il dosaggio delle premiscele • difficile interpretazione delle ricette per specialità • non è previsto lo spazio per il codice d’allevamento • difficilissima interpretazione delle ricette per medicati

  46. criticità della Ricetta per l’alimentazione medicata e chiarimenti ministeriali • ricettazione diversa per specialità veterinarie e mangimi medicati • l’utilizzo di più premiscele è una deroga all’art. 3 del D.Lgs. 90/93;non necessariamente è un uso in deroga ex art. 11 D.Lgs 193/2006 per cui i tempi di sospensione ........ • possono anche non essere di 28 giorni

  47. Chi è tutelato dall’impianto della Ricetta per l’alimentazione medicata? il veterinario? il consumatore? l’ammalato umano? l’ammalato animale? il benessere animale? la sanità animale?

  48. la ricetta per medicinali ad uso umano prescrivibili solo dallo specialista • acquisto solo presso le farmacie e non presso i grossisti • per la scorta delle strutture di cura degli animali • con RNRT barrando “scorta dell’impianto” • da usare solo su animali non-DPA • da usare solo da parte del veterinario • in confezioni cedibili al pubblico • in confezioni per uso ospedaliero solo se non esistono confezioni cedibili al pubblico

  49. Chi è tutelato dall’impianto della Ricetta per medicinali ad uso umano prescrivibili solo dallo specialista? il veterinario? il consumatore? l’ammalato umano? l’ammalato animale? il benessere animale? la sanità animale?

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