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Il diritto di accesso ai documenti amministrativi . Cenacolo Forense Sabino 13 Luglio 2012 Relatore Avv. Serafino Ruscica Consigliere Parlamentare Ufficio Affari legali Senato della Repubblica. La normativa di riferimento: dal diritto di accesso ai diritti di accesso .
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Il diritto di accesso ai documenti amministrativi Cenacolo Forense Sabino 13 Luglio 2012 Relatore Avv. Serafino Ruscica Consigliere Parlamentare Ufficio Affari legali Senato della Repubblica
La normativa di riferimento: dal diritto di accesso ai diritti di accesso Art. 22 e ss. L. n. 241/1990 Artt. 59 e 60 D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) Art.13 D. lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti pubblici) Art.10, 43 D. lgs. n. 267/2000 (T.u. e. l.) D. P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi). Art. 3 del decreto legislativo 195/2005.
D.P.R. n. 184/2006 Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge». 2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. 2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Art. 3. Notifica ai controinteressati 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2. 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1. Art. 4. Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi 1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.
Art. 5. Accesso informale 1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. 4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge. 5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico. 6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
Art. 6. Procedimento di accesso formale 1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta. 2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato. 3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5. 4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2. 5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne da' comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. 6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. Art. 7. Accoglimento della richiesta e modalità di accesso 1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. 2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. 3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. 4. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. 5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. 6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.per l'accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.
Art. 8. Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni 1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare: a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso,preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente. Art. 9. Non accoglimento della richiesta 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata. Art. 10. Disciplina dei casi di esclusione 1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24. 2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge è esercitato secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2.
Art. 11. Commissione per l'accesso 1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge: a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12. 2. Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 25, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso. 3. Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'articolo 25, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all'articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla Commissione
Art. 12. Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso 1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. 2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni. 3. Il ricorso contiene: a) le generalità del ricorrente;b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;c) la sommaria esposizione dei fatti;d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. 4. Al ricorso sono allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso. 5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso. 6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto. 7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione: a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4; d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso. 8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento. 9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge. 10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
Art. 13. Accesso per via telematica 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Art.22. l. n. 241 del 1990Definizioni e princìpi in materia di accesso 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica oprivatistica della loro disciplina sostanziale; e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere .
Art. 23 l. n. 241 del 1990 Ambito di applicazione del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
Art. 24 l. n. 241 del 1990Esclusione dal diritto di accesso 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dellalegge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di caratterepsicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Codice della Privacy Art. 59. Accesso a documenti amministrativi 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Articolo 10 T.U.E.L.Diritto di accesso e di informazione. 1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. 3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Articolo 43 T.u.e.l. Diritti dei consiglieri 1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalita' dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. 3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalita' della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare. 4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
Art. 13. D.lgs. n. 163/2006. Accesso agli atti e divieti di divulgazione. 1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione; c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152 del 2008)
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. 4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale. 5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento; c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. 7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono. 7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 152 del 2008)
LA QUESTIONE Se la presentazione di documenti attinenti fatti nuovi o che prospettino un nuova valutazione dell'interesse giuridicamente rilevante che si presume alla base della richiesta di accesso originaria possano comportare la riapertura del termine comportando la reiterazione dell'istanza a suo tempo presentata.
LA RISPOSTA In tema di diritto di accesso va ricordato preliminarmente che secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 6/2006), l’interessato può “reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso”. Ora, nella specie la nota del 22 aprile 2009 va interpretata - in buona sostanza e a prescindere dal formale riferimento all’istanza precedente - come una vera e propria nuova istanza, basata sulla produzione di documentazione come tale diretta a fornire una rinnovata prova degli elementi costitutivi dell’interesse e della legittimazione all’accesso, mediante la rappresentazione di ulteriori profili fattuali. Conseguentemente, il ricorso in esame, alla stregua di una considerazione non formalistica del petitum risultante dal tenore della domanda e dalla documentazione in atti, va considerato come tempestivamente proposto in relazione al nuovo silenzio successivamente formatosi. da Ultimo si rinvia aTar Lazio - Roma - sezione II bis, 17 settembre 2009 n. 8945.
