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PRINCIPIO DI AUTONOMIA

PRINCIPIO DI AUTONOMIA. Tale principio è fondato sul “riconoscimento del diritto a sostenere delle opinioni, a fare delle scelte e a compiere delle azioni sulla base di valori e convinzioni personali”.

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PRINCIPIO DI AUTONOMIA

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Presentation Transcript


  1. PRINCIPIO DI AUTONOMIA • Tale principio è fondato sul “riconoscimento del diritto a sostenere delle opinioni, a fare delle scelte e a compiere delle azioni sulla base di valori e convinzioni personali”. • In campo biomedico “il rispetto dell’autonomia obbliga i professionisti a comunicare le informazioni, ad accertare la comprensione e la volontarietà e a favorire un’adegua formazione delle decisioni. Il medico che rispetta l’autonomia dei pazienti opera per “dotarli dei mezzi necessari perché superino la loro sensazione di dipendenza ed acquistino il controllo della situazione nella maggiore misura possibile o in quelli che essi desiderano”.

  2. PRINCIPIO DI AUTONOMIA e CONSENSO AL TRATTAMENTO SANITARIO

  3. PREMESSE GIURIDICHE

  4. TRATTAMENTO SANITARIO … tutti quegli atti che un esercente una professione sanitaria compie su una persona o nei confronti di gruppi, con finalità indirizzate ad una utilità personale e sociale. Queste azioni, che siano di natura preventiva, di cura, di riabilitazione e di medicina legale rimangono sempre comprese nella definizione di trattamenti sanitari. Trattamenti sanitari VOLONTARI e OBBLIGATORI

  5. CONSENSO “Manifestazione di volontàcon la quale si conferisce ad altri lafacoltà di agirein rapporto ad undiritto (bene salute)del quale il consenziente ha ladisponibilità” Cazzaniga, 1995

  6. Il consenso deve provenire dal titolaredi un diritto disponibile che sia capace di estrinsecare la sua volontà coscientemente e liberamenteaffinchè esso sia valido

  7. Riferimentinormativi • artt. 13-32 Costituzione • art. 5 Codice Civile • artt. 50-54 Codice Penale • art. 33 Legge 833/1978 Riferimentideontologici • Codice Deontologico

  8. Art. 13 COSTITUZIONE “ La Libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.

  9. Art. 32 COSTITUZIONE “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

  10. COSTITUZIONE Art. 13. La libertà personale è inviolabile... .... Art. 32. ...Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge ... TSO (artt. 33-34-35 L. 833/78) CONSENSO

  11. Legge 23/12/1978 n.833 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale Art. 33 contempla i requisiti del trattamento sanitario obbligatorio Art. 34 le specifiche condizioni che permettono il TSO

  12. CODICE CIVILE Art. 5. Atti di disposizione del proprio corpo. “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”.

  13. CODICE PENALE Art. 50. Consenso dell'avente diritto Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

  14. CODICE PENALE Art. 54. Stato di necessità. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

  15. STATO DI NECESSITÀ a) attualità del pericolo di danno alla persona (osservazione documentata) b) indifferibilità dell'intervento atto a scongiurarlo (valutazione clinica) ECCEZIONE CHE GIUSTIFICA L’ATTO MEDICO ANCHE NELL'INCAPACITÀ’ DEL PAZIENTE DI FORNIRE IL CONSENSO

  16. La costituzione tramite gli art. 13 e 32 riconosce l’inviolabilità della libertà personale e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. L’art. 32 della costituzione trova attuazione nella legge 833 del 1978. L’art.50 del c.p. dispone che non sia punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne. I limiti imposti all’art.50 del c.p. si ritrovano nell’art. 5 del c.c. che dispone che gli atti di disposizione del proprio corpo siano vietati ”quando cagionino una diminuzione permanente dell’attività fisica…” Nella situazione in cui sia necessario per la tutela della salute causare una diminuzione dell’integrità fisica in virtù dell’art.32 della costituzione si potranno superare i limiti imposti dall’art. 5c.c.

  17. Trattamento senza il consenso del paziente si possono individuare 5 fattispecie in base alle quali una persona può essere sottoposta a trattamento medico senza la manifestazione del preliminare valido consenso: - in caso di rischio immediato per la vita della persona - malattie mentali - vaccinazioni obbligatorie - malattie sessualmente trasmissibili, tubercolosi e lebbra

  18. MINORI Non esiste una norma che definisce l’età che rende capaci di fornire un consenso ai trattamenti sanitari (18 anni - maggiore età) Titolari del consenso i genitori congiuntamente (potestà sui figli) Se > 10 anni necessaria informazione Grande attenzione sulla capacità autonoma del minore di età superiore ai sedici anni di disporre sulla sua salute, proporzionatamente alla portata della scelta diagnostico-terapeutica ed alla capacità naturale Giudice tutelare nei casi di ingiustificato dissenso tra minore/genitori e genitore/genitore, al fine della tutela della salute e salvaguardia della vita

  19. PAZIENTI CON INCAPACITA’ A CONSENTIRE  incapacità di intendere e volere INABILITATO = non è in grado di compiere atti di straordinaria amministrazione INTERDETTO = né ordinaria né straordinaria CURATORE • Incapace giudiziale • Incapace naturale • temporaneo • permanente TUTORE Incapacità temporanea e non urgenza attesa la risoluzione del quadro psicopatologico

  20. La CONVENZIONE DI OVIEDO Il Consiglio d’Europa ha approvato la Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo le applicazioni della biologia e della medicina - Convenzione su i diritti dell’uomo e la biomedicina il 4 aprile 1997 ad Oviedo.

