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INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL D.LGS 81/08

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. 10 - 11 Giugno 2013 LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Sala del Consiglio Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Via del Collegio Romano, 27 - ROMA. Colombo CONTI Ermanno LAGANA’ Mara MARINCIONI.

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INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL D.LGS 81/08

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  1. Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 10 - 11 Giugno 2013 LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Sala del Consiglio Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Via del Collegio Romano, 27 - ROMA Colombo CONTI Ermanno LAGANA’ Mara MARINCIONI INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL D.LGS 81/08

  2. Primato parallelo e contrastante dell’Italia: per numero di leggi in materia di sicurezza e nella percezione diffusa di norme che intralciano le attività produttive. PRIMATI E CONTRASTI

  3. Perseguendo obiettivi economici di breve periodo le aziende riducono la sicurezza al necessario per non incorrere in sanzioni. • La prevenzione è storicamente marginalizzata in quanto ritenuta non funzionale alla formazione del profitto d’impresa. PREVENZIONE E PROFITTO

  4. Promuovere la prevenzione come opportunità è possibile sulla base di tre assunti: • Diffondere • Conoscere • Acquisire • Attraverso di essi è possibile mettere a punto regole di comportamento capaci di dare della sicurezza una consapevolezza diffusa e pervasiva. LA PREVENZIONE COME OPPORTUNITà

  5. I primi sforzi legislativi risalgono agli anni ’50, con interventi caratterizzati da: • Rigidità delle norme. • Gerarchizzazione della catena della responsabilità. • Riduzione del lavoratore a soggetto passivo e non partecipativo. • Corrispondenza tra sicurezza e manutenzione degli impianti. LA SICUREZZA FINO ALLA 626

  6. La legge 626 e il Testo Unico del 2008 hanno introdotto innovazioni in termini di: • Partecipazione attiva dei lavoratori. • Processi di ricerca e valutazione dei rischi. • Centralità dei programmi di prevenzione e protezione. • Prevenzione intesa come strumento di innovazione organizzativa e di ridefinizione del lavoro. INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO 81/08

  7. La legge 626 e il Testo Unico del 2008 individuano una serie di attori della sicurezza: • Il datore di lavoro (DL). • Il responsabile del servizio prevenzione e protezioni (RSPP). • Addetti al servizio prevenzione e protezioni (ASPP). • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). GLI ATTORI DELLA SICUREZZA

  8. Il processo valutazione dei rischi prevede: • Un’azione di ricerca delle aree di rischio all’interno dei processi produttivi e organizzativi. • L’individuazione e la messa a punto di misure di prevenzione. • Lo sviluppo di programmi di miglioramento. • La definizione di procedure di attuazione dei programmi di miglioramento. • L’individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

  9. Obblighi indelegabili: • Valutazione dei rischi. • Nominare il responsabile al servizio di sicurezza e prevenzione. Può delegare: • Designare gli incaricati al servizio antincendio. • Fornire ai lavoratori dispositivi e strumenti di protezione. • Adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento. • Inoltrare all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro tutte le informazioni relative ad eventuali incidenti sul lavoro. • Di tenere riunioni periodiche sui problemi della sicurezza (nel caso l’azienda abbia più di 15 dipendenti). GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

  10. Al responsabile del servizio di prevenzione si richiede di: • Individuare e valutare i fattori di rischio e le eventuali misure correttive. • Di concorrere all’elaborazione delle misure di sicurezza. • Di proporre programmi di formazione e informazione. RESPONSABILE E ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE

  11. Al medico competente si richiede di effettuare: • Una visita preventiva di idoneità alla mansione del lavoratore. • Visite mediche periodiche. • Visite mediche su richiesta del lavoratore. • Visite mediche per cambio mansione. LE FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE

  12. Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza: • Ha libero accesso a tutti i luoghi in cui si svolgono le attività lavorative. • Deve essere tempestivamente consultato su tutto ciò che riguarda salute e sicurezza. • Deve essere consultato e coinvolto sull’organizzazione di processi formativi. • Qualora lo ritenga necessario può ricorrere agli organi di vigilanza. I COMPITI DEL RLS

  13. Il lavoratore: • Acquisisce responsabilità rispetto alla sicurezza a seguito dei processi di formazione e informazione. • Processi di formazione, informazione e addestramento. • Deve sottoporsi ai controlli sanitari dove previsti. • Deve utilizzare correttamente attrezzature e dispositivi di protezione individuali. • Deve segnalare tempestivamente situazioni di pericolo. I DOVERI DEI LAVORATORI

  14. Gli organi proposti alla vigilanza sull’applicazione della norma sono: • L’Azienda Sanitaria Locale e i Vigili del Fuoco. • Ministero del lavoro, salute e politiche sociali nel caso di attività particolarmente rischiose. Le sanzioni, in misura diversa, riguardano, tutti gli attori della sicurezza che anche da questo punto di vista assume una fisionomia sistemica. GLI ORGANI DI VIGILANZA

  15. L’analisi dei rischio prevede: • Identificazione delle fonti di pericolo e delle persone esposte. • Valutazione di rischi specifici e di misure di tutela. • L’analisi del rischio si concretizza in un documento di valutazione del rischio che deve trovarsi sempre nel luogo di lavoro e che deve essere messo a disposizione delle autorità di vigilanza qualora esse ne facciano richiesta. ANALISI RISCHIO E DOCUMENTO VALUTAZIONE

  16. Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori FINE Contenuti e testi aggiornati a Giugno 2013 e tratti da: Conti, C., Laganà, E., Marincioni,M., “L'ora di sicurezza: introduzione e finalità del D.lgs 81/08”, Kit multimediale per le scuole secondarie superiori, ISFOL, 2010.

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