Tar Lazio - Roma - sezione II bis, 17 settembre 2009 n. 8945. LA MASSIMA In tema di diritto di accesso agli atti amministrativi, l’interessato può reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso.
LA QUESTIONE Se sia da considerare accessibile il nome o il dato identificativo di un soggetto che ha reso segnalazioni, denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo o se sia prevalente la tutela della privacy.
LA MASSIMA Il diritto alla riservatezza non può essere invocato quando la richiesta di accesso abbia per oggetto il nome di coloro che hanno reso segnalazioni, denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo, atteso che, nell’ordinamento delineato dalla legge n. 241 del 1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto ha un interesse meritevole di tutela a conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l’avvio di un procedimento ispettivo osanzionatorio, senza che detto interesse possa essere ritenuto soccombente rispetto ad eventuali esigenze di salvaguardia della riservatezza del soggetto denunciante
LA RISPOSTA Va chiarito innanzitutto, come gli atti di denuncia e gli esposti valgano a costituire un rapporto che, se per un verso involge l’autore della denuncia o dell’esposto e l’Amministrazione competente al suo esame, all’apertura di un eventuale procedimento ed all’adozione di misure di carattere repressivo-sanzionatorio, per altro verso riguarda anche e direttamente anche i soggetti cui vengono riferiti i fatti oggetto di contestazione. Sicchè, da ciò deriva che il soggetto denunciato, ancor prima di essere parte di un eventuale procedimentosanzionatorio, è soggetto direttamente interessato in seno al procedimento di accertamento e verifica avviato dall’Amministrazione competente in esito alla denuncia o all’esposto, ed ha quindi un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dell’atto di denuncia che lo riguardi e del suo autore. Ciò premesso, valorizzando i principi di trasparenza, della dialettica democratica e il diritto di difesa, sottesi alla disciplina recata dalla legge n. 241 del 1990, va rilevato come il diritto alla riservatezza non possa in alcun modo essere confuso con il diritto a mantenere l’anonimato in relazione ad iniziative soggettive adottate di segnalazione o denuncia di fatti lesivi dell’interesse pubblico e implicanti carattere di illiceità; ciò in quanto la tolleranza verso denunce segrete o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico, né può essere auspicata o salvaguardata neanche al mero scopo di agevolare iniziative di denuncia a tutela del pubblico bene, tanto più se si considera che il diritto di difendersi o, comunque, di interagire in maniera utile con l’Amministrazione che procede alla verifica o controllo dei fatti oggetto di segnalazione o denuncia, presuppone la possibilità dell’incolpato di conoscere il contenuto della segnalazione o della denuncia come anche il nominativo del suo autore.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 30 novembre 2009, n.7486 1. L’elemento fondante dell’actio ad exhibendum è la conformità del documento esibito al privato all’originale, non avendo neppure rilievo scusante l’esistenza per la pubblica amministrazione di impedimenti tecnici. A maggior ragione, l’accesso documentale non può essere soddisfatto dall’esibizione di un documento che l’amministrazione, e non il privato ricorrente, giudica equipollente. 3. L'interesse all'accesso ai documenti deve essere considerato in astratto, escludendo che, con riferimento al caso specifico, possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all'accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata.
TAR TOSCANA - SENTENZA 11 novembre 2009, n.1607 ACCESSO DEL CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE 1. Se l’esercizio del diritto di accesso riconosciuto al consigliere comunale e provinciale è funzionale all’espletamento del suo mandato e se tale correlazione non è suscettibile di sindacato da parte dell’ente locale, l’unico limite all’esercizio del diritto stesso può rinvenirsi nell’esigenza di evitare che esso (per l’abnormità della richiesta) metta in crisi l’organizzazione dell’ente. 2. Posto che il diritto all’informazione attribuito dall’ordinamento al consigliere è finalizzato al corretto svolgimento della dialettica democratica tra gli organi dell’ente locale, nell’interesse della collettività, il suo esercizio non può trasformarsi in un boomerang, in danno della medesima collettività, pregiudicando la funzionalità organizzativa dell’ente. Si tratta, in sostanza, di contemperare esigenze diverse, ma non necessariamente contrapposte, evitando che l’esercizio di un diritto soggettivo pubblico di tale rilievo sia piegato a strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa. 3. Le richiesteostensive del consigliere comunale e provinciale devono essere non “generiche ed indiscriminate”, bensì formulate in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali, sia dal punto di vista organizzativo che economico, anche se le amministrazioni pubbliche sono tenute (tendenzialmente) a dotarsi di tutti i mezzi (personale, strumentazioni tecniche, materiali vari) necessari all’assolvimento dei loro compiti.