  21. Art.5 Regola generale. Qualsiasi intervento in campo sanitario non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio consenso libero e informato. Questa persona riceve preventivamente un’informazione adeguata in merito allo scopo dell’intervento nonché alle sue conseguenze e ai suoi rischi. La persona interessata può preventivamente ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento….

  22. La CONVENZIONE DI OVIEDO Art.6 Tutela delle persone che non hanno la capacità di dare il consenso ….. Quando secondo la legge un minore non ha la capacità di dare il consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, dell’autorità o di una persona o un tutore designato dalla legge. Il parere del minore è preso in considerazione come fattore sempre più determinante in rapporto all’età ed al suo grado di maturità.

  23. Art. 8 Situazioni d’urgenza Allorquando in ragione di una situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata

  24. Legislazione in ambito di consenso Trasfusione trapianti d’organo tra vivente sperimentazione di farmaci (art 12 codice deontologico legge 94 del 98) “ il consenso del donatore deve essere dato per iscritto dopo che la procedura è stata spiegata in modo comprensibile per il donatore ponendo in condizioni di fare domande ed eventualmente di rifiutare il consenso…”

  25. L’INFORMAZIONE DEVE ESSERE SEMPLICE, PERSONALIZZATA, ESAURIENTE, VERITIERA

  26. L’informazione riguarda aspetti di natura biologica e non strettamente biologica. Di natura biologica: sulla malattia e sulla sua evoluzione e sugli esiti in atto, sulle diverse alternative di trattamento con le relative potenzialità di successo, gli eventuali rischi ed i possibili effetti indesiderati, sull’analisi dei bisogni di salute della persona , sugli obiettivi dell’assistenza generale. Di natura strettamente non biologica: aspetti socio sanitari o giuridici, quali i diritti spettanti, come cittadino o come lavoratore, in funzione delle sue menomazioni o difficoltà e gli interventi di carattere assistenziale e socio sanitario a cui può fare ricorso

  27. L’informazione è data solo e soltanto al diretto interessato o a persona da questi esplicitamente indicata; • l’informazione è fornita dal professionista competente alla cui attività, cioè l’informazione si riferisce; • l’informazione su diagnosi e terapia è di norma di pertinenza medica e tende a precedere gli altri aspetti dell’informazione e deve riguardare in modo omogeneo, sia la malattia e la sua prevedibile evoluzione naturale o gli esiti in atto, sia le alternative di trattamento con le relative potenzialità di successo e gli eventuali rischi; l’informazione equilibrata e obiettiva non è enfaticamente rivolta a sottolineare i rischi del trattamento; • l’informazione connessa alle funzioni di pertinenza di altri professionisti della salute compete rispettivamente a ciascuno di loro; • eventuali carenze informative, anche parziali rilevate da un professionista sono segnalate al professionista che ha omesso l’informazione perché provveda a colmare la lacuna;

  28. l’informazione va fornita in forma completa; • nel caso di malattie a prognosi infausta, l’informazione deve essere sorretta in ogni caso da note di speranza, d’altro canto “è deontologicamente scorretto promettere la sicura guarigione o il sicuro successo della prestazione che si ha in mente di attuare”; • l’eventuale scelta di ometterenotizie su alcuni aspetti deve essere concretamente motivata da ben individuate esigenze di tutela della salute o della vita della persona; • la volontà dell’assistito di non essere informato va rispettata, è da valutare che si tratti di autentica volontà e occorre che egli indichi una persona che si prenda cura di lui, alla quale fornire le informazioni del caso;

  29. Preventiva e corretta INFORMAZIONE(schema) • Linguaggio semplice e comprensibile, adeguato alla formazione culturale del paziente • Condizioni attuali del paziente • Evoluzione con /senza trattamento • Possibilità diagnostico-terapeutiche alternative • Risultati prevedibili • Effetti avversi/collaterali /dannosi e mutilazioni inevitabili • Rischi connessi • Il costo della prestazione

  30. Nel Nostro Ordinamento giuridico non vi è norma esplicita che imponga una forma particolare di formulazione dell’informazione

  31. Convenzione di Oviedo Capitolo III: Vita privata e diritto all’informazione Art. 10 Vita privata e diritto all’informazione (1) Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta diinformazioni relative alla propria salute. (2) Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata. (3) A titolo eccezionale, la legge può prevedere, nell’interesse del paziente, delle restrizioni all’esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2.

  32. .. A seguito di adeguata informazione…. … Si formerà un CONSENSO personale, informato, libero, espresso e immune da vizi

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