Tar Campania, Napoli, sez. VI, 2 dicembre 2010, n. 26573 Ai sensi dell’art. 43, c. 2 del d.lgs. n. 267/2000, i Consiglieri Comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare -con piena cognizione- la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Da tale principio discende che sul Consigliere Comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che diversamente opinando sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale. Il diritto del Consigliere Comunale ad ottenere dall'Ente tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il Consigliere è vincolato al segreto d'ufficio. Ne discende che la possibilità di diniego in ragione della natura dei dati, l’accesso dovrà essere negato solo ove sia la Legge a precluderlo expressisverbis.
Cons. St., Sez. V, 17 Settembre 2010, n. 6963. I consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Mentre, in linea generale, il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all’esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. Sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che diversamente opinando (com’è stato acutamente rilevato) sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale; peraltro, il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio. Gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente) e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto stesso.
TAR LAZIO di ROMA - SENTENZA 28 luglio 2009, n.7614 MASSIMA 1. La circostanza che i consiglieri di istituto possano essere senz’altro considerati portatori di un interesse pubblico, non può portare allo stravolgimento dei principi generali in materia di accesso ai documenti e non può comportare che, attraverso uno strumento dettato dal legislatore per il corretto svolgimento dei rapporti cittadino – pubblica amministrazione, i detti soggetti, servendosi del baluardo del munus pubblico, pongano in essere strategie ostruzionistiche dell’attività amministrativa. 2. La particolare disposizione del decreto presidenziale n. 416 del 1974, contenente le competenze del Consiglio di istituto, va coordinata con la modifica introdotta all’art. 22 dellaL. n. 241 del 1990, dallaL. n. 15 del 2005, di tal che anche il consigliere di qualsiasi organo collegiale deve essere portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale richiede l’accesso.
TAR VENETO - SENTENZA 17 novembre 2009, n.2916 ACCESSO E PROCEDIMENTI TRIBUTARI 1. L’art. 24, L. 7 agosto 1990, n. 241, va interpretato nel senso di vietare l’accesso agli atti di un accertamento fiscale fino a quando non si sia concluso, con la notificazione del provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria definisce la sua pretesa fiscale nei confronti del contribuente (avviso d’accertamento, avviso di liquidazione, e simili) in quanto intuibili esigenze di riservatezza delle indagini fiscali giustificano che il contribuente non sia posto a parte, fino a quel momento, della documentazione impiegata nella verifica fiscale; una volta intervenuto il provvedimento, che dà inizio ad una nuova fase contenziosa (tanto amministrativa come giurisdizionale), le stesse esigenze vengono meno, e per l’accesso ai documenti amministrativi non possono applicarsi regole diverse da quelle comunemente stabilite agliartt. 22 segg.L. n. 241 del 1990 cit.2. Devono ritenersi ostensibili, e cioè oggetto di accesso, solo gli atti che ineriscono in senso stretto al procedimento tributario e cioè gli atti specifici e puntuali che costituiscono indefettibile e necessario presupposto dell'atto di accertamento e che sono espressamente richiamati nell’atto stesso. Sicché, non possono ritenersi atti inerenti lo specifico procedimento in questione, le statistiche, le circolari, le risoluzioni ministeriali e le direttive superiori e cioè tutti quegli atti che stabiliscono principi, criteri e metodi valevoli per tutti procedimenti rientranti nella tipologia di quello di cui è causa e ciò anche perché tali atti, per il loro carattere generale, possono essere reperiti presso fonti pubbliche o siti Internet.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA 19 ottobre 2009, n.6393 ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA AZIENDALE 1. L’art. 13, co. 5, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006, esclude dal raggio di azionabilità del diritto di ostensione la documentazione suscettibile di rivelare il know-how industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti, sì da evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l’accesso non già per prendere visione della stessa allorché utile a coltivare la legittima aspettativa al conseguimento dell’appalto, quanto piuttosto per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all’interno del mercato.2. Il funzionamento della causa di esclusione della ostensibilità, di cui all’art. 13, co. 5, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006, resta subordinato alla manifestazione di interesse da parte della stessa impresa cui si riferiscono i documenti cui altri intende accedere: è necessario, invero, che si tratti di informazioni integranti, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. In mancanza di detta manifestazione di interesse alla non divulgazione, ricorre la riespansione della disciplina generale in tema di accesso, dettata dalla legge n. 241/1990, nella quale peraltro non è previsto un generale limite modale volto ad escludere che l’accesso si eserciti mediante il conseguimento di copia, oltre che con la visione del documento.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA 21 maggio 2009, n.3148 ACCESSO NEI CONCORSI PUBBLICI Il partecipante ad un concorso pubblico ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale, in particolare, al curriculum degli altri concorrenti, senza attendere la conclusione della medesima, senza bisogno, cioè, che la lesione si faccia concreta e con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti. Infatti, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche se l’interessato non può più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, debba verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio.
TAR LAZIO di ROMA - SENTENZA 21 aprile 2009, n.3997 NATURA DEL DIRITTO DI ACCESSO 1. Presupposto per esercitare il diritto di accesso è che il documento di cui si chiede l’ostensione esista nella sua materialità. L’azione prevista dall’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, riguardante l’accesso ai documenti detenuti dalla Pubblica amministrazione, è infatti esperibile solo quando i documenti stessi siano già compiutamente e materialmente formati e risultino in possesso del soggetto nei cui confronti la richiesta è avanzata.2. Il diritto di accesso, di cui agliartt. 23 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, è limitato ai documenti effettivamente già formati e in possesso del soggetto intimato, atteso che non è oggettivamente possibile, secondo il noto principio di cui albrocardo latino adimpossibilianemotenetur, rilasciare copia di atti amministrativi inesistenti.3. Correttamente l’Amministrazione oppone un diniego in merito ad una istanza ostensiva finalizzata ad ottenere il rilascio della documentazione relativa ad una selezione per l’assunzione di un annunciatrice televisiva presso la RAI, motivata con la necessità di ottenere copia degli atti per far valere l’illegittimità della scelta dell’Amministrazione di assumere esclusivamente candidate ovvero annunciatrici di sesso femminile, nel caso in cui, ai fini dell’assunzione stessa, non sia stata svolta dalla P.A. alcuna selezione, e, quindi, la documentazione sia effettivamente inesistente.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 24 marzo 2009, n.1775 ACCESSO E GARA D’APPALTO E’ legittimo il diniego di accesso agli atti di una gara pubblica, nel caso in cui nellalexspecialis, sia inserita una clausola (c.d. clausola di gradimento, ovvero clausola di sicurezza) che attribuisce comunque all’Amministrazione appaltante la potestà di non aggiudicare la gara alla ditta partecipante, pur in presenza di una offerta economicamente vantaggiosa e congrua, in assenza del prescritto “gradimento” della Amministrazione medesima; in tal caso, infatti, difetta, in capo all’accedente, l’interesse ad ottenere copia degli atti richiesti in ostensione, in dichiarata funzione strumentale di una inammissibile tutela giurisdizionale evidentemente priva di utilità.
ACCESSO A DATI SENSIBILISSIMI: SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE E TUTELA DELLA RISERVATEZZA PARI SONO CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 28 settembre 2010, n.71661. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.2. Attraverso l’accesso è data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l’esito dell’azione stessa. Né, per avanzare istanza di accesso, deve ritenersi necessaria la previa attivazione del giudizio di annullamento, dovendo ritenersi sufficiente a suffragare l'istanza avanzata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare l'azione giudiziale. Né in contrario può valere la considerazione del carattere non nazionale e neppure statuale dei Tribunali ecclesiastici.3. A norma dell’art. 8, co. 2, legge 25 marzo 1985, n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense), le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, se pure rese da un potere giudiziario non appartenente allo Stato italiano, non di meno sono destinate ad acquisire, nello stesso, piena efficacia e forza cogente, in una situazione di pari dignità giuridica con le sentenze di scioglimento del vincolo matrimoniale civile assunte dagli organi giudiziari nazionali. Con la conseguenza che l’intento di adire la via giurisdizionale concordataria ai fini della declaratoria di nullità del vincolo coniugale va assimilato, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, all’intento di adire il giudice nazionale per il conseguimento del divorzio.4. Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità. 5. Malgrado il diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla propria salute ed il diritto di conoscere se si è legati da valido vincolo coniugale abbiano pari valenza costituzionale, l'intento di verificare la validità del proprio matrimonio concordatario con persona asseritamente afflitta da non lievi disturbi psichici, affrontati in una struttura sanitaria, conferisce al coniuge che intenda adire, a tale scopo, la magistratura matrimoniale canonica il diritto di conoscere e di ottenere in copia le cartelle cliniche sulla infermità in questione, quale che possa essere la valenza probatoria di tali cartelle e senza che possa rilevare se l'esibizione di queste ultime debba avvenire a corredo iniziale del libello, o possa avvenire in corso di causa.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 10 aprile 2009, n.2243 ACCESSO IN MATERIA EDILIZIA 1. Ai sensi dell’art. 22, legge n. 241 del 1990, tutti i documenti amministrativi sono accessibili, fatte salve alcune eccezioni fondate sul tipo di contenuto degli atti, sicchè di fronte ad una previsione così stringente, l’esistenza di situazioni idonee ad escludere il rilascio di copie di un atto va valutata con particolare severità, evitando di mettere, a fondamento di un sostanziale diniego dell’accesso, dei meri profili di sostenibilità economica dei costi relativi, costi che peraltro sono comunque riversati sul soggetto richiedente, giusta l’art. 25, co. 1, della legge n. 241 del 1990.2. E’ illegittimo il diniego di accesso agli atti di una concessione edilizia e, in particolare, alle planimetrie della stessa nella misura o formato originario, che sia motivato con riguardo all’impossibilità per il Comune di eseguire fotocopie in formato differente dai formati A3 e A4, o al fatto che l’ente locale è dotato di strumenti in grado di eseguire unicamente fotocopie nei formati A3 ed A4, in quanto, in tal caso, il comune, sebbene non dotato di attrezzature idonee alla copiatura degli originali nei formati richiesti, ben può appoggiarsi ad un soggetto esterno, tecnicamente provvisto; con la conseguenza che è difficile individuare gli estremi per laconfigurabilità della condizione di oggettiva impossibilità, quando la richiestaostensiva può essere superata con una relativa agevolezza e senza alcun sacrificio rilevante.
TAR LAZIO - SENTENZA 3 febbraio 2009, n.1021 ACCESSO E DATI PERSONALI MASSIMA 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previsto dagli artt. 22 ss. della L. 7.8.1990 n. 241, finalizzato alla trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, se pure suscettibile di deroga, prevale rispetto alla tutela della riservatezza, specialmente a fronte dell’esigenza di cura e difesa di interessi giuridicamente rilevanti dei ricorrenti, pertanto tale diritto deve essere riconosciuto in merito alla richiesta volta all’ostensione di documenti necessari ai fini della proposizione di un’azione giudiziaria. (Nella fattispecie dedotta in giudizio il ricorrente aveva chiesto di accedere alle dichiarazioni dei redditi delcontrointeressato al fine calcolare l’ammontare del suo credito nei confronti del predetto).2. L’art. 5 del D.M. 29.10.1996 n. 603 (recante il “regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso”), esclude dall’accesso gli atti ed i documenti allegati alle dichiarazioni tributarie, ma non anche queste ultime. Ciò significa che l’esclusione non può applicarsi alle dichiarazioni tributarie, le quali pertanto, ai sensi dell’art. 24, co. 1, lettera b), dellaL. n. 241 del 1990, restano sottratte all’accesso soltanto se ed in quanto incluse in un procedimento tributario.
TAR EMILIA ROMAGNA di BOLOGNA - SENTENZA 12 gennaio 2010, n.12 ACCESSO E DATI SUPERSENSIBILI 1. E’ legittimo il diniego opposto da una Azienda U.S.L. all’A.N.M.I.C. (Associazione Mutilati e Invalidi Civili) in ordine alla richiesta di accesso avanzata dalla medesima associazione relativamente agli elenchi contenenti i nominativi delle persone sottoposte ad accertamento di invalidità civile in un determinato periodo di tempo, in quanto si tratta di documenti contenenti dati certamente idonei a svelare lo stato di salute dei soggetti che si sottopongono a visita sanitaria proprio per ottenere l’invalidità civile.2. E’ vietato all’amministrazione, ai sensi dell’art. 60 delD.Lgs. n. 196 del 2003, di esibire i dati personali c.d. “ultra sensibili”, allorché il rango della situazione giuridicamente rilevante che si intende far valere con la richiesta di accesso (incremento delle iscrizioni di soggetti invalidi all’associazione) è chiaramente inferiore e, quindi recessivo, rispetto a quello primario dell’interessato alla salute e, correlativamente, a mantenere riservati documenti che possono renderne conoscibile lo stato.
Il T.A.R. Emilia Romagna ritorna sulla questione dell’accesso ai dati personali c.d. “ultra sensibili”, stabilendo che è legittimo il rifiuto della U.S.L. in merito ad una richiesta di accesso ad elenchi che contengono nominativi, in quanto si tratta di atti idonei a svelare lo stato di salute dei soggetti sottoposti ad accertamento di invalidità civile. Prima dell’emanazione della l. n. 675/1996 sulla tutela e il trattamento dei dati personali, mentre il diritto di accesso trovava il suo fondamento nella l. n. 241/1990, il tema della tutela della privacy era esclusivamente riconducibile all’art. 2 Cost. e, pertanto, il bilanciamento tra i due contrapposti valori era affidato all’opera degli interpreti e della giurisprudenza. Dopo la l. n. 675/1996, la legislazione in materia di dati personali è stata modificata con il d.lgs. n. 135/1999 ed infine, come noto, con il d.lgs. n. 196/2003 che, abrogando entrambe le norme precedenti, mira a coordinare le norme sulla riservatezza con quelle relative all’accesso ai documenti amministrativi contenute nella l. n. 241/1990. Il codice per la tutela dei dati personali si occupa, infatti, del trattamento dei dati personali, dei dati informatici, dei documenti informatici e della loro custodia, distinguendo all’art. 4, dal punto di vista soggettivo, i dati personali comuni, i dati sensibili caratterizzati dall'idoneità a rivelare origine etniche razziali, convinzioni politiche e religiose o relative alla partecipazione a sindacati; i dati supersensibili e, cioè, quelli relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale nonché quelli relativi ai precedenti giudiziari.
Il T.A.R. Emilia Romagna ritorna sulla questione dell’accesso ai dati personali c.d. “ultra sensibili”, stabilendo che è legittimo il rifiuto della U.S.L. in merito ad una richiesta di accesso ad elenchi che contengono nominativi, in quanto si tratta di atti idonei a svelare lo stato di salute dei soggetti sottoposti ad accertamento di invalidità civile. Prima dell’emanazione della l. n. 675/1996 sulla tutela e il trattamento dei dati personali, mentre il diritto di accesso trovava il suo fondamento nella l. n. 241/1990, il tema della tutela della privacy era esclusivamente riconducibile all’art. 2 Cost. e, pertanto, il bilanciamento tra i due contrapposti valori era affidato all’opera degli interpreti e della giurisprudenza. Dopo la l. n. 675/1996, la legislazione in materia di dati personali è stata modificata con il d.lgs. n. 135/1999 ed infine, come noto, con il d.lgs. n. 196/2003 che, abrogando entrambe le norme precedenti, mira a coordinare le norme sulla riservatezza con quelle relative all’accesso ai documenti amministrativi contenute nella l. n. 241/1990.Il codice per la tutela dei dati personali si occupa, infatti, del trattamento dei dati personali, dei dati informatici, dei documenti informatici e della loro custodia, distinguendo all’art. 4, dal punto di vista soggettivo, i dati personali comuni, i dati sensibili caratterizzati dall'idoneità a rivelare origine etniche razziali, convinzioni politiche e religiose o relative alla partecipazione a sindacati; i dati supersensibili e, cioè, quelli relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale nonché quelli relativi ai precedenti giudiziari.
L’art. 59, inoltre, stabilisce che, sia per i dati personali in genere che per quelli sensibili e giudiziari, il diritto di accesso trova la sua disciplina nella l. n. 241/1990. In particolare, il nuovo comma 7 dell’art. 24 statuisce che l’accesso ai documenti amministrativi deve essere garantito ai richiedenti qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ma, ai fini di coordinare l’accesso con la tutela della privacy. Invero, con riguardo all’art. 24 cit., sono emersi dubbi interpretativi, rivenienti sia dalla nuova formulazione, che non reca un riferimento espresso alle sole esigenze di riservatezza, sia dalla sua collocazione, in quanto potrebbe ritenersi riferito a tutte le ipotesi di esclusione dall’accesso previste dalla stessa norma.Diversamente, nel caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 deld.lgs. n. 196/2003. Quest’ultimo articolo chiarisce che il trattamento dei dati personali, quando concerna dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Il T.A.R. Emilia Romagna, muovendo da una comparazione in concreto tra il diritto alla riservatezza e l’interesse di cui è titolare il richiedente accesso ai dati sensibilissimi, respinge il ricorso proposto avverso il diniego opposto dall’amministrazione all’istanza di ostensione. In proposito, il Collegio ribadisce che “è vietato all’amministrazione, ai sensi dell’art. 60 delD.Lgs. n. 196 del 2003, di esibire i dati personali c.d. “ultra sensibili”, allorché il rango della situazione giuridicamente rilevante che si intende far valere con la richiesta di accesso – nel caso di specie l’incremento delle iscrizioni di soggetti invalidi all’associazione - è chiaramente inferiore e, quindi recessivo, rispetto a quello primario dell’interessato alla salute e, correlativamente, a mantenere riservati documenti che possono renderne conoscibile lo stato”.
TAR LAZIO di ROMA - SENTENZA 18 gennaio 2010, n.395 ACCESSO E CONTROINTERESSATI 1. Il giudizio in materia di accesso – anche se si atteggia comeimpugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto contro l'atto di diniego o avverso il silenzio diniego formatosi sulla relativa istanza e il relativo ricorso deve essere esperito nel termine perentorio di 30 giorni – è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'amministrazione per giustificarne il diniego. 2. Il diritto tutelato dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990 ha quale indefettibile presupposto la presenza di un interesse giuridicamente rilevante e di un nesso di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta.3. Deve escludersi che il diritto di accesso garantisca all'istante un potere esplorativo generico nei confronti di eventuali atti, di cui non si conosca neppure l'esistenza, poiché l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, fra cui quello della p.a. a non subire eccessivi intralci nella propria attivitàgestoria, protetta anche a livello costituzionale.4. La mancanza del consenso del controinteressato non è motivo sufficiente a denegare l’accesso, atteso che la normativa in materia (art. 25, commi 2 e 3 della legge n. 241 del 1990; art. 3, comma 2 del d.p.r. n. 184 del 2006) non rende icontrointeressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, bensì rimette all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata da questi.
Il Tar Lazio ribadisce le coordinate oggettive e soggettive in tema di accesso, indugiando anche sul profilo della tutela deicontrointeressati. In proposito, i giudici evidenziano che “la mancanza del consenso del controinteressato non è motivo sufficiente a denegare l’accesso, atteso che la normativa in materia (art. 25, commi 2 e 3 della legge n. 241 del 1990; art. 3, comma 2 del d.p.r. n. 184 del 2006) non rende icontrointeressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, bensì rimette all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata da questi”. Peraltro, si osserva che “la giurisprudenza ha da tempo individuato il rimedio volto a salvaguardare la riservatezza dei terzi in occasione del legittimo esercizio del diritto di accesso, mediante la schermatura degli elementi non direttamente afferenti all’interesse giuridico azionato”, posto che è pacifico che l'interesse alla riservatezza, pure tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso (art. 24, comma 6, lett. d della l. n. 241 del 1990), recede quando l'accesso stesso sia esercitato, come nella fattispecie in esame, per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 23 giugno 2011, n.3812MASSIMA 1. La pendenza di un’azione giudiziaria non esclude la sussistenza del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/1990, né preclude l’ammissibilità dell'azione prevista dall'art. 25, della stessa legge, restando al libero apprezzamento dell'interessato la scelta di avvalersi della tutela giurisdizionale citata o di tentare di conseguire la conoscenza dei documenti amministrativi nel giudizio pendente, mediante esibizione istruttoria. 2. E’ ammissibile il ricorso proposto direttamente al Tribunale, anziché al suo Presidente, essendo da escludere che possa essere condivisa la tesi meramente formalistica. Risponde infatti l’indicazione del Presidente come destinatario della richiesta de qua solo a finalità acceleratorie, ai fini di un più sollecito avvio del giudizio, di talché la domanda indirizzata all'organo giurisdizionale e non al suo Presidente è comunque da ritenere idonea a produrre gli effetti suoi propri senza che ne derivino apprezzabili pregiudizi d'ordine formale o sostanziale; ciò anche a tutela del principio di economicità del giudizio, che deve essere perseguito ogniqualvolta, come nel caso di specie, sia possibile farne applicazione senza sacrificio delle posizioni processuali dei soggetti in causa.3. L'art. 13, comma 5, lettera “c”, del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione “ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici”; della disposizione deve essere data un’interpretazione restrittiva perché relativa a norma eccezionale, in quanto derogatoria rispetto alle ordinarie regole in materia di accesso, e quindi è da intendere come riferibile alla sola fase di stipulazione dei contratti pubblici di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 163/2006 e non a tutta quella anteriore. 4. Il principio della riservatezza della consulenza legale si manifesta anche nelle ipotesi in cui la richiesta del parere interviene in una fase intermedia, successiva alla definizione del rapporto amministrativo all'esito del procedimento, ma precedente l'instaurazione di un giudizio o l'avvio dell'eventuale procedimento precontenzioso, purché il ricorso alla consulenza legale persegua lo scopo di consentire all'Amministrazione di articolare le proprie strategie difensive, in ordine ad un lite che, pur non essendo ancora in atto, può considerarsi quanto meno potenziale 5. Devono ritenersi accessibili i pareri legali che, anche per l'effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, rappresentano un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e, una volta acquisiti dall'Amministrazione, vengono ad innestarsi nell'iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti endoprocedimentali e perciò costituiscono uno degli elementi che condizionano la scelta dell'Amministrazione
TAR LAZIO di ROMA - SENTENZA 10 marzo 2011, n.2181 1. In materia di accesso ai documenti amministrativi, l'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di acceso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi – ovvero organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto - ma può ritenersi assolto anche solo con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda. 2. L'art. 17, comma 2, del regolamento dell'Inps n. 1951 del 1994 preclude l'accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l'accesso. Tuttavia, le finalità che sostengono tale disposizione preclusiva (fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro) recedono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della "difesa" degli interessi giuridici del datore di lavoro, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dall'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990.3. L'accesso agli atti amministrativi previsto dall'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge stessa (art. 24 L. n. 241 del 1990; art. 8 D.P.R. n. 352 del 1992 e art. 4 D.L.vo n. 39 del 1997), casi che non ricorrono nel caso in esame nel quale non è stato ravvisato alcun segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale ovvero commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 3 febbraio 2011, n.795La tutela del diritto alla riservatezza delle aziende farmaceutiche (riguardo ai metodi di produzione ed al know-how di fabbricazione del principio attivo sopradetto) non può costituire un sufficiente motivo (invocando il divieto di accesso contemplato dal d.m. Sanità 31.7.1997 n. 353, art. 3, lett. o)) per negare l’esibizione di una qualunque documentazione: il diritto di accesso prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni volta che detto accesso sia necessario per la difesa di interessi del richiedente giuridicamente rilevanti, come in presenza di un interesse a verificare l’effettiva equivalenza tra le proprie specialità medicinali brevettate e quelle generiche fatte oggetto di richiesta di a.i.c.